CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11722/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2025 del GIP TRIBUNALE di LODI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];t R.G. n. 28516/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., nonché il motivo aggiunto, relativo alla confisca; Ritenuti i motivi inammissibili perché non consentiti dalla legge, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis . cod. proc. pen., e, quanto al secondo, perché precluso, non essendo connesso con il motivo oggetto del ricorso originario; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 1722 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 2717/2026 [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 28516/2025 [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2025 del GIP TRIBUNALE di LODI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];t R.G. n. 28516/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., nonché il motivo aggiunto, relativo alla confisca; Ritenuti i motivi inammissibili perché non consentiti dalla legge, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis . cod. proc. pen., e, quanto al secondo, perché precluso, non essendo connesso con il motivo oggetto del ricorso originario; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MP.Q.M