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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 51760/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce l'erronea applicazione dell'art. 47 cod. pen. in ordine alla sussistenza dell'errore dell'imputato sul fatto, idoneo ad escludere l'elemento soggettivo del reato di evasione; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente si limita a riproporre una censura già devoluta all'esame della Corte di appello e motivatamente disattesa (alla pag. 3 della sentenza impugnata); Ritenuto che a peraltro, il ricorrente l / nel denunciare la violazione di legge, si limita, invero, a prospettare una lettura alternativa della condotta rispetto a quella operata dalle sentenze di merito; Considerato che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 ott

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce l'erronea applicazione dell'art. 47 cod. pen. in ordine alla sussistenza dell'errore dell'imputato sul fatto, idoneo ad escludere l'elemento soggettivo del reato di evasione; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente si limita a riproporre una censura già devoluta all'esame della Corte di appello e motivatamente disattesa (alla pag. 3 della sentenza impugnata); Ritenuto che a peraltro, il ricorrente l / nel denunciare la violazione di legge, si limita, invero, a prospettare una lettura alternativa della condotta rispetto a quella operata dalle sentenze di merito; Considerato che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ott
Sentenza Cassazione n. 51760/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris