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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 33488/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18068/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] SPA, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza n. 597/5/2023 della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, Sez. 5, depositata il 14.2.2023, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 settembre 2025 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava davanti la [OSCURATO:PERSONA] di Milano l’avviso di liquidazione n. 2017/001/DI/000014157/1/001 emesso dall’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] I di Milano, relativo all’imposta di registro del decreto ingiuntivo n. 14157/2017 emesso dal Tribunale di Milano, ritenendo illegittima l’applicazione del tributo, oltre che per l’enunciazione della fideiussione, anche sugli interessi, poiché reputati non moratori (alternatività IVA-registro).

2. L’adita C.T.P., con la sentenza n. 3319/2021, accoglieva il ricorso.

3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia accoglieva parzialmente l’appello sugli interessi, statuendo che fossero moratori, in considerazione del fatto che non erano maturati in costanza di rapporto obbligatorio, ma in un momento successivo alla sua interruzione.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di due motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso “con ricorso incidentale”.

5. In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato due memorie ex art. 378 c.p.c.

Ragioni della decisione

1. Preliminarmente si osserva che, nonostante il controricorso sia qualificato come “controricorso con ricorso incidentale”, lo stesso non contiene alcuna richiesta di cassazione della sentenza oggetto del presente giudizio.

2. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione ed errata applicazione degli artt. 20 d.P.R. n. 131/1986 e 15 d.P.R. n. 633/1972, per aver la CTR qualificato gli interessi come moratori valorizzando anche elementi estranei all’atto giudiziario.

3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione ed errata applicazione dell’art. 8, lett. b), della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986.

4. I due motivi, esattamente sovrapponibili, vanno trattati congiuntamente e si rivelano infondati.

4.1. In primo luogo, si osserva che nell'interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali si deve fare applicazione, in via analogica, dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 12 e seguenti delle preleggi, in ragione dell'assimilabilità di tali provvedimenti, per natura ed effetti, agli atti normativi, e, quanto alla parte costituente documento, ai canoni diinterpretazione riassunti dagli artt. 1362 ss. c.c., che valorizzano l'intenzione delle parti e che, pur essendo dettati in materia di contratti, hanno portata generale (v., ex plurimis, Cass. 19/05/2023, n. 13887; Cass., 1 settembre 2022, n. 25826; Cass., 21 febbraio 2014, n. 4205).

4.2. Ancora in via generale, questa Corte ha più volte ribadito che l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi del novello art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (cfr. tra le tante, Cass., 4 aprile 2022, n. 10745; Cass. 3 giugno 2024 n. 15367).

In particolare, ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato.

4.3. Nella specie, parte ricorrente non ha indicato i criteri interpretativi corretti che il giudice regionale avrebbe dovuto seguire nell’interpretazione dell’atto giudiziario.

4.4. Per completezza si osserva che nel caso di specie, la CTR non ha comunque valorizzato, ai fini della (ri)qualificazione degli interessi, elementi extratestuali (peraltro neppure indicati dalla ricorrente) o negozi collegati, in tal guisa incorrendo nella violazione del testo attuale dell’art. 20 D.P.R. 131/1986, come modificato dalla l. n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), art. 1, comma 87, lett. a), nn. 1) e 2), avendo rilevato che, essendo stato richiesto il loro pagamento in sede di procedimento monitorio, come accessorio rispetto al versamento dovuto (e non avvenuto) delle rate di restituzione di un finanziamento, erano appunto connessi al pagamento ritardato di un debito (anziché, come quelli corrispettivi, essere dovuti in relazione al semplice utilizzo del capitale altrui), nonché la circostanza che non erano maturati in costanza di rapporto obbligatorio, ma in un momento successivo alla interruzione del rapporto contrattuale (avvenuta nel 2016 come da comunicazioni al debitore).

