CassazionedecretoSezione LDecisione del 9 gennaio 2020
Cassazione n. 21526/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19018/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 4 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 10 C/O [OSCURATO:PERSONA] E SOCI, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 23/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente/ricorrente incidentale- e REGIONE ABRUZZO -[OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende -controricorrenti/ricorrenti incidentali- avverso la SENTENZA n. 8/2020 emessa dalla CORTE D'APPELLO di L'AQUILA il 09/01/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la ricorrente principale e le ricorrenti incidentali abbianochiesto la decisione; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ le impugnative tutte dev ono intendersi rinunciat e e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate dichiarandosi alla fine estinte tutte le contrapposte impugnazioni; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra tutte le parti delle spese del proced