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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 46163/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Venezia, in data 10 settembre 2020, ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio la sentenza, per il resto confermata, con la quale il Tribunale di Vicenza aveva condannato, 1'11 luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al delitto a lui contestato al capo 3 dell'originaria rubrica (importazione di un quantitativo pari a oltre mezzo chilo di cocaina, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contestato come commesso il 16 settembre 2005 ed aggravato ex art. 73, comma 6, d.P.R. 309/1990 dal numero di persone concorrenti), ed aveva assolto l'Almonte dalle rimanenti imputazioni.

Disattesa la riproposizione dell'eccezione di incompetenza territoriale per connessione con altri reati, che già era stata respinta dal Tribunale vicentino, la Corte di merito ha escluso che potesse ritenersi inattendibile la chiamata in correità dell'Almonte da parte dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed ha, inoltre, confermato la configurabilità dell'aggravante contestata.

E' stato comunque rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio.

2. Ricorre avverso la detta sentenza l'Almonte, con atto articolato in quattro motivi.

2.1. Con il primo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale dell'A.G. di Vicenza in luogo di quelle di [OSCURATO:PERSONA] e di Sanremo.

Il deducente, ribadendo le ragioni sottese alla prospettazione del difetto di competenza, assume che vi sarebbe connessione tra il fatto per cui oggi é processo ed altri fatti di competenza di altri giudici, ed in specie del reato di cui al capo a) dell'originaria rubrica (importazione di cocaina in data 27 giugno 2005), per il quale il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva già affermato la propria competenza, nel momento in cui si spogliava del reato di cui all'odierna rubrica.

Ciò, del resto, era stato sostenuto anche dal Pubblico Ministero nella richiesta di misura cautelare, in base alla quale la competenza del Tribunale vicentino andava esclusa.

Tra i fatti del 27 giugno 2005 e quelli oggi giudicati sussistono tutte le condizioni per ritenere sussistente la connessione per continuazione ex art. 12, lettera B, cod.proc.pen. (stessa violazione, stessi concorrenti, brevissima distanza temporale), con conseguente assorbimento della competenza, a parità di gravità, nel luogo di commissione del primo reato, a norma dell'art. 16 cod.proc.pen..

In subordine, prosegue l'esponente, la competenza dovrebbe comunque essere assegnata alla sede di Ventimiglia, luogo da dove ebbe inizio la consumazione del reato (monitorato dalla polizia giudiziaria mediante intercettazioni), a nulla rilevando che lo stupefacente fu poi gettato dal [OSCURATO:PERSONA] a Vicenza.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione con riguardo alla valutazione della chiamata in correità dell'Almonte da parte dei due coimputati: in estrema sintesi, si duole il deducente della credibilità attribuita ai due dichiaranti quanto alla vicenda di cui al capo 3, mentre con riferimento agli altri reati contestati tale credibilità sarebbe stata esclusa; la critica alle motivazioni della sentenza impugnata risale a quella mossa al percorso argomentativo seguito sul punto dal Tribunale, secondo il quale la diversità degli episodi oggetto delle dichiarazioni legittima un ricordo differenziato nel grado e nell'intensità — e, dunque, una valutazione frazionata delle dichiarazioni -, pur trattandosi di vicende occorse in un arco temporale estremamente ravvicinato.

Secondo il ricorrente, nel suo percorso motivazionale, la Corte lagunare avrebbe omesso di effettuare il vaglio di attendibilità delle chiamate in correità più volte evocato dalla giurisprudenza di legittimità.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi del delitto tentato, sebbene sia emerso che il [OSCURATO:PERSONA] era già sottoposto a monitoraggio della P.G. dall'ingresso a Ventimiglia, con la conseguenza che gli operanti potevano intervenire in ogni momento per interrompere la condotta criminosa.

Sul punto la Corte di merito ha omesso di fornire motivazione.

2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. 309/1990: non basta, secondo l'esponente, la contestazione del concorso fra almeno tre persone, come sostiene la Corte di merito, dovendosi indicare a quale titolo i concorrenti abbiano fornito il loro contributo nel reato de quo.

3. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso é infondato, rasentando anzi la manifesta infondatezza.

E' di tutta evidenza che l'assunto sostenuto dal ricorrente muove dalla considerazione che l'odierna imputazione sarebbe connessa per continuazione a quella accertata il 27 giugno 2005 (meno di tre mesi prima di quella per cui oggi si procede) in relazione alla medesimezza della norma violata e dei soggetti concorrenti, nonché alla contiguità temporale.

Ora, se é vero che fra gli indicatori del vincolo della continuazione vi sono, in astratto, anche gli elementi addotti dal ricorrente, nondimeno occorre considerare in primo luogo che la giurisprudenza é pacifica nell'affermare che grava sull'imputato l'onere di allegazione degli specifici elementi dai quali possa desumersi in concreto l'identità del disegno criminoso (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 43441 del 24/11/2010, Podda, Rv. 248962) e che non possono essere ravvisati unicamente su basi sintomatiche in ragione della - peraltro parziale - identità dei concorrenti, della contiguità dei fatti e della medesima natura della violazione; e, in secondo luogo, che la connessione fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione é idonea a determinare lo spostamento della competenza soltanto quando l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale (Sez. 2, Sentenza n. 17090 del 28/02/2017, Bilalaj, Rv. 269960; Sez. 2, Sentenza n. 57927 del 20/11/2018, Bianco, Rv. 275519); e va considerato che nel reato contestato come commesso il 27 giugno 2005 vi erano, quali concorrenti, anche altri imputati non coinvolti nell'odierna vicenda.

Del resto, dalla complessiva rilettura dei passaggi della vicenda processuale, risulta evidente che il G.i.p. di [OSCURATO:PERSONA] ha già declinato la propria competenza in relazione al reato per cui oggi si procede, con decisione che non risulta abbia formato oggetto di impugnazione, come del resto si ricava anche dal percorso motivazionale della Corte veneta a pag. 3 della sentenza.

Quanto invece alla ritenuta competenza del Tribunale di Sanremo, che il ricorrente collega al monitoraggio della P.G. fin dall'ingresso del [OSCURATO:PERSONA] a Ventimiglia con il carico di cocaina di cui poi egli si liberò a Vicenza, é da un lato di tutta evidenza che la prospettazione contenuta nel ricorso circa il predetto nnonitoraggio, oltre a palesarsi affatto generica, é anche chiaramente priva di pregio, atteso che l'effettuazione di intercettazioni - che come noto costituiscono mezzo di ricerca della prova - non può di per sé significare che il delitto di importazione di stupefacenti fosse stato compiutamente e definitivamente accertato durante il corso delle (e grazie alle) intercettazioni stesse, a fronte delle successive e più pregnanti acquisizioni probatorie circa il carico di cocaina che il [OSCURATO:PERSONA], d'intesa con l'Almonte e con la [OSCURATO:PERSONA], aveva trasportato fino a Vicenza, ove lo stupefacente era stato gettato alla vista degli agenti, come riferito dallo stesso [OSCURATO:PERSONA].2.

Il secondo motivo di doglianza é manifestamente infondato.

I riscontri esterni alle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], oltre a ricondursi alla convergenza dichiarativa della chiamata in correità da parte dei due coimputati (sul punto, in epoca recente, vds.

Sez. 6, Sentenza n. 47108 del 08/10/2019, Bombardino, Rv. 277393; Sez. 6, Sentenza n. 1249 del 26/09/2013, dep. 2014, Ceroni, Rv. 258759), si riferiscono anche ad acquisizioni che integrano pienamente il quadro di affidabilità delle predette dichiarazioni nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, avuto riguardo a quanto emerso in ordine al viaggio effettuato dall'Almonte, alla prenotazione del biglietto aereo, ai contatti frequenti intervenuti fra lo stesso Almonte e il [OSCURATO:PERSONA].

Circa la critica mossa dal ricorrente alla c.d.

"valutazione frazionata" delle dichiarazioni dei correi circa le altre vicende per cui si procede, sulle quali gli stessi non sono stati ritenuti attendibili, va osservato che i giudici di merito hanno effettuato un vaglio accurato delle ragioni per le quali il dichiarato del [OSCURATO:PERSONA] é stato ritenuto generico e contraddittorio quanto al capo 1, privo di rilievo quanto al capo 2 ed invece dettagliato e riscontrato quanto al capo 3 per cui oggi si procede; sul punto si ricorda che, in tema di valutazione probatoria della chiamata di correo, l'esclusione di attendibilità per una parte del racconto non implica, per il principio della cosiddetta "frazionabilità" della valutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento a quelle altre parti che reggono alla verifica del riscontro oggettivo esterno, sempre che, però, non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti e l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per accertato contrasto con altre sicure risultanze di prova, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante (Sez. 6, Sentenza n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri e altri, Rv. 233095; Sez. 3, Sentenza n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F. e altri, Rv. 273530): interferenza che, all'evidenza, non sussiste nel caso di specie.

3. Il terzo motivo é manifestamente infondato: é noto che, perché possa parlarsi di tentativo di importazione di stupefacenti, si deve avere riguardo alla fase antecedente all'acquisto della proprietà della droga destinata ad essere trasferita nel territorio nazionale (Sez. 3, Sentenza n. 7806 del 15/11/2017, dep. 2018, Rv. 272446; Sez. 1, Sentenza n. 6180 del 27/11/2019, dep. 2020, Fortuzi, Rv. 278484), laddove nel caso di specie lo stupefacente oggetto di importazione era già stato acquisito e venne effettivamente importato in Italia sarebbe altresì affetto da carenza di interesse in concreto; certamente non é applicabile al caso di specie l'indirizzo giurisprudenziale, cui evidentemente si richiama il ricorrente, in tema di furto (Sez.

U, Sentenza n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186), atteso che nella specie si versa in una ipotesi in cui il nnonitoraggio a distanza é avvenuto in un momento antecedente l'accertamento della condotta criminosa, fino ad allora oggetto di investigazioni anche mediante intercettazioni.

Sotto altro profilo, anche volendo dare atto della mancata considerazione, da parte della Corte di merito, della questione concernente la qualificazione del delitto di cui al capo 3 come tentativo anziché come reato consumato, sarebbe comunque inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, Sentenza n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 2, Sentenza n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157).

4. Infine é manifestamente infondato il quarto motivo di ricorso.

E' noto che la circostanza aggravante del numero delle persone prevista dall'art. 73, comma sesto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 sussiste in tutte le ipotesi di reato commesso da tre o più persone e non presuppone, tra i concorrenti, un vincolo diverso o più intenso del normale concorso nel reato (Sez. 3, Sentenza n. 8163 del 26/11/2009, dep. 2010, Merano e altro, Rv. 246212); ed in ogni caso non risponde a verità che essa sia stata configurata e ravvisata unicamente sulla base della natura concorsuale dell'addebito, atteso che sia nell'imputazione, sia nella ricostruzione e nella narrativa dei fatti per cui si procede, il ruolo di ciascuno dei concorrenti é stato adeguatamente descritto nella natura e qualità (descritta per ognuno come essenziale) del rispettivo contributo all'azione criminosa.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Venezia, in data 10 settembre 2020, ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio la sentenza, per il resto confermata, con la quale il Tribunale di Vicenza aveva condannato, 1'11 luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al delitto a lui contestato al capo 3 dell'originaria rubrica (importazione di un quantitativo pari a oltre mezzo chilo di cocaina, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contestato come commesso il 16 settembre 2005 ed aggravato ex art. 73, comma 6, d.P.R. 309/1990 dal numero di persone concorrenti), ed aveva assolto l'Almonte dalle rimanenti imputazioni. Disattesa la riproposizione dell'eccezione di incompetenza territoriale per connessione con altri reati, che già era stata respinta dal Tribunale vicentino, la Corte di merito ha escluso che potesse ritenersi inattendibile la chiamata in correità dell'Almonte da parte dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed ha, inoltre, confermato la configurabilità dell'aggravante contestata. E' stato comunque rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio. 2. Ricorre avverso la detta sentenza l'Almonte, con atto articolato in quattro motivi. 2.1. Con il primo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale dell'A.G. di Vicenza in luogo di quelle di [OSCURATO:PERSONA] e di Sanremo. Il deducente, ribadendo le ragioni sottese alla prospettazione del difetto di competenza, assume che vi sarebbe connessione tra il fatto per cui oggi é processo ed altri fatti di competenza di altri giudici, ed in specie del reato di cui al capo a) dell'originaria rubrica (importazione di cocaina in data 27 giugno 2005), per il quale il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva già affermato la propria competenza, nel momento in cui si spogliava del reato di cui all'odierna rubrica. Ciò, del resto, era stato sostenuto anche dal Pubblico Ministero nella richiesta di misura cautelare, in base alla quale la competenza del Tribunale vicentino andava esclusa. Tra i fatti del 27 giugno 2005 e quelli oggi giudicati sussistono tutte le condizioni per ritenere sussistente la connessione per continuazione ex art. 12, lettera B, cod.proc.pen. (stessa violazione, stessi concorrenti, brevissima distanza temporale), con conseguente assorbimento della competenza, a parità di gravità, nel luogo di commissione del primo reato, a norma dell'art. 16 cod.proc.pen.. In subordine, prosegue l'esponente, la competenza dovrebbe comunque essere assegnata alla sede di Ventimiglia, luogo da dove ebbe inizio la consumazione del reato (monitorato dalla polizia giudiziaria mediante intercettazioni), a nulla rilevando che lo stupefacente fu poi gettato dal [OSCURATO:PERSONA] a Vicenza. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione con riguardo alla valutazione della chiamata in correità dell'Almonte da parte dei due coimputati: in estrema sintesi, si duole il deducente della credibilità attribuita ai due dichiaranti quanto alla vicenda di cui al capo 3, mentre con riferimento agli altri reati contestati tale credibilità sarebbe stata esclusa; la critica alle motivazioni della sentenza impugnata risale a quella mossa al percorso argomentativo seguito sul punto dal Tribunale, secondo il quale la diversità degli episodi oggetto delle dichiarazioni legittima un ricordo differenziato nel grado e nell'intensità — e, dunque, una valutazione frazionata delle dichiarazioni -, pur trattandosi di vicende occorse in un arco temporale estremamente ravvicinato. Secondo il ricorrente, nel suo percorso motivazionale, la Corte lagunare avrebbe omesso di effettuare il vaglio di attendibilità delle chiamate in correità più volte evocato dalla giurisprudenza di legittimità. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi del delitto tentato, sebbene sia emerso che il [OSCURATO:PERSONA] era già sottoposto a monitoraggio della P.G. dall'ingresso a Ventimiglia, con la conseguenza che gli operanti potevano intervenire in ogni momento per interrompere la condotta criminosa. Sul punto la Corte di merito ha omesso di fornire motivazione. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. 309/1990: non basta, secondo l'esponente, la contestazione del concorso fra almeno tre persone, come sostiene la Corte di merito, dovendosi indicare a quale titolo i concorrenti abbiano fornito il loro contributo nel reato de quo. 3. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso é infondato, rasentando anzi la manifesta infondatezza. E' di tutta evidenza che l'assunto sostenuto dal ricorrente muove dalla considerazione che l'odierna imputazione sarebbe connessa per continuazione a quella accertata il 27 giugno 2005 (meno di tre mesi prima di quella per cui oggi si procede) in relazione alla medesimezza della norma violata e dei soggetti concorrenti, nonché alla contiguità temporale. Ora, se é vero che fra gli indicatori del vincolo della continuazione vi sono, in astratto, anche gli elementi addotti dal ricorrente, nondimeno occorre considerare in primo luogo che la giurisprudenza é pacifica nell'affermare che grava sull'imputato l'onere di allegazione degli specifici elementi dai quali possa desumersi in concreto l'identità del disegno criminoso (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 43441 del 24/11/2010, Podda, Rv. 248962) e che non possono essere ravvisati unicamente su basi sintomatiche in ragione della - peraltro parziale - identità dei concorrenti, della contiguità dei fatti e della medesima natura della violazione; e, in secondo luogo, che la connessione fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione é idonea a determinare lo spostamento della competenza soltanto quando l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale (Sez. 2, Sentenza n. 17090 del 28/02/2017, Bilalaj, Rv. 269960; Sez. 2, Sentenza n. 57927 del 20/11/2018, Bianco, Rv. 275519); e va considerato che nel reato contestato come commesso il 27 giugno 2005 vi erano, quali concorrenti, anche altri imputati non coinvolti nell'odierna vicenda. Del resto, dalla complessiva rilettura dei passaggi della vicenda processuale, risulta evidente che il G.i.p. di [OSCURATO:PERSONA] ha già declinato la propria competenza in relazione al reato per cui oggi si procede, con decisione che non risulta abbia formato oggetto di impugnazione, come del resto si ricava anche dal percorso motivazionale della Corte veneta a pag. 3 della sentenza. Quanto invece alla ritenuta competenza del Tribunale di Sanremo, che il ricorrente collega al monitoraggio della P.G. fin dall'ingresso del [OSCURATO:PERSONA] a Ventimiglia con il carico di cocaina di cui poi egli si liberò a Vicenza, é da un lato di tutta evidenza che la prospettazione contenuta nel ricorso circa il predetto nnonitoraggio, oltre a palesarsi affatto generica, é anche chiaramente priva di pregio, atteso che l'effettuazione di intercettazioni - che come noto costituiscono mezzo di ricerca della prova - non può di per sé significare che il delitto di importazione di stupefacenti fosse stato compiutamente e definitivamente accertato durante il corso delle (e grazie alle) intercettazioni stesse, a fronte delle successive e più pregnanti acquisizioni probatorie circa il carico di cocaina che il [OSCURATO:PERSONA], d'intesa con l'Almonte e con la [OSCURATO:PERSONA], aveva trasportato fino a Vicenza, ove lo stupefacente era stato gettato alla vista degli agenti, come riferito dallo stesso [OSCURATO:PERSONA].2. Il secondo motivo di doglianza é manifestamente infondato. I riscontri esterni alle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], oltre a ricondursi alla convergenza dichiarativa della chiamata in correità da parte dei due coimputati (sul punto, in epoca recente, vds. Sez. 6, Sentenza n. 47108 del 08/10/2019, Bombardino, Rv. 277393; Sez. 6, Sentenza n. 1249 del 26/09/2013, dep. 2014, Ceroni, Rv. 258759), si riferiscono anche ad acquisizioni che integrano pienamente il quadro di affidabilità delle predette dichiarazioni nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, avuto riguardo a quanto emerso in ordine al viaggio effettuato dall'Almonte, alla prenotazione del biglietto aereo, ai contatti frequenti intervenuti fra lo stesso Almonte e il [OSCURATO:PERSONA]. Circa la critica mossa dal ricorrente alla c.d. "valutazione frazionata" delle dichiarazioni dei correi circa le altre vicende per cui si procede, sulle quali gli stessi non sono stati ritenuti attendibili, va osservato che i giudici di merito hanno effettuato un vaglio accurato delle ragioni per le quali il dichiarato del [OSCURATO:PERSONA] é stato ritenuto generico e contraddittorio quanto al capo 1, privo di rilievo quanto al capo 2 ed invece dettagliato e riscontrato quanto al capo 3 per cui oggi si procede; sul punto si ricorda che, in tema di valutazione probatoria della chiamata di correo, l'esclusione di attendibilità per una parte del racconto non implica, per il principio della cosiddetta "frazionabilità" della valutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento a quelle altre parti che reggono alla verifica del riscontro oggettivo esterno, sempre che, però, non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti e l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per accertato contrasto con altre sicure risultanze di prova, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante (Sez. 6, Sentenza n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri e altri, Rv. 233095; Sez. 3, Sentenza n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F. e altri, Rv. 273530): interferenza che, all'evidenza, non sussiste nel caso di specie. 3. Il terzo motivo é manifestamente infondato: é noto che, perché possa parlarsi di tentativo di importazione di stupefacenti, si deve avere riguardo alla fase antecedente all'acquisto della proprietà della droga destinata ad essere trasferita nel territorio nazionale (Sez. 3, Sentenza n. 7806 del 15/11/2017, dep. 2018, Rv. 272446; Sez. 1, Sentenza n. 6180 del 27/11/2019, dep. 2020, Fortuzi, Rv. 278484), laddove nel caso di specie lo stupefacente oggetto di importazione era già stato acquisito e venne effettivamente importato in Italia sarebbe altresì affetto da carenza di interesse in concreto; certamente non é applicabile al caso di specie l'indirizzo giurisprudenziale, cui evidentemente si richiama il ricorrente, in tema di furto (Sez. U, Sentenza n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186), atteso che nella specie si versa in una ipotesi in cui il nnonitoraggio a distanza é avvenuto in un momento antecedente l'accertamento della condotta criminosa, fino ad allora oggetto di investigazioni anche mediante intercettazioni. Sotto altro profilo, anche volendo dare atto della mancata considerazione, da parte della Corte di merito, della questione concernente la qualificazione del delitto di cui al capo 3 come tentativo anziché come reato consumato, sarebbe comunque inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, Sentenza n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 2, Sentenza n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157). 4. Infine é manifestamente infondato il quarto motivo di ricorso. E' noto che la circostanza aggravante del numero delle persone prevista dall'art. 73, comma sesto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 sussiste in tutte le ipotesi di reato commesso da tre o più persone e non presuppone, tra i concorrenti, un vincolo diverso o più intenso del normale concorso nel reato (Sez. 3, Sentenza n. 8163 del 26/11/2009, dep. 2010, Merano e altro, Rv. 246212); ed in ogni caso non risponde a verità che essa sia stata configurata e ravvisata unicamente sulla base della natura concorsuale dell'addebito, atteso che sia nell'imputazione, sia nella ricostruzione e nella narrativa dei fatti per cui si procede, il ruolo di ciascuno dei concorrenti é stato adeguatamente descritto nella natura e qualità (descritta per ognuno come essenziale) del rispettivo contributo all'azione criminosa. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ric
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