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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 10796/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA suiricorsi iscritt i al n. 28790/2020 R.G. propost i da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] della PROVINCIA TORINOe MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difendeope legis -controricorrente- avverso il DECRETO d el [OSCURATO:PERSONA] di TORINO depositat o i l 04/07/2020e avverso il DECRETO del [OSCURATO:PERSONA] di TORINOdepositatoi l [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento in data 4-7-2020 il Giudice di Pace di Torino ha convalidato il trattenimento di UTMAN Fauzi, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 7 dicembre 1989, per 16 giorni presso il [OSCURATO:PERSONA] per i rimpatri di Torino in ragione della mancanza di idoneo vettore e di documento valido per l’espatrio.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, notificato il 13-11-2020 e affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno e della Questura di Torino, che si sono costituiti chiedendo dichiararsi inammissibile o respingersi il ricorso.

3. Con successivo provvedimento in data 17 - 7 - 2020 il Giudice di Pace di Torino ha convalidato la proroga del trattenimento di UTMAN Fauzi, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 7 dicembre 1989, presso il [OSCURATO:PERSONA] per i rimpatri di Torino in ragione della necessità di identificazione del ricorrente, come da richiesta del 6-7-2020 inoltrata dalla P.A. alla rappresentanza diplomatica della Tunisia di Genova.

4. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno e della Questura di Torino, che sono rimasti intimati. 5.I ricorsi sono stati fissati per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

6. I motivi del ricorso notificato il 13-11-2020 sono così rubricati:I. violazione dell’art. 360, n. 4), c.p.c., in relazione agli artt. 112, c.p.c., 13 e 111 Cost., 13, 14, D. Lgs. 286/98, 5, CEDU, 3, 6 e 26, D. Lgs. 25/08, 8, Direttiva 2013/33/CE -omessa pronuncia in merito alla richiesta di rigetto della convalida in virtù dell’illegittimità del trattenimento dal

IV. violazione dell’art. 360, n. 4), c.p.c., in relazione agli artt. 112, c.p.c., 13 e 111 Cost., 13, 14, D. Lgs. 286/98, 5, CEDU, 3, 6 e 26, D. Lgs. 25/08, 8, Direttiva 2013/33/CE -omessa pronuncia in merito alla richiesta di rigetto della proroga in virtù dell’illegittimità del trattenimento dal 18 giugno 2020 al 3 luglio 2020;V. violazione dell'art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 13, 14, c. 4, D. Lgs. 286/98, 111, Cost. -motivazione apparente del provvedimento di proroga del trattenimento;

8. In via pregiudiziale va disposta la riunione dei procedimenti, aventi il medesimo numero di R.G., per evidente connessione tra gli stessi;

9. Va altresì rilevato che l’odierno ricorrente ha proposto altro ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di rigetto dell’opposizione a decreto di espulsione emessa dal Giudice di Pace di Trapani in data 8-9-2020 (R.G.6529/2021), che detto ricorso, all’esito di ordinanza interlocutoria di questa Corte n.37034/2021, è stato fissato per la discussione alla pubblica udienza del 30 marzo 2023 e che anche con i ricorsi di cui ora trattasi il ricorrente svolge censure inerenti la tardività del decreto di espulsione pe r le medesime ragioni , sicché va disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione sul citato ricorso(R.G.6529/2021).

P.Q.M.

La Corte dispone la riunione dei procedimenti e rinvia a nuovo ruolo,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA suiricorsi iscritt i al n. 28790/2020 R.G. propost i da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] della PROVINCIA TORINOe MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difendeope legis -controricorrente- avverso il DECRETO d el [OSCURATO:PERSONA] di TORINO depositat o i l 04/07/2020e avverso il DECRETO del [OSCURATO:PERSONA] di TORINOdepositatoi l [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento in data 4-7-2020 il Giudice di Pace di Torino ha convalidato il trattenimento di UTMAN Fauzi, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 7 dicembre 1989, per 16 giorni presso il [OSCURATO:PERSONA] per i rimpatri di Torino in ragione della mancanza di idoneo vettore e di documento valido per l’espatrio. 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, notificato il 13-11-2020 e affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno e della Questura di Torino, che si sono costituiti chiedendo dichiararsi inammissibile o respingersi il ricorso. 3. Con successivo provvedimento in data 17 - 7 - 2020 il Giudice di Pace di Torino ha convalidato la proroga del trattenimento di UTMAN Fauzi, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 7 dicembre 1989, presso il [OSCURATO:PERSONA] per i rimpatri di Torino in ragione della necessità di identificazione del ricorrente, come da richiesta del 6-7-2020 inoltrata dalla P.A. alla rappresentanza diplomatica della Tunisia di Genova. 4. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno e della Questura di Torino, che sono rimasti intimati. 5.I ricorsi sono stati fissati per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 6. I motivi del ricorso notificato il 13-11-2020 sono così rubricati:I. violazione dell’art. 360, n. 4), c.p.c., in relazione agli artt. 112, c.p.c., 13 e 111 Cost., 13, 14, D. Lgs. 286/98, 5, CEDU, 3, 6 e 26, D. Lgs. 25/08, 8, Direttiva 2013/33/CE -omessa pronuncia in merito alla richiesta di rigetto della convalida in virtù dell’illegittimità del trattenimento dal IV. violazione dell’art. 360, n. 4), c.p.c., in relazione agli artt. 112, c.p.c., 13 e 111 Cost., 13, 14, D. Lgs. 286/98, 5, CEDU, 3, 6 e 26, D. Lgs. 25/08, 8, Direttiva 2013/33/CE -omessa pronuncia in merito alla richiesta di rigetto della proroga in virtù dell’illegittimità del trattenimento dal 18 giugno 2020 al 3 luglio 2020;V. violazione dell'art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 13, 14, c. 4, D. Lgs. 286/98, 111, Cost. -motivazione apparente del provvedimento di proroga del trattenimento; 8. In via pregiudiziale va disposta la riunione dei procedimenti, aventi il medesimo numero di R.G., per evidente connessione tra gli stessi; 9. Va altresì rilevato che l’odierno ricorrente ha proposto altro ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di rigetto dell’opposizione a decreto di espulsione emessa dal Giudice di Pace di Trapani in data 8-9-2020 (R.G.6529/2021), che detto ricorso, all’esito di ordinanza interlocutoria di questa Corte n.37034/2021, è stato fissato per la discussione alla pubblica udienza del 30 marzo 2023 e che anche con i ricorsi di cui ora trattasi il ricorrente svolge censure inerenti la tardività del decreto di espulsione pe r le medesime ragioni , sicché va disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione sul citato ricorso(R.G.6529/2021). P.Q.M. La Corte dispone la riunione dei procedimenti e rinvia a nuovo ruolo,
Decreto Cassazione n. 10796/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris