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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36804/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto dell'istanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile, con procedura de plano, la richiesta di revisione, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA], condannato, con sentenza della Corte di appello di Napoli del 26 giugno 2017, irrevocabile il 30 marzo 2018, alla pena di anni cinque, mesi otto di reclusione ed euro 5.000,00 di multa per il reato di usura aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA] (artt. 110, 81, 644 commi 1 e 5 nn. 3 e 4 cod. pen.) e estorsione, in danno del predetto (artt. 629, commi 1 e 2, in rel. all'art. 628, co 3, n. 3 cod. pen.), previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. 152 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 12/7/1991.

La sentenza era stata emessa, in esito a giudizio abbreviato, nel procedimento a carico, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Le dichiarazioni di questi, nel frattempo divenuto collaboratore di giustizia, rese alle udienze del 5 marzo 2019 e 20 ottobre 2020 nel procedimento a carico dei coimputati trattato con rito ordinario, sono state allegate quale prova nuova a fondamento della richiesta di revisione.

In estrema sintesi, [OSCURATO:PERSONA] ha negato di essersi mai occupato di usura nell'ambito della gestione del clan dei casalesi. 2.Secondo l'ordinanza le criticità rilevate in merito alle dichiarazioni dello Schiavone e l'inidoneità delle stesse a svilire il compendio probatorio comportano la inammissibilità della richiesta perché insuscettibili di integrare la prova nuova sopravvenuta.

Si tratta di dichiarazioni - osserva il Collegio di merito - che contrastavano con quelle di altri collaboratori che avevano, invece, reso dichiarazioni in epoca più prossima ai fatti e che avevano indicato il correo dell'Ornato ([OSCURATO:PERSONA]) come persona vicina a [OSCURATO:PERSONA].

La presa di distanza di [OSCURATO:PERSONA] dall'attività di usura (in quanto non attribuiva consenso sociale al clan) non è incompatibile con l'esercizio di attività usuraia secondo le modalità illustrate dallo stesso Schiavone e da altri collaboratori che vedono, cioè, l'associazione agire tra le pieghe dell'attività di usura, anche senza esporsi direttamente.

Tali dichiarazioni, inoltre, sono smentite dalla persona offesa, dimostratasi attendibile per il riscontro positivo del suo dictum che non è stato scalfito, nel processo a carico dell'Ornato e dello Schiavone, dalla linea difensiva di questi (che evocava un errore di persona nel suo riconoscimento come la persona che gli aveva chiesto il rientro dall'esposizione debitoria).

In particolare le dichiarazioni dello Schiavone sono smentite dalle dichiarazioni rese dagli altri collaboratori di giustizia, che avevano illustrato il diretto collegamento di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], che investiva i soldi del primo nell'attività di usura, e "socio" dell'Ornato nei prestiti all'Aluzzi e comunque, dalla circostanza che nei motivi di appello proposti dallo Schiavone, nel processo a suo carico, l'incontro con la persona offesa Aluzzi non era stato, alfine, neppure negato dallo Schiavone ma "ridimensionato" e ridotto alla finalità di sollecitare il pagamento degli interessi, al contrario della prospettazione svolta nelle dichiarazioni allegate come prova nuova. 3.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 630, 631 e 634 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

L'ordinanza si caratterizza per un vizio metodologico consistente nell'anticipazione, alla fase di delibazione dell'istanza di revisione, del successivo segmento processuale, cioè quello della idoneità del novum a mettere in discussione il giudicato di condanna.

Si tratta di un'operazione complessa e di difficile perimetrazione, anche sulla scorta delle pronunce di legittimità sul punto, ma dalle quali può ricavarsi il principio secondo cui la delibazione di ammissibilità deve essere astratta (soffermarsi sulla ipotetica forza rescindente derivante dall'acquisizione della prova nuova) e non può fondarsi su una valutazione concreta e approfondita di attendibilità o persuasività della prova 2 I Y-`,\ (che non è stata ancora assunta).

L'inammissibilità deve esser ictu ()cui/ rilevabile e in quanto giudizio di relazione, confinato nei ristretti limiti dell'astrattezza, non può risolversi in un giudizio di merito sul risultato di prova pur tenendo conto del nesso di implicazione reciproca con le prove già acquisite.

Le conclusioni alle quali la Corte di appello è pervenuta si atteggiano, dunque, ad un vero e proprio giudizio sul risultato di prova che viene, per tale via, anticipato alla fase in cui, viceversa, la richiesta di revisione è oggetto di mera delibazione di ammissibilità.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza impugnata non solo per le ragioni illustrate ma anche nella valutazione della maggior resistenza ad obiezioni critiche del dictum dei collaboratori, segnatamente di [OSCURATO:PERSONA], trascurando che il ruolo del dichiarante era stato fortemente ridimensionato dallo Schiavone che era, dunque, maggiormente a conoscenza delle dinamiche associative.

Con i motivi nuovi la difesa ribadisce le già proposte censure denunciando, più specificamente, la violazione dell'art. 634 cod. proc. pen.

Invero, nel caso in cui l'esame della istanza di revisione sia funzionale alla più ampia prospettazione dialettica delle tesi poste a sostegno della domanda con ampio coinvolgimento, a tenore del novum prodotto, dell'effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato non può procedersi all'esame de plano se non espropriando l'istante della garanzia del contraddittorio.

Da qui la necessità di annullamento con rinvio ad altra Corte di appello del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato perché proposto per motivi infondati.

2. E' indiscutibile, ad avviso del Collegio, che il perimetro di applicazione del procedimento de plano ai fini della valutazione della richiesta di revisione è tracciato attraverso il criterio della manifesta evidenza sussistente, secondo il principio richiamato dal ricorrente, quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, ictu ocull, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, talché rimane del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio. (Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, Martinelli, Rv. 281422): si tratta di un principio variamente declinato nella giurisprudenza di legittimità che rimane fermo, nella più recente decisione innanzi richiamata, che ne ha esaminato la portata con riferimento alla prospettazione del ragionevole dubbio sulla responsabilità del condannato.

3. Alla prospettazione del ricorrente - concentrata sulla specificità e concretezza dell'analisi condotta dai giudici di merito - sfugge tuttavia, un principio che questa Corte ha reiteratamente sottolineato secondo cui dichiarazione liberatoria di un coimputato, o comunque di un soggetto che va esaminato ai sensi dell'art. 197 -bis cod. proc. pen., deve essere valutata "unitamente/—\\ agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità" (art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.), e non costituisce, pertanto, da sola, "prova nuova" agli effetti della richiesta di revisione, bensì mero elemento probatorio integrativo di quelli confermativi (Sez. 2, n. 4150 del 20/01/2015, Moccia, Rv. 263417; Sez. 1, n. 24743 del 04/04/2007, Procida, Rv. 237337; Sez. 4, n. 6829 del 15/01/2009, Tripodo, Rv. 243197).

Secondo tale inquadramento, le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], non costituiscono, da sole, "prova nuova" e, poiché nessun elemento aggiuntivo o modificativo è stato offerto dal condannato con la richiesta di revisione ai fini del giudizio di attendibilità e della esistenza di riscontri esterni; ne consegue che lo scrutinio, in punto di affidabilità generica e specifica del dichiarante, deve essere condotto dai giudici del merito nel contesto delle acquisizioni poste a fondamento del giudizio di colpevolezza ed astrattamente evocabili quali altrettanti elementi di "conferma" di quelle dichiarazioni.

Il procedimento seguito dalla Corte di appello non è, dunque, riconducibile ad un errore metodologico ma costituisce corretta applicazione del principio generale e del descritto perimetro della valutazione della fondatezza della richiesta: da qui la infondatezza dei motivi di ricorso nella parte in cui richiamano l'erroneità della scelta dei giudici di appello di procedere alla valutazione de plano della richiesta difensiva - dunque del vizio di violazione di legge in relazione all'art. 634 cod. proc. pen.- ma anche delle deduzioni che il ricorso ne ha tratto in merito alla illogicità manifesta e contraddittorietà interna ed esterna della motivazione dell'ordinanza impugnata, risultato, questo sì, dell'erroneo, nel quadro di sistema, inquadramento delle dichiarazioni del collaboratore, innanzi evidenziato.

E', inoltre, principio di carattere generale quello per il quale, in tema di revisione, la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273029) e tale valutazione implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purché, però, riscontrabili ictu ()culi (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259779).

Si è affermato che, quando l'elemento nuovo sia costituito da dichiarazioni rese da un soggetto precedentemente non esaminato, rimane circoscritta nel perimetro della manifesta infondatezza la valutazione, anche dettagliatamente e approfonditamente motivata, in ordine alla intrinseca affidabilità di quel soggetto ed alla plausibilità di quanto da lui dichiarato, alla stregua di quanto già obiettivamente accertato e non più revocabile in dubbio, rientrando anche una tale valutazione nell'ambito del controllo sulla astratta idoneità della nuova prova a comportare una rimozione del giudicato (cfr. Sez. 1, n. 4126 del 13/10/1993, Geri, Rv. 195611) ma si tratta di un principio vieppiù valido quando, come nel caso in esame, le dichiarazioni liberatorie provengano da un coimputato, già condannato per il medesimo reato e tali dichiarazioni vanno necessariamente scrutinate, per il profilo dell'attendibilità del dichiarante, alla stregua degli elementi che ne verifichino, da un lato, l'interesse e, dall'altro, la esistenza di riscontri esterni.

Ove così non fosse, la stessa delibazione di ammissibilità della domanda, finirebbe ineluttabilmente per risultare del tutto frustrata, relegando al solo giudizio rescissorio l'effettivo apprezzamento di "prova nuova". 4.Ebbene, di tali principi la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione attraverso argomentazioni congruenti con l'esame al quale la Corte di appello era tenuta e che si sottraggono a censure in sede di legittimità perché fondate su una motivazione adeguata ed immune da vizi logici.

Infatti, il provvedimento impugnato ha innanzi tutto sottolineato come la dichiarazione "liberatoria" dello Schiavone sia intervenuta a distanza di tempo dai fatti e in presenza di condanna irrevocabile dello Schiavone stesso che, come ben evidenziato dalla Corte territoriale, si era ampiamente difeso dalle accuse a suo carico per estraneità ai fatti, e, dunque, la valutazione dell'attendibilità intrinseca del dichiarante è stata condotta sulla scorta di una situazione processuale che lo qualifica, normativamente, come soggetto "non indifferente" rispetto al tema della dichiarazione, in quanto già coinvolto nel fatto oggetto del giudizio da "rescindere": si tratta di una motivazione, sviluppata nel descritto quadro di riferimento di cui all'art. 634 cod. proc. pen., del tutto logica e con argomentazioni congruenti rispetto al fine di verificare la idoneità della dichiarazione ad inficiare l'accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna.

Le dichiarazioni rese dallo Schiavone, inoltre, non sono risultate confermate da elementi esterni e, anzi, esse sono smentite, quanto ai rapporti dello Schiavone con [OSCURATO:PERSONA], coimputato dell'Ornato odierno ricorrente, dalle dichiarazioni rese dai collaboratori e da quelle della persona offesa in merito ad una circostanza precisa da questi riferita e relativa all'incontro che questi ebbe con lo Schiavone che, unitamente al [OSCURATO:PERSONA], si era affiancato all'Ornato intervenendo nelle minacce dirette a costringerlo al pagamento dei debiti e, così, mostrando di essere partecipe anche dei crediti concessigli dall'Ornato.

Un quadro, dunque, del tutto lineare e coerentemente apprezzato dai giudici del merito, ai fini della delibazione di inammissibilità del tutto legittimamente pronunciata. 5.AI rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto dell'istanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile, con procedura de plano, la richiesta di revisione, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA], condannato, con sentenza della Corte di appello di Napoli del 26 giugno 2017, irrevocabile il 30 marzo 2018, alla pena di anni cinque, mesi otto di reclusione ed euro 5.000,00 di multa per il reato di usura aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA] (artt. 110, 81, 644 commi 1 e 5 nn. 3 e 4 cod. pen.) e estorsione, in danno del predetto (artt. 629, commi 1 e 2, in rel. all'art. 628, co 3, n. 3 cod. pen.), previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. 152 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 12/7/1991. La sentenza era stata emessa, in esito a giudizio abbreviato, nel procedimento a carico, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le dichiarazioni di questi, nel frattempo divenuto collaboratore di giustizia, rese alle udienze del 5 marzo 2019 e 20 ottobre 2020 nel procedimento a carico dei coimputati trattato con rito ordinario, sono state allegate quale prova nuova a fondamento della richiesta di revisione. In estrema sintesi, [OSCURATO:PERSONA] ha negato di essersi mai occupato di usura nell'ambito della gestione del clan dei casalesi. 2.Secondo l'ordinanza le criticità rilevate in merito alle dichiarazioni dello Schiavone e l'inidoneità delle stesse a svilire il compendio probatorio comportano la inammissibilità della richiesta perché insuscettibili di integrare la prova nuova sopravvenuta. Si tratta di dichiarazioni - osserva il Collegio di merito - che contrastavano con quelle di altri collaboratori che avevano, invece, reso dichiarazioni in epoca più prossima ai fatti e che avevano indicato il correo dell'Ornato ([OSCURATO:PERSONA]) come persona vicina a [OSCURATO:PERSONA]. La presa di distanza di [OSCURATO:PERSONA] dall'attività di usura (in quanto non attribuiva consenso sociale al clan) non è incompatibile con l'esercizio di attività usuraia secondo le modalità illustrate dallo stesso Schiavone e da altri collaboratori che vedono, cioè, l'associazione agire tra le pieghe dell'attività di usura, anche senza esporsi direttamente. Tali dichiarazioni, inoltre, sono smentite dalla persona offesa, dimostratasi attendibile per il riscontro positivo del suo dictum che non è stato scalfito, nel processo a carico dell'Ornato e dello Schiavone, dalla linea difensiva di questi (che evocava un errore di persona nel suo riconoscimento come la persona che gli aveva chiesto il rientro dall'esposizione debitoria). In particolare le dichiarazioni dello Schiavone sono smentite dalle dichiarazioni rese dagli altri collaboratori di giustizia, che avevano illustrato il diretto collegamento di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], che investiva i soldi del primo nell'attività di usura, e "socio" dell'Ornato nei prestiti all'Aluzzi e comunque, dalla circostanza che nei motivi di appello proposti dallo Schiavone, nel processo a suo carico, l'incontro con la persona offesa Aluzzi non era stato, alfine, neppure negato dallo Schiavone ma "ridimensionato" e ridotto alla finalità di sollecitare il pagamento degli interessi, al contrario della prospettazione svolta nelle dichiarazioni allegate come prova nuova. 3.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 630, 631 e 634 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. L'ordinanza si caratterizza per un vizio metodologico consistente nell'anticipazione, alla fase di delibazione dell'istanza di revisione, del successivo segmento processuale, cioè quello della idoneità del novum a mettere in discussione il giudicato di condanna. Si tratta di un'operazione complessa e di difficile perimetrazione, anche sulla scorta delle pronunce di legittimità sul punto, ma dalle quali può ricavarsi il principio secondo cui la delibazione di ammissibilità deve essere astratta (soffermarsi sulla ipotetica forza rescindente derivante dall'acquisizione della prova nuova) e non può fondarsi su una valutazione concreta e approfondita di attendibilità o persuasività della prova 2 I Y-`,\ (che non è stata ancora assunta). L'inammissibilità deve esser ictu ()cui/ rilevabile e in quanto giudizio di relazione, confinato nei ristretti limiti dell'astrattezza, non può risolversi in un giudizio di merito sul risultato di prova pur tenendo conto del nesso di implicazione reciproca con le prove già acquisite. Le conclusioni alle quali la Corte di appello è pervenuta si atteggiano, dunque, ad un vero e proprio giudizio sul risultato di prova che viene, per tale via, anticipato alla fase in cui, viceversa, la richiesta di revisione è oggetto di mera delibazione di ammissibilità. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza impugnata non solo per le ragioni illustrate ma anche nella valutazione della maggior resistenza ad obiezioni critiche del dictum dei collaboratori, segnatamente di [OSCURATO:PERSONA], trascurando che il ruolo del dichiarante era stato fortemente ridimensionato dallo Schiavone che era, dunque, maggiormente a conoscenza delle dinamiche associative. Con i motivi nuovi la difesa ribadisce le già proposte censure denunciando, più specificamente, la violazione dell'art. 634 cod. proc. pen. Invero, nel caso in cui l'esame della istanza di revisione sia funzionale alla più ampia prospettazione dialettica delle tesi poste a sostegno della domanda con ampio coinvolgimento, a tenore del novum prodotto, dell'effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato non può procedersi all'esame de plano se non espropriando l'istante della garanzia del contraddittorio. Da qui la necessità di annullamento con rinvio ad altra Corte di appello del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato perché proposto per motivi infondati. 2. E' indiscutibile, ad avviso del Collegio, che il perimetro di applicazione del procedimento de plano ai fini della valutazione della richiesta di revisione è tracciato attraverso il criterio della manifesta evidenza sussistente, secondo il principio richiamato dal ricorrente, quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, ictu ocull, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, talché rimane del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio. (Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, Martinelli, Rv. 281422): si tratta di un principio variamente declinato nella giurisprudenza di legittimità che rimane fermo, nella più recente decisione innanzi richiamata, che ne ha esaminato la portata con riferimento alla prospettazione del ragionevole dubbio sulla responsabilità del condannato. 3. Alla prospettazione del ricorrente - concentrata sulla specificità e concretezza dell'analisi condotta dai giudici di merito - sfugge tuttavia, un principio che questa Corte ha reiteratamente sottolineato secondo cui dichiarazione liberatoria di un coimputato, o comunque di un soggetto che va esaminato ai sensi dell'art. 197 -bis cod. proc. pen., deve essere valutata "unitamente/—\\ agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità" (art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.), e non costituisce, pertanto, da sola, "prova nuova" agli effetti della richiesta di revisione, bensì mero elemento probatorio integrativo di quelli confermativi (Sez. 2, n. 4150 del 20/01/2015, Moccia, Rv. 263417; Sez. 1, n. 24743 del 04/04/2007, Procida, Rv. 237337; Sez. 4, n. 6829 del 15/01/2009, Tripodo, Rv. 243197). Secondo tale inquadramento, le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], non costituiscono, da sole, "prova nuova" e, poiché nessun elemento aggiuntivo o modificativo è stato offerto dal condannato con la richiesta di revisione ai fini del giudizio di attendibilità e della esistenza di riscontri esterni; ne consegue che lo scrutinio, in punto di affidabilità generica e specifica del dichiarante, deve essere condotto dai giudici del merito nel contesto delle acquisizioni poste a fondamento del giudizio di colpevolezza ed astrattamente evocabili quali altrettanti elementi di "conferma" di quelle dichiarazioni. Il procedimento seguito dalla Corte di appello non è, dunque, riconducibile ad un errore metodologico ma costituisce corretta applicazione del principio generale e del descritto perimetro della valutazione della fondatezza della richiesta: da qui la infondatezza dei motivi di ricorso nella parte in cui richiamano l'erroneità della scelta dei giudici di appello di procedere alla valutazione de plano della richiesta difensiva - dunque del vizio di violazione di legge in relazione all'art. 634 cod. proc. pen.- ma anche delle deduzioni che il ricorso ne ha tratto in merito alla illogicità manifesta e contraddittorietà interna ed esterna della motivazione dell'ordinanza impugnata, risultato, questo sì, dell'erroneo, nel quadro di sistema, inquadramento delle dichiarazioni del collaboratore, innanzi evidenziato. E', inoltre, principio di carattere generale quello per il quale, in tema di revisione, la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273029) e tale valutazione implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purché, però, riscontrabili ictu ()culi (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259779). Si è affermato che, quando l'elemento nuovo sia costituito da dichiarazioni rese da un soggetto precedentemente non esaminato, rimane circoscritta nel perimetro della manifesta infondatezza la valutazione, anche dettagliatamente e approfonditamente motivata, in ordine alla intrinseca affidabilità di quel soggetto ed alla plausibilità di quanto da lui dichiarato, alla stregua di quanto già obiettivamente accertato e non più revocabile in dubbio, rientrando anche una tale valutazione nell'ambito del controllo sulla astratta idoneità della nuova prova a comportare una rimozione del giudicato (cfr. Sez. 1, n. 4126 del 13/10/1993, Geri, Rv. 195611) ma si tratta di un principio vieppiù valido quando, come nel caso in esame, le dichiarazioni liberatorie provengano da un coimputato, già condannato per il medesimo reato e tali dichiarazioni vanno necessariamente scrutinate, per il profilo dell'attendibilità del dichiarante, alla stregua degli elementi che ne verifichino, da un lato, l'interesse e, dall'altro, la esistenza di riscontri esterni. Ove così non fosse, la stessa delibazione di ammissibilità della domanda, finirebbe ineluttabilmente per risultare del tutto frustrata, relegando al solo giudizio rescissorio l'effettivo apprezzamento di "prova nuova". 4.Ebbene, di tali principi la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione attraverso argomentazioni congruenti con l'esame al quale la Corte di appello era tenuta e che si sottraggono a censure in sede di legittimità perché fondate su una motivazione adeguata ed immune da vizi logici. Infatti, il provvedimento impugnato ha innanzi tutto sottolineato come la dichiarazione "liberatoria" dello Schiavone sia intervenuta a distanza di tempo dai fatti e in presenza di condanna irrevocabile dello Schiavone stesso che, come ben evidenziato dalla Corte territoriale, si era ampiamente difeso dalle accuse a suo carico per estraneità ai fatti, e, dunque, la valutazione dell'attendibilità intrinseca del dichiarante è stata condotta sulla scorta di una situazione processuale che lo qualifica, normativamente, come soggetto "non indifferente" rispetto al tema della dichiarazione, in quanto già coinvolto nel fatto oggetto del giudizio da "rescindere": si tratta di una motivazione, sviluppata nel descritto quadro di riferimento di cui all'art. 634 cod. proc. pen., del tutto logica e con argomentazioni congruenti rispetto al fine di verificare la idoneità della dichiarazione ad inficiare l'accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna. Le dichiarazioni rese dallo Schiavone, inoltre, non sono risultate confermate da elementi esterni e, anzi, esse sono smentite, quanto ai rapporti dello Schiavone con [OSCURATO:PERSONA], coimputato dell'Ornato odierno ricorrente, dalle dichiarazioni rese dai collaboratori e da quelle della persona offesa in merito ad una circostanza precisa da questi riferita e relativa all'incontro che questi ebbe con lo Schiavone che, unitamente al [OSCURATO:PERSONA], si era affiancato all'Ornato intervenendo nelle minacce dirette a costringerlo al pagamento dei debiti e, così, mostrando di essere partecipe anche dei crediti concessigli dall'Ornato. Un quadro, dunque, del tutto lineare e coerentemente apprezzato dai giudici del merito, ai fini della delibazione di inammissibilità del tutto legittimamente pronunciata. 5.AI rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagament
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