CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022
Cassazione n. 20800/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 27 maggio 2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui l'imputato era stato condannato per il reato di ricettazione. 1.1 Al riguardo il difensore del ricorrente osserva che la Corte di appello aveva esposto una motivazione lacunosa ed apparente sulla mancata riqualificazione del reato in quello di cui all'art. 624 cod.pen., viste le dichiarazioni dell'imputato 1.2 II difensore rileva che la motivazione della Corte di appello era illogica anche in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 648 comma 2 cod.pen., visto che si era fatto un generico riferimento al valore dei beni senza indicare elementi concreti da cui ritenere accertata la non lieve consistenza economica degli stessi. 1.3 II difensore lamenta la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod.pen., risultando dagli atti come Faraone sin da subito aveva dimostrato assoluta collaborazione prestata anche nelle successive indagini, manifestando segni di ravvedimento ed attenuando così le conseguenze dannose del reato, spiegando dove aveva sottratto la merce oggetto di furto, a chi, e con quali modalità. 1.4 II difensore osserva che in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la motivazione della Corte di appello era evasiva rispetto alle censure formulate con l'atto di gravame, non essendo stata valutati in alcun modo la confessione dell'imputato e il fatto che nel medesimo procedimento avanti al Tribunale relativo ad altre autovetture trovare nel medesimo luogo il giudice, a seguito di tale confessione, aveva ritenuto concedibile il beneficio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 2561:33), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello, senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.. Nel caso in esame, il ricorrente non si confronta con 'a motivazione della Corte di appello, che ha osservato che: quanto al primo motivo di ricorso, il lungo periodo di tempo trascorso (circa due mesi) dalla denuncia del furto e della modalità di rinvenimento dei beni sulla motoape dell'imputato/unitamente a diversi beni analoghi non derivanti da furto/ sulla quale era stati caricati solo poco prima/ portavano alla conclusione che non potesse essere riconosciuta l'ipotesi del furto; quanto al secondo motivo di ricorso, che il valore economico delle cose non consentiva di effettuare un giudizio di tenuità in ordine al valore patrimoniale dell'oggetto della condotta di ricettazione; quanto al terzo motivo, che la restituzione dei beni ai legittimi detentori non poteva essere ricondotta all'attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod.pen.; quanto al quarto motivo di ricorso, che i numerosi precedenti penali dell'imputato impedivano la concessione del beneficio richiesto: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271269 - 01). Pertanto, poiché i motivi di ricorso pretendono di fornire una valutazione diversa da quella operata dalla Corte di appello, gli stessi sono inammissibili. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2022 Il consigliere estensore I) [OSCURATO:PERSONA] go ti