CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 1994
Cassazione n. 03173/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/02/1994 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova ha riformato - escludendo l'aggravante dei futili motivi e riducendo la pena - la sentenza di primo grado, con la quale D'[OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di lesioni personali (commesso il 16 agosto 2014); - che avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore; - che i primi due motivi dì ricorso sono completamente versati in fatto, avendo il ricorrente articolato censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione, di inosservanza di norme processuali e di erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art.606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano) e, in particolare, sul giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa; - che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento>> (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747); che, per il costante orientamento giurisprudenziale, il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile e idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale, nel caso in cui il testimone confermi di avere effettuato tale riconoscimento con esito positivo in precedenza, atteso che la sua "forza probatoria" discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stregua della deposizione dibattimentale (Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA]Agostini, Rv. 275585; Sez. 2, n. 28391 del 27/04/2017, Cena, Rv. 270181); - che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, anche a voler seguire la ricostruzione difensiva, la fonte "confidenziale" avrebbe fornito solo lo spunto investigativo per indirizzare gli atti dì indagine; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammen