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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 18408/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso. udito ifensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Piacenza, appellata dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuta, quanto ad [OSCURATO:PERSONA], la continuazione tra i fatti giudicati con sentenza del 12/11/2018 del G.u.p.

Tribunale di Piacenza - irrevocabile il 27/03/2019 - e quelli oggetto del presente giudizio, considerato più grave il delitto di cui al capo D) della rubrica, ha rideterminato la pena complessivamente inflitta al predetto imputato in quella di anni 4 di reclusione ed euro 1.000 di multa; ha confermato la pronuncia di condanna a carico dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena, rispettivamente, di anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 1000,00 di multa ed anni 4 di reclusione ed euro 1067,00 di multa Gli imputati erano chiamati a rispondere di una pluralità di furti tentati in abitazione e di un furto consumato (capo A della rubrica ascritto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) commessi in talune località del piacentino.

2. A motivi di ricorso lamentano quanto segue. [OSCURATO:PERSONA], ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

I) In relazione al capo E) d'imputazione: difetto di motivazione in merito alle doglianze difensive presentate in sede di appello; manifesta illogicità della motivazione in ordine all'elemento oggettivo del reato.

La Corte di merito ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Piacenza, affermando nella motivazione della sentenza che i fatti erano rimasti incontestati da parte dell'imputato.

Tale affermazione sarebbe erronea.

La difesa aveva espressamente manifestato il proprio dissenso in ordine alla ricostruzione fattuale operata dal primo giudice in relazione al capo E) della imputazione.

Secondo il Tribunale, alle ore 16,32 del 25 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] ed il coimputato [OSCURATO:PERSONA] avrebbero parcheggiato l'automobile in uso al primo presso un supermercato di Caorso per poi salire in auto con [OSCURATO:PERSONA] e recarsi con lui a Monticelli d'Ongina, distante circa 10 chilometri da Caorso (cfr. p. 14 della sentenza di prime cure), per porre in essere i tentativi di furto in abitazione ivi realizzati quel giorno [capi D), E), F) della rubrica].

Alle ore 20,26 del 25/11/2017 venivano intercettate due conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mentre si trovavano nel Comune di Monticelli d'Ongina, in cui il primo dava indicazioni al secondo per farsi recuperare in auto.

Alle ore 20,39 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] si trovavano a Caorso, ove il ricorrente aveva parcheggiato il proprio veicolo.

La persona offesa [OSCURATO:PERSONA] riferiva alle Forze dell'Ordine che, intorno alle ore 20,30 del 25 novembre 2017, era uscito di casa insieme alla moglie.

Al rientro presso l'abitazione, avvenuto alle ore 23,30, aveva notato segni di effrazione sull'infisso scorrevole che consentiva l'accesso al soggiorno dell'appartamento dal giardino.

Dal contentto dei colloqui e dagli orari delle registrazioni si evince come, tra le ore 20,24 circa e le ore 20,39, i tre imputati si stessero dirigendo a Caorso, lasciando Monticelli d'Ongina.

Tutto ciò dimostrerebbe la loro estraneità al fatto contestato al capo E) della rubrica.

In merito a tali doglianze la Corte di appello non si sarebbe pronunciata, incorrendo nel vizio denunciato.

II) In relazione al capo A) d'imputazione: violazione degli artt. 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen.; difetto di motivazione, mancanza di risposta alle doglianze difensive presentate in sede di appello.

Anche in relazione al capo A) d'imputazione la Corte di merito sarebbe incorsa nel vizio della carenza motivazionale. [OSCURATO:PERSONA] piacentino aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il furto in abitazione commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], perché, unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA], nel pomeriggio del 4 novembre 2017, si trovava nel territorio del Comune di Vigolzone, luogo del commesso reato.

La difesa aveva evidenziato, nel primo motivo di appello, come la circostanza di trovarsi nel Comune di Vigonzone non potesse essere considerato elemento sufficiente per addivenire alla condanna del ricorrente "oltre ogni ragionevole dubbio", siccome previsto dall'art. 533 cod. proc. pen.

Anche sul punto la Corte di merito avrebbe mancato di esprimersi.

I giudici si sarebbero limitati a valutare la questione sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, eludendo la risposta.

Ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

I) Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente con riferimento ai reati di cui ai capi A) ed E) della rubrica; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Gli indizi sui quali è stata fondata l'affermazione di responsabilità dell'imputato non sarebbero idonei a questo fine, mancando i requisiti della precisione e della concordanza.

Dagli stralci delle intercettazioni telefoniche captate nel corso delle indagini tra gli imputati emergono conversazioni amicali, nelle quali non si fa esplicito Jj7 2 3 riferimento a propositi criminosi e non si richiamano circostanze afferenti agli episodi di cui ai capi A) ed E) della rubrica.

La motivazione addotta dal giudice di primo grado, confermata da quella di appello, risulterebbe palesemente contraria ai principi che impongono alla pubblica accusa di provare la colpevolezza dell'imputato.

II) Manifesta illogicità della motivazione in relazione ai criteri di commisurazione della pena.

La Corte d'appello di Bologna, nel confermare la sanzione inflitta in primo grado, non ha giustificato le ragioni del discostamento dal minimo edittale della pena, mancando di dare conto, in ottemperanza ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., del potere discrezionale esercitato. [OSCURATO:PERSONA] I) Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente con riferimento ai reati a lui ascritti; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Le conversazioni telefoniche captate e le risultanze della localizzazione delle vetture in uso agli imputati sono indicative della semplice vicinanza degli imputati ai luoghi di avvenimento dei furti.

Gli elementi indiziari di cui si è avvalsa la Corte di merito per sostenere la decisione di condanna sono inidonei a dimostrare la responsabilità dell'imputato.

Alcun elemento oggettivo utile a provare la colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe emerso all'esito dell'istruttoria compiuta.

Non vi è certezza in ordine all'identità dei colloquianti nelle conversazioni intercettate; inoltre la Corte di merito trascura di considerare che le utenze oggetto di captazione risultavano essere intestate a soggetti diversi dagli odierni imputati.

II) Manifesta illogicità della motivazione in relazione ai criteri di commisurazione della pena.

La Corte d'appello di Bologna, nel confermare la sanzione inflitta in primo grado, non ha giustificato le ragioni del discostamento dal minimo edittale della pena. [OSCURATO:PERSONA] I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 132, comma 2, cod. pen. e 56 cod. pen.

Omessa enunciazione dei criteri di riduzione della pena per il tentativo; illegalità della pena per omessa riduzione della pena in relazione alla fattispecie del tentativo.

Assenza di motivazione in ordine ai criteri di commisurazione della pena [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere rigettati.

2. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], si duole della premessa fatta in motivazione dalla Corte d'appello, segnalando l'erroneità dell'affermazione secondo la quale il suo assistito non avrebbe mosso contestazioni in relazione alla ricostruzione dei fatti di cui al capo E) della rubrica.

L'episodio in questione riguardava il tentativo di furto nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], accertato in Monticelli d'Ongina il 25/11/2017.

Alla stregua della ricostruzione offerta nelle sentenze di merito, il ricorrente, unitamente ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva compiuto atti idonei ad impossessarsi dei valori esistenti nell'abitazione del Boselli, dopo avere cercato di forzare l'inferriata del bagno dell'abitazione e l'infisso che consentiva l'accesso alla casa dal giardino.

La difesa lamenta di avere inutilmente investito la Corte di merito della doglianza riguardante l'impossibilità di ritenere che l'imputato si trovasse in Monticelli d'Ongina nel periodo in cui la persona offesa si allontanò dall'abitazione e fu compiuto il tentativo di furto, essendo dimostrato, dall'orario delle telefonate registrate, che gli imputati, alle ore 20,24, si erano allontanati dal territorio del Comune di Monticelli.

Il rilievo non è meritevole di accoglimento.

E' opportuno rammentare come, in caso di "doppia conforme" affermazione di responsabilità, la sentenza di primo grado e quella di appello, per giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte, si integrino vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità e della completezza della motivazione (Sez. 1, 22/11/1993, dep. 4/2/1994, n. 1309, Albergamo, Riv. 197250; Sez. 3, 14/2/1994, n. 4700, Scauri, Riv. 197497; Sez. 2, 2/3/1994, n. 5112, Palazzotto, Riv. 198487; Sez. 2 del 13/11/1997, n. 11220, Ambrosino, Riv. 209145; Sez. 6, 20/11/2003, n. 224079).

Ne consegue che il giudice di appello, nel caso in cui concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione impugnata, possa limitarsi a rinviare al contenuto della sentenza di primo grado, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi o non abbiano capacità disarticolante del discorso giustificativo adottato in primo grado, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

Ciò è accaduto nel caso in esame, avendo la sentenza di appello rinviato alle argomentazioni espresse nella puntuale motivazione della pronuncia del Tribunale, dove si ricostruisce la vicenda nel dettaglio e si fornisce congrua risposta alle doglianze difensive.

Benché nella premessa della parte in diritto (paragrafo 4 della sentenza di appello) la Corte di merito affermi che gli imputati non abbiano contestato l'obiettività dei fatti loro ascritti, si precisa subito dopo come la fondatezza degli addebiti sia stata congruamente motivata dal primo giudice e si richiamano, sia pure in modo conciso, le risultanze dalle quali il Tribunale ha desunto la responsabilità degli imputati (paragrafo 1.1 della sentenza di appello a cui si rinvia nel paragrafo 4).

In merito agli episodi di cui ai capi D), E) ed F) della rubrica, tutti commessi nel Comune di Monticelli d'Ongina, il primo giudice ha analizzato in modo specifico gli spostamenti degli imputati e gli orari delle conversazioni intervenute tra di loro nel pomeriggio del 25 novembre 2017, pervenendo alla conclusione, argomentata in modo coerente, che tali orari fossero del tutto compatibili con i diversi tentativi di furto.

Si legge nella sentenza di primo grado (pag. 14 della motivazione) che alle ore 16,32 del 25/11/2017 i tre imputati, a bordo di due vetture, si incontrarono nel parcheggio di un supermercato di Caorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] scesero dalla [OSCURATO:PERSONA] di proprietà del primo e, dopo aver prelevato dal bagagliaio della vettura una grossa sacca, salirono a bordo della [OSCURATO:PERSONA] condotta da [OSCURATO:PERSONA] in direzione di Monticelli d'Ongina.

Alle ore 20,16 veniva captata una chiamata senza risposta inoltrata a [OSCURATO:PERSONA] dall'utenza di [OSCURATO:PERSONA].

Si appurava che il telefono chiamante agganciava una cella compatibile con l'area geografica Olza-Fogarole di Monticelli d'Ongina; alle ore 20,26 venivano intercettate due conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso delle quali il primo dava indicazioni al secondo sul luogo in cui si trovava per essere recuperato.

In tale circostanza l'utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA] agganciava il medesimo ponte ripetitore dell'ultima chiamata.

Alle ore 20,39 la vettura [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] si portava nel parcheggio del supermercato di Caorso dove era stata inizialmente lasciata la vettura di [OSCURATO:PERSONA].

Il passaggio nel quale la difesa sostiene che gli imputati si fossero già allontanati dal Comune di Monticelli d'Ongina alle ore 20,24 circa, alla luce della compiuta ricostruzione fornita dal primo giudice, è evidentemente destituito di fondamento, poiché, come risulta dall'analisi effettuata dal Tribunale, alle ore 20,26 il telefono in uso a [OSCURATO:PERSONA] agganciò una cella ricadente nel perimetro del Comune di Monticelli d'Ongina.

Il motivo di appello riguardante il capo E) della rubrica era dunque reiterativo di doglianze già congruamente vagliate dal primo giudice.

In base ai principi richiamati sopra, non può validamente sostenersi che i giudici di appello siano rimasti silenti sul punto, incorrendo nel vizio della carenza di motivazione.

Ed invero, per effetto del richiamo al dettagliato contenuto della sentenza di primo grado, deve ritenersi che la Corte di appello abbia fatto proprie le considerazioni del primo giudice, del tutto soddisfacenti sul piano argomentativo. 2.1 Analoghe considerazioni valgono con riferimento al capo A) della rubrica (motivo secondo di ricorso).

Anche in relazione a tale episodio, il rinvio della Corte d'appello alla motivazione della sentenza del Tribunale è idoneo ad offrire compiuta risposta alle censure difensive.

Il giudizio di responsabilità del prevenuto in merito all'episodio delittuoso riguardante tale imputazione è stato adeguatamente argomentato nella sentenza del Tribunale.

Il compendio degli elementi risultanti a carico dell'imputato, puntualmente analizzati in motivazione, non è limitato alla presenza dell'imputato in Vigolzone, come lamentato dalla difesa nel ricorso.

Il giudice di primo grado ha evidenziato che, in orari corrispondenti a quelli nei quali era avvenuto il furto nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si trovavano insieme in [OSCURATO:PERSONA] tale frangente, alle ore 19,01, [OSCURATO:PERSONA] contattava [OSCURATO:PERSONA] per comunicargli la propria posizione; nello stesso arco temporale [OSCURATO:PERSONA] riceveva la telefonata di una donna, non meglio identificata, alla quale riferiva di essere al lavoro (progressivo n. 91).

Il Tribunale ha ritenuto che fossero stati acquisiti elementi idonei a sostenere la responsabilità dei due imputati con riferimento al furto in questione.

Sono stati valorizzati, a questo proposito, non solo gli orari di permanenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella località in cui è avvenuto il furto, ma anche il contenuto della telefonata sopra richiamata (progr. n. 91).

Il giudice ha spiegato, in motivazione, che l'imputato, in sede d'interrogatorio, ha contraddetto quanto comunicato alla donna durante la conversazione; ha quindi puntualizzato che, nel linguaggio adoperato dagli imputati, era ricorrente il riferimento al fatto "di essere al lavoro" durante la commissione delle azioni predatorie [cfr. pag. 16 della sentenza di primo grado: "il linguaggio utilizzato per riferirsi alla commissione di furti ("essere al lavoro") ricorre svariate volte nelle conversazioni intercettate: come si vedrà nel prosieguo, anche nel corso delle conversazioni captate in occasione della commissione del furto descritto nel capo B di imputazione i soggetti coinvolti nella commissione dei fatti affermavano "di essere al lavoro" per informarsi di essere intenti nell'azione delittuosa"].

3. Del pari infondato è il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sempre nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Nel primo motivo di doglianza la difesa si duole della insufficienza e inadeguatezza degli elementi probatori raccolti a carico del proprio assistito con riferimento ai capi A) ed E) della imputazione.

Sul punto si richiamano le considerazioni svolte in precedenza in ordine alla completezza e coerenza delle argomentazioni illustrate dal primo giudice con riferimento all'acclarata responsabilità dell'imputato in relazione alle imputazioni di cui si tratta.

L'esame del contenuto delle sentenze di merito non rivela la ricorrenza del vizio lamentato dalla difesa in ordine alle regole della distribuzione del carico probatorio: alla luce della dettagliata ricostruzione dei fatti e della congruità della motivazione espressa dal Tribunale è infondata la critica difensiva riguardante questo profilo. 3.1 Risultano manifestamente infondate le doglianze riguardanti il trattamento sanzionatorio (secondo motivo di ricorso).

La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato come, nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenui, di talché è sufficiente il richiamo al criterio dell'adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (ex multis Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464).

4. Infondate sono le ragioni di doglianza formulate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nel primo motivo di ricorso.

Si è già detto in precedenza come le argomentazioni fondanti la pronuncia di responsabilità a carico degli imputati non siano costituite soltanto dall'acclarata presenza di costoro nei luoghi in cui sono stati realizzati i diversi tentativi di furto ed il furto consumato di cui al capo A) della imputazione.

Come posto in evidenza dalle sentenze di merito, la riconducibilità dei fatti ai ricorrenti è stata desunta da una serie di indizi, gravi precisi e concordanti, di cui si dà conto in maniera puntuale nella sentenza di primo grado, risultanti dai servizi di osservazione, dal nnonitoraggio degli spostamenti, dal contenuto delle conversazioni intercettate e dalle parziali ammissioni degli stessi imputati.

Coniugando tali elementi risultano destituiti di fondamento i rilievi difensivi riguardanti l'inidoneità delle prove indiziarie esistenti a carico del suo assistito.L'identità dei conversanti, nei colloqui registrati, ha formato oggetto di attenta disamina nella sentenza di primo grado (cfr. pagg. 7 e 8 della sentenza del Tribunale).

Ivi si enunciano con dovizia di particolari i criteri impiegati al fine della verifica della riconducibilità delle utenze ai diversi imputati (impiego del nome di battesimo, contenuti dei colloqui, corrispondenza delle celle di aggancio ai percorsi delle vetture, servizi di osservazione).

Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] si evidenzia in motivazione come la prima utenza intercettata risultasse a lui formalmente intestata; in ordine all'ulteriore utenza in uso all'imputato, benché intestata ad un amico, risultava da altri procedimenti che venisse utilizzata da [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 Risultano manifestamente infondate le doglianze riguardanti il trattamento sanzionatorio (secondo motivo di ricorso).

La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato come, nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenui, di talché è sufficiente il richiamo al criterio dell'adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (ex multis Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464).

Alla luce di tali circostanze, tutte puntualmente richiamate nella sentenza del Tribunale, risultano prive di pregio le doglianze difensive

5. Il ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Secondo consolidato orientamento della Corte di legittimità, la determinazione della pena, nel caso di delitto tentato, può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico (cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato), oppure con il calcolo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, ferma restando la necessità di operare la riduzione della pena edittale prevista per il reato consumato da uno a due terzi (Sez. 5, n. 3526 del 15/10/2013, dep. 23/01/2014, Rv. 258461 - 01).

La Corte ha individuato la pena base in anni 4 di reclusione ed euro 1000,00 di multa, avvalendosi dei metodo c.d. sintetico.

La doglianza riguardante la mancata riduzione della pena per il tentativo è congetturale e priva di argomentazioni a sostegno.

6. Al rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna del predetto al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso. udito ifensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Piacenza, appellata dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuta, quanto ad [OSCURATO:PERSONA], la continuazione tra i fatti giudicati con sentenza del 12/11/2018 del G.u.p. Tribunale di Piacenza - irrevocabile il 27/03/2019 - e quelli oggetto del presente giudizio, considerato più grave il delitto di cui al capo D) della rubrica, ha rideterminato la pena complessivamente inflitta al predetto imputato in quella di anni 4 di reclusione ed euro 1.000 di multa; ha confermato la pronuncia di condanna a carico dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena, rispettivamente, di anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 1000,00 di multa ed anni 4 di reclusione ed euro 1067,00 di multa Gli imputati erano chiamati a rispondere di una pluralità di furti tentati in abitazione e di un furto consumato (capo A della rubrica ascritto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) commessi in talune località del piacentino. 2. A motivi di ricorso lamentano quanto segue. [OSCURATO:PERSONA], ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. I) In relazione al capo E) d'imputazione: difetto di motivazione in merito alle doglianze difensive presentate in sede di appello; manifesta illogicità della motivazione in ordine all'elemento oggettivo del reato. La Corte di merito ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Piacenza, affermando nella motivazione della sentenza che i fatti erano rimasti incontestati da parte dell'imputato. Tale affermazione sarebbe erronea. La difesa aveva espressamente manifestato il proprio dissenso in ordine alla ricostruzione fattuale operata dal primo giudice in relazione al capo E) della imputazione. Secondo il Tribunale, alle ore 16,32 del 25 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] ed il coimputato [OSCURATO:PERSONA] avrebbero parcheggiato l'automobile in uso al primo presso un supermercato di Caorso per poi salire in auto con [OSCURATO:PERSONA] e recarsi con lui a Monticelli d'Ongina, distante circa 10 chilometri da Caorso (cfr. p. 14 della sentenza di prime cure), per porre in essere i tentativi di furto in abitazione ivi realizzati quel giorno [capi D), E), F) della rubrica]. Alle ore 20,26 del 25/11/2017 venivano intercettate due conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mentre si trovavano nel Comune di Monticelli d'Ongina, in cui il primo dava indicazioni al secondo per farsi recuperare in auto. Alle ore 20,39 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] si trovavano a Caorso, ove il ricorrente aveva parcheggiato il proprio veicolo. La persona offesa [OSCURATO:PERSONA] riferiva alle Forze dell'Ordine che, intorno alle ore 20,30 del 25 novembre 2017, era uscito di casa insieme alla moglie. Al rientro presso l'abitazione, avvenuto alle ore 23,30, aveva notato segni di effrazione sull'infisso scorrevole che consentiva l'accesso al soggiorno dell'appartamento dal giardino. Dal contentto dei colloqui e dagli orari delle registrazioni si evince come, tra le ore 20,24 circa e le ore 20,39, i tre imputati si stessero dirigendo a Caorso, lasciando Monticelli d'Ongina. Tutto ciò dimostrerebbe la loro estraneità al fatto contestato al capo E) della rubrica. In merito a tali doglianze la Corte di appello non si sarebbe pronunciata, incorrendo nel vizio denunciato. II) In relazione al capo A) d'imputazione: violazione degli artt. 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen.; difetto di motivazione, mancanza di risposta alle doglianze difensive presentate in sede di appello. Anche in relazione al capo A) d'imputazione la Corte di merito sarebbe incorsa nel vizio della carenza motivazionale. [OSCURATO:PERSONA] piacentino aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il furto in abitazione commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], perché, unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA], nel pomeriggio del 4 novembre 2017, si trovava nel territorio del Comune di Vigolzone, luogo del commesso reato. La difesa aveva evidenziato, nel primo motivo di appello, come la circostanza di trovarsi nel Comune di Vigonzone non potesse essere considerato elemento sufficiente per addivenire alla condanna del ricorrente "oltre ogni ragionevole dubbio", siccome previsto dall'art. 533 cod. proc. pen. Anche sul punto la Corte di merito avrebbe mancato di esprimersi. I giudici si sarebbero limitati a valutare la questione sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, eludendo la risposta. Ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. I) Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente con riferimento ai reati di cui ai capi A) ed E) della rubrica; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Gli indizi sui quali è stata fondata l'affermazione di responsabilità dell'imputato non sarebbero idonei a questo fine, mancando i requisiti della precisione e della concordanza. Dagli stralci delle intercettazioni telefoniche captate nel corso delle indagini tra gli imputati emergono conversazioni amicali, nelle quali non si fa esplicito Jj7 2 3 riferimento a propositi criminosi e non si richiamano circostanze afferenti agli episodi di cui ai capi A) ed E) della rubrica. La motivazione addotta dal giudice di primo grado, confermata da quella di appello, risulterebbe palesemente contraria ai principi che impongono alla pubblica accusa di provare la colpevolezza dell'imputato. II) Manifesta illogicità della motivazione in relazione ai criteri di commisurazione della pena. La Corte d'appello di Bologna, nel confermare la sanzione inflitta in primo grado, non ha giustificato le ragioni del discostamento dal minimo edittale della pena, mancando di dare conto, in ottemperanza ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., del potere discrezionale esercitato. [OSCURATO:PERSONA] I) Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente con riferimento ai reati a lui ascritti; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Le conversazioni telefoniche captate e le risultanze della localizzazione delle vetture in uso agli imputati sono indicative della semplice vicinanza degli imputati ai luoghi di avvenimento dei furti. Gli elementi indiziari di cui si è avvalsa la Corte di merito per sostenere la decisione di condanna sono inidonei a dimostrare la responsabilità dell'imputato. Alcun elemento oggettivo utile a provare la colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe emerso all'esito dell'istruttoria compiuta. Non vi è certezza in ordine all'identità dei colloquianti nelle conversazioni intercettate; inoltre la Corte di merito trascura di considerare che le utenze oggetto di captazione risultavano essere intestate a soggetti diversi dagli odierni imputati. II) Manifesta illogicità della motivazione in relazione ai criteri di commisurazione della pena. La Corte d'appello di Bologna, nel confermare la sanzione inflitta in primo grado, non ha giustificato le ragioni del discostamento dal minimo edittale della pena. [OSCURATO:PERSONA] I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 132, comma 2, cod. pen. e 56 cod. pen. Omessa enunciazione dei criteri di riduzione della pena per il tentativo; illegalità della pena per omessa riduzione della pena in relazione alla fattispecie del tentativo. Assenza di motivazione in ordine ai criteri di commisurazione della pena [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere rigettati. 2. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], si duole della premessa fatta in motivazione dalla Corte d'appello, segnalando l'erroneità dell'affermazione secondo la quale il suo assistito non avrebbe mosso contestazioni in relazione alla ricostruzione dei fatti di cui al capo E) della rubrica. L'episodio in questione riguardava il tentativo di furto nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], accertato in Monticelli d'Ongina il 25/11/2017. Alla stregua della ricostruzione offerta nelle sentenze di merito, il ricorrente, unitamente ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva compiuto atti idonei ad impossessarsi dei valori esistenti nell'abitazione del Boselli, dopo avere cercato di forzare l'inferriata del bagno dell'abitazione e l'infisso che consentiva l'accesso alla casa dal giardino. La difesa lamenta di avere inutilmente investito la Corte di merito della doglianza riguardante l'impossibilità di ritenere che l'imputato si trovasse in Monticelli d'Ongina nel periodo in cui la persona offesa si allontanò dall'abitazione e fu compiuto il tentativo di furto, essendo dimostrato, dall'orario delle telefonate registrate, che gli imputati, alle ore 20,24, si erano allontanati dal territorio del Comune di Monticelli. Il rilievo non è meritevole di accoglimento. E' opportuno rammentare come, in caso di "doppia conforme" affermazione di responsabilità, la sentenza di primo grado e quella di appello, per giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte, si integrino vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità e della completezza della motivazione (Sez. 1, 22/11/1993, dep. 4/2/1994, n. 1309, Albergamo, Riv. 197250; Sez. 3, 14/2/1994, n. 4700, Scauri, Riv. 197497; Sez. 2, 2/3/1994, n. 5112, Palazzotto, Riv. 198487; Sez. 2 del 13/11/1997, n. 11220, Ambrosino, Riv. 209145; Sez. 6, 20/11/2003, n. 224079). Ne consegue che il giudice di appello, nel caso in cui concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione impugnata, possa limitarsi a rinviare al contenuto della sentenza di primo grado, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi o non abbiano capacità disarticolante del discorso giustificativo adottato in primo grado, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Ciò è accaduto nel caso in esame, avendo la sentenza di appello rinviato alle argomentazioni espresse nella puntuale motivazione della pronuncia del Tribunale, dove si ricostruisce la vicenda nel dettaglio e si fornisce congrua risposta alle doglianze difensive. Benché nella premessa della parte in diritto (paragrafo 4 della sentenza di