CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 1973
Cassazione n. 38989/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/09/1973 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in relazione alla valutazione della prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di riciclaggio contestato, tende ad ottenere, mediante generiche doglianze in punto di fatto, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 4 sul granitico quadro probatorio a sostegno della pronuncia di condanna); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui genericamente si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 4); osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per violazione di legge in ordine all'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, previa riqualificazione della condotta nella fattispecie di incauto acquisto, nonché in relazione alla rideterminazione della pena a seguito della estinzione del reato di cui al capo 2), è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta in punto di qualificazione giuridica del fatto contestato, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico come nella specie, ove il giudice si è limitato a confermare la pena, peraltro irrogata nel minimo edittale, per il reato più grave, eliminando la porzione computata in continuazione per il reato prescritto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]