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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 04146/2022

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per aver ridotto la pena, ha confermato l'affermazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose.

2. Gli imputati, in concorso tra loro, introdottisi nell'agglomerato industriale dell'ex fabbrica TERMOPLASTIC, sita in [OSCURATO:PERSONA], compivano atti diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di pezzi di lamierato zincato appartenenti ad un portone ivi esistente, non riuscendo nel loro intento per cause indipendenti dalla loro volontà e, in particolare, per l'intervento delle Forze dell'ordine.

3. Avverso la prefata sentenza di appello ricorre il difensore di entrambi gli imputati con due distinti atti in cui solleva un unico motivo, comune ad ambedue, con cui deduce inosservanza o erronea applicazione di legge per non avere dichiarato estinto il reato per mancanza della condizione di procedibilità, non avendo il legale rappresentante della TECNPLAST sporto alcuna denuncia-querela, attesa l'insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.

La Corte territoriale avrebbe travisato i fatti essendo emerso dall'istruttoria dibattimentale che questi sono avvenuti in una zona industriale dismessa della città di [OSCURATO:PERSONA], accessibile a chiunque, priva di cartelli, nel complesso industriale in disuso della TECNOPLAST.

Il fatto va, pertanto, qualificato come furto semplice: l'aggravante contestata non può essere ritenuta sussistente posto che non é stato dimostrato che gli imputati abbiano smontato il portone dal luogo originario in cui si trovava.

4. In data 04/10/2021 sono pervenute in cancelleria conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di entrambi gli imputati in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Il comune motivo di ricorso è manifestamente infondato e privo della necessaria specificità perché non si confronta con la compiuta osservazione resa dalla Corte territoriale la quale, in risposta all'analoga doglianza sollevata in sede di appello, ha affermato come risulti certa la sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose.

All'arrivo degli operanti, infatti, gli imputati erano intenti a smontare il cancello: osserva la sentenza impugnata che anche ad ammettere che il manufatto si fosse trovato ab origine riverso a terra, «non può dubitarsi che il suo smembramento venne compiuto onde consentirne il più agevole caricamento sul camion e, quindi, per rendere possibile la sua asportazione e completare così l'iter criminoso».

Così ribadita la sussistenza della contesta aggravante, la Corte di appello ha confermato la procedibilità d'ufficio del reato.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] mpi _D ekAA,..1 ea. 41-4›."1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per aver ridotto la pena, ha confermato l'affermazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose. 2. Gli imputati, in concorso tra loro, introdottisi nell'agglomerato industriale dell'ex fabbrica TERMOPLASTIC, sita in [OSCURATO:PERSONA], compivano atti diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di pezzi di lamierato zincato appartenenti ad un portone ivi esistente, non riuscendo nel loro intento per cause indipendenti dalla loro volontà e, in particolare, per l'intervento delle Forze dell'ordine. 3. Avverso la prefata sentenza di appello ricorre il difensore di entrambi gli imputati con due distinti atti in cui solleva un unico motivo, comune ad ambedue, con cui deduce inosservanza o erronea applicazione di legge per non avere dichiarato estinto il reato per mancanza della condizione di procedibilità, non avendo il legale rappresentante della TECNPLAST sporto alcuna denuncia-querela, attesa l'insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. La Corte territoriale avrebbe travisato i fatti essendo emerso dall'istruttoria dibattimentale che questi sono avvenuti in una zona industriale dismessa della città di [OSCURATO:PERSONA], accessibile a chiunque, priva di cartelli, nel complesso industriale in disuso della TECNOPLAST. Il fatto va, pertanto, qualificato come furto semplice: l'aggravante contestata non può essere ritenuta sussistente posto che non é stato dimostrato che gli imputati abbiano smontato il portone dal luogo originario in cui si trovava. 4. In data 04/10/2021 sono pervenute in cancelleria conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di entrambi gli imputati in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il comune motivo di ricorso è manifestamente infondato e privo della necessaria specificità perché non si confronta con la compiuta osservazione resa dalla Corte territoriale la quale, in risposta all'analoga doglianza sollevata in sede di appello, ha affermato come risulti certa la sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose. All'arrivo degli operanti, infatti, gli imputati erano intenti a smontare il cancello: osserva la sentenza impugnata che anche ad ammettere che il manufatto si fosse trovato ab origine riverso a terra, «non può dubitarsi che il suo smembramento venne compiuto onde consentirne il più agevole caricamento sul camion e, quindi, per rendere possibile la sua asportazione e completare così l'iter criminoso». Così ribadita la sussistenza della contesta aggravante, la Corte di appello ha confermato la procedibilità d'ufficio del reato. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] mpi _D ekAA,..1 ea. 41-4›."1
Sentenza Cassazione n. 04146/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris