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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 21648/2022

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. 19471/2015, propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.-ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difes a dall’Avv ocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 -resistente - avverso la sentenza n. 359/14 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del08/06/2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] impugna, con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, la statuizione con la quale la C.T.R. di Roma ha integralmente riformato la sentenza di annullamento di due avvisi di accertamento notificatigli dall’Agenzia delle entrate, resa dalla C.T.P. di Viterbo; gli atti impositivi traggono origine dall’invito rivolto dall’amministrazione finanziaria ad [OSCURATO:PERSONA], moglie del ricorrente, di comprovare la propria capacità contributiva e quella dei familiari all’esito dell’acquisto di un’autovettura; dalla conseguente verifica era emerso che il reddito del Coletta per gli anni 2006 e 2007 (rispettivamente dichiarato in € 94,00 ed € 3.164,00) si discostava per più di un quarto da quello sinteticamente accertato, avuto riguardo al fatto che nei due anni in questione il contribuente disponeva di due autovetture e sei abitazioni secondarie; l’impugnazione degli avvisi era stata accolta sul presupposto dell’insussistenza delle condizioni di legge per procedere ad accertamento sintetico; la sentenza d’appello ha rilevato l’erroneità della prima statuizione in quanto, ai fini di verificare la sussistenza del “doppio scostamento del quarto”, essa aveva comparato il reddito accertato con la complessiva capacità di spesa del nucleo familiare, anziché con il solo reddito dichiarato, così contravvenendo al disposto dell’art. 38, quarto comma, d.P.R. 29/09/1973, n. 600; i giudici d’appello, inoltre, hanno rilevato che l’atto impositivo aveva tenuto in debita considerazione il fatto che i redditi del soggetto accertato andavano abbattuti del 50% in quanto imputabili alla coniuge, e che le osservazioni del contribuente circa la capacità di spesa del nucleo familiare, limitate all’esistenza di investimenti e polizze assicurative, erano inidonee a vincere la presunzione applicata, nel difetto di prova circa la riscossione di quanto investito; l’amministrazione finanziaria non ha depositato controricorso nei termini, chiedendo unicamente di poter prendere parte alla discussione.

Considerato che: con il primo motivo il ricorrente deduce “violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. (solo motivazione sui fatti e non motivazione di diritto)”, assumendo che la sentenza impugnata si sarebbe limitata a riprodurre il testo della norma applicabile e riportare i dati proposti dall’Ufficio, senza motivare adeguatamente circa la sussistenza dei presupposti per l’operatività della fattispecie, ed in ogni caso omettendo di considerare i redditi dichiarati dalla moglie negli anni d’imposta oggetto di accertamento; con il secondo motivo il ricorrente denunzia nullità della sentenza per “omessa e illogica motivazione o motivazione solo apparente”, osservando che la C.T.R., nell’affermare che egli non aveva fornito alcuna prova della riscossione del denaro dagli investimenti effettuati, non aveva tenuto conto delle numerose risultanze in tal senso, ivi comprese le affermazioni della stessa amministrazione; con il terzo motivo, formulato in riferimento all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., il ricorrente denunzia l’omessa considerazione, da parte dei giudici d’appello, della propria qualifica di imprenditore agricolo e dell’esistenza di disinvestimenti documentati; con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge per omesso rispetto della circolare ministeriale n. 49/E del 9 agosto 2007; lamenta, in proposito, che la sentenza d’appello non tiene conto del fatto che l’accertamento era stato svolto nei confronti della di lui moglie, con conseguente emissione dell’atto impositivo senza preventiva instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti; osserva, inoltre, che l’accertamento era stato svolto a seguito del rilievo dell’acquisto di una vettura dal valore incompatibile con i redditi dichiarati dal nucleo familiare, in realtà utilizzata dalla di lui figlia; rimarca, infine, la necessità – affermata dalla giurisprudenza – che la prova liberatoria di sua spettanza attenga non solo alla disponibilità di redditi esenti o soggetti ad imposizione alla fonte, bensì anche al collegamento stretto fra detti redditi e la spesa effettuata; con il quinto motivo, rubricato “violazione dell’art. 2729 c.p.p. ed errata interpretazione dell’art. 2967 c.c. in rapporto all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, il ricorrente assume infine che la sentenza si fonda su presunzioni sprovviste dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e “in totale contrasto con fatti e documenti allegati in ricorso”; il 27 maggio 2022 il ricorrente ha depositato istanza per la declaratoria dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, rappresentando di aver medio tempore aderito a definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 123, convertito con modificazioni nella l. n. 225/2016; l’istanza è corredata dalla documentazione che attesta l’avvenuto pagamento di un debito portato da cartella di pagamento, della quale non è tuttavia dato cogliere alcun elemento di corrispondenza con l’avviso di accertamento di cui al presente giudizio, che neppure viene menzionato nella dichiarazione del contribuente contenente l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti; che il rilievo di tali ultime circostanze osta, allo stato, a ritenere sussistenti i presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, rendendo al contempo necessaria la notifica ex art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., all’amministrazione, da parte del contribuente, dei documenti allegati alla memoria depositata il 27 maggio 2022 idonei a comprovare la sussistenza di tutti i presupposti per la definizione agevolata.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, concedendo termine al ricorrente di trenta giorni per la notificazione della presente ordinanza per notificare all’Agenzia del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. 19471/2015, propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.-ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difes a dall’Avv ocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 -resistente - avverso la sentenza n. 359/14 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del08/06/2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] impugna, con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, la statuizione con la quale la C.T.R. di Roma ha integralmente riformato la sentenza di annullamento di due avvisi di accertamento notificatigli dall’Agenzia delle entrate, resa dalla C.T.P. di Viterbo; gli atti impositivi traggono origine dall’invito rivolto dall’amministrazione finanziaria ad [OSCURATO:PERSONA], moglie del ricorrente, di comprovare la propria capacità contributiva e quella dei familiari all’esito dell’acquisto di un’autovettura; dalla conseguente verifica era emerso che il reddito del Coletta per gli anni 2006 e 2007 (rispettivamente dichiarato in € 94,00 ed € 3.164,00) si discostava per più di un quarto da quello sinteticamente accertato, avuto riguardo al fatto che nei due anni in questione il contribuente disponeva di due autovetture e sei abitazioni secondarie; l’impugnazione degli avvisi era stata accolta sul presupposto dell’insussistenza delle condizioni di legge per procedere ad accertamento sintetico; la sentenza d’appello ha rilevato l’erroneità della prima statuizione in quanto, ai fini di verificare la sussistenza del “doppio scostamento del quarto”, essa aveva comparato il reddito accertato con la complessiva capacità di spesa del nucleo familiare, anziché con il solo reddito dichiarato, così contravvenendo al disposto dell’art. 38, quarto comma, d.P.R. 29/09/1973, n. 600; i giudici d’appello, inoltre, hanno rilevato che l’atto impositivo aveva tenuto in debita considerazione il fatto che i redditi del soggetto accertato andavano abbattuti del 50% in quanto imputabili alla coniuge, e che le osservazioni del contribuente circa la capacità di spesa del nucleo familiare, limitate all’esistenza di investimenti e polizze assicurative, erano inidonee a vincere la presunzione applicata, nel difetto di prova circa la riscossione di quanto investito; l’amministrazione finanziaria non ha depositato controricorso nei termini, chiedendo unicamente di poter prendere parte alla discussione. Considerato che: con il primo motivo il ricorrente deduce “violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. (solo motivazione sui fatti e non motivazione di diritto)”, assumendo che la sentenza impugnata si sarebbe limitata a riprodurre il testo della norma applicabile e riportare i dati proposti dall’Ufficio, senza motivare adeguatamente circa la sussistenza dei presupposti per l’operatività della fattispecie, ed in ogni caso omettendo di considerare i redditi dichiarati dalla moglie negli anni d’imposta oggetto di accertamento; con il secondo motivo il ricorrente denunzia nullità della sentenza per “omessa e illogica motivazione o motivazione solo apparente”, osservando che la C.T.R., nell’affermare che egli non aveva fornito alcuna prova della riscossione del denaro dagli investimenti effettuati, non aveva tenuto conto delle numerose risultanze in tal senso, ivi comprese le affermazioni della stessa amministrazione; con il terzo motivo, formulato in riferimento all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., il ricorrente denunzia l’omessa considerazione, da parte dei giudici d’appello, della propria qualifica di imprenditore agricolo e dell’esistenza di disinvestimenti documentati; con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge per omesso rispetto della circolare ministeriale n. 49/E del 9 agosto 2007; lamenta, in proposito, che la sentenza d’appello non tiene conto del fatto che l’accertamento era stato svolto nei confronti della di lui moglie, con conseguente emissione dell’atto impositivo senza preventiva instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti; osserva, inoltre, che l’accertamento era stato svolto a seguito del rilievo dell’acquisto di una vettura dal valore incompatibile con i redditi dichiarati dal nucleo familiare, in realtà utilizzata dalla di lui figlia; rimarca, infine, la necessità – affermata dalla giurisprudenza – che la prova liberatoria di sua spettanza attenga non solo alla disponibilità di redditi esenti o soggetti ad imposizione alla fonte, bensì anche al collegamento stretto fra detti redditi e la spesa effettuata; con il quinto motivo, rubricato “violazione dell’art. 2729 c.p.p. ed errata interpretazione dell’art. 2967 c.c. in rapporto all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, il ricorrente assume infine che la sentenza si fonda su presunzioni sprovviste dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e “in totale contrasto con fatti e documenti allegati in ricorso”; il 27 maggio 2022 il ricorrente ha depositato istanza per la declaratoria dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, rappresentando di aver medio tempore aderito a definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 123, convertito con modificazioni nella l. n. 225/2016; l’istanza è corredata dalla documentazione che attesta l’avvenuto pagamento di un debito portato da cartella di pagamento, della quale non è tuttavia dato cogliere alcun elemento di corrispondenza con l’avviso di accertamento di cui al presente giudizio, che neppure viene menzionato nella dichiarazione del contribuente contenente l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti; che il rilievo di tali ultime circostanze osta, allo stato, a ritenere sussistenti i presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, rendendo al contempo necessaria la notifica ex art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., all’amministrazione, da parte del contribuente, dei documenti allegati alla memoria depositata il 27 maggio 2022 idonei a comprovare la sussistenza di tutti i presupposti per la definizione agevolata. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, concedendo termine al ricorrente di trenta giorni per la notificazione della presente ordinanza per notificare all’Agenzia del
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