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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 giugno 2025

Cassazione n. 27222/2026

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da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Nola visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; lette le memorie redatte dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento dei ricorsi.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3a Sezione Penale Depositata in Cancelleria oggi, 20 LUG. 2026, '[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Noia, nella veste di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], e di [OSCURATO:PERSONA], quale detentrice dell'immobile, volta ad ottenere la sospensione e/o la revoca dell'ordine di demolizione disposto con sentenza irrevocabile del Tribunale di Noia del 29 giugno 2015 a carico di [OSCURATO:PERSONA], definitivamente condannato per i reati di cui agli artt. 44 lett. c), 83, 95 d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 d.lgs. n. 42 del 2004.

2. Avverso l'indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ef [OSCURATO:PERSONA], per il ministero del comune difensore di fiducia, con il medesimo atto di impugnazione hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, che, dopo aver ricostruito i fatti di causa, deducono:

2.1. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 31, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001 e 666 cod. proc. pen. in quanto, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, l'acquisizione dell'immobile al patrimonio del Comune non è definitiva, sussistendo un concreto interesse dei ricorrenti all'applicazione dell'art. 1, comma 65, I.r.

Campania n. 5 del 2013, anche alla luce del principio di proporzionalità ex art. 8 CEDU;

2.2. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 1, comma 65, I.r.

Campania n. 5 del 2013 e mancata valutazione dei facta concludentia del Comune, il quale ha incassato la somma di 37.950 euro a titolo di indennità di occupazione, ciò che integra una manifestazione tacita di volontà di destinare l'immobile ad interesse pubblico;

2.3. la violazione dell'art. 8 CEDU e del principi di proporzionalità e la mancata verifica delle condizioni abitative e individuali dei ricorrenti, i quali non dispongono di soluzioni abitative alternative, e non avendo il Tribunale verificato se esistono cause ostative al rilascio in sanatoria;

2.4. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 31, commi 2 e 9, d.P.R. n. 380 del 2001 e mancata verifica della conformità urbanistica e della possibilità di sanatoria ai sensi dell'art. 1, comma 65, I.r.

Campania n. 5 del 2013;

2.5. la violazione dell'art. 606 cod. proc. pen. e del principio del contraddittorio per la mancata convocazione dei ricorrenti, avendo il Tribunale provveduto de plano, così precludendo alla difesa la possibilità di depositare documentazione integrativa e richiedere l'acquisizione di atti amministrativi al Comune.

23. Il ricorso è fondato in relazione al quinto motivo, il quale, avendo carattere processuale, riveste carattere preliminare, con conseguente assorbimento dei motivi ulteriori.

4. Al proposito, si rammenta che, come affermato da questa Corte senza soluzione di continuità, è affetta da nullità di ordine generale e di carattere assoluto l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, anziché decidere nel contraddittorio camerale con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 666 commi terzo e quarto cod. proc. pen., si pronunci, al di fuori delle ipotesi di inammissibilità per manifesta infondatezza o mera riproposizione di richiesta già rigettata, contemplate dallo stesso articolo, de plano (ex multis, cfr. Sez. 1, n. 54869 del 05/06/2018, Cusinatti, Rv. 274556 - 01; Sez. 1, n. 42471 del 27/10/2009, P.m. in proc.

Tozzi, Rv. 245574 - 01; Sez. 3, n. 35500 del 20/06/2007, P.m. in proc.

Manzo, Rv. 237529 - 01; Sez. 1, n. 5626 del 23/11/1994, dep. 1995, Floris, Rv. 200871 - 01).

5. Nel caso in esame, si rileva che, come emerge dalla decisione impugnata, il Tribunale ha esaminato nel merito, rigettandole, le numerose censure sollevate dalla difesa, senza tuttavia fissare l'udienza camerale, ciò che integra una nullità di ordine generale e di carattere assoluto, che travolge il provvedimento impugnato.

6. Per i motivi indicati, l'ordinanza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al fr-..Lbuna1e-€14-Barcet1oT1 - Tribuna le di /t 1Noia perché - fatto salvo il potere di dichiarare l'inammissibilità dell'istanza ai sensi dell'art. 666, comma 1, cod. proc. pen. laddove ritenesse che essa sia meramente riproduttiva di censure già vagliate e respinte con il precedente incidente di esecuzione, in relazione al quale si è già pronunciata questa Sezione con sentenza n. 29947 del 20 giugno 2025 - provveda ai sensi dell'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Nola visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; lette le memorie redatte dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento dei ricorsi. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3a Sezione Penale Depositata in Cancelleria oggi, 20 LUG. 2026, '[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Noia, nella veste di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], e di [OSCURATO:PERSONA], quale detentrice dell'immobile, volta ad ottenere la sospensione e/o la revoca dell'ordine di demolizione disposto con sentenza irrevocabile del Tribunale di Noia del 29 giugno 2015 a carico di [OSCURATO:PERSONA], definitivamente condannato per i reati di cui agli artt. 44 lett. c), 83, 95 d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 d.lgs. n. 42 del 2004. 2. Avverso l'indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ef [OSCURATO:PERSONA], per il ministero del comune difensore di fiducia, con il medesimo atto di impugnazione hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, che, dopo aver ricostruito i fatti di causa, deducono: 2.1. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 31, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001 e 666 cod. proc. pen. in quanto, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, l'acquisizione dell'immobile al patrimonio del Comune non è definitiva, sussistendo un concreto interesse dei ricorrenti all'applicazione dell'art. 1, comma 65, I.r. Campania n. 5 del 2013, anche alla luce del principio di proporzionalità ex art. 8 CEDU; 2.2. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 1, comma 65, I.r. Campania n. 5 del 2013 e mancata valutazione dei facta concludentia del Comune, il quale ha incassato la somma di 37.950 euro a titolo di indennità di occupazione, ciò che integra una manifestazione tacita di volontà di destinare l'immobile ad interesse pubblico; 2.3. la violazione dell'art. 8 CEDU e del principi di proporzionalità e la mancata verifica delle condizioni abitative e individuali dei ricorrenti, i quali non dispongono di soluzioni abitative alternative, e non avendo il Tribunale verificato se esistono cause ostative al rilascio in sanatoria; 2.4. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 31, commi 2 e 9, d.P.R. n. 380 del 2001 e mancata verifica della conformità urbanistica e della possibilità di sanatoria ai sensi dell'art. 1, comma 65, I.r. Campania n. 5 del 2013; 2.5. la violazione dell'art. 606 cod. proc. pen. e del principio del contraddittorio per la mancata convocazione dei ricorrenti, avendo il Tribunale provveduto de plano, così precludendo alla difesa la possibilità di depositare documentazione integrativa e richiedere l'acquisizione di atti amministrativi al Comune. 23. Il ricorso è fondato in relazione al quinto motivo, il quale, avendo carattere processuale, riveste carattere preliminare, con conseguente assorbimento dei motivi ulteriori. 4. Al proposito, si rammenta che, come affermato da questa Corte senza soluzione di continuità, è affetta da nullità di ordine generale e di carattere assoluto l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, anziché decidere nel contraddittorio camerale con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 666 commi terzo e quarto cod. proc. pen., si pronunci, al di fuori delle ipotesi di inammissibilità per manifesta infondatezza o mera riproposizione di richiesta già rigettata, contemplate dallo stesso articolo, de plano (ex multis, cfr. Sez. 1, n. 54869 del 05/06/2018, Cusinatti, Rv. 274556 - 01; Sez. 1, n. 42471 del 27/10/2009, P.m. in proc. Tozzi, Rv. 245574 - 01; Sez. 3, n. 35500 del 20/06/2007, P.m. in proc. Manzo, Rv. 237529 - 01; Sez. 1, n. 5626 del 23/11/1994, dep. 1995, Floris, Rv. 200871 - 01). 5. Nel caso in esame, si rileva che, come emerge dalla decisione impugnata, il Tribunale ha esaminato nel merito, rigettandole, le numerose censure sollevate dalla difesa, senza tuttavia fissare l'udienza camerale, ciò che integra una nullità di ordine generale e di carattere assoluto, che travolge il provvedimento impugnato. 6. Per i motivi indicati, l'ordinanza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al fr-..Lbuna1e-€14-Barcet1oT1 - Tribuna le di /t 1Noia perché - fatto salvo il potere di dichiarare l'inammissibilità dell'istanza ai sensi dell'art. 666, comma 1, cod. proc. pen. laddove ritenesse che essa sia meramente riproduttiva di censure già vagliate e respinte con il precedente incidente di esecuzione, in relazione al quale si è già pronunciata questa Sezione con sentenza n. 29947 del 20 giugno 2025 - provveda ai sensi dell'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen. P.Q.M. P.Q.M