CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 dicembre 1985
Cassazione n. 41708/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/12/1985 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTAPPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; - e [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 15/12/20122, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di ricettazione. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la sentenza era priva di motivazione, in quanto constava di due sole affogliazioni, nelle quali non veniva specificate in alcun modo le ragioni per le quali era stata confermata la decisione di primo grado [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1 La motivazione della sentenza, come eccepito dal difensore, è contenuta in sole due pagine (pagina 1 e pagina 2), nelle quali non viene affatto spiegato perché la sentenza di primo grado dovesse essere confermata; soltanto dopo la richiesta del magistrato di questa Corte addetto allo spoglio dei fascicoli è stata aggiunta una pagina (non a caso, denominata "1 bis") contenente i motivi della decisione. Significativa sul punto è anche la risposta fornita dalla Cancelleria della Corte di appello di Bologna che, a seguito della richiesta di inviare copia integrale della sentenza impugnata, precisa che la sentenza era "lacunosa" anche nell'originale, per cui la pagina 1-bis è stata creata soltanto successivamente al deposito della sentenza, come peraltro precisato anche in calce alla suddetta pagina, nella quale si trova scritto "pagina integrata in data 19/6/2023". Pertanto, si è verificato un caso di motivazione mancante, che impone M l'annullamento della sentenza impugnata. "la Ct- j O (1) P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. \42U