Nella sentenza impugnata, infatti, il giudice regionale ha affermato che: “E’ certamente vero che gli atti cui si applica l’imposta di registro non possono essere riqualificati sulla base di elementi esogeni (stando alla nuova formulazione dell’art.20 DPR 131/1986 e alla sentenza della Corte Cost. n. 158/2020).

E’ altrettanto vero che nel decreto ingiuntivo in questione si scrive la condanna al pagamento della somma oltre “i successivi interessi, maturati e maturandi, al tasso convenzionale dal 27.01.2017 al saldo (e comunque entro i limitiprevisti dalla Legge n. 108/1996)” e non si qualifica la natura degli interessi.

Da ciò tuttavia nonconsegue che essi devono essere considerati corrispettivi risultando infatti gli stessi, indipendentemente dal riferimento per la quantificazione al tasso convenzionale, di natura moratoria.

Infatti, per definizione, gli interessi corrispettivi sono quelli dovuti in relazione al semplice utilizzo del capitale altrui, laddove invece quando l’interesse deriva dal pagamento ritardato di un debito sono evidentemente interessi moratori (che hanno dunque natura risarcitoria).

Questi sono quindi certamente interessi moratori anche perché non sono maturati in costanza di rapporto obbligatorio, ma in un momento successivo alla interruzione del rapporto contrattuale (avvenuta nel 2016 come da comunicazioni al debitore).

In ordine alla quantificazione, siccome sono prestazioni fuori campo IVA non opera il regime di alternatività IVA/REGISTRO ed è dovuta l’imposta in misuraproporzionale al 3%” (pag. 5 della sentenza).

In tema di imposta di registro, la sentenza di condanna che un istituto di credito ottenga per il recupero delle somme dovutegli per un finanziamento, alla luce del principio di alternatività con l'IVA consacrato nell'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986, va sottoposta a tassazione fissa, in base alla previsione della nota II dell'art. 8 della tariffa, parte I, allegata al detto decreto, senza distinzione tra quota capitale e quota interessi, quando questi ultimi non abbiano natura moratoria - come tali esentati, ex art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972, dalla base imponibile IVA, con conseguente applicabilità dell'imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell'art. 8 della detta tariffa -, ma siano gli interessi convenzionali, e quindi (con la commissione di massimo scoperto e la capitalizzazione trimestrale) il corrispettivo prodotto dall'operazione di finanziamento, trattandosi di prestazioni, ancorché esenti, attratte pur sempre all'orbita dell'IVA (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 33535 del 15/11/2022).

Del resto, la ricorrente, non ha indicato quale sia il criterio corretto che il giudice del gravame avrebbe dovuto seguire nell’interpretazione del titolo.

4.5. Questa Corte, con riferimento ad un ricorso relativo alla medesima questione, tra le stesse parti dell’odierno giudizio, ha già ritenuto, con motivazioni pienamente condivise dal Collegio, congruo dal punto di vista logico e corretto sul piano giuridico, e, per l’effetto, non censurabile nella presente sede, il riconoscimento della natura moratoria degli interessi anche perché non maturati in costanza di rapporto obbligatorio, ma in un momento successivo alla interruzione del rapporto contrattuale (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 7005 del 2025 ).

5. Né a diverse conclusioni può giungersi alla luce delle pronunce di questa Corte prodotte da parte ricorrente unitamente alla memoria depositata il 10.2.2025.

Nell’ordinanza n. 12449 del 2024, infatti, le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi sul rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. proposto dal Tribunale di Milano ha affermato che ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Trattasi, come è evidente, di principio che non rileva ai fini della decisione del caso in esame.

Nella successiva ord. n. 14574 del 2025, la Sezione Tributaria di questa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla qualificazione quali interessi corrispettivi riconosciuti da una sentenza di accoglimento dell’opposizione al decreto ingiuntivo, si è limitata ad escludere che, nel caso di specie, fossero emersi elementi a sostegno della natura moratoria degli interessi.

6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano coma da dispositivo.

8. In applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controricorrente, che liquida in € 600,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18068/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] SPA, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza n. 597/5/2023 della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, Sez. 5, depositata il 14.2.2023, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 settembre 2025 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava davanti la [OSCURATO:PERSONA] di Milano l’avviso di liquidazione n. 2017/001/DI/000014157/1/001 emesso dall’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] I di Milano, relativo all’imposta di registro del decreto ingiuntivo n. 14157/2017 emesso dal Tribunale di Milano, ritenendo illegittima l’applicazione del tributo, oltre che per l’enunciazione della fideiussione, anche sugli interessi, poiché reputati non moratori (alternatività IVA-registro). 2. L’adita C.T.P., con la sentenza n. 3319/2021, accoglieva il ricorso. 3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia accoglieva parzialmente l’appello sugli interessi, statuendo che fossero moratori, in considerazione del fatto che non erano maturati in costanza di rapporto obbligatorio, ma in un momento successivo alla sua interruzione. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso “con ricorso incidentale”. 5. In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato due memorie ex art. 378 c.p.c. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente si osserva che, nonostante il controricorso sia qualificato come “controricorso con ricorso incidentale”, lo stesso non contiene alcuna richiesta di cassazione della sentenza oggetto del presente giudizio. 2. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione ed errata applicazione degli artt. 20 d.P.R. n. 131/1986 e 15 d.P.R. n. 633/1972, per aver la CTR qualificato gli interessi come moratori valorizzando anche elementi estranei all’atto giudiziario. 3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione ed errata applicazione dell’art. 8, lett. b), della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986. 4. I due motivi, esattamente sovrapponibili, vanno trattati congiuntamente e si rivelano infondati. 4.1. In primo luogo, si osserva che nell'interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali si deve fare applicazione, in via analogica, dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 12 e seguenti delle preleggi, in ragione dell'assimilabilità di tali provvedimenti, per natura ed effetti, agli atti normativi, e, quanto alla parte costituente documento, ai canoni diinterpretazione riassunti dagli artt. 1362 ss. c.c., che valorizzano l'intenzione delle parti e che, pur essendo dettati in materia di contratti, hanno portata generale (v., ex plurimis, Cass. 19/05/2023, n. 13887; Cass., 1 settembre 2022, n. 25826; Cass., 21 febbraio 2014, n. 4205). 4.2. Ancora in via generale, questa Corte ha più volte ribadito che l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi del novello art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (cfr. tra le tante, Cass., 4 aprile 2022, n. 10745; Cass. 3 giugno 2024 n. 15367). In particolare, ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato. 4.3. Nella specie, parte ricorrente non ha indicato i criteri interpretativi corretti che il giudice regionale avrebbe dovuto seguire nell’interpretazione dell’atto giudiziario. 4.4. Per completezza si osserva che nel caso di specie, la CTR non ha comunque valorizzato, ai fini della (ri)qualificazione degli interessi, elementi extratestuali (peraltro neppure indicati dalla ricorrente) o negozi collegati, in tal guisa incorrendo nella violazione del testo attuale dell’art. 20 D.P.R. 131/1986, come modificato dalla l. n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), art. 1, comma 87, lett. a), nn. 1) e 2), avendo rilevato che, essendo stato richiesto il loro pagamento in sede di procedimento monitorio, come accessorio rispetto al versamento dovuto (e non avvenuto) delle rate di restituzione di un finanziamento, erano appunto connessi al pagamento ritardato di un debito (anziché, come quelli corrispettivi, essere dovuti in relazione al semplice utilizzo del capitale altrui), nonché la circostanza che non erano maturati in costanza di rapporto obbligatorio, ma in un momento successivo alla interruzione del rapporto contrattuale (avvenuta nel 2016 come da comunicazioni al debitore). Nella sentenza impugnata, infatti, il giudice regionale ha affermato che: “E’ certamente vero che gli atti cui si applica l’imposta di registro non possono essere riqualificati sulla base di elementi esogeni (stando alla nuova formulazione dell’art.20 DPR 131/1986 e alla sentenza della Corte Cost. n. 158/2020). E’ altrettanto vero che nel decreto ingiuntivo in questione si scrive la condanna al pagamento della somma oltre “i successivi interessi, maturati e maturandi, al tasso convenzionale dal 27.01.2017 al saldo (e comunque entro i limitiprevisti dalla Legge n. 108/1996)” e non si qualifica la natura degli interessi. Da ciò tuttavia nonconsegue che essi devono essere considerati corrispettivi risultando infatti gli stessi, indipendentemente dal riferimento per la quantificazione al tasso convenzionale, di natura moratoria. Infatti, per definizione, gli interessi corrispettivi sono quelli dovuti in relazione al semplice utilizzo del capitale altrui, laddove invece quando l’interesse deriva dal pagamento ritardato di un debito sono evidentemente interessi moratori (che hanno dunque natura risarcitoria). Questi sono quindi certamente interessi moratori anche perché non sono maturati in costanza di rapporto obbligatorio, ma in un momento successivo alla interruzione del rapporto contrattuale (avvenuta nel 2016 come da comunicazioni al debitore). In ordine alla quantificazione, siccome sono prestazioni fuori campo IVA non opera il regime di alternatività IVA/REGISTRO ed è dovuta l’imposta in misuraproporzionale al 3%” (pag. 5 della sentenza). In tema di imposta di registro, la sentenza di condanna che un istituto di credito ottenga per il recupero delle somme dovutegli per un finanziamento, alla luce del principio di alternatività con l'IVA consacrato nell'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986, va sottoposta a tassazione fissa, in base alla previsione della nota II dell'art. 8 della tariffa, parte I, allegata al detto decreto, senza distinzione tra quota capitale e quota interessi, quando questi ultimi non abbiano natura moratoria - come tali esentati, ex art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972, dalla base imponibile IVA, con conseguente applicabilità dell'imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell'art. 8 della detta tariffa -, ma siano gli interessi convenzionali, e quindi (con la commissione di massimo scoperto e la capitalizzazione trimestrale) il corrispettivo prodotto dall'operazione di finanziamento, trattandosi di prestazioni, ancorché esenti, attratte pur sempre all'orbita dell'IVA (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 33535 del 15/11/2022). Del resto, la ricorrente, non ha indicato quale sia il criterio corretto che il giudice del gravame avrebbe dovuto seguire nell’interpretazione del titolo. 4.5. Questa Corte, con riferimento ad un ricorso relativo alla medesima questione, tra le stesse parti dell’odierno giudizio, ha già ritenuto, con motivazioni pienamente condivise dal Collegio, congruo dal punto di vista logico e corretto sul piano giuridico, e, per l’effetto, non censurabile nella presente sede, il riconoscimento della natura moratoria degli interessi anche perché non maturati in costanza di rapporto obbligatorio, ma in un momento successivo alla interruzione del rapporto contrattuale (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 7005 del 2025 ). 5. Né a diverse conclusioni può giungersi alla luce delle pronunce di questa Corte prodotte da parte ricorrente unitamente alla memoria depositata il 10.2.2025. Nell’ordinanza n. 12449 del 2024, infatti, le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi sul rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. proposto dal Tribunale di Milano ha affermato che ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Trattasi, come è evidente, di principio che non rileva ai fini della decisione del caso in esame. Nella successiva ord. n. 14574 del 2025, la Sezione Tributaria di questa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla qualificazione quali interessi corrispettivi riconosciuti da una sentenza di accoglimento dell’opposizione al decreto ingiuntivo, si è limitata ad escludere che, nel caso di specie, fossero emersi elementi a sostegno della natura moratoria degli interessi. 6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato. 7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano coma da dispositivo. 8. In applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controricorrente, che liquida in € 600,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a
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