CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 35003/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamentocon rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 31/03/2026, il Tribunale di sorveglianza di Torinoha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 35-bis l. 26 luglio1975, n. 354 (ord. pen.) avverso il diniego oppostogli dall’amministrazionepenitenziaria in ordine all’ampliamento dei colloqui con i familiari per 12 mesiall’anno invece che per soli 6, come già ritenuto dal Magistrato di sorveglianza diCuneo che, con ordinanza in data 17/05/2024, ha dichiarato inammissibilel'identico reclamo proposto ai sensi dell’art. 35-bis ord. pen.[OSCURATO:PERSONA] è detenuto in espiazione di pena al regime di cui all’art. 41-bisord. pen. ed era stato autorizzato ad effettuare colloqui visivi in videocollegamento a mesi alterni o comunque per un massimo di sei ore all’annomediante le specifiche piattaforme in uso all’amministrazione; la limitazione eragiustificata dalla necessità di concedere congruo tempo all’amministrazione pergestire questa nuova modalità di esecuzione dei colloqui e il rilevante numerodegli aventi diritto.Ora il detenuto lamenta che il provvedimento del 17/05/2024 aveva tenutoconto esclusivamente delle esigenze dell’amministrazione che dopo 15 mesi nonpotevano essere prese ancora in considerazione, così conculcando il diritto delcondannato ad intrattenere colloqui con i familiari, impossibilitati a raggiungere ildistante luogo di detenzione.Il provvedimento reclamato e quello del Tribunale di sorveglianza che loconferma hanno ritenuto, invece, che il bilanciamento operato dall’ordinanza del2024 doveva considerarsi corretto in considerazione della, tuttora attuale,necessità di garantire un’equa e ordinata effettuazione dei videocollegamenti.Nel rigettare il reclamo il Tribunale aveva invitato il Dipartimentodell’amministrazione penitenziaria a valutare la possibilità di ampliare il numerodei colloqui con i familiari mediante incremento dei videocollegamenti.2. Avverso il predetto provvedimento il difensore di [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso e con un unico motivo ha denunciato violazione ed erroneaapplicazione dell’art. 35-bis, 18, 41-bis, comma 2-quater lett. b), ord. pen., 3 e27 Cost., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità dellamotivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. edell’art. 8 CEDU.Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto prevalenti le esigenze diorganizzazione amministrativa senza tenere conto dei profili di sicurezza garantiticomunque dalle comunicazioni in videochiamata.Le problematiche tecniche non possono pregiudicare il diritto all’affettivitàdel detenuto e la limitazione ai soli sei colloqui all’anno è del tutto irragionevole.Ciò anche alla luce della disparità di trattamento tra l’istituto penitenziario diCuneo, dove si trova ristretto il ricorrente, e quelli ben più attrezzati checonsentono di effettuare un colloquio al mese.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamentocon rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di sottolineare come «intema di regime penitenziario speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen., è legittimal'adozione di misure organizzative differenziate per ciascun istituto inerenti alladisciplina degli orari di svolgimento dei colloqui con i difensori, in funzione dellespecifiche caratteristiche strutturali, della popolazione detenuta e del personaledisponibile, salvo che dette modalità impediscano di fatto l'esercizio del relativodiritto del detenuto». (Sez. 1, n. 47046 del 16/11/2021, Madonia, Rv. 282719 -01).Il principio, affermato con riferimento al rilevante ambito dei colloqui con idifensori e quindi connesso all’esercizio del diritto, ha trovato eguale declinazionecon riguardo ai colloqui con i familiari. Il diritto ai colloqui è pacificamentericonosciuto anche ai ristretti sottoposti al regime differenziato dell'art. 41-bisOrd. pen., ai quali, pure, si applicano disposizioni restrittive in relazione alnumero dei colloqui e alle relative modalità di svolgimento, purché giustificate daesigenze di pubblica sicurezza, di ordine pubblico e prevenzione dei reati, diprotezione della salute, dei diritti e delle libertà altrui.Al fine di rendere possibile attraverso l’accesso ai colloqui l’esercizio delfondamentale diritto del detenuto alla vita familiare e al mantenimento direlazioni con i più stretti congiunti, il soggetto ristretto e sottoposto a regimedifferenziato, ai sensi dell’articolo 41-bis ord. pen., «può essere autorizzato adavere colloqui visivi con i familiari - in situazioni di impossibilità o, comunque, digravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza - mediante forme dicomunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutiveidonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal citato articolo 41-bis»(Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Min. Giustizia, Rv. 279577 – 01; così ancheSez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Emmanuello, Rv. 281221 – 01; Sez. 5, n.50469 del 08/11/2023, Giorgi, Rv. 285594 - 01).All’odierno ricorrente è stato concesso di svolgere i colloqui con i famigliarimediante videocollegamento, ma con la limitazione a soli sei mesi nell’anno equindi a mesi alterni, e questa disposizione in ricorso si denuncia comeillegittima.3. Il provvedimento impugnato accerta la sussistenza di una gravissimadifficoltà, di tipo economico, del nucleo familiare del detenuto ad affrontare lespese del viaggio, rilevando l’assai esiguo reddito della madre del ricorrente.E prende atto che già un precedente provvedimento dell’autoritàpenitenziaria, in presenza di tali medesimi presupposti, già nel 2024 avevalimitato a 6 colloqui annuali la modalità video per dare modo all’amministrazionedi organizzarsi.Il ricorrente si duole del fatto che, trascorsi quasi due anni da quando già ilMagistrato di sorveglianza aveva considerato giustificata la limitazione inconsiderazione delle esigenze dell’amministrazione, comunque tenuta ad operarsiper dotarsi di adeguata strumentazione e assicurare al detenuto l’esercizio di undiritto fondamentale, il numero dei colloqui autorizzati non era mutato e lacompressione di tale diritto non poteva essere più giustificabile.La Corte rileva, tuttavia, che permangono, secondo le non contestateconclusioni del Tribunale di sorveglianza, le difficoltà tecniche che impongono lariduzione dei video colloqui, anche per garantire i diritti degli altri detenuti, tantoche il provvedimento, dopo avere verificato questa circostanza e averne presogiustificata da tale situazione e invita la Direzione dell’amministrazionepenitenziaria a valutare la possibilità di ampliare il numero di colloqui con ifamiliari mediante videocollegamento, tenuto conto dei progressi tecnologici edella sperimentazione sino ad ora svolta.Il ricorso non evidenzia quali siano i profili non valutati, che potevanoconsentire di superare tali difficoltà tecniche in ordine alla predisposizione deicollegamenti e alle connesse esigenze di controllo, ma prospetta genericamentela necessità di assicurare la tutela di un diritto soggettivo.Tuttavia, il diritto al quale si fa riferimento, per quanto fondamentale, vabilanciato con le finalità di tutela della sicurezza pubblica che vanno perseguitecompressione, determinata dalla limitazione della quale il ricorrente si duole,comporta un pregiudizio limitato e comunque pur sempre temporanea, a frontedel completamento dei programmati interventi infrastrutturali, sollecitati anchecon il provvedimento impugnato. Del resto, in mancanza di adeguate strutturetecniche, l'effettuazione dei colloquio in videocollegamento, al di la delquantitativo accertato come compatibile con le strutture e le eisgenze disicurezza proprie del regime dell'art. 41-bis ord. pen., porrebbe a rischio,secondo le non contestate conclusioni dei giudici di merito, proprio le esigenze disicurezza che giustificano l'adozione delle speciali misure.3. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto e, ai sensi dell'art. 616, comma1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]