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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 18 novembre 2022

Cassazione n. 35136/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10931/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] 01402440927, quale incorporante la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimato – avverso la sentenza n. 7459/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/11/2022; lettol’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal Liquidatore e l.r.p.t. della società ricorrente e dal difensore; rilevato che l’intimato non risult a costituit o nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza.

Così deciso in Roma,il 14/12/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10931/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] 01402440927, quale incorporante la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimato – avverso la sentenza n. 7459/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/11/2022; lettol’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal Liquidatore e l.r.p.t. della società ricorrente e dal difensore; rilevato che l’intimato non risult a costituit o nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva dell’intimato. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma,il 14/12/202
Decreto Cassazione n. 35136/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris