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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 43618/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della [OSCURATO:PERSONA] BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 23 settembre 2021 dalla Corte di appello di Brescia, che ha confermato la decisione del Tribunale di Cremona che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., per essersi impossessato di un marsupio che si trovava all'interno di un'automobile, parcheggiata nel cortile di una cascina.

2. Contro la sentenza della Corte di appello di Brescia, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un unico motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 624-bis cod. pen.

Sostiene che il fatto andrebbe riqualificato come furto semplice, evidenziando che il cancello del cortile era aperto e che, mancando qualsiasi cartello, l'imputato non poteva sapere che esso rimanesse aperto solo per consentire l'accesso ai mezzi agricoli.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, ha depositato memoria scritta, con la quale ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1.1. L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, infatti, emerge che il cortile della cascina era recintato e aveva due accessi: uno pedonale chiuso e un altro carrabile che rimaneva aperto durante le ore diurne per consentire l'accesso ai mezzi agricoli.

Si trattava, dunque, di una pertinenza di un luogo privato e il solo fatto che il cancello fosse aperto non significava che ne fosse consentito l'accesso a tutti.

La riconducibilità delle pertinenze ai luoghi di pubblica dimora è pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza (Sez. 5, n. 1278 del 31/10/2018, Sini, Rv. 274389).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della [OSCURATO:PERSONA] BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 23 settembre 2021 dalla Corte di appello di Brescia, che ha confermato la decisione del Tribunale di Cremona che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., per essersi impossessato di un marsupio che si trovava all'interno di un'automobile, parcheggiata nel cortile di una cascina. 2. Contro la sentenza della Corte di appello di Brescia, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un unico motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 624-bis cod. pen. Sostiene che il fatto andrebbe riqualificato come furto semplice, evidenziando che il cancello del cortile era aperto e che, mancando qualsiasi cartello, l'imputato non poteva sapere che esso rimanesse aperto solo per consentire l'accesso ai mezzi agricoli. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, ha depositato memoria scritta, con la quale ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. Dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, infatti, emerge che il cortile della cascina era recintato e aveva due accessi: uno pedonale chiuso e un altro carrabile che rimaneva aperto durante le ore diurne per consentire l'accesso ai mezzi agricoli. Si trattava, dunque, di una pertinenza di un luogo privato e il solo fatto che il cancello fosse aperto non significava che ne fosse consentito l'accesso a tutti. La riconducibilità delle pertinenze ai luoghi di pubblica dimora è pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza (Sez. 5, n. 1278 del 31/10/2018, Sini, Rv. 274389). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle am
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