CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07864/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9913/2024 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del legale rappresentanteOsvaldo Avellini, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9913/2024Numero sezionale 2689/2026Numero di raccolta generale 7864/2026Data pubblicazione 31/03/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza n. 5558/14/2022 della Corte di giustizia tributariadi secondo grado del Lazio, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 24 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnò dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Roma un avviso di accertamento con il qualel’Agenzia delle entrate le aveva contestato l’omessa fatturazione eregistrazione di operazioni imponibili per euro 1.500.000,00,asseritamente costituenti acconti sul prezzo, percepiti nell’anno 2013nell’ambito di una vendita immobiliare, e dunque da assoggettare adIva.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso.3. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio,investita dell’appello dell’Agenzia delle entrate, accolse il gravame econfermò la legittimità dell’avviso di accertamento sul rilievo che icontestati importi non avevano avuto funzione di risarcimentoanticipato del danno, essendo piuttosto divenuti parte del prezzocomplessivo della vendita.4. Avverso tale ultima pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. haproposto ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9913/2024Numero sezionale 2689/2026Numero di raccolta generale 7864/2026Data pubblicazione 31/03/2026ulteriormente illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., cuil’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazioneapparente, avendo la Corte regionale omesso di indicare le concreteragioni sottese all’accoglimento dell’appello.2. Il motivo è infondato.Per giurisprudenza pacifica (Cass., sez. un., n. 34476/2019; Cass.,sez. un., n. 8053/2014; Cass., sez. un., n. 9558/2018; Cass. n.27935/2022) «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 dellepreleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nellamancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nellamotivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione».Nel caso in esame, diversamente da quanto sostiene la ricorrente,la sentenza impugnata è sorretta da una motivazione sintetica macompiuta. In particolare, i giudici d’appello hanno evidenziato che, allaluce degli accordi tra le parti e del comportamento da loro tenuto almomento dell’esecuzione dei versamenti, le somme versate a titolo dicaparra confirmatoria non hanno avuto una funzione di risarcimentodel danno, ma sono divenute parte del prezzo della vendita. Lamotivazione, benché molto stringata, è ben comprensibile,evidenziando, in sostanza, come la funzione in concreto assolta dallaNumero registro generale 9913/2024Numero sezionale 2689/2026Numero di raccolta generale 7864/2026Data pubblicazione 31/03/2026caparra confirmatoria sia stata nella specie quella di acconto sulprezzo.Né può rimproverarsi al Giudice d’appello di aver reso unapronuncia illogica e contraddittoria giacché, diversamente da quantodedotto dalla società, il fatto che le somme in contestazione siano statericonosciute come «versate a titolo di caparra confirmatoria» nonesclude certo che le stesse abbiano concretamente realizzato, inragione delle vicende della specifica operazione negoziale, e inparticolare della sua pacifica regolare esecuzione, degli acconti, benpotendo la caparra svolgere sia la funzione di anticipazione del prezzo,nel caso di regolare esecuzione del contratto, sia quella di risarcimentoforfetario, in caso d’inadempimento di questo (v. Cass. n. 7340/2020;Cass. n. 3736/2019).È stato infatti precisato che, in caso di versamento di una sommadi denaro a titolo di caparra confirmatoria, il giudice chiamato astabilire se tale importo costituisca o meno un acconto assoggettabilead Iva ai sensi dell’art. 6, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972 è tenuto averificare se i contraenti abbia inteso attribuire alle somme versate lafunzione di mera caparra confirmatoria ovvero anche quella di acconto sulprezzo dovuto, nel quale ultimo caso «la dazione di denaro corrispondentealla caparra ha la stessa natura della corresponsione del prezzo del beneed è pertanto assoggettata ad IVA» (Cass. n. 1298/2021).3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt.6, 21, 23 d.P.R. n. 633 del 1973 nonché degli artt. 1322, 1325, 1375,1385, 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c. poiché la sentenza impugnata,violando i criteri legali di ermeneutica contrattuale nonché il principiodi autonomia negoziale, ha erroneamente interpretato i contrattipreliminari di compravendita e il concetto stesso di caparraconfirmatoria. Secondo la ricorrente, la comune intenzione delle partiNumero registro generale 9913/2024Numero sezionale 2689/2026Numero di raccolta generale 7864/2026Data pubblicazione 31/03/2026quale desumibile dal testo degli accordi contrattuali nonché dalcomportamento complessivo delle parti rendeva evidente che lesomme in contestazione fossero sussumibili nel concetto di caparraconfirmatoria, e perciò irrilevanti ai fini Iva.4. Il motivo è inammissibile poiché non intercetta la ratio decidendidella sentenza impugnata, la quale non ha affatto negato che iversamenti per cui è controversia fossero qualificabili come caparraconfirmatoria, ma ha piuttosto affermato, come già sopra accennato,che tale caparra ha avuto, nella concreta vicenda negoziale, unafunzione di anticipazione del prezzo, ciò del tutto in linea con le duepossibili funzioni che la caparra, a secondo dell’adempimento o menodel contratto cui accede, può assolvere.5. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronunciasulla questione, già sollevata nel ricorso originario e poi riproposta nelgiudizio d’appello, della violazione del divieto di doppia imposizione dicui all’art. 163 Tuir. Secondo la ricorrente l’avviso di accertamentoimpugnato rappresentava una duplicazione impositiva poiché lesomme di cui trattasi erano state comunque fatturate nel 2018, inoccasione della stipulazione del contratto definitivo, e prima ancoradell’avvio del controllo fiscale essa società aveva iniziato a versare l’Ivaconseguentemente dovuta, sulla base di un piano di pagamentorateale, che è stato poi integralmente adempiuto.6. Il motivo va rigettato.Pur essendovi effettivamente omissione di pronuncia in ordine allaquestione, già sollevata dalla società come uno dei motividell’originario ricorso e poi riproposta nel processo d’appello, deveosservarsi che nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi dieconomia processuale e della ragionevole durata del processo di cuiall’art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientataNumero registro generale 9913/2024Numero sezionale 2689/2026Numero di raccolta generale 7864/2026Data pubblicazione 31/03/2026dell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l’omessa pronuncia suuna domanda o un’eccezione, la Corte di cassazione può evitare lacassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nelmerito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiedeulteriori accertamenti di fatto (Cass. n. 21968/2015; Cass. n.21257/2014).Orbene, nel caso di specie va esclusa qualsiasi violazione del divietodi doppia imposizione posto che la pretesa impositiva è stata esercitatauna sola volta dall’Ufficio e l’obbligazione tributaria che è scaturitadall’accertamento è unica. Del resto, è la stessa società contribuente ariconoscere che i pagamenti rateali da essa eseguiti riguardano proprioquell’obbligazione. Va peraltro osservato che tali pagamenti, comerisulta dallo stesso originario ricorso, richiamato e allegato dallaricorrente in ossequio al principio di specificità, hanno cominciato adessere eseguiti solo il 14 dicembre 2018, e non possono aver intaccatola legittimità dell’avviso di accertamento, per stessa ammissione dellacontribuente notificato il 2 ottobre 2018: di essi si dovrà invece tenerconto nell’eventuale sede riscossiva.Pertanto, l’esito della decisione di appello doveva comunqueessere, ove scrutinata la questione riproposta dall’appellata, di rigettodella relativa eccezione.7. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6,comma 5-bis d.lgs. n. 472 del 1997, 6, comma 2, d.lgs. n. 471 del1997 e 53 Cost. poiché la sentenza impugnata ha erroneamenteritenuto che la tardiva fatturazione configurasse una violazionesostanziale e non formale, pur in assenza di qualsiasi danno erariale opregiudizio per l’azione accertatrice.8. Il motivo è infondato, dovendo però correggersi, ai sensi dell’art.384, comma 4, c.p.c., la motivazione della sentenza d’appello, la qualeNumero registro generale 9913/2024Numero sezionale 2689/2026Numero di raccolta generale 7864/2026Data pubblicazione 31/03/2026ha fatto leva sul ritenuto carattere sostanziale della violazioneogniqualvolta essa arrechi pregiudizio all’azione di controllodell’Amministrazione finanziaria, e anche ove non comportantel’omesso versamento del tributo.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema disanzioni amministrative tributarie, per distinguere tra violazioni formalie sostanziali è necessario accertare in concreto, con valutazione in fattoriservata al giudice di merito, se la condotta abbia cagionato un dannoerariale, incidendo sulla determinazione della base imponibile,dell’imposta o del versamento del tributo; in assenza di talepregiudizio, la violazione resta formale perché lesiva per l’eserciziodelle azioni e dei poteri di controllo da parte dell’Amministrazionefinanziaria (Cass. n. 16450/2021).Nel caso di specie, essendo incontroverso che la fatturazione èintervenuta solo nel 2018, con pagamento rateale dell’Iva a partiredalla liquidazione relativa al secondo semestre del medesimo anno, pura fronte di introiti percepiti nel 2013 e che davano luogo già in quelmomento all’esigibilità della relativa Iva ai sensi dell’art. 6, comma 4,d.P.R. n. 633 del 1972, è evidente lo sfasamento temporale delleliquidazioni periodiche rispetto a quelle dovute. Ciò ha quindicomportato il mancato versamento del tributo alle scadenze previste edeterminato il conseguente ritardato incasso erariale, col relativodeficit di cassa, sia pure transitorio.9. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate nellamisura indicata in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del presente giudizio diNumero registro generale 9913/2024Numero sezionale 2689/2026Numero di raccolta generale 7864/2026Data pubblicazione 31/03/2026legittimità che liquida in euro 10.700,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 marzo 2026La PresidenteTania Hmeljak