CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17052/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettel-se,~ le conclusioni del PG < Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con la quale è stato chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di detenzione domiciliare ex artt. 47 ter Ord. pen. e 16 nonies d. I. n. 8 del 1991 formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore, Nuzzi, lamentando violazione di legge, in relazione ai suddetl:i articoli, e vizio di motivazione come travisamento per contrasto con le risultanze documentali. Si duole la difesa che il Tribunale di sorveglianza, dopo avere illustrato correttamente la posizione giuridica del ricorrente, abbia fondato il proprio rigetto su circostanze errate, in quanto non rispondenti alla documentazione acquisita al fascicolo (errata indicazione della data di inizio della collaborazione con la giustizia; errato contenuto dell'informativa del [OSCURATO:PERSONA] di Protezione; errato contenuto della relazione di sintesi; errata indicazione della restrizione di Nuzzi nel carcere di Monza; errata indicazione di sanzioni disciplinari a carico del suddetto). Rileva come l'equipe di osservazione e trattamento della Casa circondariale di Vicenza sottolinei il buon comportamento di Nuzzi, sia con i familiari che con gli operatori penitenziari e i propri compagni di detenzione, nonché lo svolgimento di attività di studio e lavoro, esprimendo un doppio parere favorevole (sia in relazione all'ammissione al beneficio richiesto sia in relazione all'ammissione ai benefici premiali); e come, quindi, il Tribunale di sorveglianza abbia posto a fondamento del rigetto elementi concernenti la posizione di altro detenuto e non attinti dai documenti trasmessi in atti dal [OSCURATO:PERSONA] di Protezione e dall'equipe di osservazione e trattamento del Carcere di Vicenza, da cui emerge che il detenuto - che già portava a termine la misura di detenzione domiciliare precedentemente disposta per altra sentenza definitiva ed era, poi, sottoposto agli arresti domiciliari, durahte i quali il suo comportamento era ineccepibile - ha, comunque, manifestato segni di resipiscenza, aderendo al percorso di risocializzazione e svolgendo, altresì, attività lavorativa. Il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Invero, la motivazione del provvedimento impugnato si presenta viziata per travisamento, laddove il Tribunale di sorveglianza di Roma fa riferimento ad una relazione di sintesi della Casa circondariale di Monza, mentre la relazione di sintesi in atti è della Casa circondariale di Vicenza ed ha contenuto diverso da quello riportato nell'ordinanza, in cui si parla di parere contrario alla detenzione domiciliare (mentre la relazione in ultimo indicata esprime parere favorevole alla concessione della detenzione domiciliare, diversamente dal [OSCURATO:PERSONA] che, come correttamente riportato,, esprime parere favorevole, allo stato, alla fruizione dei permessi premio). 2. Si impongono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso in