CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2025
Cassazione n. 18029/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Con sentenza del 26 settembre 2024, la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 21 settembre 2022, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni uno, mesi tre di reclusione ed euro 1.800,00 di multa, confermando nel resto l'impugnata sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità penale dell'imputata in ordine al reato di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, e 80, comma 1, lett. g), D.P.R. n. 309/90. 2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo un unico motivo di doglianza, con il quale censura l'omessa motivazione in relazione a motivo di gravame non oggetto di rinuncia (art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.). In particolare, lamenta che la Corte territoriale non abbia espresso alcuna valutazione in ordine alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oggetto specifico del secondo motivo d'appello, non rinunciato. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti. Si è affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01). Il motivo di ricorso proposto sulla pena concordata dall'imputato ; non ponendo profili di illegalità, nemmeno denunciata dal ricorrente che lamenta in via del tutto generica il diniego delle generiche rispetto ad una pena concordata, è inammissibile. E' tale infatti il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 5 n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 - 01). 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 aprile 2025 Il Consigliere es