CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 03295/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13591-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1212/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 23/11/2021 R.G.N. 270/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di garanzia R.G.N.13591/2022 Cron. Rep. Ud.25/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza n. 1212/2021 della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede che aveva respinto il ricorso volto ad ottenere dal Fondo di garanzia INPS il pagamento delle somme dovute per ultima mensilità e TFR per il rapporto di lavoro con [OSCURATO:SOCIETA]., prima sottoposta a sequestro ed amministrazione giudiziaria, poi confiscata ed infine dichiarata fallita il 4 aprile 2016. Propone quattro motivi di censura, illustrati da memoria. Resiste INPS con controricorso. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 25 novembre 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza è censurata sulla base di quattro motivi, così rubricati. “1: Art. 360, c.1 n.3 c.p.c. per violazione dell'art. 113 c.p.c. in relazione all'art. 117 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Errata applicazione della normativa al caso di specie rationae temporis. 2: Art. 360, c.1 n.5 c.p.c. per omessa pronuncia su un fatto circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e art. 360, c.1 n.3 c.p.c. per violazione dell'art. 115 c.p.c. 3: Art. 360, c.1 n.3 c.p.c. per violazione dell'art. 1, cc. 194 e 204, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, e falsa applicazione dell'art. 2495 c.c. 4:Prospettazione di una doppia pregiudizialità costituzionale ed eurounitaria”. Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso legata al fatto che la parte non avrebbe impugnato alcuni capi della sentenza di primo grado, laddove aveva statuito la necessità di un previo accertamento dei crediti per cui era chiesto l’intervento del Fondo e l’assenza di prova di detto accertamento, posto che il giudicato non si forma sulle singole affermazioni in diritto della pronuncia gravata, ma sull'unità minima di decisione, che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, di tal ch é l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo degli elementi della sequenza vale a riaprire la cognizione sull'intera statuizione, sebbene ciascuno di essi possa essere oggetto di singolo motivo di gravame (così, ex multis , Cass. n. 24783/2018, n. 10769/2019, n. 28565/2022, n. 30728/2022). Tanto premesso, il ricorso va respinto. La Corte ha motivato come segue. - Il Tribunale ha rigettato la domanda per difetto di prova dell’esistenza di un valido titolo eseguibile e di procedure esecutive individuali nei confronti del datore di lavoro. - L’appellante assume di essersi trovato in una situazione di impossibilità giuridica di procedere nei modi di cui all’art. 2, comma 5, della legge n. 297/1982, avendo dato prova di aver posto in essere tutte le iniziative utili per la soddisfazione in concreto del suo credito, tra cui chiedere il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA].. Rivendica altresì, anche previo rinvio alla Corte di Giustizia, l’applicazione della Direttiva 2008/94/CE sostenendo che l’art. 2, comma 5, cit. sia in contrasto con i principie le regole comunitarie limitando l ’ accesso al Fondo al preventivo accertamento dell’insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali dell’imprenditore non fallibile (o come nel caso in cui in sede concorsuale non si proceda all’accertamento del passivo) ed esclusivamente previo esperimento di un tentativo di esecuzione individuale rivelatosi infruttuoso anchenelle ipotesi in cui la legge ponga un espresso divieto di esecuzione individuale sui beni dell’imprenditore in considerazione del suo assoggettamento alla misura di prevenzione antimafia del sequestro e della successiva confisca. -L’appello è infondato. -Dal complesso normativo dell’art. 2 della legge n. 297/1982 si ricava che il legislatore ha subordinato l’intervento del Fondo alla ricorrenza di due distinte e alternative ipotesi: la verifica del credito del lavoratore mediante l’insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro ovvero, qualora il datore non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l’insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro. - L’art. 2, comma 5, della legge n. 297/1982 deve trovare applicazione anche nel caso di specie, ove l’appellante, pur risultando la società inattiva e di proprietà del Ministero dell’Economia e delle Finanze sin dalla data della confisca (17.9.2015), avrebbe potuto, in astratto, dopo la chiusura della procedura fallimentare, promuovere azione esecutiva nei confronti della società stessa ovvero, a seguito della cancellazione, nei confronti dei soci. -L’intervento del Fondo ha carattere sussidiario ed è invocabile se ed in quanto il credito non sia altrimenti recuperabile. -La Suprema Corte, in Cass. n. 1886/2020, ha precisato tra le altre cose che “in casi del genere, il previo esperimento di un'azione volta a conseguire un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente, lungi dal costituire un onere inutile e inutilmente dispendioso, siccome paventato da parte ricorrente, costituisce piuttosto un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché, da un punto di vista sistematico, l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro”. -Nella specie, come correttamente rilevato dal Tribunale, senza che la statuizione sia stata puntualmente censurata, il ricorrente ha omesso non solo qualunque tentativo di esecuzione individuale …ma ancor prima di essersi attivato per ottenere, anche all’esito di una azione di mero accertamento del suo credito utile a rimuovere la situazione di incertezza sulla consistenza del credito (contestato dall’Inps anche nel suo ammontare) un titolo giudiziale (decreto ingiuntivo, sentenza, ma anche un verbale di conciliazione, una diffida esecutiva con valore di accertamento tecnico), prima ancora dell’esperimento di un’azione esecutiva individuale circostanza che Inps aveva opposto sia in sede amministrativa sia in sede giudiziale per negare l’accesso al Fondo. - Pur tenendo conto dei divieti imposti dalla legge (che certamente impediscono in costanza di misura di prevenzione, prima, e di procedura fallimentare in seguito qualsiasi azione esecutiva individuale) e dei limiti all’onere di diligenza ricavabili dalla più recente giurisprudenza di legittimità, “ciò che è rimasto privo di riscontro, al di là dell’esito, verosimilmente infruttuoso o aleatorio, dell’eventuale azione esecutiva del lavoratore per l’esistenza di un provvedimento di confisca dei beni, è l’ammontare del credito del Floridia per mensilità e Tfr, in carenzadi qualsivoglia titolo che ne contenga a determinazione e che sia idoneo a consentire all’INPS di riconoscerlo e liquidarlo al lavoratore e che non è più conseguibile in questa sede giudiziale nei confronti del Fondo di garanzia costituito presso l’Inps, soggetto distinto dal datore di lavoro”. -Il ricorrente “non ha fornito prova di aver ottenuto tale verifica (non essendo utile allo scopo il solo prospetto paga di novembre 2015 e il Cud 2016 allegati all’istanza di insinuazione al passivo del credito né l’asserita liquidazione dello stesso da parte del Custode giudiziario (di cui non vi è traccia nel fascicolo di parte)”. Tutto ciò premesso va rilevato che il fulcro della motivazione risiedenel fatto che, ad avviso della Corte, per poter ottenere dal [OSCURATO:PERSONA] il pagamento delle mensilità e del TFR rivendicati, è presupposto indispensabile che il credito sia stato previamente accertato nei confronti di parte datoriale. A fronte di tale ratio decidendi, il ricorso deve essere, nel complesso, rigettato. Il primo motivo, con cui è lamentata l’applicazione del d.lgs. n. 159/2011 in luogo della legge n. 675/1965 è inammissibile per difetto di rilevanza, posto che tale supposto errore non ha in alcun modo inciso sul decisumné la parte espone in che termini rileverebbe. Con il secondo motivo si denuncia , innanzitutto, la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., affermando che INPS non avrebbe contestato l’ammontare del TFR ma solo delle retribuzioni. Orbene, quanto alla contestazione del TFR, la sentenza afferma testualmente il contrario (pag. 7): peraltro, non è stata denunciata una violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. nei termini rigorosi delineati dalla giurisprudenza di questa Corte, poiché i Giudici territoriali non hanno attinto elementi di riscontro da prove non introdotte dalle parti e assunte d’ufficio al di fuori dei casi che il codice di rito contempla. Nel secondo motivo si lamenta, altresì, un omesso esame di fatto decisivo, recte , una “omessa pronuncia su un fatto decisivo”, che viene, poi, esplicitato, a pagina 15, nei seguenti termini: “la Corte ha omesso qualsiasi pronuncia in merito alla circostanza che l’odierno ricorrente ha contestualmente chiesto nelle forme ordinarie di cui all’art. 414 cod. proc. civ. di avere accertato il suo diritto di credito e il suo diritto ad averlo corrisposto dal fondo”. Tale doglianza, con cui, in definitiva, ci si duole che la Corte non avrebbe considerato che era proprio l’azione con cui veniva rivendicato il diritto nei confronti del Fondo la sede in cui era stato chiesto l’accertamento del rapporto, non costituisce un fatto il cui esame sia stato omesso: come, ex multis, ricordato da Cass. n. 21672/2018, «nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» e l'omesso esame di una tesi difensiva non è riconducibile al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., in quanto una memoria difensiva non costituisce "fatto" decisivo per il giudizio, rientrando in tale nozione gli elementi fattuali e non gli atti difensivi (Cass. n. 5795/2017, n. 22457/2017 ex multis)». Comunque, la Corte non ha omesso di valutare tale elemento ma, anzi, ha affermato che l’accertamento avrebbe dovuto essere richiesto ed eseguito nei confronti del datore di lavoro e non nei riguardi dell’INPS e il ricorrente non aveva fornito prova di aver ottenuto tale verifica, non essendo utile allo scopo la documentazione prodotta. Il terzo ed il quarto motivo possono essere esaminati insieme per l’intima connessione che li unisce in quanto insistono sulla impossibilità giuridica del lavoratore di soddisfare le condizioni di cui all’art. 2, comma 5, della legge n. 297/1982 e quindi di esperire azione esecutiva, di tal ché, nel caso in cui il ricorso non venisse accolto, “sarebbe evidente e non manifestamente infondato il contrasto dell’art. 2 della lege n. 297/1982 attuativa della Direttiva 80/987/CEE, in sé e in combinato disposto con l’art. 102 del rg 267/1942, con gli artt. 3,4,10,24,35,36,117 Cost. in quanto, in forma irragionevole, in caso di chiusura del fallimento del datore di lavoro senza fase di verifica del credito, determinano la perdita di un credito retributivo avente funzione alimentare in assenza di profili di responsabilità del lavoratore garantito, in violazione di norme interposte (art. 25 [OSCURATO:PERSONA]) e in contrasto con le fonti primarie e secondarie di matrice eurounitaria senza consentire effettivo rimedio alternativo a tutela dei diritti imposti dall’adesione ai Trattati”. Come evidenziato dalla lettura della motivazione, il presupposto da cui il motivo prende le mosse non è coerente con il decisum: la Corte, infatti, ha motivato sulla base della inesistenza di un accertamento del diritto che nulla ha a che vedere con la impossibilità di procedere ad esecuzione forzata, individuale o concorsuale. Si può, quindi, fare applicazione del principio affermato da Cass.n. 1864/2025 in caso di società cancellata dal registro delle imprese: «allorché il lavoratore presenti all’INPS, quale gestore del “Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto”, la domanda volta ad ottenere il trattamento insoluto, devono sussistere tutti i requisiti previsti dalla legge per il perfezionarsi del diritto del lavoratore e per il sorgere del connesso obbligo dell’Istituto di adempiere tempestivamente, ove non sussistano contestazioni. Tali requisiti includono, anzitutto, il preventivo accertamento della sussistenza e della misura del credito, in quanto su tale misura la stessa prestazione previdenziale del Fondo è modulata. Ove il datore di lavoro sia una società cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta (art. 2495 cod. civ.) e tale società non sia più fallibile, l’accertamento in esame può essere conseguito nei confronti dei soci, in quanto successori della società e dotati della legittimazione passiva, a prescindere dall’effettiva riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione». La sentenza ha preso le mosse dalla premessa: -che le prestazioni erogate dal Fondo di garanzia hanno natura previdenziale e non retributiva (così, tra le tante, Cass. nn.1886 e 1887/2020), essendo obbligazioni autonome rispetto a quelle gravanti sul datore di lavoro, ancorché nella loro misura coincidenti, per ciò che specialmente riguarda il TFR, con le obbligazioni di cui è debitore il datore di lavoro, di tal ché il loro sorgere è connesso ad un fatto costitutivo differente rispetto a quello che ne determina la genesi nell'ambito del rapporto di lavoro; - che la «la necessità di munirsi preventivamente di un accertamento nei confronti del datore di lavoro costituisce, nel sistema delineato dal legislatore, un presupposto letteralmente e logicamente necessario, giacché, da un punto di vista sistematico, l'accertamento giurisdizionale ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sui crediti maturati in costanza di rapporto di lavoro (Cass. n. 34031 del 2022)». Si è, quindi, sottolineato che «la modulazione dell’onere di agire in executivis nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza (in argomento, Cass. nr. 34358 del 2022 e Cass. nr. 14020 del 2020) e, in definitiva, l'aleatorietà delle azioni esecutive, …, riguarda un posterius, laddove il requisito pregiudiziale è pur sempre la sussistenza di un titolo che a quelle azioni consenta di dare impulso o che ne dimostri per tabulas l’impraticabilità, pur contenendo l’indispensabile accertamento della sussistenza e della misura del credito», posto che la legge è chiara nel sancire «la funzione legale di elemento costitutivo per l’accesso al Fondo di Garanzia dell’accertamentoin via giudiziale del credito preteso (nell’an e nel quantum debeatur) nei confronti dell’impresa inadempiente» (Cass. nr. 9284 del 2023)», conclusione, questa, che è imposta dal delineato sistema normativo e dal fatto che, come già detto, l’INPS, quale gestore del Fondo di Garanzia, è un soggetto terzo che non ha alcun titolo per contestare l'avvenuto adempimento, anche parziale (es. anticipazioni del t.f.r.), del credito. Né, secondo il precedente, «la formazione di un titolo che accerti il credito è preclusa dall’estinzione della società debitrice. In tale fattispecie, i soci sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata e non definiti all’esito della liquidazione e, anche ai fini processuali, non cessano di ricoprire la qualità di successori, pur se rispondono intra vires dei debiti trasmessi. Il riparto effettuato sulla base del bilancio finale di liquidazione non costituisce, infatti, una condizione per la successione, che si verifica in ogni caso. L’eventuale infruttuosità dell’azione, per l’assenza di riparti in base al bilancio finale di liquidazione, non si riverbera sulla legittimazione passiva del socio e di per sé non esclude l’interesse ad agire del creditore (Cass., S.U., nr. 6070 del 2013, punto 3) che permane intatto allorché sia necessario, come avviene nel caso di specie, ottenere l’accertamento della pretesa nel contraddittorio con il datore di lavoro». Pertanto, «allorché il lavoratore aziona la sua pretesa verso il Fondo, con una domanda che fa sorgere l’obbligo del Fondo di provvedere, devono sussistere tutti gli elementi costitutivi della pretesa. Tra i requisiti indefettibili, vi è l’accertamento del credito, propedeutico alle azioni esecutive che la legge menziona, allorché non operino le regole del concorso (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267). 23. Tale scansione non solo si raccorda alla fattispecie costitutiva del diritto, nella complessità deglielementi che la compongono e che hanno nella domanda uno snodo saliente, ma si prefigge, altresì, di rendere più spedita l’attività dell’Istituto, chiamato alla doverosa verifica dei presupposti di legge e alla sollecita erogazione del trattamento insoluto, «ove non sussista contestazione in materia» (art. 2, quinto comma, della legge n. 287 del 1982). 24. Per questa via, il legislatore garantisce che le risorse pubbliche destinate al Fondo siano impiegate per la «finalità istituzionale» (art. 2, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982) e scongiura il rischio del moltiplicarsi di domande meramente esplorative, carenti di requisiti imprescindibili e prevedibilmente destinate a un approdo contenzioso. 25. Né il bilanciamento attuato dalla legge determina un irragionevole e sproporzionato aggravio a danno dei lavoratori». [OSCURATO:PERSONA] condivide appieno le argomentazioni sopra esposte, che ben si attagliano al caso oggi posto alla sua attenzione, e ad esse fa rimando, non ravvisando ragioni per discostarsene. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato ma il consolidarsi dell’orientamento di legittimità in epoca successiva all’introduzione del giudizio giustifica la compensazione delle spese di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002