appello) la Corte di merito affermi che gli imputati non abbiano contestato l'obiettività dei fatti loro ascritti, si precisa subito dopo come la fondatezza degli addebiti sia stata congruamente motivata dal primo giudice e si richiamano, sia pure in modo conciso, le risultanze dalle quali il Tribunale ha desunto la responsabilità degli imputati (paragrafo 1.1 della sentenza di appello a cui si rinvia nel paragrafo 4). In merito agli episodi di cui ai capi D), E) ed F) della rubrica, tutti commessi nel Comune di Monticelli d'Ongina, il primo giudice ha analizzato in modo specifico gli spostamenti degli imputati e gli orari delle conversazioni intervenute tra di loro nel pomeriggio del 25 novembre 2017, pervenendo alla conclusione, argomentata in modo coerente, che tali orari fossero del tutto compatibili con i diversi tentativi di furto. Si legge nella sentenza di primo grado (pag. 14 della motivazione) che alle ore 16,32 del 25/11/2017 i tre imputati, a bordo di due vetture, si incontrarono nel parcheggio di un supermercato di Caorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] scesero dalla [OSCURATO:PERSONA] di proprietà del primo e, dopo aver prelevato dal bagagliaio della vettura una grossa sacca, salirono a bordo della [OSCURATO:PERSONA] condotta da [OSCURATO:PERSONA] in direzione di Monticelli d'Ongina. Alle ore 20,16 veniva captata una chiamata senza risposta inoltrata a [OSCURATO:PERSONA] dall'utenza di [OSCURATO:PERSONA]. Si appurava che il telefono chiamante agganciava una cella compatibile con l'area geografica Olza-Fogarole di Monticelli d'Ongina; alle ore 20,26 venivano intercettate due conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso delle quali il primo dava indicazioni al secondo sul luogo in cui si trovava per essere recuperato. In tale circostanza l'utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA] agganciava il medesimo ponte ripetitore dell'ultima chiamata. Alle ore 20,39 la vettura [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] si portava nel parcheggio del supermercato di Caorso dove era stata inizialmente lasciata la vettura di [OSCURATO:PERSONA]. Il passaggio nel quale la difesa sostiene che gli imputati si fossero già allontanati dal Comune di Monticelli d'Ongina alle ore 20,24 circa, alla luce della compiuta ricostruzione fornita dal primo giudice, è evidentemente destituito di fondamento, poiché, come risulta dall'analisi effettuata dal Tribunale, alle ore 20,26 il telefono in uso a [OSCURATO:PERSONA] agganciò una cella ricadente nel perimetro del Comune di Monticelli d'Ongina. Il motivo di appello riguardante il capo E) della rubrica era dunque reiterativo di doglianze già congruamente vagliate dal primo giudice. In base ai principi richiamati sopra, non può validamente sostenersi che i giudici di appello siano rimasti silenti sul punto, incorrendo nel vizio della carenza di motivazione. Ed invero, per effetto del richiamo al dettagliato contenuto della sentenza di primo grado, deve ritenersi che la Corte di appello abbia fatto proprie le considerazioni del primo giudice, del tutto soddisfacenti sul piano argomentativo. 2.1 Analoghe considerazioni valgono con riferimento al capo A) della rubrica (motivo secondo di ricorso). Anche in relazione a tale episodio, il rinvio della Corte d'appello alla motivazione della sentenza del Tribunale è idoneo ad offrire compiuta risposta alle censure difensive. Il giudizio di responsabilità del prevenuto in merito all'episodio delittuoso riguardante tale imputazione è stato adeguatamente argomentato nella sentenza del Tribunale. Il compendio degli elementi risultanti a carico dell'imputato, puntualmente analizzati in motivazione, non è limitato alla presenza dell'imputato in Vigolzone, come lamentato dalla difesa nel ricorso. Il giudice di primo grado ha evidenziato che, in orari corrispondenti a quelli nei quali era avvenuto il furto nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si trovavano insieme in [OSCURATO:PERSONA] tale frangente, alle ore 19,01, [OSCURATO:PERSONA] contattava [OSCURATO:PERSONA] per comunicargli la propria posizione; nello stesso arco temporale [OSCURATO:PERSONA] riceveva la telefonata di una donna, non meglio identificata, alla quale riferiva di essere al lavoro (progressivo n. 91). Il Tribunale ha ritenuto che fossero stati acquisiti elementi idonei a sostenere la responsabilità dei due imputati con riferimento al furto in questione. Sono stati valorizzati, a questo proposito, non solo gli orari di permanenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella località in cui è avvenuto il furto, ma anche il contenuto della telefonata sopra richiamata (progr. n. 91). Il giudice ha spiegato, in motivazione, che l'imputato, in sede d'interrogatorio, ha contraddetto quanto comunicato alla donna durante la conversazione; ha quindi puntualizzato che, nel linguaggio adoperato dagli imputati, era ricorrente il riferimento al fatto "di essere al lavoro" durante la commissione delle azioni predatorie [cfr. pag. 16 della sentenza di primo grado: "il linguaggio utilizzato per riferirsi alla commissione di furti ("essere al lavoro") ricorre svariate volte nelle conversazioni intercettate: come si vedrà nel prosieguo, anche nel corso delle conversazioni captate in occasione della commissione del furto descritto nel capo B di imputazione i soggetti coinvolti nella commissione dei fatti affermavano "di essere al lavoro" per informarsi di essere intenti nell'azione delittuosa"]. 3. Del pari infondato è il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sempre nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Nel primo motivo di doglianza la difesa si duole della insufficienza e inadeguatezza degli elementi probatori raccolti a carico del proprio assistito con riferimento ai capi A) ed E) della imputazione. Sul punto si richiamano le considerazioni svolte in precedenza in ordine alla completezza e coerenza delle argomentazioni illustrate dal primo giudice con riferimento all'acclarata responsabilità dell'imputato in relazione alle imputazioni di cui si tratta. L'esame del contenuto delle sentenze di merito non rivela la ricorrenza del vizio lamentato dalla difesa in ordine alle regole della distribuzione del carico probatorio: alla luce della dettagliata ricostruzione dei fatti e della congruità della motivazione espressa dal Tribunale è infondata la critica difensiva riguardante questo profilo. 3.1 Risultano manifestamente infondate le doglianze riguardanti il trattamento sanzionatorio (secondo motivo di ricorso). La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato come, nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenui, di talché è sufficiente il richiamo al criterio dell'adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (ex multis Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). 4. Infondate sono le ragioni di doglianza formulate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nel primo motivo di ricorso. Si è già detto in precedenza come le argomentazioni fondanti la pronuncia di responsabilità a carico degli imputati non siano costituite soltanto dall'acclarata presenza di costoro nei luoghi in cui sono stati realizzati i diversi tentativi di furto ed il furto consumato di cui al capo A) della imputazione. Come posto in evidenza dalle sentenze di merito, la riconducibilità dei fatti ai ricorrenti è stata desunta da una serie di indizi, gravi precisi e concordanti, di cui si dà conto in maniera puntuale nella sentenza di primo grado, risultanti dai servizi di osservazione, dal nnonitoraggio degli spostamenti, dal contenuto delle conversazioni intercettate e dalle parziali ammissioni degli stessi imputati. Coniugando tali elementi risultano destituiti di fondamento i rilievi difensivi riguardanti l'inidoneità delle prove indiziarie esistenti a carico del suo assistito.L'identità dei conversanti, nei colloqui registrati, ha formato oggetto di attenta disamina nella sentenza di primo grado (cfr. pagg. 7 e 8 della sentenza del Tribunale). Ivi si enunciano con dovizia di particolari i criteri impiegati al fine della verifica della riconducibilità delle utenze ai diversi imputati (impiego del nome di battesimo, contenuti dei colloqui, corrispondenza delle celle di aggancio ai percorsi delle vetture, servizi di osservazione). Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] si evidenzia in motivazione come la prima utenza intercettata risultasse a lui formalmente intestata; in ordine all'ulteriore utenza in uso all'imputato, benché intestata ad un amico, risultava da altri procedimenti che venisse utilizzata da [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 Risultano manifestamente infondate le doglianze riguardanti il trattamento sanzionatorio (secondo motivo di ricorso). La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato come, nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenui, di talché è sufficiente il richiamo al criterio dell'adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (ex multis Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). Alla luce di tali circostanze, tutte puntualmente richiamate nella sentenza del Tribunale, risultano prive di pregio le doglianze difensive 5. Il ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Secondo consolidato orientamento della Corte di legittimità, la determinazione della pena, nel caso di delitto tentato, può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico (cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato), oppure con il calcolo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, ferma restando la necessità di operare la riduzione della pena edittale prevista per il reato consumato da uno a due terzi (Sez. 5, n. 3526 del 15/10/2013, dep. 23/01/2014, Rv. 258461 - 01). La Corte ha individuato la pena base in anni 4 di reclusione ed euro 1000,00 di multa, avvalendosi dei metodo c.d. sintetico. La doglianza riguardante la mancata riduzione della pena per il tentativo è congetturale e priva di argomentazioni a sostegno. 6. Al rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna del predetto al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18408/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris