CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 dicembre 2025
Cassazione n. 00189/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 1550/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 33260/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] "acque [OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della Corte di Cassazione - [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Cassazione, sezione III, con sentenza del 7/10/2022 dichiarava inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] quale rapp.te legale di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso la ordinanza del giudice dell'esecuzione di rigetto della istanza di revoca della confisca disposta su terreni e opere della predetta società in relazione al reato di lottizzazione abusiva. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 189/2026 Roma, lì, 05/01/2026 2. Avverso la pronuncia della Corte di Cassazione sopra indicata, propone ricorso straordinario per cassazione [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, che solleva un motivo di impugnazione. 2. Deduce l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di Cassazione, rilevando la qualità del [OSCURATO:PERSONA] quale ricorrente nel ricorso prima citato e dichiarato inammissibile piuttosto che mero legale rappresentante, siccome [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel cui interesse era stato proposto ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in assenza di qualsivoglia errore percettivo come invece richiesto con l'impugnazione proposta, atteso che la dichiarazione di inammissibilità è stata disposta in relazione ad un ricorso promosso dal [OSCURATO:PERSONA] quale rappresentante legale della predetta società siccome all'epoca curatore del relativo fallimento, e quindi corretta è la conseguenziale condanna del [OSCURATO:PERSONA], nella predetta qualità di rappresentante legale, al pagamento delle spese processuali e dell'ammenda. I relativi pagamenti non possono che poi essere risolti secondo legge e regolati dagli interessati nei rapporti interni correlati al rapporto organico così emergente. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]