CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 1972
Cassazione n. 23697/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/05/1972 avverso la sentenza del 15/01/2026 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; QUROSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato la sentenza di primo grado. 2. Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso - con i quali la ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'eccessiva determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti - sono entrambi inammissibili in quanto inerenti al trattamento punitivo, nonostante i giudici del gravame, alla luce del quantitativo di energia sottratto, hanno ritenuto congrua la pena determinata dal giudice di prime cure, pari al minimo edittale, così come corretto è apparso il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando l'atteggiamento collaborativo dell'imputata e il riconoscimento della propria responsabilità. 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca