CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 38629/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha rigettato la do- manda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]- tonino, in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alla misura cautelare della custodia in carcere a lui applicata dal 16 dicembre 2011 al 6 febbraio 2014 in relazione ai reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen. e 12 quinquies L. n. 356 del 1992. Con sentenza del 6 febbraio 2014, il Tribunale di Marsala assolveva l'imputato da entrambe le contestazioni perché "il fatto non sussiste" e disponeva la sua imme- diata scarcerazione; con sentenza del 15 luglio 2015 divenuta irrevocabile il 12 di- cembre 2015, la Corte di appello di Palermo confermava la pronunzia di assoluzio- ne. La Corte territoriale ha rilevato che, dalla disamina delle sentenze assolutorie di primo e secondo grado e dei provvedimenti de libertate, emergevano condizioni ostative al riconoscimento del diritto all'equa riparazione. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza, proponendo quattro motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge con riferimento all'art. 314 cod. proc. pen.. Si deduce che erroneamente è stata configurata a carico del Moceri la colpa gra- ve ostativa al riconoscimento dell'ingiusta detenzione. Dalle sentenze di merito non erano emerse cointeressenze compiacenti del Mace- ri. Al contrario, questi unitamente al Tancredi denunciava i vertici apicali della mafia e delle banche, accusandoli, in concorso alle dinamiche criminali dell'epoca di Cam- pobello e di Castelvetrano, di aver determinato la chiusura delle linee di credito alle aziende del Maceri e accelerato la fase di definitiva illiquidità dell'impresa. Le de- nunce di furto, le patite intimidazioni e i tentativi accaparramento dei beni aziendali dimostravano che la mafia intendeva estromettere il Maceri dal mercato locale delle olive. [OSCURATO:PERSONA] contattava personaggi mafiosi, non per rafforzare il raggiungimento dei fini delle cosche e del singolo associato ovvero per contiguità compiacente, ben- sì solo per motivi di natura commerciale e finanziaria. [OSCURATO:PERSONA] veniva in rilievo nelle vendite commerciali del Maceri, perché de- dito all'attività di sensale per la vendita delle partite di olive ai commercianti cam- pani. [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] indicavano il Maceri come persona a loro estranea e si mostravano informati casualmente del credito non riscosso vantato dall'Eurofa- rida nei confronti di alcuni grossisti. Lo lossa rifiutava di pagare l'Eurofarida per so- pravvenute difficoltà economiche e, dopo l'incontro in Campania col Tancredi, con- cedeva un prestito a fronte del rilascio di assegni post-datati del valore di euro cin- quantamila. [OSCURATO:PERSONA], impiegato della Eurofarida da circa venticinque anni e, pertan- to, a conoscenza delle vicende societarie, rappresentava quanto segue: a) il Man- giaracina svolgeva, nell'ambito dell'attività olivicola, il ruolo di mediatore per conto di !ossa Giuseppe e di altri acquirenti napoletani, i quali acquistavano le olive dai produttori di Campobello di Mazara; b) il Moceri e il Tancredi - come gli altri produt- tori locali - si lamentavano del comportamento degli acquirenti napoletani, i quali lasciavano la merce a giacere presso i magazzini delle aziende siciliane, attendendo l'ultimo momento utile (immediatamente prima del loro deterioramento), sì da po- terla acquistare ad un prezzo inferiore; c) il [OSCURATO:PERSONA] curava la produzione presso gli stabilimenti della Eurofarida, in quanto uomo di fiducia dell'imprenditore campano Guarino. Gli imprenditori campani, infatti, avevano rapporti personali col [OSCURATO:PERSONA] e col Mangiaracina nonché, tramite costoro, col Bonafede. L'intervento di tali ultimi soggetti nella vicenda del credito dell'Eurofarida per diverse decine di migliaia di eu- ro nei confronti dello lossa era spiegabile in ragione del legame probabilmente solo commerciale - ma certamente privilegiato - dell'imprenditore campano con la fami- glia mafiosa di Campobello; e non certo sulla scorta di una presunta presenza oc- culta della consorteria criminale all'interno della compagine aziendale. [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] imponevano la presenza degli imprenditori campani (tra cui lo Iossa); come provava la doglianza del Tancredi e del Moceri circa il modo di operare di tali acquirenti che li "costringevano" a vendere sotto costo. Quando al- la scorretta pratica commerciale si aggiungeva l'approfondimento della posizione debitoria nei confronti della Eurofarida, i due soci ritenevano opportuno sollecitare l'intervento di coloro i quali tali imprenditori-debitori avevano "sponsorizzato". Inol- tre, [OSCURATO:PERSONA] - e non il Moceri - gestiva la proprietà del Bonafede, rela- tivamente alla - programmata da tempo - cessione del fabbricato che avrebbe poi ospitato l'iniziativa imprenditoriale del Moceri. [OSCURATO:PERSONA] figurava solo come ce- dente della sua quota di proprietà al Moceri, che lo saldava di ogni sua spettanza ancor prima di trasferire la quota del Passanante, e non interferiva nella gestione dell'oleificio. Anche l'interessamento di [OSCURATO:PERSONA] all'acquisto della Eurofarida costituiva l'ennesimo tentativo da parte del ricorrente e del Tancredi di evitare il default della loro azienda. [OSCURATO:PERSONA] interveniva mediante modalità ai limiti dello strozzinaggio nel periodo di maggiore stato di decozione dell'Eurofarida e paventava al Moceri e al Tancredi che altri, verosimilmente [OSCURATO:PERSONA] era entrato nell'acquisto del Fabbricato dell'Eurofarida. Dopo tale notizia il Tancredi e il Moceri non si rivol- gevano ai [OSCURATO:PERSONA] o al Bonafede, ma denunciavano l'accaduto alla G.d.F.. Del resto, il Moceri non interpellava il Grigoli per la sua caratura di personaggio contiguo alla mafia o per intercessione della mafia, bensì, per raggiungere l'impren- ditore e tale Triolo (cugino di quest'ultimo), assolutamente estraneo alle dinamiche criminali. La Corte di appello, senza congrua motivazione, ha riportato, come sintomo di condotta colposa nella concausazione della detenzione, il presunto contatto del ri- corrente - attraverso i commenti col Bonafede - con l'imprenditore Curaba: si pote- va escludere, infatti, l'interessamento del Moceri e del Tancredi alla costituzione di un consorzio tra imprenditori del settore, evento promosso dal Bonafede e dal Cu- raba. [OSCURATO:PERSONA] si era opposto alla creazione del consorzio in quanto nocivo ai suoi interessi di campobellese. La sentenza assolutoria di primo grado aveva chiarito il contenuto dell'intercettazione e l'effettiva condotta perpetrata dal Moceri, che dis- sentiva dall'iniziativa imprenditoriale portata avanti dal Bonafede e dal Curaba. In ordine al contatto con lo Iossa e il Mangiaracina, del quale faceva menzione l'ordinanza impugnata e, più in generale, l'aspetto della riscossione dei crediti della Eurofarida, al quale erano interessati Bonafede e [OSCURATO:PERSONA], in quel momento di par- ticolare crisi economica per il Tancredi e il Moceri, i soggetti in questione erano ve- nuti in rilievo nell'indagine in quanto interessati affinché lo Iossa onorasse il debito contratto nei confronti della Eurofarida. [OSCURATO:PERSONA], invero, nella qualità di me- diatore del mercato locale per la vendita delle olive, trovava il compratore campano e garantiva la fornitura, poi non pagata dallo Iossa. [OSCURATO:PERSONA] intimava il pagamen- to di un credito da prestazioni di lavoro per l'importo di euro ventunomilaseicento e si interessava alla risoluzione dei problemi finanziari del suo datore di lavoro. 2.2. Carenza di motivazione in ordine alla gravità della colpa. Si osserva che il Giudice di merito ha omesso di apprezzare il grado di gravità della colpa, quale fattore di esclusione del diritto di riparazione, desumendolo dalla sentenza o dai comportamenti processuali dell'imputato, che apoditticamente si as- sumevano essere stati incidenti nella determinazione del provvedimento restrittivo e nell'esito dei provvedimenti successivi alle istanze di riesame o di appello. Non emergevano gli estremi della colpa nelle condotte del Moceri tratteggiate nell'ordi- nanza impugnata. La colpa non poteva essere desunta unicamente dalla semplice frequentazione con soggetti gravati da precedenti penali, ma doveva essere ancora- ta ad elementi concreti che potevano avere concorso alla decisione della privazione della libertà. Il ricorrente non aveva rapporti di lavoro col Bonafede, suo compaesa- no all'epoca non sottoposto a procedimenti penali, mentre i contatti col Mangiaraci- na, con lo lossa e col [OSCURATO:PERSONA] derivavano dal rapporto di lavoro e commerciale per la vendita delle olive. Era impossibile ipotizzare che il contatto del Moceri con tali soggetti fosse accompagnato dalla consapevolezza delle finalità criminali degli inter- locutori o del loro coinvolgimento in altri affari illeciti.2.3. Violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine al nesso causale tra la condotta colposa e il provvedimento restrittivo della libertà personale. Si osserva che la Corte territoriale non ha verificato se il Moceri, per il semplice e giustificato contatto coi vari Bonafede, Mangiaracina e [OSCURATO:PERSONA] avesse concorso a causare, ancorché in presenza dell'errore dell'Autorità procedente, la falsa apparen- za della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto. La Corte di merito ha ritenuto apoditticamente la colpa grave per l'avvenuta frequentazione dei tre predetti. [OSCURATO:PERSONA] manteneva contatti leciti coi citati soggetti, in posizione di vittima di rapporti di affari con imprenditori campani che non avevano pagato il corrispettivo per i prodotti acquistati. 2.4. Violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla condotta del Moceri di contrarietà al sistema mafioso in epoca antecedente all'emissione del provvedimento restrittivo della libertà e senza valutare la concausazione di tale condotta negligente nella determinazione del provvedimento restrittivo della libertà. Si deduce che il Moceri aveva frequentato i predetti per le finalità lecite suindica- te. I personaggi citati nell'ordinanza della Corte di appello erano entrati in contatto col Moceri unicamente per il rapporto di impiego o di affari con l'Eurofarida. [OSCURATO:PERSONA]- te di appello non ha considerato l'avversione del ricorrente rispetto ai personaggi gravitanti intorno alla cosca mafiosa della zona e, segnatamente, del Grigoli e dello stesso [OSCURATO:PERSONA], come desumibile dalla denuncia inoltrata dal Moceri alla G.D.F.. La Corte territoriale non ha valutato la condotta del ricorrente in epoca antecedente al suo arresto e nel momento di gravi difficoltà economiche della sua azienda e attraverso l'avvenuta manifestazione da parte del Moceri, in un apprez- zabile intervallo temporale, di comportamenti denotanti l'assoluto distacco da logi- che criminali. Non v'era contiguità tra il Moceri e il Bonafede. La Corte palermitana non ha esaminato la vicenda del preliminare col Grigoli, alla stregua del contenuto dell'atto sottoscritto e dalla previsione di una caparra confirmatoria. [OSCURATO:PERSONA] e il Tancredi, infatti, avendo compreso che la vendita dei locali potesse interessare di- rettamente il [OSCURATO:PERSONA], denunziavano subito l'accaduto. I due pervenivano al Grigoli senza intermediazione di personaggi mafiosi e il Bonafede, originariamente, non sapeva del contatto col Grigoli e del perfezionamento del contratto preliminare. La condotta del Moceri era del tutto antitetica rispetto a quelle dei personaggi a vario titolo gravitanti nell'orbita mafiosa della cosca locale. Tutte le vicende - cono- sciute dalla Corte di appello e riguardanti le varie denunce di furto, le patite intimi- dazioni e i tentativi di accaparramento dei beni aziendali - denotavano che i perso- naggi avversati dal Moceri intendevano acquisire l'Eurofarida a prezzo vile. [OSCURATO:PERSONA] non contattava i personaggi mafiosi, per rafforzare il raggiungimento dei fini loro o delle cosche mafiose. L'interessamento del Bonafede, del Mangiaraci- na e del [OSCURATO:PERSONA] non rappresentava un atto di gestione dell'Eurofarida. [OSCURATO:PERSONA]- cina e il [OSCURATO:PERSONA] si intrattenevano a parlare del Moceri come persona a loro estra- nea e si mostravano informati casualmente del credito non riscosso vantato dall'Eurofarida nei confronti di alcuni grossisti. [OSCURATO:PERSONA] era stato l'originario pro- prietario per 2/6 del fabbricato, poi venduto dal Passanante al Moceri in forza di re- golare contratto preliminare e successivo definitivo, con passaggio effettivo di dana- ro dal Moceri verso il promittente venditore. [OSCURATO:PERSONA] (e non il Moceri) gestiva la proprietà del Bonafede, relativamente alla programmata cessione del fabbricato che avrebbe successivamente ospitato l'iniziativa imprenditoriale del Moceri. Tra il Moceri e il Bonafede non v'erano rapporti di dare - avere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che defi- nisce il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è limitato alla cor- rettezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accerta- re o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusi- ve attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logi- camente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Poiché la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, quella condotta che, pur tesa ad altri ri- sultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, tra- scuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Malsano, Rv. 242034). E stato ancora affermato che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta gravemente colposa, per essere ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, deve essere potenzialmente idonea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria in ordi- ne alla sussistenza dei gravi indizi di reità con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare (Sez. 4, n. 33830 del 23/04/2015, Dentice, Rv. 264318) e che la frequentazione di soggetti dediti al reato in contesti temporali e ambientali compatibili con la compartecipazione alla commissione del reato onera l'interessato di fornire con assoluta tempestività i chiarimenti discolpanti (Sez. 4, n. 21575 del 29/01/2014, Antognetti, Rv. 259212 e 259213) In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue - ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di compli- cità - quando non sono giustificate da rapporti di parentela e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono da- re luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la ripara- zione stessa (Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, cleri 2014, Maltese, Rv. 259081 e 259082). E' consolidato altresì il principio secondo cui integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in con- corso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti perce- pibili come indicativi di una sua contiguità (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547, in fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva negato la riparazione per essersi l'istante accompagnato agli autori di un omicidio nel giorno di commissione del reato senza motivare in ordine alla consapevolezza dello stesso che tale frequentazione potesse integrare una con- dotta gravemente imprudente, tale da determinare l'intervento dell'autorità giudi- ziaria; Sez. 4, n. 598 del 29/04/1994, Gandolfo, Rv. 200152). 2. Ciò posto, il giudice territoriale si è del tutto conformato a tali principi, con una motivazione resistente alle censure mosse dal ricorrente. 2.1. Coerentemente la Corte di appello, al fine di accertare la ricorrenza della condizione impeditiva di cui all'art. 314, primo comma ultima parte, cod. proc. pen., ha valutato tutti gli aspetti della condotta tenuta dal Moceri e ne ha considerato la portata gravemente indiziante, ma al contempo certamente imprudente. Nell'ordinanza impugnata si è evidenziato che il Moceri aveva coltivato e mante- nuto interlocuzioni e rapporti di frequentazione tendenzialmente stabili con espo- nenti mafiosi ai vertici dell'articolazione territoriale di Campobello di Mazara dell'or- ganizzazione mafiosa "[OSCURATO:PERSONA]", tra i quali [OSCURATO:PERSONA], storico e rico- nosciuto capo della locale famiglia mafiosa, quasi sempre per vicende correlate alla società Eurofarida, della quale il Moceri e [OSCURATO:PERSONA] erano soci ed ammini- stratori; tra le molteplici significative intercettazioni, in quella del 17 gennaio 2007 il Moceri ed il Bonafede, manifestando consuetudine di rapporti ed in apparenza comunanza di intenti, concordavano le iniziative per contrastare le mire di espan- sione nel territorio di Cannpobello di [OSCURATO:PERSONA], altro imprenditore operante nel settore olivicolo, originario del vicino paese di Castelvetrano; numerosi rapporti diretti - anch'essi protratti per un ampio arco temporale - erano stati accertati con altri affiliati della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara e segnatamente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo già condannato con sentenza irrevocabile per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.. La Corte territoriale ha osservato che, in base alle plurime intercettazioni tra il Moceri ed il Tancredi nonché tra costoro ed il Mangiaracina, il [OSCURATO:PERSONA] ed il Bonafe- de, i due imprenditori ricercavano, alimentavano e perpetuavano i rapporti con gli esponenti mafiosi per risolvere i problemi economici della loro società, come quan- do nel maggio 2007 chiedevano agli esponenti mafiosi un "intervento" per poter in- durre tal [OSCURATO:PERSONA], imprenditore napoletano, a pagare un presunto debito di euro centoquattromila contratto nei confronti della Eurofarida; intervento a conte- nuto intimidatorio successivamente concretizzatosi in occasione del viaggio a Napoli effettuato dal Moceri e dal Mangiaracina anche se con esiti non risolutivi. Si è poi sottolineato che le sentenze assolutorie riportavano, inoltre, numerose conversazioni telefoniche tra il [OSCURATO:PERSONA], il Bonafede, il Mangiaracina ed il Moceri, nelle quali gli esponenti mafiosi manifestano il loro diretto interessamento a risolve- re i problemi economici e finanziari della Eurofarida, su sollecitazione, anche stavol- ta, del Moceri e del Tancredi, anche coinvolgendo numerosi finanziatori, quali la Si- cania Mutui, canale personalmente attivato dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], affiliato al medesimo clan mafioso, e [OSCURATO:PERSONA], contattato dal Mangiaracina, dopo l'in- terruzione delle trattative - verosimilmente per la vendita dello stabilimento ovvero per conseguire un prestito - con [OSCURATO:PERSONA], a causa del suo sopravvenuto ar- resto per reati di mafia e la sua "vicinanza" al noto latitante [OSCURATO:PERSONA]- teo. In sostanza, pur in mancanza della prova di una condotta sussumibile sotto l'ambito dell'art. 12-quinquies L. 356/1992, le conversazioni intercettate — secondo l'ordinanza impugnata - attestavano la consapevolezza dei soci Moceri e Tancredi di rivolgersi al pregiudicato mafioso Mangiaracina e dunque all'intero gruppo riferibile al capo; essi, pertanto, decidevano di non ricorrere, almeno in quella fase, ad un'ordinaria azione legale di recupero del credito, ma all'intermediazione di un sog- getto condannato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.. Secondo il Giudice della riparazione, l'accertata frequentazione, non occasionale bensì tendenzialmente stabile, intercorsa con pregiudicati titolari di cariche di verti- ce nell'associazione mafiosa e gli interventi spiegati da costoro per risolvere pro- blematiche societarie di vario titolo, promossi e caldeggiati dal Moceri e dal socio, realizzavano la falsa apparenza della penale responsabilità dell'imputato per i delitti a lui ascritti idonea a trarre in inganno l'[OSCURATO:PERSONA], con un giudizio ex an- te, in ordine alla sussistenza di elementi di grave reità. L'ordinanza impugnata, pertanto, ha logicamente individuato alcuni elementi in- tegranti la colpa grave che consente di escludere l'indennizzo, rappresentati dalle frequentazioni non occasionale con pregiudicati investiti da cariche di vertice nell'associazione mafiosa e dagli interventi spiegati da costoro per risolvere proble- matiche commerciali e finanziarie di varia natura che interessavano l'odierno richie- dente, sollecitate dal medesimo. 2.2. Il giudice di merito, per valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi ab- bia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferi- mento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligen- za, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di le- gittimità (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458, in applica- zione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione secondo cui era gravemente colposa la condotta di un indagato per il delitto di associazione con finalità di terrorismo, che, come emerso dalle conversazioni intercettate e dal mate- riale rinvenuto nel suo computer, aveva intrattenuto assidue frequentazioni e pro- lungati dialoghi con soggetti legati al fondamentalismo islamico, contenenti riferi- menti al martirio, alla guerra e alla "jihad" di matrice islamica, e scaricato da inter- net materiale propagandistico e documenti inerenti alla fabbricazione di ordigni e all'addestramento militare di appartenenti a gruppi terroristici). La colpa grave può concretarsi in comportamenti sia processuali sia di tipo ex- traprocessuale, come la grave leggerezza o la rilevante trascuratezza, tenuti sia an- teriormente che successivamente al momento restrittivo della libertà personale; onde l'applicazione della suddetta disciplina normativa non può non imporre l'analisi dei comportamenti tenuti dall'interessato, in occasione dei contatti coi predetti sog- getti. Il ricorrente si confronta solo parzialmente col contenuto dell'ordinanza impugna- ta, richiamando le diverse valutazioni sulle quali si fondavano le sentenze assoluto- rie. Egli non ha mai posto in dubbio l'affermazione contenuta nell'ordinanza impu- gnata circa il pieno inserimento dei suoi interlocutori nell'ambito di un sodalizio di stampo mafioso e la propria conoscenza di tale circostanza. Il ricorrente, inoltre, contrappone alle argomentazioni dell'ordinanza impugnata deduzioni che sollecitano una rivalutazione di elementi probatori e di ricostruzione del fatto, volte a rovescia- re le valutazioni del giudice di merito, non consentita in sede di legittimità. L'insussistenza di interessi comuni tra il Moceri ed i soggetti malavitosi e l'origine delle problematiche del medesimo da condotte illecite di personaggi inseriti nel me- desimo ambiente criminale non escludono la colpa grave, in quanto - secondo quanto correttamente affermato dal Giudice a quo — evidentemente nella fattispecie rilevava il perseguimento di interessi imprenditoriali propri tramite l'ausilio di sog- getti notoriamente posti in posizione apicale all'interno di un sodalizio mafioso.La presunta avversione del Moceri per il mondo del crimine organizzato non lo dissuadeva dalla ricerca e dal mantenimento di rapporti con affiliati e fiancheggiato- ri del clan mafioso. 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al paga