Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2021

Cassazione n. 36262/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2018 del "TRIBUNALE di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato atteso che la denunziata mancanza di correlazione tra patto e sentenza di patteggiamento è immediatamente smentita dal tenore dell'accordo consacrato nel verbale del 9 luglio 2018 ( nel quale si dava espressamente conto che l'accordo non prevedeva la sospensione della pena, perché l'imputato non ne aveva diritto), il che impediva comunque la concessione del beneficio rivendicato dall'odierno ricorso.

Ritenuto che alla inammissibilità conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/5/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2018 del "TRIBUNALE di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato atteso che la denunziata mancanza di correlazione tra patto e sentenza di patteggiamento è immediatamente smentita dal tenore dell'accordo consacrato nel verbale del 9 luglio 2018 ( nel quale si dava espressamente conto che l'accordo non prevedeva la sospensione della pena, perché l'imputato non ne aveva diritto), il che impediva comunque la concessione del beneficio rivendicato dall'odierno ricorso. Ritenuto che alla inammissibilità conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/5/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36262/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris