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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 marzo 2024

Cassazione n. 11092/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27687-2017 r.g. propostoda: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi, congiuntamente e/o separatamente tra di loro, per procura in atti, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] AntoninoSpinoso, ed elettivamente domiciliati, ai fini del presente ricorso, presso lo studio del codifensore avv.[OSCURATO:PERSONA] in 00195 Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 35 - ricorrent i - contro - controricorrente - avverso la sentenza della Cortedi appello di [OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13.3.2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato in data 18.1.2002 il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per sentir dichiarare l’inefficacia dell’atto di compravendita immobiliare intercorso in data 2.2.1999 tra i coniugi Mangiola e Pansera e la società [OSCURATO:SOCIETA], con conseguente condanna dei predetti convenuti alla restituzione infavore della curatela attrice dell’immobile oggetto della compravendita ovvero,nel caso incui ciò non fosse stato più materialmente possibile, alla corresponsione sempre in favore della curatela attrice di un importo pari al valore dell’immobile compravenduto. 2.Con sentenza n.131/2007, emessa in data 30.01.2007 e poi depositata in data 1.2.2007, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava l’inefficacia nei confronti del fallimento [OSCURATO:SOCIETA] del trasferimento della proprietà dell’immobile oggetto della compravendita immobiliare impugnata del 2.2.1999, avente ad oggetto un appartamento ad uso civile abitazione sito in [OSCURATO:PERSONA] via [OSCURATO:PERSONA] n. 725/I.

3. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano innanzi alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per sentir riformare la sentenza di primo grado impugnata, chiedendo (i) la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 10 l. n. 122/2005; (ii) la dichiarazione di inammissibilità ovvero di infondatezza dell’azione revocatoria fallimentare e per l’effetto per sentir dichiarare l’efficacia e validità del contratto di compravendita immobiliare oggetto della domanda revocatoria fallimentare; (iii) in caso di conferma della sentenza appellata, il riconoscimento in via prededuttiva del suo credito di euro 56.810,25, corrispondente al prezzo di acquisto dell’immobile oggetto di causa.

4. Con la sentenza n. 482/2017, pubblicata in data 2.8.2017 e qui oggetto di ricorso, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’appello così proposto.La Corte territoriale ha rilevato -per quanto qui ancora d’interesse - che: (a) in ordine al primo motivo di appello incentrato sull’erronea valutazione della non applicabilità ratione temporisalla fattispecie oggetto di causa del regime normativo di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 122 del 2005, le doglianze erano in realtà infondate, in quanto, per un verso, le stesse erano state prospettate tardivamente(solo in sede di precisazione delle conclusioni ) e perché, per altro verso, la disciplina di maggior tutela -così introdotta dalla legge cit. per l’acquirente ovvero il promissario acquirente di immobili ancora da costruire - non era comunque applicabile , posto che la stipulazione oggetto di revocatoria aveva avuto luogo in data 2.2.1999 (trascritta in data 9.2.1999) e la declaratoria di fallimento della società venditrice era stata pubblicata in data 21.5.1999, mentre il predetto decreto legislativo n. 122 era entrato in vigore dal 21.7.2005 e la riferibilità alle stipulazioni anteatte (purché successive al 31.12.1993) della sua disciplina era stata espressamente prevista dalla legge di delegazione n. 210 del 2.8.2004 esclusivamente in relazione all’introduzione ex novo dell’istituto del Fondo di solidarietà a beneficio unicamente degli acquirenti e con riguardo al vantaggio in parola; (b) in relazione poi alla contestazione del valore accertato giudizialmente per l’immobile, occorreva riferirsi al momento della stipula del contratto definitivo di compravendita, e non già al momento della precedente stipulazione del preliminare; (c) il prezzo pattuito sia nel contratto preliminare che in quello definitivo ammontava a lire 110 milioni e il corretto valore stabilito dalctu pari a lire 173.116.091 evidenziava una sproporzione del prezzo pari al 36,45%, con la conseguenza che era condivisibile l’apprezzamento del tribunale in ordine alla sussistenza di una rilevante sproporzione tra il prezzo pattuito e il valore reale delle res compravendute, con conseguente rigetto delle doglianze sollevate sul punto; (d) anche le doglianze articolate circa la inscentia decoctionisnon erano condivisibili, posto che risultava circostanza non verosimile che i due acquirenti non avessero compiuto, anche per il tramite del notaio officiato delle relative incombenze,gli accertamenti di rito in ordine al buon fine ovvero al rischio del loro imminente acquisto, e ciò con particolare riferimento all’accertata circostanza dell’esistenza di due iscrizioni ipotecarie sull’immobile oggetto di causa; (e) al fine della conoscibilità dello stato di insolvenza della società venditrice deponevano anche i protesti elevati nei confronti dell’amministratore della detta società; (f) doveva considerarsi inammissibile la richiesta del riconoscimento del credito relativo al pagamento del prezzo di acquisto della abitazione posto che, in caso di conferma della dichiarazione giudiziale di inefficacia della compravendita, la relativa richiesta avrebbe dovuto essere veicolata in sede endoconcorsuale, non essendo possibile già nella sede della cognizione ordinaria la richiesta compensazione.

2. La sentenza, pubblicata il 2.8.2017, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo i ricorrenti lamenta no , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 122/2005 ed in particolare degli artt. 1, 5 e 10. 1.1 Censuranoi ricorrenti la sentenza impugnata laddove la stessa, in virtù della regola generale della irretroattività vigente in materia di efficacia delle leggi nel tempo, non aveva ritenuto applicabile alla fattispecie lanormativa degli artt. 1, 5 e 10 del d.lgs. n. 122/2005.

Assumono invero i ricorrenti che tale fonte normativa dovesse trovare immediata applicazione “anche ai procedimenti pendenti, come quello che ci occupa, purché ricadenti nel perimetro di cui all’art. 1) lett.d)”,e cioè immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità”.

L’applicazione, anche ai procedimenti pendenti, della disciplina prevista dal d.lgs. n. 122/95 discenderebbe dalla circostanza che lo stesso decreto legislativo regolava all’art. 5 “i soli articoli della legge che sono entrati in vigore dopo la pubblicazione della stessa”.

Secondo i ricorrenti, tale argomentazione troverebbe ulteriore conforto nella circostanza che il legislatore all’art.12, nell’istituire il Fondo di solidarietà, aveva precisato che “ai fini dell’accesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti del costruttore, a seguito della sua insolvenza, procedure implicanti una situazione di crisi non concluse antecedentemente al 31.12.1993 …”.

Ciò –argomentano i ricorrenti – confermerebbe l’intento del legislatore di ampliare la regolamentazione delle fattispecie di cui al decreto legislativo anche ai procedimenti pendenti. 1.2 Le doglianze sono in realtà inammissibili, ai sensi dell’art. 360bis c.p.c., in assenza della prospettazione di argomentazioni dei ricorrenti volte a superare gli attuali approdi ermeneutici.

Sul punto la giurisprudenza di questa Corte si è già, infatti,pronunciata più di una volta, affermando che proprio la ratio protettiva alla base della disciplina invocata giustifica la continuità da esprimere all'indirizzo selettivo per cui la stessa fattispecie esonerativa dall'azione revocatoria trova applicazione, come statuito da tempo, solo per le domande promosse da procedure aperte successivamente all'entrata in vigore dell'intera norma; così, va ribadita l'interpretazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 122 del 2005 «riguardante gli atti a titolo oneroso che hanno come effetto il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili da costruire” e che “ introducendo una diversa ed innovativa disciplina rispetto a quella previgente, non può retroagire fino ad applicarsi a contratti stipulati e ad insolvenze dichiarate prima della sua entrata in vigore» (Cass. 3237/2016; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22603 del 10/08/2021).

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,dell’art. 67, 2 comma, l. fall., ratione temporisvigente, degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., dell’art. 1366 e 1367 cod. civ. e degli artt. 2699 e 2700 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte di merito avrebbe erroneamente apprezzato gli elementi indiziari allegati dalla curatela fallimentare per ritenere sussistente il presupposto della scientia decoctionis necessario per l’accoglimento della domanda revocatoria. 2.1 La doglianza, così proposta, è all’evidenza inammissibile.

Sul punto giova infatti ricordare che, secondo il costante orientamento espresso da questa Corte di legittimità (cfr. da ultimo anche: Sez. 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022), in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia –di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (cd. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi.

Ne consegue che ladenuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi,precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (cfr. anche: Sez. 6- 1, Ordinanza n. 5279 del 26/02/2020; Cass. n.15737 del 2003).

Ciò posto, risulta del tutto evidente che le censure, lungi da prospettare un vizio di erronea applicazione delle norme sopra indicate e secondo il paradigma applicativo qui ricordato, si limitano solo a sollecitare questa Corte di legittimità ad un diverso apprezzamento della prova indiziaria, scrutinio invece rimesso ai giudici del merito e non sindacabile in questo giudizio di legittimità.

3. La declaratoria di inammissibilità dei primi due motivi di ricorso assorbe l’esame anche del terzo, articolato sulla regolazione delle spese dei due gradi di giudizio

4. Da ultimo va precisato, in ordine all’eccezione di “sospensione”del giudizio in relazione al decesso di uno dei due ricorrentisollevata in sede di memoria, che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che, nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, né consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo (Cass. Sez.

L , Sentenza n. 1757 del 29/01/2016 ; Cass. n. 24635 del 2015 ; n. . 9692 del 2013).

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un.23535 del 2019).

P.Q.M. dichiara inammissibile i primi due motivi di ricorso e assorbito il terzo; condanna iricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore im

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27687-2017 r.g. propostoda: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi, congiuntamente e/o separatamente tra di loro, per procura in atti, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] AntoninoSpinoso, ed elettivamente domiciliati, ai fini del presente ricorso, presso lo studio del codifensore avv.[OSCURATO:PERSONA] in 00195 Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 35 - ricorrent i - contro - controricorrente - avverso la sentenza della Cortedi appello di [OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13.3.2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato in data 18.1.2002 il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per sentir dichiarare l’inefficacia dell’atto di compravendita immobiliare intercorso in data 2.2.1999 tra i coniugi Mangiola e Pansera e la società [OSCURATO:SOCIETA], con conseguente condanna dei predetti convenuti alla restituzione infavore della curatela attrice dell’immobile oggetto della compravendita ovvero,nel caso incui ciò non fosse stato più materialmente possibile, alla corresponsione sempre in favore della curatela attrice di un importo pari al valore dell’immobile compravenduto. 2.Con sentenza n.131/2007, emessa in data 30.01.2007 e poi depositata in data 1.2.2007, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava l’inefficacia nei confronti del fallimento [OSCURATO:SOCIETA] del trasferimento della proprietà dell’immobile oggetto della compravendita immobiliare impugnata del 2.2.1999, avente ad oggetto un appartamento ad uso civile abitazione sito in [OSCURATO:PERSONA] via [OSCURATO:PERSONA] n. 725/I. 3. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano innanzi alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per sentir riformare la sentenza di primo grado impugnata, chiedendo (i) la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 10 l. n. 122/2005; (ii) la dichiarazione di inammissibilità ovvero di infondatezza dell’azione revocatoria fallimentare e per l’effetto per sentir dichiarare l’efficacia e validità del contratto di compravendita immobiliare oggetto della domanda revocatoria fallimentare; (iii) in caso di conferma della sentenza appellata, il riconoscimento in via prededuttiva del suo credito di euro 56.810,25, corrispondente al prezzo di acquisto dell’immobile oggetto di causa. 4. Con la sentenza n. 482/2017, pubblicata in data 2.8.2017 e qui oggetto di ricorso, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’appello così proposto.La Corte territoriale ha rilevato -per quanto qui ancora d’interesse - che: (a) in ordine al primo motivo di appello incentrato sull’erronea valutazione della non applicabilità ratione temporisalla fattispecie oggetto di causa del regime normativo di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 122 del 2005, le doglianze erano in realtà infondate, in quanto, per un verso, le stesse erano state prospettate tardivamente(solo in sede di precisazione delle conclusioni ) e perché, per altro verso, la disciplina di maggior tutela -così introdotta dalla legge cit. per l’acquirente ovvero il promissario acquirente di immobili ancora da costruire - non era comunque applicabile , posto che la stipulazione oggetto di revocatoria aveva avuto luogo in data 2.2.1999 (trascritta in data 9.2.1999) e la declaratoria di fallimento della società venditrice era stata pubblicata in data 21.5.1999, mentre il predetto decreto legislativo n. 122 era entrato in vigore dal 21.7.2005 e la riferibilità alle stipulazioni anteatte (purché successive al 31.12.1993) della sua disciplina era stata espressamente prevista dalla legge di delegazione n. 210 del 2.8.2004 esclusivamente in relazione all’introduzione ex novo dell’istituto del Fondo di solidarietà a beneficio unicamente degli acquirenti e con riguardo al vantaggio in parola; (b) in relazione poi alla contestazione del valore accertato giudizialmente per l’immobile, occorreva riferirsi al momento della stipula del contratto definitivo di compravendita, e non già al momento della precedente stipulazione del preliminare; (c) il prezzo pattuito sia nel contratto preliminare che in quello definitivo ammontava a lire 110 milioni e il corretto valore stabilito dalctu pari a lire 173.116.091 evidenziava una sproporzione del prezzo pari al 36,45%, con la conseguenza che era condivisibile l’apprezzamento del tribunale in ordine alla sussistenza di una rilevante sproporzione tra il prezzo pattuito e il valore reale delle res compravendute, con conseguente rigetto delle doglianze sollevate sul punto; (d) anche le doglianze articolate circa la inscentia decoctionisnon erano condivisibili, posto che risultava circostanza non verosimile che i due acquirenti non avessero compiuto, anche per il tramite del notaio officiato delle relative incombenze,gli accertamenti di rito in ordine al buon fine ovvero al rischio del loro imminente acquisto, e ciò con particolare riferimento all’accertata circostanza dell’esistenza di due iscrizioni ipotecarie sull’immobile oggetto di causa; (e) al fine della conoscibilità dello stato di insolvenza della società venditrice deponevano anche i protesti elevati nei confronti dell’amministratore della detta società; (f) doveva considerarsi inammissibile la richiesta del riconoscimento del credito relativo al pagamento del prezzo di acquisto della abitazione posto che, in caso di conferma della dichiarazione giudiziale di inefficacia della compravendita, la relativa richiesta avrebbe dovuto essere veicolata in sede endoconcorsuale, non essendo possibile già nella sede della cognizione ordinaria la richiesta compensazione. 2. La sentenza, pubblicata il 2.8.2017, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo i ricorrenti lamenta no , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 122/2005 ed in particolare degli artt. 1, 5 e 10. 1.1 Censuranoi ricorrenti la sentenza impugnata laddove la stessa, in virtù della regola generale della irretroattività vigente in materia di efficacia delle leggi nel tempo, non aveva ritenuto applicabile alla fattispecie lanormativa degli artt. 1, 5 e 10 del d.lgs. n. 122/2005. Assumono invero i ricorrenti che tale fonte normativa dovesse trovare immediata applicazione “anche ai procedimenti pendenti, come quello che ci occupa, purché ricadenti nel perimetro di cui all’art. 1) lett.d)”,e cioè immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità”. L’applicazione, anche ai procedimenti pendenti, della disciplina prevista dal d.lgs. n. 122/95 discenderebbe dalla circostanza che lo stesso decreto legislativo regolava all’art. 5 “i soli articoli della legge che sono entrati in vigore dopo la pubblicazione della stessa”. Secondo i ricorrenti, tale argomentazione troverebbe ulteriore conforto nella circostanza che il legislatore all’art.12, nell’istituire il Fondo di solidarietà, aveva precisato che “ai fini dell’accesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti del costruttore, a seguito della sua insolvenza, procedure implicanti una situazione di crisi non concluse antecedentemente al 31.12.1993 …”. Ciò –argomentano i ricorrenti – confermerebbe l’intento del legislatore di ampliare la regolamentazione delle fattispecie di cui al decreto legislativo anche ai procedimenti pendenti. 1.2 Le doglianze sono in realtà inammissibili, ai sensi dell’art. 360bis c.p.c., in assenza della prospettazione di argomentazioni dei ricorrenti volte a superare gli attuali approdi ermeneutici. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte si è già, infatti,pronunciata più di una volta, affermando che proprio la ratio protettiva alla base della disciplina invocata giustifica la continuità da esprimere all'indirizzo selettivo per cui la stessa fattispecie esonerativa dall'azione revocatoria trova applicazione, come statuito da tempo, solo per le domande promosse da procedure aperte successivamente all'entrata in vigore dell'intera norma; così, va ribadita l'interpretazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 122 del 2005 «riguardante gli atti a titolo oneroso che hanno come effetto il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili da costruire” e che “ introducendo una diversa ed innovativa disciplina rispetto a quella previgente, non può retroagire fino ad applicarsi a contratti stipulati e ad insolvenze dichiarate prima della sua entrata in vigore» (Cass. 3237/2016; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22603 del 10/08/2021). 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,dell’art. 67, 2 comma, l. fall., ratione temporisvigente, degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., dell’art. 1366 e 1367 cod. civ. e degli artt. 2699 e 2700 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte di merito avrebbe erroneamente apprezzato gli elementi indiziari allegati dalla curatela fallimentare per ritenere sussistente il presupposto della scientia decoctionis necessario per l’accoglimento della domanda revocatoria. 2.1 La doglianza, così proposta, è all’evidenza inammissibile. Sul punto giova infatti ricordare che, secondo il costante orientamento espresso da questa Corte di legittimità (cfr. da ultimo anche: Sez. 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022), in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia –di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (cd. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che ladenuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi,precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (cfr. anche: Sez. 6- 1, Ordinanza n. 5279 del 26/02/2020; Cass. n.15737 del 2003). Ciò posto, risulta del tutto evidente che le censure, lungi da prospettare un vizio di erronea applicazione delle norme sopra indicate e secondo il paradigma applicativo qui ricordato, si limitano solo a sollecitare questa Corte di legittimità ad un diverso apprezzamento della prova indiziaria, scrutinio invece rimesso ai giudici del merito e non sindacabile in questo giudizio di legittimità. 3. La declaratoria di inammissibilità dei primi due motivi di ricorso assorbe l’esame anche del terzo, articolato sulla regolazione delle spese dei due gradi di giudizio 4. Da ultimo va precisato, in ordine all’eccezione di “sospensione”del giudizio in relazione al decesso di uno dei due ricorrentisollevata in sede di memoria, che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che, nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, né consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo (Cass. Sez. L , Sentenza n. 1757 del 29/01/2016 ; Cass. n. 24635 del 2015 ; n. . 9692 del 2013). Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un.23535 del 2019). P.Q.M. dichiara inammissibile i primi due motivi di ricorso e assorbito il terzo; condanna iricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore im
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