Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:358
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 1° giugno 2006
1
(
1
)
[OSCURATO:PERSONA]371/04
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
contro
Repubblica italiana
1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il ricorso in esame in seguito ad una serie di denunce ad essa presentante con cui si asseriva
il mancato riconoscimento da parte dell’Italia dell’esperienza professionale pregressa maturata dai dipendenti pubblici italiani
nel settore pubblico equivalente in altri [OSCURATO:PERSONA] membri. Nelle sue lettere inviate nel procedimento precontenzioso e nei suoi
scritti difensivi presentati alla Corte, l’Italia si è concentrata su una sola di tali denunce (relativa ad un’insegnante
di scuola elementare). È comunque evidente che il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] ha portata generale.
2. [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di dichiarare che l’Italia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli
artt. 39 CE e 7, n. 1, del regolamento n. 1612/68 (
2
) (in prosieguo: il «regolamento») che attua l’art. 39. Essa ritiene altresì che l’Italia abbia violato l’art. 10 CE non avendo
affatto risposto, o avendolo fatto in ritardo ed in modo inadeguato, alla lettera di diffida della [OSCURATO:PERSONA] ed al suo parere
motivato ai sensi dell’art. 226 CE, nonché alla precedente corrispondenza proveniente dalla [OSCURATO:PERSONA] che richiedeva chiarimenti
in merito alle sue leggi in materia di riconoscimento dell’esperienza nel settore pubblico maturata in un altro Stato membro.
Diritto comunitario rilevante
3. L’art. 10 CE dispone quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi
derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest’ultima
nell’adempimento dei propri compiti.
Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato».
4. L’art. 39 CE garantisce la libertà di circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità.
5. L’art. 7, n. 1, del regolamento recita:
«Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, a motivo della propria
cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di
lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato».
Procedimento precontenzioso
6. [OSCURATO:PERSONA] precisa di avere ricevuto una serie di denunce relative al rifiuto dell’Italia di prendere in considerazione
l’esperienza professionale o l’anzianità di servizio maturata in un altro Stato membro. Tale rifiuto ha inciso negativamente
sulla retribuzione dei denuncianti, sul loro inquadramento e/o sui loro sviluppi di carriera.
7. Una dei denuncianti era un’insegnante di scuola elementare statale italiana la quale, prima di superare il concorso pubblico
per l’accesso al pubblico impiego in Italia, aveva lavorato come insegnante nell’ambito del sistema scolastico pubblico francese
in virtù di un contratto con il Comitato d’assistenza scolastica italiana (in prosieguo: il «COASCIT»). Quest’ultimo è un’organizzazione
che opera sotto l’egida del consolato italiano. La sua funzione è quella di promuovere l’assistenza ai lavoratori italiani
all’estero per quanto riguarda l’ambito della cultura e dell’istruzione. Con lettera 18 dicembre 2001, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto
all’Italia di illustrare la sua posizione su tale caso e di produrre la normativa nazionale rilevante. L’Italia non ha risposto,
nonostante un sollecito della [OSCURATO:PERSONA] in data 25 marzo 2002.
8. Il 12 agosto 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha scritto all’Italia riferendosi nuovamente a quella denuncia e menzionandone altre due.
Essa ha sostenuto che il comportamento dell’Italia era in contrasto con gli artt. 39 CE e 7, n. 1, del regolamento. [OSCURATO:PERSONA]
ha reiterato la richiesta dei dettagli della normativa rilevante ma, ancora una volta, non ha ottenuto alcuna risposta.
9. Di conseguenza, essa ha deciso di avviare il procedimento precontenzioso previsto dall’art. 226 CE, primo comma. Con lettera
di diffida 19 dicembre 2002, la [OSCURATO:PERSONA] ha quindi nuovamente spiegato per quali motivi riteneva che l’Italia avesse violato
gli artt. 39 CE e 7, n. 1, del regolamento, e ha invitato quest’ultima a presentare le sue osservazioni. Ancora una volta
l’Italia non ha risposto.
