CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 1973
Cassazione n. 23334/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA 1' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], articolato in unico motivo, con cui si deduce il vizio esiziale di motivazione per mera apparenza ed intima contraddittorietà, avendo la Corte di merito confermato la responsabiltà per delitto di rapina impropria valorizzando le dichiarazioni della perspona offesa che riferiva della minaccia subita dall'agente, che accompagnava il verbo con la mostra di un oggetto utilizzato per offendere il corpo dell'offeso. ritenuto che il motivo risulta formulato in termini non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, la censura relativa al vizio di travisamento della prova con riguardo all'effettivo utilizzo di uno strumento atto a incutere timore, riferito soltanto dalla persona offesa e non corroborato in maniera certa dalle immagini della video sorveglianza, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio, mentre dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza; che nella fattispecie l'onere argomentativo della Corte territoriale risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda la pagina 3 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMas o [OSCURATO:PERSONA] 1/ 44( GUA, t:1;t2.0\DePOSITATA [OSCURATO:PERSONA] 24 G I U [OSCURATO:PERSONA]