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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 10 settembre 2021

Cassazione n. 15526/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa il 10 settembre 2021, confermava la sentenza del Tribunale di Como in data 21 ottobre 2020, che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un mese di arresto in quanto responsabile del reato di cui all'art. 76, comma 3, D.Igs. n. 159 del 2011, allo stesso contestato per avere violato la misura di prevenzione del divieto di rientro prima del termine di inibizione nel Comune di Como, di cui al provvedimento del Questore di Como del 21 settembre 2016, accertato in Como il 1 ottobre 2016.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo erronea applicazione della norma di cui all'art. 76, comma 3, D.Igs.n. 159 del 2011 in relazione all'art. 2 stesso decreto: i giudici di appello non hanno rilevato che il decreto del Questore fonda il giudizio di pericolosità espresso a carico del ricorrente su meri sospetti, posto che la sua motivazione indica non precedenti penali, ma mere segnalazioni, richiamate in termini generici, sicchè i precedenti penali esulano dal corpo del provvedimento amministrativo e costituiscono un mero espediente per colmare il carente giudizio di pericolosità.

In tal modo si sono travalicati i limiti imposti dall'ordinamento al vaglio giudiziale sull'atto amministrativo.

Considerato in diritto L'impugnazione è inammissibile perché basata su motivi rivalutativi e manifestamente infondati. 1.Va premesso in punto di diritto che, come già affermato da questa Corte con orientamento costante, che si condivide, la conformità a legge del provvedimento di rimpatrio nel luogo di residenza con foglio di via obbligatorio deve essere accertata dal giudice penale per rintracciarvi i possibili vizi dell'atto amministrativo, costituiti dall'incompetenza, dalla violazione di legge e dall'eccesso di potere.

In particolare, per quanto riguarda quest'ultima ipotesi, essa è suscettibile di cognizione da parte del giudice ordinario, non solo nella classica configurazione dello sviamento di potere, ma anche nelle varie figure sintomatiche elaborate dalla giurisprudenza amministrativa (Cass., sez. 1, n. 916 del 11/02/1997, P.M. in proc.

Allegrini, rv. 207345; sez. 1, n. 23034 del 20/04/2001, Miniero, rv. 219289; sez. 1, n. 248 del 13/12/2007, Luciani, rv. 238767). 1.1 Con riferimento agli specifici poteri cognitivi del giudice della cognizione, chiamato a valutare la sussistenza della contravvenzione in oggetto, si è affermato che "In tema di contravvenzione al provvedimento del Questore previsto dall'art. 2 della legge n.1423 del 1956, il giudice non può sostituire la propria valutazione al giudizio di pericolosità espresso dal Questore, in quanto in tal modo eserciterebbe un inammissibile sindacato giurisdizionale di merito sull'atto amministrativo mentre, invece, gli è consentito soltanto il sindacato di legittimità sul provvedimento consistente nella verifica della sua conformità alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l'obbligo di motivazione sugli elementi da cui viene desunto il giudizio di pericolosità del soggetto" (Cass. sez. 1, n. 664 del 09/12/1999, Cozzolino, rv. 215243; sez. 1, n. 248 del 13/12/2007, Luciani, rv. 238767).

Ciò significa che il provvedimento, per fungere da valido presupposto del reato, deve esplicitare gli elementi di fatto, in base ai quali esprime il giudizio di appartenenza del destinatario ad una delle categorie indicate nell'art. 1 della L. n. 1423 del 1956, ora degli artt. 1 e 4 D.Igs. n. 159 del 2011, ed indicare i motivi che inducono a ritenerlo socialmente pericoloso.

Pertanto, nel caso in cui il provvedimento del Questore sia sufficientemente motivato, indichi in modo chiaro, intelligibile e razionale le ragioni dell'affermata pericolosità del sottoposto a foglio di via obbligatorio, esso può essere disapplicato solo a fronte dell'accertata insussistenza degli elementi addotti a sostegno della ritenuta pericolosità.

2. Ebbene, l'applicazione dei principi sopra enunciati al caso in esame induce a ritenere che le doglianze difensive siano prive di qualsiasi fondamento.