10. Il 15 maggio 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato all’Italia un parere motivato affermando di avere ricevuto una serie di denunce,
menzionando il caso specifico di un’insegnante che aveva lavorato per il COASCIT e facendo riferimento alla giurisprudenza
della Corte (
3
). [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che l’Italia aveva violato l’art. 39 CE e l’art. 7, n. 1, del regolamento. Essa ha aggiunto che
la mancata risposta dell’Italia alle sue precedenti richieste e alla sua lettera di diffida ha reso più difficoltoso l’adempimento
delle funzioni della [OSCURATO:PERSONA] in violazione dell’art. 10 CE. [OSCURATO:PERSONA] ha invitato l’Italia ad adottare i provvedimenti
necessari per conformarsi al parere motivato entro due mesi.
11. Il 13 ottobre 2003 l’Italia ha chiesto la proroga di un mese del termine entro il quale rispondere al parere motivato. Infine,
essa ha risposto con lettera 3 febbraio 2004, contenente una nota del Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] in data 3 dicembre 2003.
Il titolo della nota (la quale consta di cinque righe) spiegava che essa verteva sulla natura giuridica del COASCIT. In realtà,
tale nota era semplicemente la nota di trasmissione di un’altra nota del Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] del 20 novembre 2003,
che pure asseritamente riguardava la natura giuridica del COASCIT. A tale nota erano accluse 44 pagine di allegati che apparentemente
non seguivano alcun ordine. Tali allegati includevano (i) cinque fax del 1982, 1986, 1991 e 2003 e (ii) undici testi di atti
normativi, brani di sentenze, pareri del Consiglio di Stato e circolari amministrative. Tutti gli allegati sembrano riguardare
in un modo o nell’altro il COASCIT e organi analoghi, ma la loro rilevanza non è spiegata né nella lettera 3 febbraio 2004,
né nella nota 20 novembre 2003.
12. La risposta dell’Italia del 3 febbraio 2004 non ha soddisfatto la [OSCURATO:PERSONA] che, di conseguenza, ha presentato il ricorso
in esame.
L’art. 39 CE e l’art. 7, n. 1, del regolamento
Portata del ricorso
13. Nel ricorso la [OSCURATO:PERSONA] afferma che, per costante giurisprudenza (
4
), gli [OSCURATO:PERSONA] membri, ai fini della determinazione della retribuzione, sono tenuti a prendere in considerazione l’esperienza
e l’anzianità maturate nel pubblico impiego di un altro Stato membro. Su tale base, il principio della parità di trattamento
dei lavoratori comunitari, sancito dagli artt. 39 CE e 7, n. 1, del regolamento, richiede che i periodi di impiego in un settore
lavorativo paragonabile in un altro Stato membro siano presi in considerazione dall’amministrazione italiana al fine di determinare
vantaggi professionali quali la retribuzione, l’inquadramento e gli sviluppi di carriera, allo stesso modo dell’esperienza
acquisita nell’ambito del pubblico impiego italiano.
14. Nella sua conclusiva risposta al parere motivato della [OSCURATO:PERSONA] e nel controricorso presentato alla Corte, l’Italia si
concentra quasi esclusivamente sulla natura giuridica del COASCIT. A tal fine, nel controricorso essa fa riferimento a diverse
disposizioni normative, a sentenze ecc. (
5
) Solo una di queste ultime è stata inclusa tra i numerosi allegati alla sua risposta al parere motivato. Nessuna è stata allegata
al suo controricorso. L’Italia afferma in sostanza che, dato che la denunciante nel caso COASCIT era stata assegnata alla
scuola statale francese in questione dal COASCIT prima, anziché dopo, il superamento di un concorso pubblico che la legittimasse
all’insegnamento nella scuola pubblica francese, la sua esperienza non era equivalente all’esperienza acquisita in una scuola
pubblica italiana, che essa non avrebbe potuto maturare senza superare un concorso pubblico. Pertanto, secondo l’Italia, il
principio di non discriminazione non la obbliga a prendere in considerazione l’esperienza della denunciante nella determinazione
dello stipendio, dell’anzianità e degli suoi sviluppi di carriera dopo il superamento da parte sua di un concorso pubblico
che la renda idonea ad insegnare nelle scuole pubbliche italiane.
15. Nella replica, la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che l’Italia ha continuato a fare riferimento esclusivamente al caso individuale
che interessa il COASCIT. Dopo una serie di affermazioni in ordine a tale caso, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso sottolineando la
portata generale del suo ricorso.
16. Tale precisazione ha provocato un’ulteriore ondata di riferimenti legislativi da parte dell’Italia nella sua controreplica (
6
). Ancora una volta, tali riferimenti non erano accompagnati da alcun testo legislativo allegato, né da alcuna nota esplicativa.
17. Successivamente, l’Italia ha prodotto dinanzi alla Corte un fascicolo composto da più di 100 pagine di documenti vari, compresi
alcuni, ma non tutti, quelli citati sopra, nonché due sentenze (
7
) e due decreti legislativi (
8
) non menzionati in nessuno dei suoi scritti difensivi. Non è stato spiegato sotto quale profilo tali testi fossero rilevanti.
18. Quanto alla portata più generale del ricorso della [OSCURATO:PERSONA], l’Italia chiarisce che in tale paese non esiste una normativa
generale sul riconoscimento dell’esperienza professionale, ma vi sono solo specifiche disposizioni relative a diversi settori
del pubblico impiego. Essa fa riferimento al settore dell’istruzione, menzionando una normativa che tratta gli italiani e
gli altri cittadini comunitari allo stesso modo: in entrambi i casi, la precedente esperienza professionale verrà presa in
considerazione solo se maturata nel settore pubblico.
19. In sede di udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato che il suo ricorso aveva portata generale e ha fatto riferimento a sei casi
individuali di cui essa era a conoscenza a quel momento (
9
). Tutti questi casi riguardavano persone che erano state occupate nel settore pubblico in uno Stato membro diverso dall’Italia
prima di essere occupate nel settore pubblico italiano. Tutte lamentavano che le autorità italiane si erano rifiutate di prendere
in considerazione tale precedente impiego in sede di determinazione della loro retribuzione, della loro anzianità e dei loro
sviluppi di carriera. Solo in uno di questi casi il denunciante era stato assegnato al posto precedente dal COASCIT o da un
ente analogo.
20. In tale contesto, non mi sembra utile dilungarsi nei dettagli sulla precisa natura giuridica del COASCIT e degli enti analoghi.
È pacifico che la persona interessata nell’unico caso che riguarda il COASCIT aveva lavorato in una scuola statale in Francia.
Come spiegherò in prosieguo, a mio parere questo è l’elemento decisivo, anziché le esatte circostanze che hanno condotto a
tale impiego.
Sul merito
21. Nei ricorsi per inadempimento solitamente lo Stato membro interessato fornisce alla Corte informazioni comprensibili sulla
sua normativa rilevante. Nella causa in esame, la situazione in Italia non era interamente chiara neppure dopo l’udienza.
22. Per quanto concerne le persone che hanno acquisito la precedente esperienza nel settore pubblico di un altro Stato membro
mentre erano legate da un contratto con un ente come il COASCIT, l’Italia insiste nell’affermare di non essere tenuta a riconoscere
tale esperienza. Quanto alle persone che hanno acquisito la loro esperienza quando erano impiegate direttamente nel settore
pubblico di un altro Stato membro dopo essere state assunte secondo le disposizioni locali in materia di assunzione nel settore
pubblico, la loro posizione giuridica non è stata pienamente chiarita. Per un verso, in udienza l’Italia ha affermato che,
ai sensi di una legge approvata nel 2004 (
10
), tali persone non saranno più trattate diversamente (il che, di per sé, sembra confermare che precedentemente lo erano).
Per l’altro verso, la sua precedente affermazione (sempre all’udienza) secondo cui essa non ha «prima facie escluso la possibilità
di tener conto dell’impiego» in Francia è poco incoraggiante.
23. È palesemente insoddisfacente per la Corte essere informata in modo così inadeguato in questa fase del procedimento. Tuttavia,
credo che sia possibile farsi un’idea nella causa in esame. A mio parere, si può ritenere che la posizione dell’Italia sia
sostanzialmente la seguente: uno Stato membro A non agisce in modo discriminatorio se richiede, come condizione per il riconoscimento
di un’esperienza pregressa nel settore pubblico di uno Stato membro B, che la persona interessata sia stata così occupata
in detto settore
dopo
avere superato un concorso pubblico nello Stato membro B, a fortiori qualora lo Stato membro A (come sembra essere il caso
per l’Italia) non riconosca l’esperienza maturata nel suo stesso settore pubblico da una persona prima di aver superato un
concorso pubblico che la renda idonea a lavorare nel detto settore.
24. Per costante giurisprudenza, l’art. 39 CE (e quindi l’art. 7, n. 1, del regolamento) vieta non soltanto le discriminazioni
palesi basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi discriminazione dissimulata che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento,
pervenga al medesimo risultato. Una disposizione di diritto nazionale dev’essere giudicata indirettamente discriminatoria
quando, per sua stessa natura, tenda ad essere applicata più ai lavoratori migranti che a quelli nazionali (così da rischiare
di essere sfavorevole in modo particolare ai primi) e se non è giustificata da considerazioni oggettive, indipendenti dalla
cittadinanza dei lavoratori interessati e adeguatamente commisurate allo scopo legittimamente perseguito da tale diritto (
11
).
25. Il rifiuto da parte di uno Stato membro di riconoscere l’attività lavorativa prestata nel settore pubblico di un altro Stato
membro tende palesemente ad essere applicato più ai lavoratori migranti che a quelli nazionali. L’unica questione che rimane
da decidere è quindi se tale divieto sia giustificato.
26. Sebbene l’Italia non sollevi esplicitamente tale punto come una giustificazione (dato che non ammette – neppure in subordine
– di aver violato i suoi obblighi), essa fa riferimento, in particolare, all’importanza di garantire che l’esperienza pregressa
nel settore pubblico di un altro Stato membro sia riconosciuta solamente ove la persona interessata sia stata assunta dopo
aver superato un concorso pubblico. È per questo motivo che l’Italia rifiuta di prendere in considerazione l’esperienza maturata
in seguito ad un’attività svolta nell’ambito di un contratto con il COASCIT, affermando, in udienza, che tale esperienza
non può
essere assimilata all’insegnamento in una scuola statale dato che i criteri di selezione possono essere meno rigidi. Tale
asserzione è stata fatta in termini generali e poche spiegazioni sono state addotte sul
perché
ciò sia, o vada considerato, un fattore sufficientemente importante da soddisfare il criterio che ho appena esposto, o sul
perché il totale mancato riconoscimento del tempo così impiegato rappresenti comunque una risposta proporzionata.
27. Ritengo che tale fattore non costituisca una giustificazione accettabile per una discriminazione.
28. In linea di massima, non tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri assumono il personale per tutti gli impieghi pubblici mediante concorso pubblico.
In tale contesto, è possibile evitare una discriminazione solo se si tiene adeguatamente conto dei periodi di impiego nel
settore pubblico di un altro Stato membro da parte di una persona assunta nel rispetto dei requisiti prescritti in tale Stato
(qualunque essi siano).
29. Più precisamente, anche se (come sembra nel caso COASCIT) una persona è occupata nel settore pubblico di un altro Stato membro
in base a condizioni diverse da quelle che si applicherebbero altrimenti (ad esempio tramite un contratto con un ente esterno
anziché previo superamento di un concorso pubblico), il rifiuto assoluto di prendere minimamente in considerazione la relativa
esperienza lavorativa può significare solo che l’Italia ritiene che l’esperienza maturata nel settore pubblico di un altro
Stato membro prima del superamento di un concorso pubblico per un posto nel pubblico impiego italiano non possa avere alcuna
rilevanza nei confronti dell’impiego successivo. Non vedo come tale impostazione possa costituire una giustificazione valida
per un trattamento discriminatorio.
30. In cause precedenti, i tentativi degli [OSCURATO:PERSONA] membri di invocare analoghe differenze tra la loro «cultura» e quella di un altro
Stato membro non hanno avuto successo.
31. Nella causa [OSCURATO:PERSONA] (
12
), ad esempio, la Corte ha valutato se il diverso trattamento riservato dall’Austria ai precedenti periodi di lavoro pregressi
svolti nei servizi pubblici di un altro Stato membro potesse essere giustificato da motivi imperativi di interesse generale.
L’Austria ha fatto valere che i servizi pubblici degli [OSCURATO:PERSONA] membri non erano legati tra loro in misura analoga a quanto accade
tra gli enti territoriali austriaci e che essi presentavano caratteristiche assai differenti. La Corte ha dichiarato quanto
segue:
«(…) le differenze esistenti tra i servizi pubblici in Austria e quelli degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri non possono giustificare
una differenza nelle condizioni di presa in considerazione dei periodi di servizio pregressi. In particolare, siffatte differenze
non possono spiegare per quale ragione i periodi compiuti in uno Stato membro diverso dalla Repubblica d’Austria debbano essere
di particolare importanza sotto il profilo della migliore utilizzazione delle capacità dell’interessato, condizione che non
vale per i periodi di attività compiuti in Austria (
13
)».
32. Similmente, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
14
), la Corte ha dichiarato che il fatto che per uno Stato membro sia stato in pratica difficile determinare se il posto occupato
in un altro Stato membro fosse equivalente ad un posto nel pubblico impiego nazionale preso in considerazione ai fini dell’inquadramento
nella scala retributiva e della concessione di un’integrazione di anzianità non poteva in alcun caso giustificare il suo rifiuto
di procedere a tale determinazione. Spettava allo Stato membro in questione effettuare tale confronto (
15
).
33. Infine, nella causa C‑278/03, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (
16
), la [OSCURATO:PERSONA] lamentava una discriminazione nelle condizioni di accesso al pubblico impiego italiano: nella fattispecie
un’occupazione in scuole statali. Per quanto riguarda l’assunzione operata sulla base di graduatorie permanenti, il governo
italiano aveva ammesso che esisteva una disparità di trattamento a seconda che le attività d’insegnamento fossero state svolte
in Italia o in altri [OSCURATO:PERSONA] membri. Secondo detto governo, una tale disparità era tuttavia giustificata in quanto l’insegnamento
svolto all’estero avverrebbe sulla base di ordinamenti, programmi e contenuti diversi da quelli previsti in Italia e quindi
sarebbe sprovvisto del requisito di «specificità» voluto dalla legge italiana per dare diritto all’attribuzione di un punteggio
supplementare nell’ambito del procedimento di assunzione (
17
).
34. La Corte ha dichiarato che «un rifiuto assoluto di prendere in considerazione l’esperienza acquisita grazie ad attività d’insegnamento
svolte in altri [OSCURATO:PERSONA] membri, il quale sarebbe basato sull’esistenza di differenze tra i programmi d’insegnamento di detti
[OSCURATO:PERSONA] non può essere giustificato. Infatti, non si può negare che un’esperienza d’insegnamento specifica quale quella richiesta
dalla normativa italiana (…) può essere acquisita anche in altri [OSCURATO:PERSONA] membri (
18
)».
35. Non vedo il motivo per non seguire la stessa logica anche nei confronti del rifiuto assoluto dell’Italia, in questa causa,
di prendere in considerazione l’esperienza acquisita lavorando nel settore pubblico di altri [OSCURATO:PERSONA] membri da una persona che
non ha superato un concorso pubblico che la renda idonea a lavorare in tale settore.
36. Chiaramente, il conseguente corollario è che uno Stato membro in grado di dimostrare che effettivamente esistono significative
differenze tra esperienze apparentemente equivalenti maturate nel settore pubblico di un altro Stato membro – vuoi perché
la persona interessata non era direttamente impiegata in tale settore, vuoi perché essa non aveva superato un concorso pubblico,
o per qualsiasi altra ragione – potrebbe a buon diritto tener conto, proporzionalmente, in misura minore di tale esperienza
in sede di determinazione della retribuzione, dell’inquadramento o degli sviluppi di carriera (
19
).
37. Detto questo, non risulta che l’Italia abbia seguito questo orientamento. Per di più, non sono state addotte altre giustificazioni.
38. Di conseguenza, concludo nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] ha titolo per ottenere la declaratoria richiesta per quanto riguarda
il merito del ricorso in esame.
Art. 10 CE
39. Per giurisprudenza costante, se è vero che nell’ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE la [OSCURATO:PERSONA]
è tenuta a fornire alla Corte gli elementi necessari perché questa accerti l’esistenza di tale inadempimento, gli [OSCURATO:PERSONA] membri
sono a loro volta tenuti, a norma dell’art. 10 CE, ad agevolare la [OSCURATO:PERSONA] nello svolgimento del suo compito. Tale compito
consiste, in particolare, ai sensi dell’art. 211 CE, nel vegliare sull’applicazione delle norme del Trattato CE nonché delle
disposizioni adottate dalle istituzioni in forza dello stesso Trattato. Le informazioni che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono così tenuti
a fornire alla [OSCURATO:PERSONA] devono essere chiare e precise. Esse devono indicare senza ambiguità quali sono le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative con cui lo Stato membro ritiene di aver adempiuto i vari obblighi impostigli
dal diritto comunitario. In mancanza delle suddette informazioni, la [OSCURATO:PERSONA] non è in grado di stabilire se lo Stato membro
abbia effettivamente e completamente rispettato il diritto comunitario. L’inadempimento di tale obbligo da parte di uno Stato
membro - che non abbia affatto fornito informazioni o le abbia date in modo non abbastanza chiaro e preciso - può giustificare
di per sé l’avvio di un procedimento ai sensi dell’art. 226 CE per far dichiarare l’inadempimento stesso (
20
).
40. Ho descritto sopra, in queste conclusioni, la cronistoria della corrispondenza (pressoché unilaterale) tra la [OSCURATO:PERSONA]
e l’Italia che ha condotto alla presente causa ed il successivo svolgimento di questa causa dinanzi alla Corte (
21
). È difficile immaginare circostanze in cui la mancanza di adeguata collaborazione da parte di uno Stato membro possa essere
dimostrata in maniera più chiara. Sono pertanto convinta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia titolo per ottenere la declaratoria da essa
richiesta per quanto riguarda l’art. 10 CE. (
22
)
Conclusione
41. Di conseguenza, ritengo che la Corte dovrebbe dichiarare quanto segue:
(1) Non avendo tenuto conto dell’esperienza professionale e dell’anzianità acquisita lavorando nel settore pubblico di un altro
Stato membro da una persona successivamente impiegata nel settore pubblico italiano, la Repubblica italiana è venuta meno
agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 39 CE e 7, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1612/68, relativo
alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità.
(2) Continuando ad omettere di collaborare con la [OSCURATO:PERSONA], sia nel corso del procedimento precontenzioso, sia nel corso del
procedimento ai sensi dell’art. 226 CE, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 10
CE.
(3) La Repubblica italiana è condannata alla totalità delle spese.
1
– Lingua originale: l'inglese.
2
– Regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno
della Comunità (GU L 257, pag. 1).
3
– Sentenze 15 gennaio 1998, causa C‑15/96, Schöning-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑47; 12 marzo 1998, causa C‑187/96, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1095 e 30 novembre 2000, causa C‑195/98, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10497.
4
– [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento alle cause citate alla nota 3 di queste conclusioni.
5
– Decreto del presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; leggi nn. 153/1971, 20 marzo 1975, n. 70; 22 maggio 1980,
n. 232; 205/1985 e 23 ottobre 2003, n. 286; decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300; 30 marzo 2001, n. 165; Parere del
Consiglio di Stato 20 febbraio 1980, n. 651/78, sentenza del Consiglio di Stato 22 aprile 1980, n. 411 e sentenza della Corte
di Cassazione 12 giugno 1990, n. 5716.
6
– Decreti del Presidente della Repubblica 19 giugno 1970, n. 370; 29 dicembre 1973, n. 1092; 31 maggio 1974, n. 417 e 11
marzo 1988, n. 133, oltre al contratto collettivo nazionale del 24 luglio 2003.
7
– Sentenze della Corte Costituzionale 24 febbraio 1988, n. 233, e 11 ottobre 1988, n. 973.
8
– 16 aprile 1994, n. 297 e 7 aprile 2004, n. 97.
9
– Tali casi riguardavano: due tedeschi che avevano insegnato in scuole statali in Germania, un italiano che aveva insegnato
in una scuola statale in Francia con un contratto con il COASCIT, un greco che aveva insegnato in una scuola statale in [OSCURATO:PERSONA],
un medico italiano che aveva lavorato in ospedali pubblici in Germania e in Francia e un italiano che aveva insegnato in una
università e in una scuola statale francese.
10
– Legge 4 giugno 2004, n. 143, o forse decreto legge 7 aprile 2004, n. 97.
11
– Sentenza della Corte 23 maggio 1996, causa C‑237/94, O'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2617, punti 17, 19 e 20.
12
– Citata alla nota 3.
13
– Punto 48.
14
– Citata alla nota 3.
15
– Punto 22. Vedi anche paragrafo 27 delle conclusioni dall'avvocato generale Ruiz-Jarabo, che cita il paragrafo 30 delle
conclusioni dall'avvocato generale Jacobs per la sentenza 23 febbraio 1994, causa C‑419/92, Scholz ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑505): «Per
quanto riguarda la difficoltà che comporta il confronto tra il regime in base al quale sono stati prestati i servizi all'estero
e quello in base al quale gli stessi o analoghi servizi vengono prestati in [OSCURATO:PERSONA], si tratta di un problema pratico che non
può incidere sull'applicazione del principio secondo cui i cittadini comunitari non devono subire discriminazione a causa
della cittadinanza nell'ambito del lavoro. Qualsiasi dubbio sulla corrispondenza tra l'uno e l'altro regime può essere facilmente
dissipato mediante certificati rilasciati dal datore di lavoro o dalle corrispondenti autorità consolari».
16
– Sentenza 12 maggio 2005, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3747.
17
– V. punto 12 della sentenza.
18
– Punto 18. La Corte ha concluso che l'Italia, non tenendo conto o, quantomeno, non tenendo conto in maniera identica, ai
fini della partecipazione di cittadini comunitari ai concorsi per l'assunzione di personale docente in tali scuole, dell'esperienza
professionale acquisita da questi cittadini nelle attività di insegnamento a seconda che queste attività siano state svolte
in Italia o in altri [OSCURATO:PERSONA] membri, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 39 CE.
19
– L'avvocato generale Jacobs ha espresso la stessa opinione al paragrafo 25 delle conclusioni nella causa Scholz, citata
alla nota 15.
20
– Sentenza 16 giugno 2005, causa C‑456/03, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5335, punti 26 e 27 e la giurisprudenza ivi citata.
21
– V. paragrafi 6‑11. La Corte ha dichiarato che la mancanza di collaborazione da parte di uno Stato membro costituisce una
violazione particolarmente grave dell'art. 10 CE quando continua dinanzi alla Corte (sentenza 22 settembre 1988, causa 272/86,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4875, punto 31).
22
– In realtà, la [OSCURATO:PERSONA] non ha né chiesto una separata declaratoria di violazione dell'art. 10 CE, né ha incluso nella
formulazione della declaratoria richiesta i dettagli del comportamento che si asserisce configuri tale violazione. Tuttavia
non è necessario, sebbene si possa ritenere auspicabile, che la [OSCURATO:PERSONA] lo faccia: si veda la sentenza 12 luglio 1990,
causa C‑35/88, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3125, in cui la Corte si è pronunciata in ordine all'art. 5 del Trattato CEE
(nella versione all'epoca vigente) nonostante la presenza di simili lacune nel ricorso della [OSCURATO:PERSONA] (v. paragrafi 56-58
delle conclusioni dall'avvocato generale Mischo) e, similmente, la sentenza 13 dicembre 1991, causa C‑33/90, [OSCURATO:PERSONA]/Italia,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5987 (v. paragrafo 26 delle conclusioni dall'avvocato generale Darmon).