CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 giugno 2026
Cassazione n. 17471/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.321/2022 depositata il 17/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR ha rigettato l’appellodella contribuente, con la conferma della decisione di primo grado cheNumero registro generale 19277/2022Numero sezionale 4511/2026Numero di raccolta generale 17471/2026Data pubblicazione 02/06/2026aveva respinto il ricorso introduttivo avverso l’avviso di accertamentocatastale, che aveva rideterminato la categoria in D/8 e la rendita ineuro 60.199,00, in luogo di E/1 ed euro 13.328,00 dichiarato conDOCFA 2011; il tutto con riguardo ad immobili-silos presso il porto diCatania;2. ricorre per cassazione la società contribuente con sei motivi diricorso, integrati da memoria;3. resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate che chiedepreliminarmente di dichiarare l’inammissibilità del ricorso, in quantoprospetta in modo non specifico solo questioni di fatto, riproponendole motivazioni dei precedenti atti; nel merito ha chiesto il rigetto delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve rigettarsi l’eccezione dellacontroricorrente di inammissibilità del ricorso; il ricorso risulta infattiampiamente specifico con puntuali motivi di violazione di leggeprocessuale e sostanziale.Del resto, «Il principio di autosufficienza del ricorso percassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – qualecorollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce deiprincipi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri vs Italia del 28ottobre 2021; vedi anche CEDU Patricolo vs Italia, del 23 maggio2024 - non deve essere interpretato in modo eccessivamenteformalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto incontesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere diintegrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento delricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato ilcontenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e siaspecificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio diNumero registro generale 19277/2022Numero sezionale 4511/2026Numero di raccolta generale 17471/2026Data pubblicazione 02/06/2026merito» (Sez. U - , Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022, Rv. 664409 -01).Il ricorso contiene tutti gli elementi della fattispecie e le analisi indiritto della questione controversa, con il richiamo agli atti necessariper il giudizio.2. Con il primo motivo la ricorrente società prospetta la violazionee falsa applicazione degli art. 32, 58 d. lgs. 546 del 1992 e dell’art.111 della Costituzione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,cod. proc. civ.. Per la ricorrente la sentenza impugnata avrebbedeciso sulla base di documenti e memorie aggiuntive depositate dopoi termini (a soli cinque giorni dalla data della trattazione).Il motivo è infondato. La sentenza non utilizza materialeprobatorio (documenti) tardivamente depositato, ma illustra inpremessa solo il contenuto della memoria aggiuntiva, perdeterminare la notifica dell’avviso nei termini di 12 mesi dalla Docfa(termine peraltro meramente ordinatorio). La motivazione delladecisione di rigetto dell’appello, quindi, è diversa e richiama in primabattuta la sentenza di primo grado condividendola, per poi analizzareil caso senza alcun riferimento alla memoria aggiuntiva ed aidocumenti allegati alla stessa. La memoria aggiuntiva e i documentinon sono, comunque, determinanti per il rigetto dell’appello.3. Con il secondo motivo la società contribuente prospetta laviolazione e falsa applicazione degli art. 36, d. lgs. 546 del 1992, 132del cod. proc. civ. e dell’art. 111, sesto comma, Costituzione inrelazione all’art. 360, primo comma n. 4 cod. proc. civ..La ricorrente prospetta un vizio radicale della motivazione e unasua intrinseca contraddittorietà, con premesse e conclusioniinconciliabili tra loro.In tema di motivazione meramente apparente della sentenza,questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando ilNumero registro generale 19277/2022Numero sezionale 4511/2026Numero di raccolta generale 17471/2026Data pubblicazione 02/06/2026giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge,costituzionalmente imposto (Cost. art. 111, sesto comma), e cioèdell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia diprocesso civile ordinario) e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporreconcisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare oillustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisioneassunta: «In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif.,dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso percassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111,comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni in concilianti, o risulti perplessaed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali» (Sez. 1 - , Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022,Rv. 664120 - 01). In tale grave forma di vizio non incorre la sentenzaimpugnata, laddove i giudici di appello hanno affrontato i temidell’appello e motivato la loro decisione, anche con il richiamo alladecisione di primo grado (espressamente recepita). Non sussistonocontraddizioni insanabili nella motivazione, in quanto il soggetto chedoveva ricevere la notifica (il demanio intestatario formale o lasocietà ricorrente o altro soggetto) non è determinante per ladecisione di rigetto dell’appello.4. Con il terzo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 14, l.890 del 1982 e 145 cod. proc. civ.,Numero registro generale 19277/2022Numero sezionale 4511/2026Numero di raccolta generale 17471/2026Data pubblicazione 02/06/2026dell’art. 74, primo comma, l. 342 del 2000, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ..L’avviso di accertamento è stato notificato a persona diversa dallasocietà ricorrente, nonostante questa avesse presentato la Docfa. Lanotifica delle rendite assume natura costitutiva e, senza la notifica,l’accertamento è da considerare nullo, senza possibilità di sanatoriaex art. 156 cod. proc. civ. come invece ritenuto dalle decisioni dimerito.L’art. 74, l. n. 342 del 2000 specifica che le rendite “sono efficacisolo a decorrere dalla loro notificazione a cura dell’ufficio del territoriocompetente”. Tuttavia deve darsi continuità all’indirizzo di questaCorte sugli effetti della rendita: «In tema d'ICI, l'art. 74 della l. n.342 del 2000, nel disporre che gli atti attributivi o modificativi dellarendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell'Agenziadel territorio, si interpreta nel senso che dalla notifica decorre iltermine per l'impugnazione, ma ciò non esclude l'applicabilità dellarendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa enon costitutiva dell'atto attributivo della rendita» (Cass. Sez. 6,21/02/2020, n. 4587, Rv. 657318 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5,14/09/2016, n. 18056, Rv. 640963 – 01 e Cass. Sez. 5, 11/04/2019,n. 10126, Rv. 653366 - 01).L’atto attributivo della categoria catastale ha, quindi, naturadichiarativa e non costitutiva, come prospettato dalla ricorrente.Una volta venuta a conoscenza della rendita, la tempestivaproposizione del ricorso da parte della contribuente comporta ilraggiungimento dello scopo dell’atto.Infatti, «In caso di nullità (provocata da qualunque vizio) dellanotifica degli avvisi di accertamento trovano applicazione, in virtùdell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, le norme sulle notificazioni nelprocesso civile ed il relativo regime delle nullità e delle sanatorie, conNumero registro generale 19277/2022Numero sezionale 4511/2026Numero di raccolta generale 17471/2026Data pubblicazione 02/06/2026la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuenteproduce l'effetto di sanare, con effetto ex tunc, la nullità dellanotificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento delloscopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c.» (Cass. Sez. 5, 16/06/2025, n.16163, Rv. 675138 – 01; vedi anche Cass. Sez. U., 05/10/2004, n.19854, Rv. 577521 – 01, Cass. Sez. 5, 02/07/2009, n. 15554, Rv.608847 – 01; in senso diverso vedi, comunque, Cass. Sez. 5,31/01/2011, n. 2272, Rv. 616401 - 01).Nel caso in giudizio la notifica è avvenuta ad un soggetto diverso([OSCURATO:PERSONA], originario proponente la Docfa) dalla societàcontribuente, ma la società – poi resasi intestataria di partita e quindidestinataria degli effetti dell’attribuzione di rendita – ha impugnatol’atto che ha così raggiunto comunque il suo scopo ex art. 156, cod.proc. civ.. Anche in materia catastale vale il principio per cui lanotifica attiene a condizione di efficacia, non di esistenza, dell’atto5. Con il quarto motivo la ricorrente prospetta la violazione degliart. 3, l. 241 del 1990, 7 l. 212 del 2000 e 42 d.P.R. n. 600 del 1973,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..La società contribuente ripropone il motivo sulla mancanza dellamotivazione dell’avviso di accertamento; per la ricorrente l’Agenziadelle Entrate avrebbe modificato i dati della Docfa econseguentemente avrebbe dovuto motivare la sua posizione inmaniera approfondita per mettere in grado la contribuente dicontrodedurre.Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. Laricorrente, pur riportando le tabelle dell’avviso di accertamento(allegato al ricorso al n. 1) e quelle della Docfa, non specifica qualisarebbero stati i dati modificati rispetto alla Docfa.Numero registro generale 19277/2022Numero sezionale 4511/2026Numero di raccolta generale 17471/2026Data pubblicazione 02/06/2026Sia il giudice di primo grado sia quello di secondo grado hannoritenuto l’avviso di accertamento adeguatamente motivato, inparticolare in relazione alla stima sintetica (“del prospetto con iprecedenti dati di classamento e rendita e delle compiegate relazionidi stima sintetica”).In sostanza, per la sentenza impugnata, l’Agenzia delle Entratenon ha modificato i dati della Docfa ma li ha solo diversamentevalutati (stima).L’avviso di accertamento è scaturito da una procedura docfa el’Agenzia delle Entrate ha solo rettificato i valori per la rendita eLa sentenza impugnata, come sopra visto, evidenzia il criterio distima del valore che nulla ha a che vedere con la modifica deglielementi di fatto dichiarati con la docfa; l’avviso di accertamento,inoltre, richiama la Docfa e la fa propria per i suoi dati di fatto.Inoltre, nel ricorso si sovrappongono indebitamente elementi relativialla ‘prova’ in giudizio con elementi della ‘motivazione’ dell’avviso,che operano su piani diversi.5. 1. La valutazione della congruità della motivazione dell’avviso diaccertamento, del resto, è una questione di merito: «In tema diavviso di accertamento tributario, lo stabilire se, in concreto, la suamotivazione risponda o no ai requisiti di validità - che, in generale,possono riferirsi anche ad elementi extratestuali che il contribuentesia in grado di conoscere - è compito del giudice tributario e non èdato al contribuente, se la decisione è motivata, sollecitare alla Cortedi cassazione una revisione critica, salvo che non vengano enunciatied evidenziati, nel ricorso, specifici errori di diritto in cui il giudice dimerito sia incorso. (…)» (Sez. 5, Sentenza n. 9582 del 19/04/2013,Rv. 626327 - 01).Numero registro generale 19277/2022Numero sezionale 4511/2026Numero di raccolta generale 17471/2026Data pubblicazione 02/06/2026La stessa ricorrente, del resto, non evidenzia nessuna sostanzialelesione al suo diritto di difesa.5. 2. Altra considerazione deve ricevere la valutazione dellafondatezza della richiesta del fisco, che deve ritenersi distinta dallamotivazione dell’avviso, investendo il merito della pretesa, cioèl’ammontare della rendita. I due piani non possono essere confusi,come prospettato nel ricorso per cassazione. L’avviso, nella disciplinaapplicabile ratione temporis, non deve contenere anche le prove dellapretesa tributaria: «Nel processo tributario, ai fini della validitàdell'avviso di accertamento non rilevano l'omessa allegazione di undocumento o la mancata ostensione dello stesso al contribuente se lamotivazione, anche se resa per relationem, è comunque sufficiente,dovendosi distinguere il piano della motivazione dell'avviso diaccertamento da quello della prova della pretesa impositiva e,corrispondentemente, l'atto a cui l'avviso si riferisce dal documentoche costituisce mezzo di prova» (Sez. 5 - , Ordinanza n. 8016 del25/03/2024, Rv. 670858 – 01; vedi anche ordinanza Sez. 5, n. 15881del 6 giugno 2024; vedi anche sez. 5, ordinanza n. 18750 del 2025).La fondatezza della pretesa sarà valutata nel successivo motivo diricorso, il sesto motivo.6. Con il quinto motivo la ricorrente prospetta la violazione degliart. 2, comma 40, e 41 d.l. n. 262 del 2006, art. 1, commi 578 e 579l. n. 205 del 2017, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ..La società contribuente contesta l’attribuzione della categoria D/8in luogo di quella prospettata nella Docfa, E/1. Per la ricorrente ilcomplesso immobiliare non avrebbe una sua autonomia reddituale efunzionale per la categoria D.Numero registro generale 19277/2022Numero sezionale 4511/2026Numero di raccolta generale 17471/2026Data pubblicazione 02/06/2026Il motivo è infondato. I giudici di merito, in doppia conforme,hanno accertato l’autonomia funzionale e reddituale degli immobiliper la loro natura commerciale di depositi di granaglie e cereali.Le decisioni id merito hanno evidenziato come le attività svoltesulle aree e costruzioni in oggetto risultassero di natura commercialee/o industriale, e in quanto tale classificabili a catasto nella categoriaD e non in E.Le stesse risultano, per le decisioni di merito, unità immobiliariautonome con produzione di reddito, in conformità alle decisioni diquesta Corte («L'imposizione ICI sulle aree portuali è fondata sulcriterio della funzione (attività libero-imprenditoriale) e non sulcriterio di ubicazione, con la conseguenza che il censimento catastaledelle stesse impone l'accertamento non già della loro localizzazione,bensì dell'esercizio dell'attività secondo parametri imprenditoriali,restando invece irrilevante l'interesse pubblico al suo svolgimento.(Nella specie, è stato escluso che gli immobili costituenti un terminalportuale adibito al deposito e alla movimentazione di merce, oggettodi concessione demaniale marittima, fossero compresi in categoriaE/1 e fossero perciò soggetti all'esenzione ICI di cui all'art. 7, comma1, lett. b, del d.lgs. n. 504 del 1992)» Cass. Sez. 5, 17/09/2019, n.23067, Rv. 655054 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5, 09/03/2020, n.6555, Rv. 657542 - 01).Quello che rileva, infatti, non è l’ubicazione ma la potenzialità dellaproduzione di reddito per il gestore.Potenzialità di reddito nemmeno contestata nel ricorso percassazione.7. Con il sesto motivo la ricorrente prospetta la violazione dell’art.112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod.proc. civ..Il motivo è fondato.Numero registro generale 19277/2022Numero sezionale 4511/2026Numero di raccolta generale 17471/2026Data pubblicazione 02/06/2026Per la società contribuente la sentenza non ha dato risposta allacontestazione specifica sul valore asseritamente eccessivo dellarendita catastale attribuita (da euro 13.828,00 della Docfa ad euro60.199,50 dell’accertamento).Il tecnico incaricato per la Docfa indicava il costo di costruzione ineuro 691.400,00. L’Agenzia delle Entrate avrebbe determinato larendita con una differenza del 335 % senza tener conto dellecaratteristiche della struttura.La decisione impugnata non ha risposto allo specifico motivo diappello incorrendo in tal modo nella violazione dell’art. 112 cod. proc.civ. (omessa pronuncia).Trattandosi di una questione di fatto, la sentenza sul punto deveessere cassata con rinvio per nuovo giudizio alla CGT di secondogrado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte,accoglie il sesto motivo del ricorso; cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto con rinvio alla CGT di secondo grado dellaSicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità;rigetta gli altri motivi di ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026,tenutasi da remoto .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]