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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19353/2026

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RTE D'APPELLO DI CATANIAUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso;lette le conclusioni depositate in data 19 marzo 2026 dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse del ricorrente, che ha chiesto accogliersi il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Catania, con la sentenza emessa il 23 maggio 2025confermava quella del Tribunale di Catania, che aveva accertato la responsabilitàpenale di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al delitto di bancarotta societariafraudolenta di tipo documentale.All’imputato, quale amministratore unico della F.lli [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dichiaratafallita il 5 maggio 2016, veniva contestato quanto segue: «allo scopo di procurarea sé e o ad altri un ingiusto profitto o comunque di recare pregiudizio ai creditori,occultava , o comunque sottraeva al fallimento, almeno in parte, i libri e le scritturecontabili (i libri contabili depositati risalgono al periodo di imposta 2011 esostanzialmente non vi è alcuna documentazione successiva al 2012) e comunque,quelle detenute erano tenute in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzionedel patrimonio e del movimento degli affari».2.

Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione,secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.

Il primo e il secondo motivo, strettamente connessi, deducono violazionedi legge in relazione alla omessa riqualificazione della condotta in quella dibancarotta semplice documentale e in ordine al coefficiente soggettivo richiestodal delitto ritenuto.Rappresenta il ricorrente come dalle emergenze probatorie – esistenza diprocedure mobiliari, interruzione dell’attività produttiva, attivo superiore alpassivo in sede di procedura concorsuale – risulti il difetto di elementi a sostegnodel dolo specifico, cosicché andava accolta la proposta riqualificazione.Inoltre, alla fattispecie ritenuta di omessa tenuta, in tutto o in parte dellescritture, consegue la necessità del dolo specifico, mentre la Corte di appello cheha valutato sufficiente il dolo generico.4.

Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi delrinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 esuccessive integrazioni.Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Quanto al primo motivo, lo stesso non è consentito così come formulato, inquanto sollecita una non consentita rilettura degli elementi di prova.

Infatti, ladoglianza proposta è funzionale a prefigurare una rivalutazione e/o alternativarilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse dapertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processualivalorizzate dai giudici di merito.3.

Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso.3.1 A ben vedere sia in primo grado che in secondo grado i Collegi di meritosi sono confrontati, quanto al profilo oggettivo, con l’ipotesi di sottrazione in partedelle scritture e dei libri contabili (sentenza di primo grado, fol. 4; sentenza disecondo grado, fol. 3), non occupandosi della seconda parte della contestazione,relativa alla tenuta irregolare delle scritture.L’opzione operata dai Giudici del merito è per la valutazione della bancarottadocumentale cd. specifica, a fronte della consentita contestazione alternativa deidelitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione ooccultamento di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolospecifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolenta tenuta delle stesse, cheintegra una ipotesi di reato a dolo generico, non determinando tale modalità alcunvizio di indeterminatezza dell'imputazione (Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021,Tecchiati, Rv. 280572 – 01).L’opzione per la bancarotta documentale di tipo specifico implica in sé lanecessità di un coefficiente soggettivo fortemente selettivo, quale è il dolospecifico e non quello generico, mentre le sentenze di merito hanno ritenutocomprovato solo quest’ultimo.E’ noto, infatti, quanto al dolo richiesto, come la bancarotta fraudolentadocumentale, consistente nella condotta di sottrazione, occultamento efalsificazione delle scritture contabili, nonché di omessa tenuta delle stesse(condotta assimilata dalla giurisprudenza consolidata alle ipotesi previste dallanorma incriminatrice), debba essere ‘sostenuta’, secondo la lettera della primaparte dell’art. 216, comma 2, n. 1, legge fall., dal dolo specifico consistente nelloscopo di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o a altri un ingiustoprofitto.

Infatti, proprio la natura specifica del dolo, è stato osservato, in ordinealla condotta di omessa tenuta, consente di distinguere fra la bancarottafraudolenta documentale e quella analoga sotto il profilo materiale, previstadall’art. 217 legge fall. e punita sotto il titolo di bancarotta semplice documentale(Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 252992).

Diversamenteè sufficiente il dolo generico nell'ipotesi prevista dalla seconda parte dellamedesima disposizione incriminatrice dell’art. 216, comma 1, n. 2, per le condottedi infedele tenuta delle scritture contabili, caso nel quale le scritture esistono esono rinvenute, ma sono state tenute in guisa da rendere impossibile laricostruzione degli affari e del patrimonio sociale (tra le altre: Sez. 5, n. 18634 del1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv.276650; Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838).Come osserva Sez. 5 Gualandri, in relazione alla bancarotta documentalespecifica, affinché «l'omissione annotativa integri la fattispecie alternativamenteprevista dalla prima parte dell'art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare, ènecessaria la sussistenza del dolo specifico.

In presenza di questa condizione,afferente all’elemento soggettivo del reato, non è necessario che detta omissioneannotativa sia perdurata per tutta la vita dell'impresa, né che essa riguardi tuttele scritture contabili, ben potendo essere parziale, sia in riferimento all'oggetto chein riferimento allo sviluppo, potendo essa manifestarsi sia in senso diacronico chesincronico.

Ciò, peraltro, emerge inequivocabilmente dal testo della disposizionenormativa, che chiarisce come la condotta riguarda "...in tutto o in parte…" lescritture contabili, potendo, quindi, manifestarsi attraverso la radicale carenza ditutte o di parte delle scritture e dei libri contabili e non in una loro tenuta lacunosa,connotata da omissioni annotative», che integra invece il caso della bancarottadocumentale generica.Osserva sempre Sez. 5 Gualandri, come «ad ulteriore individuazione deldiscrimine tra le due fattispecie delineate dalla disposizione di cui all'art. 216,comma 1, n. 2, legge fallimentare, che la fraudolenta tenuta delle scritture, a dologenerico, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamenterinvenuti ed esaminati dai predetti organi.

In tal senso, quindi, deve ritenersidefinitivamente superata ed assolutamente non più proponibile l'opzioneermeneutica secondo la quale, ai fini della configurabilità del delitto di bancarottafraudolenta documentale, venivano ritenute condotte equivalenti la distruzione,l'occultamento o la mancata consegna al curatore della documentazione e l'omessao irregolare o incompleta tenuta delle scritture contabili, sicché per la sussistenzadel reato si riteneva sufficiente l'accertamento di una di esse e la presenza in capoall'imprenditore dello scopo di recare pregiudizio ai creditori e di rendereimpossibile la ricostruzione del movimento degli affari (Sez. 5, n. 8369 del27/9/2013, dep. 16 2014, Azzarello, Rv. 259038; Sez. 5, n. 9435 del 12/6/1984,Kranaver, Rv. 166406; Sez. 5, n. 6967 del 11/05/1981, Cristofari, Rv. 148775)»(così Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677 – 02).Ciò che la Corte di appello opera, quindi, è una evidente confusione fra le duefattispecie incriminatrici.In sostanza, come osserva Sez. 5 Gualandri, qualora emerga, sulla scorta diuno specifico accertamento, che la contabilità sia in parte omessa ed in parteirregolarmente tenuta, e che detta ultima situazione renda impossibile ocomplessa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari,evidentemente proprio la descritta struttura della norma rende possibile non solola contestazione alternativa, ma anche la sufficienza, ai fini dell’individuazionedella fattispecie penalmente rilevante, dell'accertamento di una sola dellecondotte, ancorché diversamente strutturate, purché risulti possibile configurareanche il relativo elemento soggettivo.Ciò che, invece, non appare in alcun modo possibile è la confusione tra le duediverse condotte, data la loro specificità strutturale, sia sotto l'aspetto dellacondotta che dell'elemento soggettivo.3.2 Ne consegue che la ibrida ed erronea motivazione - offerta dalle sentenzedi merito – implichi l’annullamento della pronuncia di appello.In sede di rinvio la Corte territoriale dovrà correlare all’elemento oggettivoquello soggettivo corrispondente e valutare se sussistano i presupposti per unariqualificazione della condotta ai sensi dell’art. 217 l. fall.Soccorre ancora una volta Sez. 5 Gualandri, a fol. 12 e ss. della motivazione,che a riguardo ha osservato come «… gli elementi dai quali desumere lasussistenza del dolo specifico, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentalespecifica, o del dolo generico, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentalegenerica, non possono certamente coincidere con la mera scomparsa dei libricontabili o con la sola tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile laricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari».In concreto, a fronte di fenomeni di distrazione, la prova della bancarottadocumentale risulta indiscutibilmente più agevole, «nel senso che, una voltaaccertati fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, il giudice dimerito potrà, del tutto ragionevolmente, ricollegare, sul piano probatorio, la logicapresunzione per la quale l'irregolare tenuta delle scritture contabili è, di regola,funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi delpatrimonio sociale, ovvero che l'omessa tenuta della contabilità, o le condotte adessa equivalenti, sia funzionale alla detta dissimulazione di atti depauperativi, alloscopo di arrecare un pregiudizio ai creditori o avvantaggiare il fallito, ovvero terzi»(Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677 – 02, in motivazione,che cita Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276910; Sez. 5, n.23251 del 29/04/2014, Pavone, Rv. 262384)».3.

Ne consegue l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte diappello di Catania, che provvederà a fare buon governo dei principi fin quievidenziati.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione dellaCorte di appello di CataniaCosì è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RTE D'APPELLO DI CATANIAUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso;lette le conclusioni depositate in data 19 marzo 2026 dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse del ricorrente, che ha chiesto accogliersi il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Catania, con la sentenza emessa il 23 maggio 2025confermava quella del Tribunale di Catania, che aveva accertato la responsabilitàpenale di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al delitto di bancarotta societariafraudolenta di tipo documentale.All’imputato, quale amministratore unico della F.lli [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dichiaratafallita il 5 maggio 2016, veniva contestato quanto segue: «allo scopo di procurarea sé e o ad altri un ingiusto profitto o comunque di recare pregiudizio ai creditori,occultava , o comunque sottraeva al fallimento, almeno in parte, i libri e le scritturecontabili (i libri contabili depositati risalgono al periodo di imposta 2011 esostanzialmente non vi è alcuna documentazione successiva al 2012) e comunque,quelle detenute erano tenute in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzionedel patrimonio e del movimento degli affari».2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione,secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. Il primo e il secondo motivo, strettamente connessi, deducono violazionedi legge in relazione alla omessa riqualificazione della condotta in quella dibancarotta semplice documentale e in ordine al coefficiente soggettivo richiestodal delitto ritenuto.Rappresenta il ricorrente come dalle emergenze probatorie – esistenza diprocedure mobiliari, interruzione dell’attività produttiva, attivo superiore alpassivo in sede di procedura concorsuale – risulti il difetto di elementi a sostegnodel dolo specifico, cosicché andava accolta la proposta riqualificazione.Inoltre, alla fattispecie ritenuta di omessa tenuta, in tutto o in parte dellescritture, consegue la necessità del dolo specifico, mentre la Corte di appello cheha valutato sufficiente il dolo generico.4. Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi delrinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 esuccessive integrazioni.Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Quanto al primo motivo, lo stesso non è consentito così come formulato, inquanto sollecita una non consentita rilettura degli elementi di prova. Infatti, ladoglianza proposta è funzionale a prefigurare una rivalutazione e/o alternativarilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse dapertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processualivalorizzate dai giudici di merito.3. Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso.3.1 A ben vedere sia in primo grado che in secondo grado i Collegi di meritosi sono confrontati, quanto al profilo oggettivo, con l’ipotesi di sottrazione in partedelle scritture e dei libri contabili (sentenza di primo grado, fol. 4; sentenza disecondo grado, fol. 3), non occupandosi della seconda parte della contestazione,relativa alla tenuta irregolare delle scritture.L’opzione operata dai Giudici del merito è per la valutazione della bancarottadocumentale cd. specifica, a fronte della consentita contestazione alternativa deidelitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione ooccultamento di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolospecifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolenta tenuta delle stesse, cheintegra una ipotesi di reato a dolo generico, non determinando tale modalità alcunvizio di indeterminatezza dell'imputazione (Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021,Tecchiati, Rv. 280572 – 01).L’opzione per la bancarotta documentale di tipo specifico implica in sé lanecessità di un coefficiente soggettivo fortemente selettivo, quale è il dolospecifico e non quello generico, mentre le sentenze di merito hanno ritenutocomprovato solo quest’ultimo.E’ noto, infatti, quanto al dolo richiesto, come la bancarotta fraudolentadocumentale, consistente nella condotta di sottrazione, occultamento efalsificazione delle scritture contabili, nonché di omessa tenuta delle stesse(condotta assimilata dalla giurisprudenza consolidata alle ipotesi previste dallanorma incriminatrice), debba essere ‘sostenuta’, secondo la lettera della primaparte dell’art. 216, comma 2, n. 1, legge fall., dal dolo specifico consistente nelloscopo di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o a altri un ingiustoprofitto. Infatti, proprio la natura specifica del dolo, è stato osservato, in ordinealla condotta di omessa tenuta, consente di distinguere fra la bancarottafraudolenta documentale e quella analoga sotto il profilo materiale, previstadall’art. 217 legge fall. e punita sotto il titolo di bancarotta semplice documentale(Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 252992). Diversamenteè sufficiente il dolo generico nell'ipotesi prevista dalla seconda parte dellamedesima disposizione incriminatrice dell’art. 216, comma 1, n. 2, per le condottedi infedele tenuta delle scritture contabili, caso nel quale le scritture esistono esono rinvenute, ma sono state tenute in guisa da rendere impossibile laricostruzione degli affari e del patrimonio sociale (tra le altre: Sez. 5, n. 18634 del1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv.276650; Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838).Come osserva Sez. 5 Gualandri, in relazione alla bancarotta documentalespecifica, affinché «l'omissione annotativa integri la fattispecie alternativamenteprevista dalla prima parte dell'art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare, ènecessaria la sussistenza del dolo specifico. In presenza di questa condizione,afferente all’elemento soggettivo del reato, non è necessario che detta omissioneannotativa sia perdurata per tutta la vita dell'impresa, né che essa riguardi tuttele scritture contabili, ben potendo essere parziale, sia in riferimento all'oggetto chein riferimento allo sviluppo, potendo essa manifestarsi sia in senso diacronico chesincronico. Ciò, peraltro, emerge inequivocabilmente dal testo della disposizionenormativa, che chiarisce come la condotta riguarda "...in tutto o in parte…" lescritture contabili, potendo, quindi, manifestarsi attraverso la radicale carenza ditutte o di parte delle scritture e dei libri contabili e non in una loro tenuta lacunosa,connotata da omissioni annotative», che integra invece il caso della bancarottadocumentale generica.Osserva sempre Sez. 5 Gualandri, come «ad ulteriore individuazione deldiscrimine tra le due fattispecie delineate dalla disposizione di cui all'art. 216,comma 1, n. 2, legge fallimentare, che la fraudolenta tenuta delle scritture, a dologenerico, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamenterinvenuti ed esaminati dai predetti organi. In tal senso, quindi, deve ritenersidefinitivamente superata ed assolutamente non più proponibile l'opzioneermeneutica secondo la quale, ai fini della configurabilità del delitto di bancarottafraudolenta documentale, venivano ritenute condotte equivalenti la distruzione,l'occultamento o la mancata consegna al curatore della documentazione e l'omessao irregolare o incompleta tenuta delle scritture contabili, sicché per la sussistenzadel reato si riteneva sufficiente l'accertamento di una di esse e la presenza in capoall'imprenditore dello scopo di recare pregiudizio ai creditori e di rendereimpossibile la ricostruzione del movimento degli affari (Sez. 5, n. 8369 del27/9/2013, dep. 16 2014, Azzarello, Rv. 259038; Sez. 5, n. 9435 del 12/6/1984,Kranaver, Rv. 166406; Sez. 5, n. 6967 del 11/05/1981, Cristofari, Rv. 148775)»(così Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677 – 02).Ciò che la Corte di appello opera, quindi, è una evidente confusione fra le duefattispecie incriminatrici.In sostanza, come osserva Sez. 5 Gualandri, qualora emerga, sulla scorta diuno specifico accertamento, che la contabilità sia in parte omessa ed in parteirregolarmente tenuta, e che detta ultima situazione renda impossibile ocomplessa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari,evidentemente proprio la descritta struttura della norma rende possibile non solola contestazione alternativa, ma anche la sufficienza, ai fini dell’individuazionedella fattispecie penalmente rilevante, dell'accertamento di una sola dellecondotte, ancorché diversamente strutturate, purché risulti possibile configurareanche il relativo elemento soggettivo.Ciò che, invece, non appare in alcun modo possibile è la confusione tra le duediverse condotte, data la loro specificità strutturale, sia sotto l'aspetto dellacondotta che dell'elemento soggettivo.3.2 Ne consegue che la ibrida ed erronea motivazione - offerta dalle sentenzedi merito – implichi l’annullamento della pronuncia di appello.In sede di rinvio la Corte territoriale dovrà correlare all’elemento oggettivoquello soggettivo corrispondente e valutare se sussistano i presupposti per unariqualificazione della condotta ai sensi dell’art. 217 l. fall.Soccorre ancora una volta Sez. 5 Gualandri, a fol. 12 e ss. della motivazione,che a riguardo ha osservato come «… gli elementi dai quali desumere lasussistenza del dolo specifico, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentalespecifica, o del dolo generico, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentalegenerica, non possono certamente coincidere con la mera scomparsa dei libricontabili o con la sola tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile laricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari».In concreto, a fronte di fenomeni di distrazione, la prova della bancarottadocumentale risulta indiscutibilmente più agevole, «nel senso che, una voltaaccertati fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, il giudice dimerito potrà, del tutto ragionevolmente, ricollegare, sul piano probatorio, la logicapresunzione per la quale l'irregolare tenuta delle scritture contabili è, di regola,funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi delpatrimonio sociale, ovvero che l'omessa tenuta della contabilità, o le condotte adessa equivalenti, sia funzionale alla detta dissimulazione di atti depauperativi, alloscopo di arrecare un pregiudizio ai creditori o avvantaggiare il fallito, ovvero terzi»(Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677 – 02, in motivazione,che cita Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276910; Sez. 5, n.23251 del 29/04/2014, Pavone, Rv. 262384)».3. Ne consegue l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte diappello di Catania, che provvederà a fare buon governo dei principi fin quievidenziati. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione dellaCorte di appello di CataniaCosì è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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