Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:C:2024:796
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CJ0794_SUM
Cause riunite C‑794/21 P e C‑800/21 P
Repubblica federale di Germania e a.
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 settembre 2024
«Impugnazione – Aiuti di Stato – Regime di aiuti al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione a favore di grandi consumatori di energia elettrica – Esenzione dagli oneri di rete per il periodo 2012‑2013 – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Ricevibilità – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Nozione di “aiuto di Stato” – Risorse statali – Prelievo parafiscale o altri prelievi obbligatori»
Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Data di pubblicazione – Data in cui si è avuta conoscenza dell’atto – Natura subordinata – Atto che, secondo una prassi costante dell’istituzione, costituisce oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
(Art. 263, comma 6, TFUE)
(v. punti 61‑77)
Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Aiuti provenienti da risorse statali – Nozione di risorse statali – Esenzione dagli oneri di rete concessa ai grandi consumatori di energia elettrica – Compensazione delle perdite di entrate dei gestori di rete mediante l’introduzione di un supplemento a carico degli utilizzatori finali o dei gestori di rete – Inclusione – Presupposti – Prelievo assimilabile a un’imposta parafiscale – Sussistenza di un controllo pubblico su tutto il meccanismo di riscossione del supplemento e di attribuzione dei fondi generati – Condizioni alternative
(Art. 107, § 1, TFUE)
(v. punti 103‑108, 129, 144‑146, 150‑153, 157)
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Necessità che lo snaturamento risulti manifestamente dai documenti del fascicolo
(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
(v. punti 140, 141, 149, 168‑170)
V. il testo della decisione.