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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 12081/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ii quale ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Prato del 5 giugno 2023 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per il reato di cui all'art. 14, comma 10, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 alla pena di mesi sei di arresto.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia.2.1 Con i motivi di ricorso, esposti congiuntamente, la ricorrente lamenta violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

«per violazione degli artt. 125 comma 3 c.p.p. e 111 comma 6 Cost., per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla eccessività della pena, quantificata in misura pari al massimo edittale, in relazione agli art. 132 e 133 c.p. e 27/ comma 3/ Cost.».

Deduce, in particolare; che con l'atto di appello ella lamentava l'eccessività della pena irrogata e la mancata motivazione in merito alla quantificazione della stessa che la Corte territoriale limitandosi ad approfondire la questione relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche pretermetteva completamente di pronunciarsi sull'eccessività della pena irrogata che la motivazione della Corte di appello risulta essere meramente apparente se non completamente assente e che l'applicazione di una pena pari al massimo edittale, come nel caso di specie, impone una valutazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi indicati dall'art. 133 cod. pen.

Deduce, poi;' che il primo giudice ha omesso di specificare le ragioni per le quali ha ritenuto congrua una pena pari al massimo edittale; che la Corte di appello non ha colmato tale carenza come avrebbe potuto in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto' che è pacifico il principio di questa Corte secondo il quale l'irrogazione di una pena prossima al massimo edittale rende necessaria una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata non essendo sufficienti espressioni del tipo "pena congrua" o "pena equa" e che alla luce di quanto esposto la sentenza impugnata merita di essere annullata per carenza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo è manifestamente infondato quanto al difetto di motivazione.

Invero, la Corte territoriale non si è limitata a valutare il motivo di appello sull'entità della sanzione.

Infatti, nella sentenza impugnata la Corte territoriale ha argomentato nei seguenti termini: «Quanto al secondo motivo di appello, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ritiene che il Giudice di primo grado abbia correttamente esercitato il proprio potere discrezionale in materia.

La mera incensuratezza dell'imputata, pur potendo costituire un elemento a favore, non è di per sé sufficiente per giustificare il riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62-bis c.p., in assenza di altri elementi di segno positivo.

Come stabilito dalla giurisprudenza consolidata, il giudice non è tenuto a concedere le attenuanti generiche in modo automatico, ma deve valutare il complesso degli elementi oggettivi e soggettivi del caso concreto.

Nel caso in esame, la reiterazione della condotta illecita,l'inosservanza consapevole del provvedimento amministrativo, l'elevata incidenza del lavoro irregolare e l'assenza di qualsivoglia condotta riparatoria, escludono ogni possibilità di una valutazione positiva della personalità dell'imputata.

La pena irrogata risulta, dunque, proporzionata alla gravità del fatto e coerente con i principi di cui all'art. 133 c.p., non essendo ravvisabili elementi che giustifichino una mitigazione del trattamento sanzionatorio».

Inoltre, tale motivazione segue quella relativa al rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis¦kon la quale si è ritenuta la violazione commessa particolarmente grave, avuto riguardo alla circostanza che il provvedimento non ottemperato si riferisse all'impiego di una percentuale di lavoratori irregolari superiore all'80°/0 e che l'imputata avesse proseguito l'attività nonostante due controlli successivi.

Quindi, la Corte territoriale, anche seguendo il contenuto del gravame, risulta avere valutato, in primo luogo, la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e, successivamente, la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la pena irrogata, ritenendo che quest'ultima, alla luce degli elementi precedentemente evidenziati, fosse proporzionata alla gravità del fatto e in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Pertanto, il dedotto vizio di difetto di motivazione deve ritenersi manifestamente infondato.

Quanto alla doglianza sulla congruità della sanzione, deve rammentarsi che «La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione" (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 2591432 — 01) sicchéravendo la Corte territoriale, in modo ragionevole e adeguato, spiegato le specifiche ragioni per le quali la pena massima inflitta fosse congruafla censura del difensore si risolve in una critica non consentita nel giudizio di legittimità, con conseguente giudizio di inammissibilità anche sotto tale profilo.

3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di 3inammissibilità, della somma, in favore della tassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ii quale ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Prato del 5 giugno 2023 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per il reato di cui all'art. 14, comma 10, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 alla pena di mesi sei di arresto. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia.2.1 Con i motivi di ricorso, esposti congiuntamente, la ricorrente lamenta violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. «per violazione degli artt. 125 comma 3 c.p.p. e 111 comma 6 Cost., per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla eccessività della pena, quantificata in misura pari al massimo edittale, in relazione agli art. 132 e 133 c.p. e 27/ comma 3/ Cost.». Deduce, in particolare; che con l'atto di appello ella lamentava l'eccessività della pena irrogata e la mancata motivazione in merito alla quantificazione della stessa che la Corte territoriale limitandosi ad approfondire la questione relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche pretermetteva completamente di pronunciarsi sull'eccessività della pena irrogata che la motivazione della Corte di appello risulta essere meramente apparente se non completamente assente e che l'applicazione di una pena pari al massimo edittale, come nel caso di specie, impone una valutazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi indicati dall'art. 133 cod. pen. Deduce, poi;' che il primo giudice ha omesso di specificare le ragioni per le quali ha ritenuto congrua una pena pari al massimo edittale; che la Corte di appello non ha colmato tale carenza come avrebbe potuto in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto' che è pacifico il principio di questa Corte secondo il quale l'irrogazione di una pena prossima al massimo edittale rende necessaria una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata non essendo sufficienti espressioni del tipo "pena congrua" o "pena equa" e che alla luce di quanto esposto la sentenza impugnata merita di essere annullata per carenza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo è manifestamente infondato quanto al difetto di motivazione. Invero, la Corte territoriale non si è limitata a valutare il motivo di appello sull'entità della sanzione. Infatti, nella sentenza impugnata la Corte territoriale ha argomentato nei seguenti termini: «Quanto al secondo motivo di appello, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ritiene che il Giudice di primo grado abbia correttamente esercitato il proprio potere discrezionale in materia. La mera incensuratezza dell'imputata, pur potendo costituire un elemento a favore, non è di per sé sufficiente per giustificare il riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62-bis c.p., in assenza di altri elementi di segno positivo. Come stabilito dalla giurisprudenza consolidata, il giudice non è tenuto a concedere le attenuanti generiche in modo automatico, ma deve valutare il complesso degli elementi oggettivi e soggettivi del caso concreto. Nel caso in esame, la reiterazione della condotta illecita,l'inosservanza consapevole del provvedimento amministrativo, l'elevata incidenza del lavoro irregolare e l'assenza di qualsivoglia condotta riparatoria, escludono ogni possibilità di una valutazione positiva della personalità dell'imputata. La pena irrogata risulta, dunque, proporzionata alla gravità del fatto e coerente con i principi di cui all'art. 133 c.p., non essendo ravvisabili elementi che giustifichino una mitigazione del trattamento sanzionatorio». Inoltre, tale motivazione segue quella relativa al rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis¦kon la quale si è ritenuta la violazione commessa particolarmente grave, avuto riguardo alla circostanza che il provvedimento non ottemperato si riferisse all'impiego di una percentuale di lavoratori irregolari superiore all'80°/0 e che l'imputata avesse proseguito l'attività nonostante due controlli successivi. Quindi, la Corte territoriale, anche seguendo il contenuto del gravame, risulta avere valutato, in primo luogo, la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e, successivamente, la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la pena irrogata, ritenendo che quest'ultima, alla luce degli elementi precedentemente evidenziati, fosse proporzionata alla gravità del fatto e in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Pertanto, il dedotto vizio di difetto di motivazione deve ritenersi manifestamente infondato. Quanto alla doglianza sulla congruità della sanzione, deve rammentarsi che «La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione" (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 2591432 — 01) sicchéravendo la Corte territoriale, in modo ragionevole e adeguato, spiegato le specifiche ragioni per le quali la pena massima inflitta fosse congruafla censura del difensore si risolve in una critica non consentita nel giudizio di legittimità, con conseguente giudizio di inammissibilità anche sotto tale profilo. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di 3inammissibilità, della somma, in favore della tassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.   P.Q.M
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