La sentenza impugnata, così come già verificabile per quella del Tribunale, non è sottratta alla verifica circa la legittimità dell'ordine emesso dal Questore, di cui ha analizzato il contenuto e riscontrato la presenza di congrua giustificazione del presupposto giudizio di pericolosità sociale del destinatario.

A tal fine ha evidenziato che nel decreto sono stati presi in considerazione: le condotte accertate a carico del soggetto il 12 settembre 2016 di invasione della sede stradale e di violazione delle disposizioni in materia di riunioni in luogo pubblico, nonché i precedenti per reati contro l'ordine pubblico, la persona ed il patrimonio, secondo quanto desunto anche dal nutrito certificato penale, riportante condanne per danneggiamento, violazione della disciplina sulle armi, invasione di edifici.

Ha quindi ritenuto congruamente esposte le ragioni della ritenuta pericolosità di Gallina, cui si è ascritta la presenza nel territorio comasco per commettere reati e non per ragioni lecite, ragione che ha indotto ad ingiungergli di allontanarsi dal territorio del Comune di Como e di non farvi rientro prima del termine previsto.

Inoltre, la sentenza ha avuto cura di precisare che gli elementi fattuali sui quali si è basato il giudizio di pericolosità sociale non erano costituiti da meri sospetti o da illazione, al punto che egli aveva realmente riportato plurime condanne, annotate nel certificato del casellario giudiziale.

3. Per contro il ricorso si appunta sull'assenza nella motivazione del decreto questorile della locuzione "precedenti" per avere il provvedimento fatto riferimento 2 i ( soltanto a segnalazioni: trascura in tal modo di considerare che denunce, segnalazioni, relazioni di servizio costituiscono precedenti giudiziari, sicchè quando in sentenza si è fatto riferimento ai precedenti non si è tradito il testo letterale del decreto, né la valutazione condotta dall'Autorità amministrativa.

Per le considerazioni svolte il ricorso, palesemente infondato e generico nelle sue deduzioni, va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in relazione ai profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche al versamento di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000,00 euro in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa il 10 settembre 2021, confermava la sentenza del Tribunale di Como in data 21 ottobre 2020, che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un mese di arresto in quanto responsabile del reato di cui all'art. 76, comma 3, D.Igs. n. 159 del 2011, allo stesso contestato per avere violato la misura di prevenzione del divieto di rientro prima del termine di inibizione nel Comune di Como, di cui al provvedimento del Questore di Como del 21 settembre 2016, accertato in Como il 1 ottobre 2016. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo erronea applicazione della norma di cui all'art. 76, comma 3, D.Igs.n. 159 del 2011 in relazione all'art. 2 stesso decreto: i giudici di appello non hanno rilevato che il decreto del Questore fonda il giudizio di pericolosità espresso a carico del ricorrente su meri sospetti, posto che la sua motivazione indica non precedenti penali, ma mere segnalazioni, richiamate in termini generici, sicchè i precedenti penali esulano dal corpo del provvedimento amministrativo e costituiscono un mero espediente per colmare il carente giudizio di pericolosità. In tal modo si sono travalicati i limiti imposti dall'ordinamento al vaglio giudiziale sull'atto amministrativo. Considerato in diritto L'impugnazione è inammissibile perché basata su motivi rivalutativi e manifestamente infondati. 1.Va premesso in punto di diritto che, come già affermato da questa Corte con orientamento costante, che si condivide, la conformità a legge del provvedimento di rimpatrio nel luogo di residenza con foglio di via obbligatorio deve essere accertata dal giudice penale per rintracciarvi i possibili vizi dell'atto amministrativo, costituiti dall'incompetenza, dalla violazione di legge e dall'eccesso di potere. In particolare, per quanto riguarda quest'ultima ipotesi, essa è suscettibile di cognizione da parte del giudice ordinario, non solo nella classica configurazione dello sviamento di potere, ma anche nelle varie figure sintomatiche elaborate dalla giurisprudenza amministrativa (Cass., sez. 1, n. 916 del 11/02/1997, P.M. in proc. Allegrini, rv. 207345; sez. 1, n. 23034 del 20/04/2001, Miniero, rv. 219289; sez. 1, n. 248 del 13/12/2007, Luciani, rv. 238767). 1.1 Con riferimento agli specifici poteri cognitivi del giudice della cognizione, chiamato a valutare la sussistenza della contravvenzione in oggetto, si è affermato che "In tema di contravvenzione al provvedimento del Questore previsto dall'art. 2 della legge n.1423 del 1956, il giudice non può sostituire la propria valutazione al giudizio di pericolosità espresso dal Questore, in quanto in tal modo eserciterebbe un inammissibile sindacato giurisdizionale di merito sull'atto amministrativo mentre, invece, gli è consentito soltanto il sindacato di legittimità sul provvedimento consistente nella verifica della sua conformità alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l'obbligo di motivazione sugli elementi da cui viene desunto il giudizio di pericolosità del soggetto" (Cass. sez. 1, n. 664 del 09/12/1999, Cozzolino, rv. 215243; sez. 1, n. 248 del 13/12/2007, Luciani, rv. 238767). Ciò significa che il provvedimento, per fungere da valido presupposto del reato, deve esplicitare gli elementi di fatto, in base ai quali esprime il giudizio di appartenenza del destinatario ad una delle categorie indicate nell'art. 1 della L. n. 1423 del 1956, ora degli artt. 1 e 4 D.Igs. n. 159 del 2011, ed indicare i motivi che inducono a ritenerlo socialmente pericoloso. Pertanto, nel caso in cui il provvedimento del Questore sia sufficientemente motivato, indichi in modo chiaro, intelligibile e razionale le ragioni dell'affermata pericolosità del sottoposto a foglio di via obbligatorio, esso può essere disapplicato solo a fronte dell'accertata insussistenza degli elementi addotti a sostegno della ritenuta pericolosità. 2. Ebbene, l'applicazione dei principi sopra enunciati al caso in esame induce a ritenere che le doglianze difensive siano prive di qualsiasi fondamento. La sentenza impugnata, così come già verificabile per quella del Tribunale, non è sottratta alla verifica circa la legittimità dell'ordine emesso dal Questore, di cui ha analizzato il contenuto e riscontrato la presenza di congrua giustificazione del presupposto giudizio di pericolosità sociale del destinatario. A tal fine ha evidenziato che nel decreto sono stati presi in considerazione: le condotte accertate a carico del soggetto il 12 settembre 2016 di invasione della sede stradale e di violazione delle disposizioni in materia di riunioni in luogo pubblico, nonché i precedenti per reati contro l'ordine pubblico, la persona ed il patrimonio, secondo quanto desunto anche dal nutrito certificato penale, riportante condanne per danneggiamento, violazione della disciplina sulle armi, invasione di edifici. Ha quindi ritenuto congruamente esposte le ragioni della ritenuta pericolosità di Gallina, cui si è ascritta la presenza nel territorio comasco per commettere reati e non per ragioni lecite, ragione che ha indotto ad ingiungergli di allontanarsi dal territorio del Comune di Como e di non farvi rientro prima del termine previsto. Inoltre, la sentenza ha avuto cura di precisare che gli elementi fattuali sui quali si è basato il giudizio di pericolosità sociale non erano costituiti da meri sospetti o da illazione, al punto che egli aveva realmente riportato plurime condanne, annotate nel certificato del casellario giudiziale. 3. Per contro il ricorso si appunta sull'assenza nella motivazione del decreto questorile della locuzione "precedenti" per avere il provvedimento fatto riferimento 2 i ( soltanto a segnalazioni: trascura in tal modo di considerare che denunce, segnalazioni, relazioni di servizio costituiscono precedenti giudiziari, sicchè quando in sentenza si è fatto riferimento ai precedenti non si è tradito il testo letterale del decreto, né la valutazione condotta dall'Autorità amministrativa. Per le considerazioni svolte il ricorso, palesemente infondato e generico nelle sue deduzioni, va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in relazione ai profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche al versamento di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000,00 euro in favor