CassazionedecretoSezione 5Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 35683/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari, su appello del PG e della costituita parte civile, ha riformato la pronunzia assolutoria di primo grado nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di violenza privata e lesioni, condannandolo alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede. Fatto del 14.7.2014 1.Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore di fiducia, articolando tre motivi 1.Col primo motivo ha dedotto la nullità della sentenza a causa della nullità assoluta del decreto di citazione in grado di appello per violazione dell'art 429 lett. c) e d) cpp per la omessa enunciazione in forma chiara e precisa del fatto. Infatti, nel decreto di giudizio era indicato come Giudice di primo grado il Gup di Trani anziché il Tribunale di Foggia e la data del commesso reato era indicata nel 14.7.2017 invece del 14.7.2014. 2. Tramite il secondo motivo ci si è doluti per il vizio di violazione di legge per la mancata rinnovazione istruttoria ex art 603/3bis, poiché la Corte d'appello avrebbe errato nel non procedere a rinnovare le prove dichiarative dei testimoni escussi in primo grado. 3. Nel terzo motivo sì è lamentata la illogicità di motivazione poiché il processo non avrebbe offerto alcuna prova a sostegno della fonte di accusa costituita solo dalla querela della persona offesa, querela che risulterebbe presentata dopo la querela sporta dall'imputato nei confronti di quest'ultima e che, pertanto, avrebbe solo natura di atto ritorsivo. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La difesa dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha depositato telematicamente memoria con la quale ha eccepito la prescrizione dei reati; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], secondo difensore dell'imputato, ha depositato telematicamente memoria difensiva ed in data 24 Giugno ha comunicato la sua adesione all'astensione dalle udienze indetta dalle [OSCURATO:PERSONA]. La difesa della parte civile, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha depositato in Cancelleria conclusioni e nota spese. 1.1n via preliminare va chiarito che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha rappresentato di aderire all'astensione dalle attività giudiziarie deliberata dall'[OSCURATO:PERSONA] in data 14 Giugno 2022 ma correttamente non ha chiesto il rinvio dell'udienza, non avendo avanzato istanza per la trattazione orale. 2.11 ricorso è inammissibile. 1.Quanto al primo motivo, che deduce l'errata indicazione della data del commesso reato, esso è manifestamente infondato in diritto. Va, infatti, ribadito il principio già affermato da questa Corte regolatrice, secondo il quale non costituisce motivo di nullità del decreto di citazione a giudizio l'erronea indicazione della data del commesso reato, trattandosi di mera irregolarità che non impedisce all'imputato di articolare in modo compiuto le proprie difese, come avvenuto nel presente giudizio, nel quale l'imputato, assistito dal suo difensore, è stato assolto in primo grado perché il fatto non sussiste. (Sez. 1, Sentenza n. 38703 del 31/01/2013 Ud. (dep. 19/09/2013 ) Rv. 256758. D'altra parte occorre pur ricordare che la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza e genericità dell'imputazione ha natura relativa e, in quanto tale, non è rilevabile d'ufficio e deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen. Così : Sez. 3 - , Sentenza n. 19649 del 27/02/2019 Ud. (dep. 08/05/2019) Rv. 275749, eccezione che, a tenore della sentenza impugnata e dell'atto di ricorso non risulta formulata. 1.1.Peraltro la lettera dell'art 429 cpp è chiara nello stabilire che il decreto che dispone il giudizio è nullo solo per la mancata indicazione in modo certo dell'imputato, oppure per mancata o insufficiente indicazione del fatto, delle circostanze aggravanti, ex lett c) cpp, oppure degli elementi di cui alla lett f), ovvero dell'ora, del giorno e del luogo di comparizione. La disposizione processuale, quindi, nella sua formulazione letterale e per come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, esclude che l'errata indicazione del giudice a quo - evidenziata dal ricorrente - abbia alcun rilievo ai fini dell'ipotizzata nullità. 2.Col secondo motivo la difesa lamenta la mancata rinnovazione della prova dichiarativa ex art 603/3 bis cpp in modo assolutamente generico, senza neppure indicare la prova testimoniale che avrebbe dovuto essere riassunta. Per completezza va osservato che la Corte barese non ha ritenuto inattendibile alcun teste e neppure ha fornito una diversa interpretazione della testimonianza Curiello - alla quale sembrerebbe riferirsi il ricorrente - limitandosi a soppesare in modo difforme dal Tribunale la valutazione combinata delle prove dichiarative e documentali, ciascuna delle quali non è stata posta in discussione. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte regolatrice in tema di dichiarazioni rese dalla persona offesa costituita parte civile, giudicando la dichiarazione della persona offesa/parte civile riscontrata dal certificato medico acquisito agli atti e formulando, a sostegno della decisione di condanna, razionali considerazioni circa la differenza notevole di corporatura tra imputato e persona offesa, del tutto a svantaggio della seconda. 3. Inammissibile il terzo motivo di ricorso, in quanto sono assolutamente generiche le censure in esso rappresentate. La difesa infatti, solo assertivamente deduce che la querela sporta dalla persona offesa avrebbe natura ritorsiva rispetto a quella presentata dall'imputato, fondando l'affermazione sulla presentazione in data successiva. Per altro aspetto si critica il valore accusatorio della stessa querela, priva di riscontro ignorando che - a quanto è chiaro anche dall'atto di ricorso - le decisioni dei Giudici del merito, la prima favorevole, la seconda contraria all'imputato, sono giunte all'esito dello svolgimento del dibattimento, in cui sono stati ascoltati più testimoni, tra i quali la medesima persona offesa, ragion per cui alcun valore probatorio è stato assegnato alla querela; né il ricorrente deduce alcunché di specifico sul punto. Va, infine, annotato che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nella sua memoria va disattesa, poiché non in essa non si tiene conto dei periodi di sospensio9é verificatisi nel corso del giudizio di merito, che importano lo spostamento del termine di compimento della prescrizione al 20.8.2022. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, oltre che condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquidate come da dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1.710,00, oltre accessori di legge.