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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21313/2026

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nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -4-[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino, con la quale il medesimo è stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta semplice documentale e condannato alla pena ritenuta di giustizia; Letta la memoria proposta tempestivamente nell'interesse dell'imputato per l'odierna udienza; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità, contesta come - a fronte della ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta semplice - la Corte di merito avrebbe rassegnato un percorso giustificativo inteso alla ricostruzione dei fatti in termini di bancarotta fraudolenta documentale, senza, tuttavia, motivare riguardo l'elemento soggettivo del dolo specifico, postulato per siffatto, più grave reato, in tal guisa operando "un'inaccettabile confusione tra le diverse fattispecie di bancarotta documentale, giungendo a una condanna sulla base di un'erronea qualificazione giuridica e di una motivazione apparente sull'elemento soggettivo" (fol. 2 del ricorso); che siffatta declinazione della censura, intesa ad evidenziare profili di perplessità della motivazione riguardo una fattispecie di reato non ritenuta dai giudici del merito, evidenzia, da un lato, l'assoluta mancanza di contestazione della motivazione resa in ordine al reato di bancarotta documentale semplice sulla quale la sentenza incentra, necessariamente, l'iter giustificativo; dall'altro, evidenzia - nella misura in cui contesta carenze motivazionali rispetto ad un reato più grave non contestato - una palese carenza d'interesse, atteso che l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -4-[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino, con la quale il medesimo è stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta semplice documentale e condannato alla pena ritenuta di giustizia; Letta la memoria proposta tempestivamente nell'interesse dell'imputato per l'odierna udienza; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità, contesta come - a fronte della ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta semplice - la Corte di merito avrebbe rassegnato un percorso giustificativo inteso alla ricostruzione dei fatti in termini di bancarotta fraudolenta documentale, senza, tuttavia, motivare riguardo l'elemento soggettivo del dolo specifico, postulato per siffatto, più grave reato, in tal guisa operando "un'inaccettabile confusione tra le diverse fattispecie di bancarotta documentale, giungendo a una condanna sulla base di un'erronea qualificazione giuridica e di una motivazione apparente sull'elemento soggettivo" (fol. 2 del ricorso); che siffatta declinazione della censura, intesa ad evidenziare profili di perplessità della motivazione riguardo una fattispecie di reato non ritenuta dai giudici del merito, evidenzia, da un lato, l'assoluta mancanza di contestazione della motivazione resa in ordine al reato di bancarotta documentale semplice sulla quale la sentenza incentra, necessariamente, l'iter giustificativo; dall'altro, evidenzia - nella misura in cui contesta carenze motivazionali rispetto ad un reato più grave non contestato - una palese carenza d'interesse, atteso che l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas
Sentenza Cassazione n. 21313/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris