CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15560/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 4) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 5) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 6) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 7) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 8) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 9) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 10)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 11)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; 12)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 13)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 14)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 15)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 16)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 17)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 18)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 19)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 20)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 21)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 22)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 23)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 24)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 25)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 26)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 27)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 16/11/2020 dalla Corte di appello di Catanzaro; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto: il rigetto dei ricorsi proposti nell'interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Tommaso, Trapasso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al capo 26 della rubrica; l'inammissibilità, nel resto, del ricorso proposto; Sentiti nell'interesse degli imputati: gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso; gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso; gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso; gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso; gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso; gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso; gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso; gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso; gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 18/12/2018 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, procedendo con rito abbreviato, per quanto di interesse ai presenti fini processuali, giudicava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti, emettendo nei loro confronti le seguenti statuizioni. [OSCURATO:PERSONA] veniva giudicato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1 e 28 della rubrica, che si ritenevano unificati dal vincolo della continuazione, per i quali, applicata la riduzione per il rito speciale con cui si procedeva nei suoi confronti, veniva condannato alla pena di sedici anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] veniva giudicato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1, 4 bis, 4 ter, 4 quater, 5, 7, 7 bis, 8, 8 bis, 15 bis, 15 ter, 15 quater, 15 quinquies, 16, 16 bis, 16 ter, 16 quater, 16 quinquies, 17, 17 bis, 22, 26, 26 bis, 28, 29, 29 bis, 30, 31, 32, 33 bis della rubrica, che si ritenevano unificati dal vincolo della continuazione, per i quali, applicata la riduzione per il rito speciale con cui si procedeva nei suoi confronti, veniva condannato alla pena di venti anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] veniva giudicato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1, 17, 17 bis della rubrica, che si ritenevano unificati dal vincolo della continuazione, per i quali, applicata la riduzione per il rito speciale con cui si procedeva nei suoi confronti, veniva condannato alla pena di quattordici anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] veniva giudicato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1, 4 bis, 4 ter, 4 quater, 12, 15 bis, 15 ter, 15 quater, 15 quinquies, 19, 22, 28, 30, 31 della rubrica, che si ritenevano unificati dal vincolo della continuazione, per i quali, applicata la riduzione per il rito speciale con cui si procedeva nei suoi confronti, veniva condannato alla pena di diciotto anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] veniva giudicato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1, 4 bis, 4 ter, 4 quater, 5, 26, 26 bis, 28, 30 della rubrica, che si ritenevano unificati dal vincolo della continuazione, per i quali, applicata la riduzione per il rito speciale con cui si procedeva nei suoi confronti, veniva condannato alla pena di diciotto anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] veniva giudicato colpevole del reato ascrittogli al capo 19 della rubrica, per il quale, applicata la riduzione per il rito speciale con cui si procedeva nei suoi confronti, veniva condannato alla pena di dieci anni di reclusione e 8.000,00 euro di multa. [OSCURATO:PERSONA] veniva giudicato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1 e 4 bis della rubrica, che si ritenevano unificati dal vincolo della continuazione, per i quali, applicata la riduzione per il rito speciale con cui si procedeva nei suoi confronti, veniva condannato alla pena di sedici anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] veniva giudicato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1, 10, 12 della rubrica, che si ritenevano unificati dal vincolo della continuazione, per i quali, applicata la riduzione per il rito speciale con cui si procedeva nei suoi confronti, veniva condannato alla pena di sedici anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] veniva giudicato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1, 13 bis, 26 della rubrica, che si ritenevano unificati dal vincolo della continuazione, per i quali, applicata la riduzione per il rito speciale con cui si procedeva nei suoi confronti, veniva condannato alla pena di dodici anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] veniva giudicato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1, 8, 8 bis, 10, 11, 12, 13, 13 bis, 13 ter, 13 quater, 23, 25, 26, 26 bis della rubrica, che si ritenevano unificati dal vincolo della continuazione, per i quali, applicata la riduzione per il rito speciale con cui si procedeva nei suoi confronti, veniva condannato alla pena di diciotto anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] veniva giudicato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1, 32, 33 bis della rubrica, che si ritenevano unificati dal vincolo della continuazione, per i quali, applicata la riduzione per il rito speciale con cui si procedeva nei suoi confronti, veniva condannato alla pena di sedici anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] veniva giudicato colpevole del reato ascrittogli al capo 1 della rubrica, riqualificato ex artt. 110 e 416-bis, commi primo, terzo, quanto, quinto, sesto, ottavo, cod. pen., per il quale, applicata la riduzione per il rito speciale con cui si procedeva nei suoi confronti, veniva condannato alla pena di otto anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] veniva giudicato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1, 17, 17 bis della rubrica, che si ritenevano unificati dal vincolo della continuazione, per i quali, applicata la riduzione per il rito speciale con cui si procedeva nei suoi confronti, veniva condannato alla pena di dodici anni e otto mesi di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] veniva giudicato colpevole del reato ascrittogli al capo 1 della rubrica, per il quale, applicata la riduzione per il rito speciale con cui si procedeva nei suoi confronti, veniva condannato alla pena di quattordici anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] veniva giudicato colpevole del reato ascrittogli al capo 26 della rubrica, per il quale, applicata la riduzione per il rito speciale con cui si procedeva nei suoi confronti, veniva condannato alla pena di otto anni di reclusione e 6.667,00 euro di multa. [OSCURATO:PERSONA] veniva giudicato colpevole del reato ascrittogli al capo 26 della rubrica, per il quale, applicata la riduzione per il rito speciale con cui si procedeva nei suoi confronti, veniva condannato alla pena di otto anni di reclusione e 6.000,00 euro di multa. [OSCURATO:PERSONA] veniva giudicato colpevole del reato ascrittogli al capo 1 della rubrica, per il quale, applicata la riduzione per il rito speciale con cui si procedeva nei suoi confronti, veniva condannato alla pena di quattordici anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] veniva giudicato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1, 5, 7, 15 quinquies, 22 della rubrica, che si ritenevano unificati dal vincolo della continuazione, per i quali, applicata la riduzione per il rito speciale con cui si procedeva nei suoi confronti, veniva condannato alla pena di quindici anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] veniva giudicato colpevole del reato ascrittogli al capo 4 ter della rubrica, per il quale, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e applicata la riduzione per il rito speciale con cui si procedeva nei suoi confronti, veniva condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] veniva giudicato colpevole del reato ascrittogli al capo 5 della rubrica, per il quale, applicata la riduzione per il rito speciale con cui si procedeva nei suoi confronti, veniva condannato alla pena di due anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] veniva giudicato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1, 13 quater, 22, 23 della rubrica, che si ritenevano unificati dal vincolo della continuazione, per i quali, applicata la riduzione per il rito speciale con cui si procedeva nei suoi confronti, veniva condannato alla pena di diciotto anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] veniva giudicato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1, 51, 56 della rubrica, che si ritenevano unificati dal vincolo della continuazione, per i quali, applicata la riduzione per il rito speciale con cui si procedeva nei suoi confronti, veniva condannato alla pena di quattordici anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] veniva giudicato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1, 51, 53, 56 della rubrica, che si ritenevano unificati dal vincolo della continuazione, per i quali, applicata la riduzione per il rito speciale con cui si procedeva nei suoi confronti, veniva condannato alla pena di sedici anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] veniva giudicato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1 e 56 della rubrica, che si ritenevano unificati dal vincolo della continuazione, per i quali, applicata la riduzione per il rito speciale con cui si procedeva nei suoi confronti, veniva condannato alla pena di quattordici anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] veniva giudicato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1, 53, 54, 54 bis della rubrica, che si ritenevano unificati dal vincolo della continuazione, per i quali, applicata la riduzione per il rito speciale con cui si procedeva nei suoi confronti, veniva condannato alla pena di diciotto anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] veniva giudicato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1, 53, 54 e 54 bis della rubrica, che si ritenevano unificati dal vincolo della continuazione, per i quali, applicata la riduzione per il rito speciale con cui si procedeva nei suoi confronti, veniva condannato alla pena di diciotto anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] veniva giudicato colpevole del reato ascrittogli al capo 1 della rubrica, per il quale, applicata la riduzione per il rito speciale con cui si procedeva nei suoi confronti, veniva condannato alla pena di quattordici anni di reclusione. Infine, gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano condannati al pagamento delle spese processuali e al pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere. 2. Con sentenza emessa il 16/11/2020, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della decisione emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro il 18/12/2018, per quanto di interesse ai presenti fini processuali, emetteva nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le seguenti statuizioni processuali. Venivano, innanzitutto, emesse pronunzie assolutorie parziali nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con l'emissione delle seguenti statuizioni giurisdizionali. [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto dal reato di cui al capo 28 della rubrica perché il fatto non sussiste. [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto dai reati di cui ai capi 28, 30, 31, 32 della rubrica perché il fatto non sussiste. [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto dal reato di cui al capo 17 bis della rubrica perché il fatto non sussiste. [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto dai reati di cui ai capi 28, 30, 31 della rubrica perché il fatto non sussiste. [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto dai reati di cui ai capi 28 e 30 della rubrica perché il fatto non sussiste. [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto dal reato di cui al capo 1 della rubrica perché il fatto non sussiste. [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto dai reati di cui ai capi 23 e 25 della rubrica perché il fatto non sussiste. [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto dal reato di cui al capo 32 della rubrica perché il fatto non sussiste. [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto dai reati di cui ai capi 1 e 17 bis della rubrica perché il fatto non sussiste. [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto dal reato di cui al capo 7 della rubrica perché il fatto non sussiste. [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto dal reato di cui al capo 23 della rubrica perché il fatto non sussiste. [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto dal reato di cui al capo 51 della rubrica perché il fatto non sussiste.[OSCURATO:PERSONA] veniva assolto dal reato di cui al capo 54 della rubrica perché il fatto non sussiste. [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto dal reato di cui al capo 54 della rubrica perché il fatto non sussiste. Venivano, inoltre, rideterminate le pene irrogate dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Più precisamente, la pena irrogata all'imputato [OSCURATO:PERSONA] veniva rideterminata in quattordici anni e sei mesi di reclusione. La pena irrogata all'imputato [OSCURATO:PERSONA] veniva rideterminata in quindici anni e quattro mesi di reclusione. La pena irrogata all'imputato [OSCURATO:PERSONA], previa riqualificazione del reato di cui al capo 1 della rubrica in quello di cui all'art. 416-bis, commi primo, quarto e sesto, cod. pen., veniva rideterminata in dodici anni di reclusione. La pena irrogata all'imputato [OSCURATO:PERSONA], previa riqualificazione del reato di cui al capo 1 della rubrica in quello di cui all'art. 416-bis, commi primo, quarto e sesto, cod. pen., veniva rideterminata in undici anni e quattro mesi di reclusione. La pena irrogata all'imputato [OSCURATO:PERSONA], previa riqualificazione del reato di cui al capo 1 della rubrica in quello in quello di cui all'art. 416-bis, commi primo, quarto e sesto, cod. pen., veniva rideterminata in undici anni e quattro mesi di reclusione. La pena irrogata all'imputato [OSCURATO:PERSONA] veniva rideterminata in quattordici anni di reclusione. La pena irrogata all'imputato [OSCURATO:PERSONA], previa riqualificazione del reato di cui al capo 1 della rubrica in quello in quello di cui all'art. 416-bis, commi primo, quarto e sesto, cod. pen., veniva rideterminata in undici anni e quattro mesi di reclusione. La pena irrogata all'imputato [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti contestate in relazione al reato di cui al capo 1 della rubrica e alla recidiva, veniva rideterminata in otto anni di reclusione.La pena irrogata all'imputato [OSCURATO:PERSONA] veniva rideterminata in undici anni e dieci mesi di reclusione. La pena irrogata all'imputato [OSCURATO:PERSONA] veniva rideterminata in dodici anni di reclusione. La pena irrogata all'imputato [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui al capo 17 della rubrica, previa esclusione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 628, comma terzo, nn. 1 e 3, cod. pen., veniva rideterminata in cinque anni, quattro mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa. La pena irrogata all'imputato [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui al capo 26 della rubrica - così come qualificato e unificato al reato di cui al capo 26 bis - e 13 bis, veniva rideterminata in tre anni di reclusione. La pena irrogata all'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 19 della rubrica, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, nn. 1 e 3, cod. pen. e della recidiva, veniva rideterminata in sei anni di reclusione e 3.000,00 euro di multa. La pena irrogata all'imputato [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui al capo 26 della rubrica, così come riqualificato e unificato al reato di cui al capo 26 bis, veniva rideterminata in due anni e nove mesi di reclusione. La pena irrogata all'imputato [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui al capo 26 della rubrica, così come riqualificato e unificato al reato di cui al capo 26 bis, veniva rideterminata in due anni e nove mesi di reclusione. La pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA], previa riqualificazione del reato di cui al capo 1 della rubrica - già riqualificato con la sentenza di primo grado ex artt. 110, 416-bis, commi primo, terzo, quanto, quinto, sesto, ottavo - in quello di cui agli artt. 378 e 416-bis.1 cod. pen., veniva rideterminata in due anni di reclusione, in relazione ai quali veniva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. La pena irrogata all'imputato [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui al capo 1 della rubrica, previa esclusione delle circostanze aggravanti di cui ai commi quarto e sesto dell'art. 416-bis cod. pen., veniva rideterminata in otto anni di reclusione. La pena irrogata all'imputato [OSCURATO:PERSONA], previa esclusione, in relazione al reato di cui al capo 1 della rubrica, delle circostanze aggravanti di cui ai commi quarto e sesto dell'art. 416-bis cod. pen., veniva rideterminata in dodici anni di reclusione. La pena irrogata all'imputato [OSCURATO:PERSONA], previa riqualificazione del reato di cui al capo 1 della rubrica in quello di cui all'art. 416-bis, comma primo, cod. pen. ed esclusione delle circostanze aggravanti di cui ai commi quarto e sesto dello stesso articolo 416-bis, veniva rideterminata in nove anni e due mesi di reclusione. La pena irrogata all'imputato [OSCURATO:PERSONA], previa riqualificazione del reato di cui al capo 1 della rubrica in quello di cui all'art. 416-bis, comma primo, cod. pen. ed esclusione delle circostanze aggravanti di cui ai commi quarto e sesto dello stesso articolo 416-bis, veniva rideterminata in dieci anni e sei mesi di reclusione. La pena irrogata all'imputato [OSCURATO:PERSONA], previa riqualificazione del reato di cui al capo 1 della rubrica in quello di cui all'art. 416-bis, comma primo, cod. pen. ed esclusione delle circostanze aggravanti di cui ai commi quarto e sesto dello stesso articolo 416-bis, veniva rideterminata in sette anni e quattro mesi di reclusione. La pena irrogata all'imputato [OSCURATO:PERSONA], previa riqualificazione del reato di cui al capo 1 della rubrica in quello di cui all'art. 416-bis, comma primo, cod. pen. ed esclusione delle circostanze aggravanti di cui ai commi quarto e sesto dello stesso articolo 416-bis, veniva rideterminata in sei anni e otto mesi di reclusione. La sentenza di primo grado, invece, veniva confermata nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che venivano conseguentemente condannati al pagamento delle ulteriori spese processuali. La sentenza impugnata, infine, limitatamente al solo trattamento sanzionatorio, veniva confermata nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che, nel giudizio di primo grado, era stato condannato alla pena di venti anni di reclusione. Nel resto, la decisione pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli veniva confermata. 3. Passando a esaminare il compendio probatorio su cui si fondano le decisioni di merito, occorre premettere che il presente procedimento penale trae origine dalle indagini sulla criminalità organizzata di matrice 'ndranghetistica presente nei centri crotonesi di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Botricello, storicamente egemonizzata dalla cosca Trapasso e attualmente guidata da [OSCURATO:PERSONA], coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro. 3.1. Tanto premesso, deve evidenziarsi che l'esistenza della cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro e la sua operatività nell'area crotonese veniva desunta dai Giudici di merito catanzaresi da alcune sentenze irrevocabili e da elementi probatori provenienti dai procedimenti penali denominati "Breccia" e "Custos", confluiti in questo processo penale, che, nel prosieguo dell'esposizione, saranno richiamati nei limiti di afferenza alle doglianze in esame. Si accertava, in particolare, che la cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro operava nella sua area di influenza territoriale unitamente alla cosca [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], guidato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - su cui ci si soffermerà di qui a breve, imponendosi per questo sodalizio alcune precisazioni preliminari -, che operava in stretto collegamento con la consorteria 'ndranghetistica cutrese. Sulla scorta di questi richiami, la Corte di appello di Catanzaro, in linea con quanto affermato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, evidenziava che la cosca Trapasso aveva progressivamente ampliato il suo predominio criminale, collegandosi ai gruppi presenti nell'area crotonese ed estendendo i suoi interessi criminali in altre parti del territorio nazionale, in collegamento con consorterie 'ndranghetistiche, i cui esponenti, pur disponendo di autonomia operativa, erano collegati al sodalizio cutrese, come nel caso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Sulla scorta delle sentenze che si sono sinteticamente richiamate, i Giudici di merito catanzaresi ritenevano incontroversa l'operatività della cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro e delle articolazioni territoriali attraverso le quali esercitava la sua egemonia criminale, nell'arco temporale oggetto di contestazione. Si riteneva, al contempo, dimostrato il ruolo egemonico svolto in tale contesto associativo dalla famiglia Trapasso, nell'ambito della quale ricopriva una posizione apicale l'imputato [OSCURATO:PERSONA], che si avvaleva per lo svolgimento delle attività consortili oggetto di vaglio del supporto di alcuni componenti del suo nucleo familiare, tra cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] detto "Nanà", [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Attraverso i suoi familiari, [OSCURATO:PERSONA] sviluppava le molteplici ramificazioni criminali del sodalizio 'ndranghetistico nel tessuto produttivo crotonese - con particolare riferimento al settore turistico, nel quale la cosca cutrese aveva rilevanti cointeressenze nei villaggi Carrao e Riviera del Sole, ubicati a [OSCURATO:PERSONA] - e nella gestione di attività illecite tradizionali, come il racket delle estorsioni e il traffico di sostanze stupefacenti. I Giudici di merito catanzaresi ritenevano ulteriormente dimostrata la sussistenza degli elementi costitutivi delle aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi quarto e sesto, cod. pen., che, tuttavia, venivano riconosciute con riferimento alla sola cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro; mentre, le circostanze aggravanti in questione venivano escluse per la cosca [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].Questi complessi scenari criminali venivano chiariti, innanzitutto, grazie al contributo dei collaboratori di giustizia esaminati nel corso delle indagini preliminari, sulle cui dichiarazioni accusatorie, nei sottostanti giudizi ci si soffermava analiticamente. Sulla rilevanza delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia esaminati nei giudizi di merito, in termini generali, si soffermava la sentenza emessa il 18/12/2018 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, che descriveva, per ciascun collaborante, la genesi del percorso collaborativo intrapreso con l'autorità giudiziaria, la portata probatoria delle propalazioni rese nel presente procedimento penale e le ragioni giustificative del giudizio di attendibilità formulato nei loro confronti, anche tenuto conto di eventuali pronunce espresse in altri processi penali, anch'essi richiamati, su un piano generali, dalla decisione di primo grado. In questo contesto processuale, occorre considerare le dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alle cui propalazioni si farà riferimento, nel prosieguo dell'esposizione, in relazione alle ipotesi delittuose oggetto di contestazione, sulle quali i collaboranti si soffermavano. Occorre precisare che i collaboranti escussi nel corso delle indagini preliminari, in termini univoci e convergenti, avevano fatto riferimento alla figura egemonica di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che l'imputato guidava un gruppo operante nel comprensorio di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro, alleato con la cosca Mannolo e con la cosca Cataldo, ma collegato operativamente ai sodalizi più importanti della 'Ndrangheta crotonese. Nel corso degli anni, infatti, la cosca Trapasso, sotto la guida di [OSCURATO:PERSONA], aveva stretto alleanze criminali con la cosca Arena di Isola di [OSCURATO:PERSONA], con la cosca Dragone di Cutro e con la cosca [OSCURATO:PERSONA] di Crotone. I propalanti escussi, inoltre, evidenziavano che [OSCURATO:PERSONA], per guidare la consorteria 'ndranghetistica in questione, si avvaleva della collaborazione di alcuni congiunti, come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulle cui posizioni consortili si soffermavano diffusamente, tra gli altri, i collaboranti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che chiarivano quale fosse il ruolo associativo ricoperto dai vari componenti della famiglia Trapasso in seno all'omonimo sodalizio cutrese. Questo compendio probatorio veniva ulteriormente correlato alle intercettazioni, telefoniche e ambientali, attivate nel corso delle indagini preliminari con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, che venivano eseguite nei confronti di numerosi esponenti della cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro. Gli esiti di tali attività di intercettazione, infatti, corroboravano le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia escussi nel corso delle indagini preliminari, consentendo di ricostruire gli scenari associativi e le strategie criminali attraverso cui il sodalizio 'ndranghetistico di cui al capo 1 della rubrica, egemonizzato da [OSCURATO:PERSONA], operava nell'area crotonese. 3.2. In questa cornice probatoria, ricostruita attraverso un'intensa attività di intercettazione e l'acquisizione delle propalazioni dei collaboratori di giustizia provenienti dall'area 'ndranghetistica in esame, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, occorre soffermarsi sinteticamente sull'articolazione organizzativa dei sodalizi criminali oggetto di contestazione processuale. Secondo l'originaria contestazione, dunque, la consorteria 'ndranghetistica prefigurata al capo 1 della rubrica, era egemonizzata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] e operava nei centri di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Botricello, nel cui territorio la cosca cutrese poneva in essere un'attività finalizzata al controllo sistematico delle attività illecite che venivano commesse in quella porzione dell'area crotonese. In questo contesto associativo, occorre soffermarsi sulla fazione egemonizzata dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contestata al capo 1 della rubrica, ai sensi dell'art. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto, ottavo, cod. pen., nella quale gravitavano, oltre ai predetti Trapasso, gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Vincenzo N i utta. Gravitavano, invece, nella consorteria 'ndranghetistica collegata, denominata cosca [OSCURATO:PERSONA], gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali operavano in una condizione di autonomia rispetto alle strategie criminali elaborate dalla famiglia Trapasso, con riferimento all'area geografica di [OSCURATO:PERSONA]. Occorre, invero, evidenziare che sulla configurazione della cosca [OSCURATO:PERSONA], le sentenze di merito, nel loro nucleo decisionale, non appaiono pienamente convergenti, atteso, rispetto all'originaria contestazione accusatoria - recepita dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, che riteneva tale consorteria un gruppo collegato e subordinato alla cosca Trapasso - la sentenza di appello riteneva questo sodalizio, attivo nell'area di [OSCURATO:PERSONA] e impegnato nei settori dell'usura e dell'intermediazione finanziaria illecita, dotato di una maggiore autonomia operativa. La Corte di appello di Catanzaro, infatti, riteneva che la cosca [OSCURATO:PERSONA], pur mantenendo un collegamento funzionale con i vertici della cosca Trapasso e della locale di Cutro, disponeva di un'autonomia operativa maggiore di quella che la sentenza di primo grado gli aveva riconosciuto, come pregevolmente evidenziato negli atti di impugnazione presentati nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], dei quali ci si occuperà nell'esaminare la posizione di tale ricorrente. In questo, articolato, contesto consortile, gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano ritenuti i promotori e gli organizzatori della consorteria 'ndranghetistica in esame, nel cui ambito pianificavano le strategie criminali del gruppo cutrese e la commissione dei singoli reati, individuando i soggetti che si dovevano occupare di dare esecuzione alle loro direttive, che, come detto, riguardavano sia le attività imprenditoriali svolte nel settore turistico, con particolare riferimento ai villaggi Riviera del Sole e [OSCURATO:PERSONA], sia la gestione di attività estorsive, poste in essere in danno di imprenditori locali. Quanto agli altri sodali della cosca Trapasso - gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -, deve rilevarsi che gli affiliati della consorteria cutrese venivano destinati allo svolgimento delle attività delittuose pianificate dai vertici associativi, rappresentati da [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi familiari, nei settori oggetto di interesse, costituiti, come detto, dalle attività svolte nel settore turistico e dal racket delle estorsioni. In questo ambito consortile, infine, occorre distinguere i soggetti che svolgevano un ruolo di supporto operativo, ancorché non egemonico, in collegamento con i vertici della cosca Trapasso, dai soggetti che svolgevano un ruolo meramente esecutivo, occupandosi di attuare sul territorio controllato dal sodalizio cutrese le strategie criminali deliberate da [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi familiari. Appartenevano, in particolare, al primo ambito consortile, caratterizzato da ruoli associativi direttamente collegati ai vertici della cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro, ancorché non egemonici, gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; appartenevano, invece, al secondo ambito consortile, caratterizzato da ruolo associativi meramente esecutivi, gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].3.3. Strettamente connesse alle fattispecie associative prefigurate al capo 1 della rubrica risultano le ipotesi di intestazioni fittizia, contestate ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 12-quinquies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 352 e 7 decreto- legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che appaiono collegate al progetto di infiltrazione economica nel tessuto produttivo della cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro, cui ci si è riferiti nei paragrafi precedenti. In tale ambito, occorre considerare le ipotesi di intestazione fittizia relative ai beni aziendali di cui ai capi 4 bis, 4 ter, 4 quater, 5 e 7 della rubrica, ascritte agli imputati ai sensi degli artt. 12-quinquies decreto-legge n. 306 del 1992 e 7 decreto-legge n. 152 del 1911, riguardanti i servizi turistici svolti all'interno dei villaggi Riviera del Sole e [OSCURATO:PERSONA], ubicati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Queste attività venivano gestite formalmente da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pur essendo incontroverso l'esercizio da parte di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi familiari di poteri gestionali diretti sulle attività imprenditoriali in discorso, alla luce dei quali venivano contestaste le fattispecie di reato in esame. Analogo rilievo consortile deve essere attribuito alle ipotesi delittuose, estorsive e anticonconcorrenziali, contestate ai capi 8, 17, 19, 26, 26 bis, 28, 29, 29 bis, 31, 32, 33, 33 bis, 54, 56 della rubrica, che riguardano le attività delittuose commesse in danno di esponenti del mondo produttivo crotonese, che venivano poste in essere attraverso forme di intimidazione realizzate dagli affiliati del sodalizio cutrese, di volta in volta, delegati al compimento delle azioni intimidatorie strumentali a coartare le persone offese, con comportamenti criminosi riconducibili ai reati di cui agli artt. 513-bis e 629 cod. pen.; in entrambi i casi, tali fattispecie di reato risultano aggravate, ai sensi dell'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991. Nella stessa direzione, devono essere considerati i reati afferenti alla gestione delle armi utilizzate dal sodalizio cutrese per il compimento delle attività delittuose oggetto di interesse consortile, contestati agli imputati ai capi 10, 11 bis, 12, 13, 13 bis, 13 ter, 13 quater, 15, 15 bis, 15 ter, 15 quater, 15 quinquies, 16, 16, 16 bis, 16 ter, 16 quater, 16 quinquies della rubrica. Tali ipotesi delittuose venivano accertate attraverso le intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari e venivano ulteriormente corroborate dall'arsenale sequestrato dai Carabinieri del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di Crotone il [OSCURATO:DATA_NASCITA], all'interno di un immobile nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ubicati a [OSCURATO:PERSONA] di Cutro. Si tratta di fattispecie di reato contestate, oltre che ai predetti Taverna, ad altri imputati del presente procedimento penale, ai sensi degli artt. 10, 12, 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497, 7 decreto-legge n. 152 del 1991. In un ambito consortile diverso, invece, devono essere collocate le ipotesi delittuose contestate ai capi 30 e 53 della rubrica, ai sensi dell'art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), riguardanti le attività di intermediazione creditizia illecite, gestite sia dalla cosca Trapasso sua dalla cosca [OSCURATO:PERSONA], nelle rispettive aree di influenza territoriale, relative a prestiti erogati nei confronti di esponenti del mondo produttivo, per i quali venivano applicati tassi di interesse compresi tra il 10 % e il 15 % annuo dell'importo oggetto dell'originaria erogazione. 3.4. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi venivano emesse le statuizioni processuali di cui in premessa nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4. Avverso la sentenza di appello gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrevano per cassazione con atti di impugnazione separati, di cui occorre dare partitamente conto. 4.1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione, articolando sette censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione del reato di cui al capo 1 della rubrica, ascritto a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 416-bis, commi primo, terzo, quarto, quinto, sesto, ottavo, cod. pen., rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale insanabile tra la posizione associativa contestata all'imputato all'interno della cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro e l'attività imprenditoriale svolta dal ricorrente attraverso la ditta I.E.A.C. di [OSCURATO:PERSONA], che risultava il frutto di un palese travisamento probatorio, reso evidente dalla revoca della confisca della stessa azienda disposta con il provvedimento censurato. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio necessario alla configurazione del ruolo associativo ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale - analizzata alla luce delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che erano stati esaminati nei giudizi di merito - tra la posizione attribuita al ricorrente all'interno del sodalizio oggetto di contestazione e gli elementi probatori acquisiti, che apparivano privi di univocità, sia sotto il profilo del contributo causale fornito alla cosca Trapasso sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, a fronte delle specifiche censure difensive, esposte nelle pagine 12 e 13 dell'atto di impugnazione depositato presso la Corte di appello di Catanzaro, desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1, non risultando dimostrato che l'attività imprenditoriale svolta dall'imputato fosse strumentale al reimpiego dei proventi illeciti acquisiti dalla cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro. Con il quarto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, a fronte delle specifiche censure difensive, desse esaustivamente conto degli elementi probatori sulla base dei quali si riteneva possibile configurare la circostanza aggravante censurata, che era stata applicata dai Giudici di merito catanzaresi senza tenere conto delle emergenze probatorie, univocamente orientate in senso favorevole a [OSCURATO:PERSONA], non essendo provato il suo coinvolgimento nella gestione di armi, riconducibili, direttamente o indirettamente, alla cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro. Con il quinto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di applicare a [OSCURATO:PERSONA], per l'ipotesi delittuosa contestata al capo 1 della rubrica, il trattamento sanzionatorio previsto dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, anziché quello, più severo sul piano dosimetrico, previsto dalla disciplina vigente, introdotta dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, che si imponeva alla luce dei parametri normativi stabiliti dall'art. 2, comma quarto, cod. pen., in materia di successione di leggi penali nel tempo. Con il sesto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della quantificazione della pena irrogata al ricorrente, che veniva censurata per il riconoscimento della recidiva semplice oggetto di contestazione, a fronte di un unico pregiudizio penale, peraltro notevolmente risalente, per il quale l'imputato era stato riabilitato dal Magistrato di sorveglianza di Catanzaro. Con il settimo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, a fronte delle specifiche censure difensive, esposte nelle pagine 15-21 dell'atto di impugnazione depositato presso la Corte di appello di Catanzaro, desse esaustivamente conto della mancata concessione delle attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA], che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi e del disvalore penale delle ipotesi di reato contestate al ricorrente. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorreva per cassazione con due distinti atti di impugnazione. 4.2.1. Con il primo di questi atti di impugnazione, presentato a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], venivano articolate otto censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), 180 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano la celebrazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e di quelle successive con il sistema della videoconferenza, a fronte della presentazione di una specifica istanza, che traeva origine dalle previsioni degli artt. 77 e 78 legge 27 giugno 2017, n. 103, con le cui disposizioni la Corte di appello di Catanzaro non si era confrontata, limitandosi a richiamare assertivamente la nota trasmessa dal Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], che appariva recessiva rispetto alle pretese difensive irrinunciabili che erano state invocate. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio necessario alla configurazione del ruolo associativo apicale ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1 - analizzata alla luce delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che erano stati esaminati nel corso delle indagini preliminari - tra la posizione apicale attribuita al ricorrente all'interno del sodalizio oggetto di contestazione processuale e gli elementi probatori acquisiti nei giudizi di merito, che apparivano privi di univocità, sia sotto il profilo del contributo causale fornito alla cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 12-quinquies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 352, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi probatori idonei a ritenere [OSCURATO:PERSONA] intestatario fittizio dei beni aziendali di cui ai capi 4 bis, 4 ter, 4 quater, 5 e 7 della rubrica - relativi ai servizi turistici svolti all'interno dei villaggi Riviera del Sole e [OSCURATO:PERSONA]; al circolo "[OSCURATO:PERSONA] dello zio Tommy"; al maneggio "[OSCURATO:PERSONA]" -, a fronte dei dati circostanziali, incontroversi, che non consentivano di ritenere dimostrato l'esercizio da parte dell'imputato di poteri gestionali diretti sulle attività imprenditoriali in questione, non permettendo di configurare le fattispecie di reato contestate. Con il quarto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 516, 522 cod. proc. pen., 11, comma secondo, 24 Cost., conseguenti al fatto che la Corte di appello di Catanzaro aveva riqualificato le ipotesi estorsive originariamente contestate ai capi 26 e 29 nella fattispecie di reato di cui all'art. 513-bis cod. pen., in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa di [OSCURATO:PERSONA], nell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Corte EDU, in relazione alla previsione dell'art. 6, par. 3 CEDU, riconducibile alla decisione del caso "Drassich contro Italia", che si è consolidata nel nostro ordinamento.Con il quinto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 513-bis cod. pen., 7 decreto-legge n. 152 del 1991, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile delle attività delittuose ascrittegli ai capi 8, 8 bis, 26, 26 bis, 29 e 29 bis della rubrica, non consentendo le emergenze probatorie acquisite nei confronti dell'imputato la formulazione di un giudizio di colpevolezza rispettoso del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Con il sesto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110, 697, 648 cod. pen., 10, 12, 14 legge n. 497 del 1974, 7 decreto- legge n. 152 del 1991, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile delle attività delittuose che gli venivano ascritte ai capi 15, 15 bis, 15 ter, 15 quater, 15 quinquies, 15 ter, 16, 16 bis, 16 ter, 16 quater, 16 quinquies della rubrica, non consentendo le emergenze probatorie acquisite nei confronti dell'imputato, alla luce delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, la formulazione di un giudizio di colpevolezza, non essendo provato l'esistenza di collegamenti, diretti o indiretti, tra il ricorrente e gli altri soggetti che gestivano l'arsenale della cosca Trapasso. Con il settimo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 629, comma secondo, cod. pen., 7 decreto-legge n. 152 del 1991, 140 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), 533, comma 1, cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile delle attività estorsive che gli venivano contestate ai capi 17 e 17 bis della rubrica, non risultando dimostrate, alla luce delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, le condotte intimidatorie poste in essere nei confronti delle presunte persone offese - che sarebbero state costrette alla corresponsione di una somma per essere protetti all'interno del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], dove alloggiavano -, anche alla luce del fatto che le vittime di tali comportamenti criminosi, fatta eccezione per [OSCURATO:PERSONA], non venivano nemmeno identificate. Con l'ottavo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 629, commi primo e secondo, cod. pen., 7 decreto-legge n. 152 del 1991, 533, comma 1, 21 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argonnentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile delle attività estorsive che gli venivano contestate ai capi 22 e 33 bis della rubrica, non essendo dimostrate, alla luce delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, le condotte intimidatorie poste in essere nei confronti delle presunte persone offese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni non consentivano di corroborare il compendio probatorio, peraltro incentrato su un'interpretazione contraddittoria del significato delle captazioni riguardanti i comportamenti vessatori del ricorrente. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. 4.2.2. Con il secondo degli atti di impugnazione depositati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], presentato a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], venivano articolate tre censure difensive. Occorre premettere che tale atto di impugnazione veniva integrato dai nuovi motivi, datati 14/02/2022, depositati nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., in relazione all'udienza pubblica celebrata il 09/03/2022, che venivano articolati in correlazione con l'atto di impugnazione presentato dagli stessi difensori e riguardavano la ricorrenza degli elementi costitutivi della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., così come contestata all'imputato [OSCURATO:PERSONA] al capo 1 della rubrica. Tanto premesso, deve evidenziarsi che con il primo motivo di ricorso, così come integrato dai nuovi motivi depositati ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, a fronte delle specifiche censure difensive, desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1, non risultando dimostrato che i proventi delle attività illecite poste in essere dalla cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro fossero reinvestiti nelle attività economiche relative ai villaggi turistici Riviera del Sole e [OSCURATO:PERSONA], ubicati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che il ricorrente avrebbero gestito tramite [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 81, comma quarto, cod. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni per cui, a fronte della riqualificazione del reato di cui al capo 26 e dell'assoluzione dai reati di cui ai capi 28, 30, 31 e 32, a [OSCURATO:PERSONA] era stata irrogata la stessa pena applicatagli dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, all'esito del giudizio di primo grado, quantificata in venti anni di reclusione, in violazione dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di applicare a [OSCURATO:PERSONA], per l'ipotesi delittuosa contestata al capo 1 della rubrica, il trattamento sanzionatorio previsto dalla legge n. 125 del 2008, anziché quello, più severo sul piano dosimetrico, previsto dalla disciplina vigente, introdotta dalla legge n. 69 del 2015, che si imponeva alla luce dei parametri normativi applicabili in materia di successione di leggi penali nel tempo. 4.2.3. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 4.3. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo cinque motivi di ricorso. Occorre premettere che tale atto di impugnazione veniva integrato dai nuovi motivi, datati 14/02/2022, depositati nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., in relazione all'udienza pubblica celebrata il 09/03/2022, che venivano articolati in correlazione con l'atto di impugnazione presentato dagli stessi difensori e riguardavano la configurazione del reato associativo contestato al ricorrente al capo 1, ai sensi dell'art. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, ottavo, cod. pen. Tanto premesso, deve evidenziarsi che con il primo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio necessario alla configurazione del reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1, ex art. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, ottavo, cod. pen., rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale - analizzata alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte in materia di partecipazione all'associazione di tipo mafioso (recte Sez. U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671-01) - tra il ruolo attribuito al ricorrente all'interno del sodalizio oggetto di contestazione e gli elementi probatori acquisiti nei giudizi di merito, che apparivano privi di univocità, sia sotto il profilo del contributo causale fornito alla cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argonnentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio necessario alla formulazione del giudizio di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 1, che non poteva essere espresso sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che apparivano intrinsecamente contraddittorie e prive di univocità, non consentendo di comprendere quale fosse il contributo causale fornito alla cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro dal ricorrente, anche alla luce della risalente datazione delle captazioni, registrate nel corso del 2014. Con il terzo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile della fattispecie estorsiva che gli veniva contestata al capo 17, non essendo dimostrate, alla luce delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, le condotte intimidatorie poste in essere nei confronti delle presunte persone offese - che sarebbero state costrette alla corresponsione di una somma per essere protetti all'interno del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], dove abitavano, mediante un servizio di guardiania abusiva -, anche alla luce del fatto che non era emersa alcuna prova che consentisse di collegare lo stipendio percepito dall'imputato all'attività oggetto di contestazione. Con il quarto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 416-bis, commi quarto e sesto, cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, a fronte delle specifiche censure difensive, desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi delle aggravanti mafiose contestata a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1, non risultando dimostrato che il ricorrente fosse, direttamente o indirettamente, coinvolto nelle attività economiche relative ai villaggi turistici Riviera del Sole e [OSCURATO:PERSONA] e nella gestione dell'arsenale nella disponibilità della cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro. Con il quinto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, a fronte delle specifiche censure difensive, desse esaustivamente conto della mancata concessione delle attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA], che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi e della risalente datazione delle condotte illecite contestate al ricorrente, che si arrestavano al 2014. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 4.4. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo sette motivi di ricorso. Occorre premettere che tale atto di impugnazione veniva integrato dai nuovi motivi, datati 16/02/2022, depositati nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., in relazione all'udienza pubblica celebrata il 09/03/2022, che venivano articolati in correlazione con l'originario ricorso e riguardavano la ricorrenza degli elementi costitutivi della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., così come contestata al ricorrente al capo 1. Tanto premesso, deve evidenziarsi che con il primo motivo di ricorso, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio necessario alla configurazione del reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1 della rubrica, ex art. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, ottavo, cod. pen., rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale tra il ruolo consortile apicale attribuito al ricorrente e l'epoca di costituzione e di operatività della consorteria 'ndranghetistica oggetto di contestazione. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, a fronte delle specifiche censure difensive, desse esaustivamente conto degli elementi probatori sulla base dei quali si riteneva possibile configurare la circostanza aggravante censurata, che era stata riconosciuta dalla Corte di appello di Catanzaro disattendendo le emergenze probatorie, univocamente orientate in senso favorevole a [OSCURATO:PERSONA], non essendo provato il suo coinvolgimento nella gestione di armi, riconducibili, direttamente o indirettamente, alla cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro.Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 512-bis cod. pen. e 416-bis.1 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi probatori idonei a ritenere [OSCURATO:PERSONA] intestatario fittizio dei beni aziendali di cui ai capi 4 bis, 4 ter, 4 quater, riguardanti i servizi turistici svolti all'interno dei villaggi Riviera del Sole e [OSCURATO:PERSONA], ubicati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a fronte dei dati circostanziali incontroversi che non consentivano di ritenere dimostrato l'esercizio da parte dell'imputato e dei suoi familiari di poteri gestionali diretti sulle attività imprenditoriali in questione, non permettendo di configurare le fattispecie di reato contestate. Con il quarto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 629 cod. pen. e 416-bis.1 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile della condotta estorsiva che gli veniva contestata al capo 19 della rubrica, non essendo dimostrati, alla luce dell'unica intercettazione che lo riguardava, i comportamenti intimidatori posti in essere nei confronti della presunta persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], anche alla luce del fatto che l'imputato interveniva in una fase successiva all'erogazione della prestazione oggetto della coartazione, consistente nella dazione di una somma di denaro corrispondente al 3 % dell'importo dell'appalto aggiudicato alla ditta GRE.CO.FER. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con il quinto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 629 cod. pen. e 416-bis.1 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile della condotta estorsiva che gli veniva contestata al capo 22 della rubrica, non essendo dimostrate, alla luce delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, le azioni intimidatorie poste in essere nei confronti delle presunte persone offese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni non consentivano di corroborare il compendio probatorio e imponevano di ricondurre la vicenda in esame a un contenzioso debitorio di matrice esclusivamente civilistica. Con il sesto motivo di ricorso, così, come integrato dai nuovi motivi depositati ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 416- bis, comma sesto, cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, a fronte delle specifiche censure difensive - introdotte sia con l'atto di appello depositato presso la Corte di appello di Catanzaro sia con la memoria difensiva depositata il 16/11/2020 -, desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1 della rubrica, non essendo dimostrato che i proventi delle attività illecite poste in essere dalla cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro fossero reinvestiti nelle attività economiche relative ai villaggi turistici Riviera del Sole e [OSCURATO:PERSONA], ubicati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che il ricorrente avrebbe gestito tramite alcuni soggetti di sua fiducia. Con il settimo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di applicare a [OSCURATO:PERSONA], per l'ipotesi delittuosa contestata al capo 1, il trattamento sanzionatorio previsto dalla legge n. 125 del 2008, anziché quello, più severo sul piano dosimetrico, previsto dalla disciplina vigente, introdotta dalla legge n. 69 del 2015, che si imponeva alla luce dei parametri normativi applicabili in materia di successione di leggi penali nel tempo. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 4.5. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo sei motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 12-quinquies decreto-legge n. 306 del 1992, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, alla luce delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, desse esaustivamente conto degli elementi probatori idonei a ritenere [OSCURATO:PERSONA] intestatario fittizio dei beni aziendali di cui ai capi 4 bis, 4 ter, 4 quater della rubrica - relativi ai servizi turistici svolti all'interno dei villaggi Riviera del Sole e [OSCURATO:PERSONA], ubicati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe gestito tramite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -, a fronte dei dati circostanziali incontroversi che non consentivano di ritenere dimostrato l'esercizio da parte dell'imputato e dei suoi familiari di poteri gestionali diretti sulle attività imprenditoriali in questione, non permettendo di configurare le fattispecie di reato contestate.Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 12-quinquies decreto-legge n. 306 del 1992, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi probatori idonei a ritenere [OSCURATO:PERSONA], così come contestatogli al capo 5 della rubrica, intestatario fittizio del circolo "[OSCURATO:PERSONA] dello zio Tommy" di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro - che avrebbe gestito attraverso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -, a fronte dei dati circostanziali incontroversi che non consentivano di ritenere dimostrato l'esercizio da parte dell'imputato e dei suoi familiari di poteri gestionali diretti sulle attività imprenditoriali in questione, non permettendo di configurare la fattispecie di reato contestata. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 513-bis cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argonnentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile delle attività criminose ascrittegli al capo 26, così come unificato al capo 26 bis, non consentendo le emergenze probatorie acquisite nel corso delle indagini preliminari, alla luce dell'unica, contraddittoria, intercettazione, registrata il 07/02/2014 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di formulare un giudizio di colpevolezza nei suoi confronti. Con il quarto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 416-bis cod. pen. e 125 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio necessario alla configurazione del reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1, ex art. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, ottavo, cod. pen., rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale tra il ruolo consortile apicale attribuito al ricorrente e l'operatività della consorteria 'ndranghetistica oggetto di contestazione processuale. Con il quinto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, a fronte delle specifiche censure difensive, desse esaustivamente conto degli elementi probatori sulla base dei quali si riteneva possibile configurare la circostanza aggravante censurata, che era stata riconosciuta dalla Corte di appello di Catanzaro senza tenere conto delle emergenze probatorie, univocamente orientate in senso favorevole a [OSCURATO:PERSONA], non essendo emerso il suo coinvolgimento nella gestione di armi, riconducibili, direttamente o indirettamente, alla cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro. Con il sesto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, a fronte delle specifiche censure difensive, desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1 della rubrica, non essendo dimostrato che le attività economiche svolte dall'imputato fossero strumentali al reimpiego dei proventi illeciti acquisiti dalla cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 4.6. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo cinque motivi di ricorso. Occorre premettere che tale atto di impugnazione veniva integrato dai nuovi motivi, depositati nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., in relazione all'udienza pubblica celebrata il 09/03/2022, che venivano articolati in correlazione con l'originario ricorso e riguardavano la configurazione del reato ascritto al ricorrente al capo 19 della rubrica e la rideterminazione del trattamento sanzionatorio che gli era stato irrogato dalla Corte di appello di Catanzaro. Tanto premesso, deve evidenziarsi che con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 110 e 629 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile delle condotte estorsive che gli venivano contestate al capo 19 della rubrica, non risultando dimostrati, alla luce dell'unica intercettazione che lo riguarda e che non lo coinvolge direttamente - concernendo la captazione del 12/09/1014, una frase pronunciata da [OSCURATO:PERSONA] in termini generici e privi di collegamento con il ricorrente -, i comportamenti intimidatori posti in essere nei confronti della presunta persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe stata costretta a versare una somma di denaro corrispondente al 3 % dell'importo dell'appalto aggiudicato alla ditta GRE.CO.FER. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile della condotta estorsiva che gli veniva contestata al capo 19 della rubrica, non essendo dimostrati - alla luce delle censure prospettate a pagina 12 dell'atto di appello e nelle pagine 5-7 dei nuovi motivi - i comportamenti intimidatori posti in essere nei confronti della presunta persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che presupponevano l'esistenza di una consorteria mafiosa egemonizzata dal ricorrente, della quale il compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito non forniva alcun riscontro. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo 19, non essendo dimostrato che la condotta illecita posta in essere dal ricorrente fosse collegata, direttamente o indirettamente, alla sfera di operatività della cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro ovvero della consorteria 'ndranghetistica della quale l'imputato avrebbe fatto parte. Con il quarto e il quinto motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, a fronte delle specifiche censure difensive, desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio applicato dalla Corte di appello di Catanzaro all'imputato e della mancata concessione delle attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA], che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi e del disvalore penale dei comportamenti contestati al ricorrente in questa sede processuale. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 4.7. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo tre motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio necessario alla configurazione del reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1, ex art. 416-bis, commi primo, terzo, quarto, quinto, sesto, ottavo, cod. pen., rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale tra il ruolo attribuito al ricorrente all'interno del sodalizio oggetto di contestazione e gli elementi probatori acquisiti nei giudizi di merito, che apparivano privi di univocità, sia sotto il profilo del contributo causale fornito alla cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 512-bis cod. pen. e 416-bis.1 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi probatori idonei a ritenere [OSCURATO:PERSONA] intestatario fittizio dei beni aziendali di cui al capo 4 bis della rubrica - riguardanti i servizi turistici svolti all'interno dei villaggi Riviera del Sole e [OSCURATO:PERSONA], ubicati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gestiti attraverso la società [OSCURATO:SOCIETA]. - a fronte dei dati circostanziali incontroversi che consentivano di ritenere dimostrato l'esercizio da parte dell'imputato di poteri gestionali effettivi sulle attività imprenditoriali in questione, che non permettevano di configurare la fattispecie di reato contestata. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA], che veniva censurato in relazione alla pena applicata per l'ipotesi delittuosa contestata al capo 1 della rubrica - ancorata al regime previsto dalla legge n. 69, anziché a quello meno severo previsto dalla legge n. 125 del 2008, che si imponeva alla luce del tempus commissi delicti - e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che si giustificavano alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui si concretizzavano gli accadimenti criminosi. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 4.8. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando un'unica censura difensiva. Con tale doglianza si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 8 decreto-legge n. 152 del 1991, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della mancata concessione dell'attenuante speciale prevista i collaboratori di giustizia che prestano un contributo fondamentale ai fini dell'accertamento degli accadimenti criminosi, che, nel caso di specie, si imponeva alla luce della decisività dell'apporto processuale fornito da [OSCURATO:PERSONA], attestata dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., la cui concessione traeva origine dall'importanza delle dichiarazioni accusatorie rese nel presente procedimento penale dall'imputato nei confronti degli ex sodali della cosca Trapasso. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 4.9. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo tre motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 513-bis cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile della condotta illecita ascrittagli al capo 26 della rubrica, così come unificata al reato di cui al capo 26 bis, non consentendo le emergenze probatorie acquisite nel corso delle indagini preliminari, alla luce dell'unica, contraddittoria, intercettazione, registrata il 07/02/2014 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di formulare un giudizio di colpevolezza nei suoi confronti. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 10, 12, 14 legge 497 del 1974, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile della condotta illecita ascrittagli al capo 13 bis della rubrica, non consentendo le emergenze probatorie acquisite nel corso delle indagini preliminari, intrinsecamente contraddittorie, riconducibili all'intercettazione registrata il 28/03/2014, di formulare un giudizio di colpevolezza nei suoi confronti, in ordine alla disponibilità di armi facenti parte dell'arsenale della cosca Trapasso. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata ad [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo 13 bis della rubrica, non essendosi dimostrato che la condotta illecita posta in essere dal ricorrente, quand'anche si ritenesse provata, fosse collegata, direttamente o indirettamente, alla sfera di operatività della cosca Trapasso.Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 4.10. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo otto motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 416-bis cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio necessario alla configurazione del reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale - analizzata alla luce delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari e della giurisprudenza di questa Corte (recte Sez. 1, n. 41735 del 26/06/2014, Pelle, non mass.) - tra il ruolo attribuito al ricorrente all'interno del sodalizio oggetto di contestazione e gli elementi probatori acquisiti nei giudizi di merito, che apparivano privi di univocità, sia sotto il profilo del contributo causale fornito alla cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo rilevante sul piano dell'affectio societatis. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 434 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che - a fronte delle specifiche censure difensive, sulle quali ci si soffermava assertivamente nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 481 del provvedimento censurato - consentivano di formulare il giudizio di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonostante la mancata revoca della sentenza di non luogo a procedere per il reato associativo ascritto all'imputato, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro il 27/10/2005, che riguardava la partecipazione associativa alla medesima consorteria 'ndranghetistica, attiva a [OSCURATO:PERSONA] di Cutro, denominata [OSCURATO:PERSONA]. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, a fronte delle specifiche censure difensive, desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1 della rubrica, non essendosi dimostrato che le attività lavorative svolte dall'imputato nell'arco temporale oggetto di vaglio - svolte a [OSCURATO:PERSONA] - fossero strumentali al reimpiego dei proventi illeciti acquisiti dalla cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro. Con il quarto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 513-bis cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile delle attività delittuose ascrittegli ai capi 8 e 8 bis della rubrica, non consentendo le emergenze probatorie acquisite nel corso delle indagini preliminari - alla luce del comportamento assunto dall'imputato nei confronti delle presunte persone offese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così come riportate nei passaggi motivazionali esplicitati nelle pagine 406 e 408 del provvedimento censurato - di formulare un giudizio di colpevolezza nei suoi confronti. Con il quinto motivo di ricorso, proposto in stretta correlazione alla doglianza precedente, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen. e 7 decreto-legge n. 152 del 1991, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata a [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui ai capi 8 e 8 bis della rubrica, non essendosi dimostrato che le condotte illecite poste in essere dal ricorrente, quand'anche si ritenessero provate, fossero collegate, direttamente o indirettamente, alla sfera di operatività della cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro. Con il sesto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 10, 12, 14 legge n. 497 del 1974, 697 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile delle attività delittuose che gli venivano ascritte ai capi 10, 11, 12, 13, 13 bis, 13 ter, 13 quater della rubrica, non consentendo le emergenze probatorie acquisite nei confronti dell'imputato, alla luce delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, passate in rassegna nel provvedimento censurato, la formulazione di un giudizio di colpevolezza, non essendo provato il collegamento esistente tra il ricorrente e i soggetti che avevano la disponibilità materiale delle armi controverse. Con il settimo motivo di ricorso, proposto in stretta correlazione alla doglianza precedente, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata a [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui ai capi 10, 11, 12, 13, 13 bis, 13 ter, 13 quater della rubrica, non essendosi dimostrato che le condotte illecite poste in essere dal ricorrente, quand'anche si ritenessero provate, fossero collegate, direttamente o indirettamente, alla sfera di operatività della cosca Trapasso. Con l'ottavo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 629 cod. pen., 140, 134 T.U.L.P.S., 610 cod. pen., 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., 7 decreto-legge n. 152 del 1991, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argonnentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile delle attività estorsive che gli venivano contestate ai capi 17, 17 bis e 18 della rubrica, non risultando dimostrate, alla luce delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, le condotte intimidatorie poste in essere nei confronti delle presunte persone offese, che sarebbero state costrette alla corresponsione di una somma per essere protette all'interno del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], dove alloggiavano. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 4.11. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo cinque motivi di ricorso. Occorre premettere che tale atto di impugnazione veniva integrato dai nuovi motivi, datati 14/02/2022, depositati nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., in relazione all'udienza pubblica celebrata il 09/03/2022, che venivano articolati in correlazione con l'atto di impugnazione presentato dagli stessi difensori e riguardavano la configurazione del reato associativo contestato al ricorrente al capo 1, ai sensi dell'art. 416-bis, commi primo, terzo, quarto, quinto, sesto, ottavo, cod. pen. Tanto premesso, deve evidenziarsi che con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile della condotta estorsiva che gli veniva contestata al capo 33 bis della rubrica, non essendosi dimostrata, alla luce delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari e delle dichiarazioni ambigue rese da [OSCURATO:PERSONA], la natura intimidatoria della condotta posta in essere nei confronti della presunta persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], tramite lo stesso Mattace, che imponeva di ricondurre la vicenda in esame a un ambito debitorio di matrice esclusivamente civilistica e di qualificare la fattispecie contestata all'imputato ex art. 393 cod. pen. Con il secondo motivo di ricorso, proposto in correlazione con la doglianza precedente, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, alla luce delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari e delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile della condotta estorsiva che gli veniva contestata al capo 33 bis, non essendosi dimostrato che il ricorrente, con il suo comportamento, perseguisse l'obiettivo di avvantaggiare [OSCURATO:PERSONA], con il quale era collegato da rapporti personali estranei alla vicenda in esame. Con il terzo motivo di ricorso, così come integrato dai nuovi motivi depositati ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 416-bis, comma primo, cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio necessario alla formulazione del giudizio di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 1, che non poteva essere espresso sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che apparivano intrinsecamente contraddittorie e prive di univocità, sia sotto il profilo del contributo causale fornito alla cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro dal ricorrente - essendo dimostrato esclusivamente il rapporto personale tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA] - sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Con il quarto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 416-bis, commi quarto e sesto, cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, a fronte delle specifiche censure difensive, desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi delle aggravanti mafiose contestate a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1 della rubrica, non essendosi dimostrato che il ricorrente fosse, direttamente o indirettamente, coinvolto nelle attività economiche relative ai villaggi turistici Riviera del Sole e [OSCURATO:PERSONA] e nella gestione dell'arsenale nella disponibilità della cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro.Con il quinto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, a fronte delle specifiche censure difensive, desse esaustivamente conto della mancata concessione delle attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA], che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi e della risalente datazione delle condotte illecite contestate al ricorrente, che si arrestavano al 2014. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. 4.12. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 192, 546 cod. proc. pen., 378, 416-bis, comma primo, cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di favoreggiamento personale aggravato ex art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, la cui configurazione era smentita dalle emergenze probatorie che attestavano l'esistenza di rapporti di natura esclusivamente personale tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], che non consentivano di concretizzare i comportamenti criminosi oggetto di contestazione, anche alla luce della condizione di marginalità dell'imputato rispetto alle dinamiche della famiglia Trapasso, riconosciuta dalla stessa Corte di appello di Catanzaro. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, a fronte delle specifiche censure difensive, desse esaustivamente conto della mancata concessione delle attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA], che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi e del disvalore modesto della condotta illecita poste in essere dall'imputato. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].4.13. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo tre motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile della condotta estorsiva che gli veniva contestata al capo 17 della rubrica, non essendo dimostrate, alla luce delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, le azioni intimidatorie poste in essere nei confronti delle presunte persone offese - che sarebbero state costrette alla corresponsione di una somma per essere protetti all'interno del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], dove alloggiavano -, anche alla luce del fatto che le vittime di tali comportamenti non venivano nemmeno identificate. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 416-bis.1 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argonnentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo 17 della rubrica, non essendosi dimostrato che la condotta illecita posta in essere dal ricorrente, quand'anche si ritenesse provata, fosse collegata, direttamente o indirettamente, alla sfera di operatività della cosca Trapasso. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, a fronte delle specifiche censure difensive, desse esaustivamente conto della mancata concessione delle attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA], che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi oggetto di contestazione processuale e del modesto disvalore della condotta illecita poste in essere dall'imputato. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 4.14. [OSCURATO:PERSONA] ricorreva per cassazione con due distinti atti di impugnazione. 4.14.1. Con il primo di questi atti di impugnazione, presentato a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], venivano articolate tre censure difensive.Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 416-bis, comma primo, cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio necessario alla configurazione del reato associativo ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale - analizzata alla luce dell'unica intercettazione riguardante l'imputato, registrata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - tra il ruolo attribuito al ricorrente all'interno del sodalizio oggetto di contestazione e gli elementi probatori acquisiti nei giudizi di merito, che apparivano privi di univocità, sia sotto il profilo del contributo causale fornito alla cosca Trapasso dal ricorrente sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, anche alla luce dell'anomala collocazione consortile del ricorrente, che operava a [OSCURATO:PERSONA] e aveva interrotto ogni rapporto con l'ambiente cutrese nel corso del 2014. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, a fronte delle specifiche censure difensive, desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1 della rubrica, non essendo dimostrato che le attività criminose svolte dall'imputato, prevalentemente nell'area di [OSCURATO:PERSONA] - prima della sua marginalizzazione consortile e del suo arresto, avvenuto il 27/05/2014 -, fossero strumentali al reimpiego dei proventi illeciti acquisiti dalla cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro, alla luce della collocazione consortile anomala del ricorrente, così come censurata con la doglianza precedente. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 99 e 62-bis cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA], che veniva censurato per il riconoscimento della recidiva oggetto di contestazione e per la mancata concessione delle attenuanti generiche, che si imponeva alla luce della risalente datazione degli accadimenti criminosi. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 4.14.2. Con il secondo degli atti di impugnazione depositati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], venivano articolate tre censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 416-bis, comma primo, cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio necessario alla configurazione del reato associativo ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale tra il ruolo anomalo attribuito al ricorrente all'interno della cosca Trapasso e gli elementi probatori acquisiti nei giudizi di merito, che apparivano privi di univocità, sia sotto il profilo del contributo causale fornito al sodalizio cutrese sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, a fronte delle specifiche censure difensive, desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1 della rubrica, non essendosi dimostrato che le attività criminose svolte dall'imputato - peraltro in zone diverse dall'area cutrese - fossero strumentali al reimpiego dei proventi illeciti acquisiti dalla cosca Trapasso. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, a fronte delle specifiche censure difensive, desse esaustivamente conto degli elementi probatori sulla base dei quali si riteneva possibile configurare la circostanza aggravante censurata, che era stata riconosciuta dalla Corte di appello di Catanzaro disattendendo le emergenze probatorie, univocamente orientate in senso favorevole a [OSCURATO:PERSONA], non essendo provato il suo coinvolgimento nella gestione di armi, riconducibili, direttamente o indirettamente, alla cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 4.15. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo tre motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 513-bis cod. pen., 24 Cost., in relazione agli artt. 597 e 648 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato ascrittogli al capo 26, così come riqualificato e unificato al capo 26 bis, senza considerare, in violazione del divieto di reformatio in peius, che, per quest'ultima fattispecie, l'imputato era stato assolto nel giudizio di primo grado per l'insussistenza del fatto. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 516, 522 cod. proc. pen., 11, comma secondo, 24 Cost., conseguenti al fatto che la Corte di appello di Catanzaro aveva qualificato l'ipotesi delittuosa contestata al capo 26 bis - alla quale aveva unificato il delitto di cui al capo 26 - ex art. 513-bis cod. pen., in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa di [OSCURATO:PERSONA], nell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Corte EDU, in relazione alla previsione dell'art. 6, par. 3 CEDU, riconducibile alla decisione del caso "Drassich contro Italia", consolidatasi nel nostro ordinamento giuridico. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 62-bis cod. pen. e 111, comma sesto, Cost., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, a fronte delle specifiche censure difensive, desse esaustivamente conto della mancata concessione delle attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA], che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi e del modesto disvalore penale della condotta illecita contestata al ricorrente al capo 26 della rubrica, così come unificato al capo 26 bis. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 4.16. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo tre motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso, prospettato in termini sovrapponibili al primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 513-bis cod. pen., 24 Cost., in relazione agli artt. 597 e 648 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile delle attività criminose ascrittegli al capo 26, così come riqualificato e unificato al capo 26 bis, senza considerare, in violazione del divieto di reformatio in peius, che, per quest'ultima fattispecie, l'imputato era stato assolto nel giudizio di primo grado per l'insussistenza del fatto. Con il secondo motivo di ricorso, prospettato in termini sovrapponibili al secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 516, 522 cod. proc. pen., 11, comma secondo, 24 Cost., conseguenti al fatto che la Corte di appello di Catanzaro aveva qualificato l'ipotesi delittuosa contestata al capo 26 bis - alla quale aveva unificato il delitto di cui al capo 26 - ex art. 513-bis cod. pen., in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa di [OSCURATO:PERSONA], nell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Corte EDU, in relazione alla previsione dell'art. 6, par. 3 CEDU, riconducibile alla decisione del caso "Drassich contro Italia", consolidatasi nel nostro ordinamento. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 62-bis cod. pen. e 111, comma sesto, Cost., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, a fronte delle specifiche censure difensive, desse esaustivamente conto della mancata concessione delle attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA], che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi e dell'effettivo disvalore penale dei comportamenti contestati al ricorrente al capo 26 della rubrica. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 4.17. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 192, comma 2, cod. proc. pen., 530, 533, comma 2, cod. proc. pen., 416-bis cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio necessario alla configurazione del ruolo associativo ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale - analizzata alla luce delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - tra il ruolo attribuito al ricorrente all'interno della cosca Trapasso e gli elementi probatori acquisiti nei giudizi di merito, che apparivano privi di univocità, sia sotto il profilo del contributo causale fornito al sodalizio cutrese sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo, rilevante sul piano dell'a ffectio societatis.Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA], che veniva censurato in relazione alla pena applicata per l'ipotesi delittuosa contestata al capo 1 - ancorata al regime previsto dalla legge n. 69, anziché a quello meno severo previsto dalla legge n. 125 del 2008, che si imponeva alla luce del tempus commissi delicti - e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che si giustificavano alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui si concretizzavano gli accadimenti criminosi. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 4.18. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo sei motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argonnentativo che, a fronte delle specifiche censure difensive, desse esaustivamente conto degli elementi probatori sulla base dei quali si riteneva possibile configurare la circostanza aggravante censurata, che era stata riconosciuta dalla Corte di appello di Catanzaro disattendendo le emergenze probatorie, univocamente orientate in senso favorevole ad [OSCURATO:PERSONA], non essendo provato il suo coinvolgimento nella gestione di armi, riconducibili, direttamente o indirettamente, alla cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 512-bis e 416-bis.1 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argonnentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata ad [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui al capo 5 della rubrica, non essendosi dimostrato che l'intestazione fittizia, concernente la gestione del circolo "[OSCURATO:PERSONA] dello zio Tommy", fosse collegata, direttamente o indirettamente, alla sfera di operatività della cosca Trapasso. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 629 cod. pen. e 416-bis.1 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile della condotta estorsiva che gli veniva contestata al capo 22 della rubrica, non essendosi dimostrata, alla luce delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari - e in particolare della captazione registrata il 26/09/2014, che veniva citata nelle pagine 15-17 dell'atto di impugnazione in esame -, le attività intimidatorie poste in essere nei confronti delle presunte persone offese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui ambigue dichiarazioni non consentivano di corroborare l'assunto accusatorio originario. Con il quarto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata ad [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui al capo 22 della rubrica, non essendosi dimostrato che le condotte intimidatorie poste in essere in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quand'anche si ritenessero provate, fossero collegate, direttamente o indirettamente, alla sfera di operatività della cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro. Con il quinto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, a fronte delle specifiche censure difensive, desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata ad [OSCURATO:PERSONA] al capo 1, non essendosi dimostrato che i proventi dell'attività commerciale relativa al circolo "[OSCURATO:PERSONA] dello zio Tommy" fossero strumentali al loro reimpiego de parte degli esponenti della cosca Trapasso. Con il sesto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di applicare ad [OSCURATO:PERSONA], per l'ipotesi delittuosa contestata al capo 1, il trattamento sanzionatorio previsto dalla legge n. 125 del 2008, anziché quello, più severo sul piano dosimetrico, previsto dalla disciplina vigente, introdotta dalla legge n. 69 del 2015, che si imponeva alla luce dei parametri normativi applicabili in materia di successione di leggi penali nel tempo. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 4.19. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso.t Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 12-quinquies decreto-legge n. 306 del 1992, 192 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, alla luce delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, desse esaustivamente conto degli elementi probatori idonei a ritenere [OSCURATO:PERSONA] l'intestatario fittizio dei beni aziendali di cui al capo 4 ter della rubrica - relativi ai servizi turistici svolti all'interno dei villaggi Riviera del Sole e [OSCURATO:PERSONA], ubicati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -, a fronte dei dati circostanziali incontroversi, che imponevano di reputare effettivo l'esercizio di poteri gestionali sulle attività imprenditoriali in questione, non permettendo di configurare la fattispecie di reato contestata. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 133 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato al ricorrente, rispetto al quale si registrava l'elusione integrale delle censure difensive introdotte con l'atto di impugnazione presentato presso la Corte di appello di Catanzaro nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 4.20. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 12-quinquies decreto-legge n. 306 del 1992, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, alla luce delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, desse esaustivamente conto degli elementi probatori idonei a ritenere [OSCURATO:PERSONA] l'intestatario fittizio del circolo "[OSCURATO:PERSONA] dello zio Tomnny", a fronte dei dati circostanziali incontroversi, che imponevano di reputare effettivo l'esercizio di poteri gestionali sull'attività imprenditoriale in questione, non permettendo di configurare il reato contestato al capo 5. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 416-bis.1 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata a [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui al capo 5 della rubrica, non essendosi dimostrato che l'intestazione fittizia, relativa alla gestione del circolo "[OSCURATO:PERSONA] dello zio Tommy", fosse collegata, direttamente o indirettamente, alla sfera di operatività della cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 4.21. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo quattro motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 416-bis cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio necessario alla configurazione del reato associativo ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale - analizzata alla luce delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - tra il ruolo attribuito al ricorrente all'interno del sodalizio oggetto di contestazione e gli elementi probatori acquisiti nei giudizi di merito, che apparivano privi di univocità, sia sotto il profilo del contributo causale fornito alla cosca Trapasso sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argonnentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile della condotta illecita che gli veniva contestata al capo 13 quater della rubrica, non essendosi dimostrato, alla luce delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari - e in particolare della captazione registrata il 13/07/2014, tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA], citata nelle pagine 17-19 dell'atto di impugnazione in esame -, che il ricorrente fosse consapevole della disponibilità dell'arma controversa da parte dello stesso Cosco. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 629 cod. pen., 192, 546 cod. proc. pen., 416-bis.1 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere l'imputato [OSCURATO:PERSONA] responsabile della condotta estorsiva che gli veniva contestata al capo 22 della rubrica, non essendosi dimostrate alla luce delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari - e in particolare della captazione registrata il 26/09/2014, che veniva citata nelle pagine 19-21 dell'atto di impugnazione in esame -, le condotte intimidatorie poste in essere nei confronti delle presunte persone offese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni, per la loro intrinseca ambiguità, non consentivano di corroborare il compendio probatorio. Con il quarto motivo di ricorso si deducevano si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 62- bis cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, a fronte delle specifiche censure difensive, desse esaustivamente conto della mancata concessione delle attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA], che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi oggetto di vaglio giurisdizionale e dell'effettivo disvalore delle condotte illecite poste in essere dall'imputato, rispetto alle quali si contestava l'elusione integrale delle censure difensive. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 4.22. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio necessario alla configurazione del reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1, ex art. 416-bis, commi primo, terzo, ottavo, cod. pen., rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale tra il ruolo consortile attribuito al ricorrente all'interno della cosca [OSCURATO:PERSONA] - costituente un sodalizio collegato alla cosca Trapasso, egemonizzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; quest'ultimo nel frattempo deceduto - e l'operatività della consorteria 'ndranghetistica oggetto di contestazione. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 81, comma secondo, 110, 629 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile della condotta estorsiva che gli veniva contestata al capo 56 della rubrica, non essendo dimostrati, alla luce delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, intrinsecamente contraddittorie, le condotte intimidatorie poste in essere nei confronti della presunta persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], che veniva costretta alla corresponsione di somme in favore di [OSCURATO:PERSONA], dovute per un precedente prestito di matrice usuraria. 47 t Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 4.23. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo cinque motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 416-bis cod. pen., 192, 546, 533 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio necessario alla configurazione del reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale tra il ruolo consortile attribuito al ricorrente all'interno della cosca [OSCURATO:PERSONA] - costituente un sodalizio collegato alla cosca Trapasso, egemonizzato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - e l'operatività della consorteria 'ndranghetistica oggetto di contestazione. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 416-bis cod. pen., 192, 546, 533 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argonnentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio necessario alla configurazione del ruolo associativo ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale - analizzata alla luce delle dichiarazioni rese dalle presunte persone offese delle condotte estorsive ascritte all'imputato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - tra il ruolo al ricorrente all'interno del sodalizio oggetto di contestazione e gli elementi probatori acquisiti nei giudizi di merito, che apparivano privi di univocità, sia sotto il profilo del contributo causale fornito alla cosca [OSCURATO:PERSONA], quale sodalizio 'ndranghetistico collegato alla cosca Trapasso, sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 192, 546, 533 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile delle condotte illecite che gli venivano ascritte ai capi 53 e 56 della rubrica, non essendosi dimostrati, alla luce delle dichiarazioni delle presunte persone offese, peraltro sprovviste di univocità probatoria, i comportamenti criminosi oggetto di contestazione. Con il quarto e il quinto motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA], che veniva censurato per la mancata concessione delle attenuanti generiche - che si imponevano alla luce del modesto disvalore degli accadimenti criminosi - e dell'aumento di pena, disposto a titolo di continuazione, per l'aggravante contestata. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 4.24. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo cinque motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 416-bis cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio necessario alla configurazione del reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale tra il ruolo attribuito al ricorrente all'interno della cosca [OSCURATO:PERSONA] - costituente un gruppo collegato alla cosca Trapasso, operante nell'area di [OSCURATO:PERSONA] - e la sfera di operatività della consorteria 'ndranghetistica oggetto di contestazione, che appariva smentita sia dalle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari sia dagli esiti del processo penale denominato "Custos". Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 416-bis cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio necessario alla configurazione del ruolo associativo ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale - analizzata alla luce dei reati fine commessi nell'interesse della cosca [OSCURATO:PERSONA] e dell'epoca della loro commissione, in cui l'imputato era poco più che maggiorenne - tra il ruolo attribuito al ricorrente all'interno della cosca [OSCURATO:PERSONA] e gli elementi probatori acquisiti nei giudizi di merito, che apparivano privi di univocità, sia sotto il profilo del contributo causale fornito al sodalizio egemonizzato da [OSCURATO:PERSONA] sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 81, comma secondo, 110, 629 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile t della condotta estorsiva che gli veniva contestata al capo 56 della rubrica, non essendosi dimostrati, alla luce delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, intrinsecamente contraddittorie, i comportamenti criminosi oggetto di contestazione. Con il quarto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di applicare a [OSCURATO:PERSONA], per l'ipotesi delittuosa contestata al capo 1, il trattamento sanzionatorio previsto dalla legge n. 125 del 2008, anziché quello, più severo sul piano dosimetrico, previsto dalla disciplina vigente, introdotta dalla legge n. 69 del 2015, che si imponeva alla luce dei parametri normativi applicabili in materia di successione di leggi penali nel tempo. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 4.25. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo quattro motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 416-bis cod. pen., 192, 533, comma 1, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio necessario alla configurazione del reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale tra il ruolo consortile apicale attribuito al ricorrente all'interno della cosca [OSCURATO:PERSONA] - costituente un gruppo collegato alla cosca Trapasso, egemonizzato dallo stesso ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduto - e la sfera di operatività della consorteria 'ndranghetistica oggetto di contestazione, che era smentita dalle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che avevano evidenziato l'esistenza di un gruppo criminale embrionale. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 132 T.U.B., 192, 533, comma 1, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile della condotta illecita che gli veniva ascritta al capo 53 della rubrica, non essendosi dimostrati - alla luce delle ambigue dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - i comportamenti oggetto di contestazione, che non potevano essere ricondotti alla fattispecie dell'esercizio abusivo del credito. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 644 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile della condotta illecita che gli veniva ascritta al capo 54 bis della rubrica, non essendosi dimostrati - alla luce delle ambigue dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - i comportamenti oggetto di contestazione, non essendosi acquisita la certezza che il ricorrente fosse consapevole della natura usuraria del prestato di 5.000,00 euro erogato a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], per il quale la vittima, dapprima, pagava un tasso di interesse del 15 % annuo e, successivamente, un tasso di interesse del 10 % annuo. Con il quarto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui ai capi 53 e 54 bis della rubrica, non essendosi dimostrato che le condotte illecite posta in essere dal ricorrente, quand'anche si ritenessero provate, fossero collegate, direttamente o indirettamente, alla sfera di operatività della cosca [OSCURATO:PERSONA]. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 4.26. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo cinque motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 416-bis cod. pen., 521, 522 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio necessario alla configurazione del reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale tra il ruolo attribuito al ricorrente all'interno della cosca [OSCURATO:PERSONA] - costituente un sodalizio collegato alla cosca Trapasso, egemonizzato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - e la sfera di operatività della consorteria 'ndranghetistica oggetto di contestazione, che determinava la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 416-bis cod. pen., 192 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio necessario alla configurazione del ruolo associativo ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1 della rubrica, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale motivazionale - analizzata alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte in materia di partecipazione a un'associazione di tipo mafioso (recte Sez. U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, cit.) - tra la posizione attribuita al ricorrente all'interno del sodalizio cutrese oggetto di contestazione e gli elementi probatori acquisiti nei giudizi di merito, che apparivano privi di univocità, sia sotto il profilo del contributo causale fornito alla cosca [OSCURATO:PERSONA] sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo, rilevante sul piano dell'affectio societatis. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 132 T.U.B., 192 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile della condotta illecita che gli veniva ascritta al capo 53, non essendosi dimostrati - alla luce degli elementi probatori acquisiti nel corso delle indagini preliminari - i comportamenti oggetto di contestazione, che non potevano essere ricondotti alla fattispecie dell'esercizio abusivo del credito. Con il quarto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, a fronte delle specifiche censure difensive, desse esaustivamente conto della mancata concessione delle attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA], che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi e del modesto disvalore della condotta illecita ascrittagli. Con il quinto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di applicare a [OSCURATO:PERSONA], per l'ipotesi delittuosa contestata al capo 1, il trattamento sanzionatorio previsto dalla legge n. 125 del 2008, anziché quello, più severo sul piano dosimetrico, previsto dalla disciplina vigente, introdotta dalla legge n. 69 del 2015, che si imponeva alla luce dei parametri normativi applicabili in materia di successione di leggi penali nel tempo. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 4.27. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo quattro motivi di ricorso. Occorre premettere che tale atto di impugnazione veniva integrato dai nuovi motivi, depositati nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., in relazione all'udienza pubblica celebrata il 09/03/2022, che venivano articolati in correlazione con l'originario atto di impugnazione e riguardavano la configurazione del reato associativo ascritto al ricorrente al capo 1 e la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, derivante dalla discrasia esistente tra il ruolo consortile originariamente attribuito al ricorrente all'interno della cosca [OSCURATO:PERSONA] e l'operatività della consorteria 'ndranghetistica prefigurata dalla decisione censurata. Tanto premesso, deve evidenziarsi che con il primo motivo di ricorso, così come integrato dai nuovi motivi depositati ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 416-bis cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio necessario alla configurazione del reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale tra il ruolo attribuito al ricorrente all'interno della cosca [OSCURATO:PERSONA] - costituente un sodalizio collegato alla cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro, egemonizzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - e la sfera di operatività della consorteria 'ndranghetistica oggetto di contestazione, che appariva smentita sia dalle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari sia dagli esiti del processo penale denominato "Custos". Con il secondo motivo di ricorso, così come integrato dai nuovi motivi depositati ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 521 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio necessario alla configurazione del reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale tra il ruolo consortile originariamente attribuito al ricorrente all'interno della cosca [OSCURATO:PERSONA] e la sfera di operatività della consorteria 'ndranghetistica su cui era intervenuta la condanna dell'imputato, che determinava la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Con il terzo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 416-bis cod. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio necessario alla configurazione del reato associativo ascritto a [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale - analizzata alla luce delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - tra la posizione attribuita al ricorrente all'interno del sodalizio oggetto di contestazione e gli elementi probatori acquisiti nei giudizi di merito, che apparivano privi di univocità, sia sotto il profilo del contributo causale fornito alla cosca [OSCURATO:PERSONA] sia sotto il profilo dell'a ffectio societatis del reato associativo, ritenuto insussistente. Con il quarto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di applicare a [OSCURATO:PERSONA], per l'ipotesi delittuosa contestata al capo 1, il trattamento sanzionatorio previsto dalla legge n. 125 del 2008, anziché quello, più severo sul piano dosimetrico, previsto dalla disciplina vigente, introdotta dalla legge n. 69 del 2015, che si imponeva alla luce dei parametri normativi applicabili in materia di successione di leggi penali nel tempo. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, deve rilevarsi che le posizioni degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere esaminate separatamente, pur essendo indispensabile, in relazione agli aspetti di censura della motivazione della sentenza impugnata comuni ad alcuni ricorsi, richiamare i principi di carattere generale che ne consentono un corretto inquadramento sistematico, alla luce dei parametri ermeneutici di questa Corte. 1.1. La prima questione ermeneutica di carattere comune sulla quale occorre soffermarsi preliminarmente riguarda i principi generali vigenti in materia di chiamate in correità e in reità acquisite nel presente procedimento penale, concernenti le dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che costituiscono il nucleo probatorio essenziale del giudizio di colpevolezza formulato dai Giudici di merito nei confronti degli odierni imputati. In questo ambito, innanzitutto, è necessario richiamare il principio di diritto affermato nell'ultimo arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite, applicabile nei confronti delle dichiarazioni accusatorie rese dei propalanti esaminati nel presente procedimento penale, secondo cui: «Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145-01). Questo orientamento ermeneutico, com'è noto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai definitivamente consolidato, in tema di dichiarazioni di collaboratori di giustizia, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «In tema di chiamata in reità, poiché la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni non si muovono lungo linee separate, posto che l'uno aspetto influenza necessariamente l'altro, al giudice è imposta una considerazione unitaria dei due aspetti, pur logicamente scomponibili; sicché, in presenza di elementi incerti in ordine all'attendibilità del racconto, egli non può esimersi dal vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali, in quanto - salvo il caso estremo di una sicura inattendibilità del dichiarato - il suo convincimento deve formarsi sulla base di un vaglio globale di tutti gli elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo» (Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007, Pelaggi, Rv. 236151-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Khess, Rv. 276676-01; Sez. 55 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, Rv. 262348-01; Sez. 2, n. 21599 del 16/02/1999, Emmanuello, Rv. 244541-01). In questa cornice, le chiamate in correità o in reità, in quanto contenute nelle dichiarazioni eteroaccusatorie rese da uno dei soggetti processuali indicati nell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., non possono che soggiacere ai criteri di valutazione della prova previsti da tale disposizione, nel senso che la loro credibilità soggettiva e la loro attendibilità, intrinseca ed estrinseca, devono trovare conferma in altri elementi di prova, con la conseguente accentuazione, conformemente all'espressa previsione del primo comma dello stesso articolo, dell'obbligo di motivazione del convincimento del giudice, da intendersi come espressione di un giudizio unitario e non frazionabile sulle propalazioni oggetto di vaglio giurisdizionale. Tale arresto giurisprudenziale, inoltre, nel solco di un orientamento ermeneutico, collegato e parimenti consolidato, ribadisce che, ai fini della corretta valutazione del mezzo di prova di cui si sta discutendo, la metodologia a cui il giudice di merito deve conformarsi non può che essere quella trifasica, fondata sulla valutazione della credibilità del dichiarante, desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni socio-economiche e familiari, dal suo passato, dai rapporti con l'accusato, dalla genesi remota e prossima delle ragioni che lo hanno indotto all'accusa nei confronti del chiamato; dalla valutazione dell'attendibilità intrinseca della chiamata effettuata dal propalante, fondata sui criteri della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; dalla verifica esterna dell'attendibilità della dichiarazione accusatoria, effettuata attraverso l'esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa chiamata, idonei ad attestarne la veridicità (Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, Rv. 192465- 01). Deve, tuttavia, evidenziarsi, in linea con quanto opportunamente precisato dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, che tale sequenza trifasica non deve svilupparsi rigidamente - essendo espressione di un giudizio unitario, omogeneo e non frazionabile sulle propalazioni di volta in volta esaminate -, nel senso che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee separate, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra fonte di prova di natura dichiarativa, deve essere valutata unitariamente, conformemente ai criteri epistemologici generali e non prevedendo, per converso, la disposizione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica deroga. In questo contesto processuale, le censure difensive proposte dai difensori degli odierni ricorrenti, con specifico riferimento al vaglio delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pur nella varietà delle prospettazioni argomentative che le caratterizzano, si muovono in una direzione esattamente inversa a quella prefigurata da questa Corte, tendente a parcellizzare i singoli segmenti dichiarativi di tali propalanti, prospettando un'operazione di ermeneutica processuale irrispettosa del compendio probatorio acquisito e incompatibile con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 13844 del 02/12/2016, dep. 2017, Aracu, Rv. 270367-01; Sez. 6, n. 47304 del 12/11/2015, Messina, Rv. 265355- 01; Sez. 6, n. 41352 del 24/09/2010, Contini, Rv. 248713-01; Sez. 6, n. 1472 del 02/11/1998, dep. 1999, Archesso, Rv. 213446-01). Quanto, infine, alla tipologia e all'oggetto dei riscontri probatori, la genericità del riferimento agli elementi di prova da parte dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. legittima l'interpretazione secondo cui, in questo ambito, vige il principio della libertà degli elementi di riscontro estrinseco, nel senso che questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendendo non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo penale e idoneo, sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto bisognoso di conferma giurisdizionale (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, cit.; Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, cit.). Ne discende che il riscontro estrinseco alla chiamata in correità o in reità di un propalante può essere offerto anche dalle dichiarazioni di analoga natura rese da uno o più degli altri soggetti indicati nella richiamata disposizione, in termini analoghi a quanto si verificava nel caso in esame per le propalazioni dei collaboratori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, qualunque elemento probatorio, diretto o indiretto che sia, purché estraneo alle propalazioni che devono essere riscontrate, può essere legittimamente utilizzato a conferma della loro attendibilità, che dovrà essere vagliata rigorosamente dal giudice, verificando l'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione accusatoria e la sua attitudine a fungere da riscontro estrinseco di quella - o di quelle - che lo stesso giudice ritenga di porre a fondamento, con valenza primaria o paritaria rispetto alle prime, della propria decisione (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, cit.; Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, cit.).Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, occorre esaminare le dichiarazioni accusatorie acquisite in relazione alle ipotesi delittuose contestate agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], allo scopo di vagliare la correttezza del percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Catanzaro - in linea con le conclusioni poste a fondamento della decisione di primo grado - nel valutare le propalazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sui quali, tra l'altro, si fonda il giudizio di responsabilità penale formulato nei confronti dei ricorrenti per i reati rispettivamente ascrittigli. 1.2. La seconda questione ermeneutica di carattere comune su cui occorre soffermarsi preliminarmente riguarda il tema del vizio del travisamento dell'atto ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con specifico riferimento al compendio probatorio costituito dalle intercettazioni, telefoniche e ambientali, acquisite nel corso delle indagini preliminari, al quale fanno riferimento - con varietà di posizioni argomentative - la gran parte degli atti di impugnazione presentati nell'interesse dei ricorrenti. Ci si riferisce al compendio probatorio costituito dalle intercettazioni attivate nel corso delle indagini preliminari, con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, che venivano richiamate nelle sentenze di merito, mediante citazioni testuali dei passaggi salienti di tali conversazioni, con riferimento alle verifiche processuali svolte in relazione alle varie ipotesi delittuose oggetto di contestazione. Come si è detto, a questi elementi probatori fanno riferimento criticamente le difese di diversi imputati, in termini di travisamento del significato attribuibile alle captazioni acquisite, imponendo una ricognizione preliminare delle questioni ermeneutiche indispensabili per inquadrare le patologie processuali censurate con gli atti di impugnazione in esame. In tale ambito, deve rilevarsi che il controllo di legittimità sul vizio di manifesta illogicità della motivazione viene esercitato esclusivamente sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità, per il giudice di legittimità, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti processuali. Ne consegue che, nella verifica della fondatezza dei motivi di ricorso formulati ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., il giudice di legittimità non deve accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, proprie del giudizio di merito, ma soltanto stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione e fornito esauriente risposta alle deduzioni delle partì, applicando correttamente le regole processuali. Pertanto, ai fini della denuncia del vizio in esame, è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento impugnato sia manifestamente carente sul piano motivazionale o logico, per cui non può essere ritenuto legittimo opporre alla valutazione dei fatti contenuta nella decisione una diversa e alternativa ricostruzione degli stessi, ancorché altrettanto logica, perché in tal caso verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito, come affermato dalle Sezioni Unite in un risalente e insuperato arresto giurisprudenziale (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01). Infatti, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non è funzionale a stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento giurisdizionale (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304-01; Sez. 4, n. 47891 del 28/09/2004, Mauro, Rv. 230568-01; Sez. 4, n. 47891 del 28/09/2004, Mauro, Rv. 230568-01; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369- 01). 1.2.1. Passando a considerare il tema del vizio di travisamento dell'atto processuale, deve osservarsi che, a seguito delle modifiche della disposizione dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen. da parte dell'art. 8 legge 20 febbraio 2006, n. 46, mentre non è consentito dedurre il travisamento del fatto, per effetto della preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la sua valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei sottostanti giudizi, deve ritenersi consentita la deduzione del vizio di travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito fondi il proprio convincimento giurisdizionale su una prova che non esiste o su un risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello reale, atteso che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se tali elementi sussistano (Sez. 3, n. 18521 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, Vignaroli, Rv. 236893-01; Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006, Lobriglio, Rv. 234559-01). In questa cornice ermeneutica, si deve ulteriormente rilevare che, in tema di valutazione del contenuto di intercettazioni telefoniche o ambientali, gli indizi raccolti in tale ambito possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano gravi, precisi e concordanti, fermo restando che l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle singole conversazioni costituisce una questione di fatto, che è rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità, se motivata in conformità ai criteri della logica giudiziaria e delle massime di esperienza, alla verifica dei quali questo Collegio si deve attenere scrupolosamente (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01; Sez. 6, n. 15396 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2008, Sitzia, Rv. 239636-01). Ne discende che non è possibile operare una reinterpretazione complessiva del contenuto delle intercettazioni in sede di legittimità, essendo una tale operazione di ermeneutica processuale preclusa a questo Collegio, conformemente al seguente principio di diritto: «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01; Sez. 1, n. 3643 del 26/05/1997, Scotto, v. 208254-01). In questo contesto, occorre ribadire il consolidato principio di diritto secondo cui, a seguito della riformulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, non è consentito dedurre il vizio di travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella che è stata compiuta nei giudizi di merito. Se così non fosse, si domanderebbe a questa Corte il compimento di un'operazione ermeneutica estranea al giudizio di legittimità, come quella della reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623-01; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215-01; Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167-01; Sez. 4, n. 117 del 28/10/2005, Caruso, Rv. 232626-01). Discorso, questo, che vale anche con riferimento alla lettura del contenuto delle conversazioni e delle comunicazioni captate durante le indagini preliminari, rispetto alle quali è stato tratteggiato nella gran parte dei ricorsi in esame, in termini sostanzialmente assimilabili, un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle intercettazioni, che costituisce una questione esclusivamente fattuale, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se e nella misura in cui le valutazioni effettuate dai giudici di merito risultano logiche e coerenti in rapporto alle massime di esperienza utilizzate per l'interpretazione di tali captazioni. Sul punto, allo scopo di circoscrivere con maggiore puntualità gli ambiti di intervento del giudice di legittimità in relazione all'operazione di ermeneutica processuale compiuta dai Giudici di merito catanzaresi sui risultati delle intercettazioni oggetto di vaglio, si ritiene utile richiamare il seguente principio di diritto: «In tema di valutazione della prova, con riferimento ai risultati delle intercettazioni di comunicazioni, il giudice di merito deve accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione» (Sez. 6, n. 29530 del 03/05/2006, Rispoli, Rv. 235088-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, Acampa, Rv. 278611-01; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414-01; Sez. 6, n. 17619 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Gionta, Rv. 239724-01). Questa posizione ermeneutica, da ultimo, è stata ribadita dalle Sezioni Unite, che, in tema di interpretazione delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, hanno affermato il seguente principio di diritto: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01). 1.3. La terza questione ermeneutica sulla quale occorre soffermarsi preliminarmente riguarda il rapporto tra la motivazione della sentenza di primo grado e la motivazione della sentenza di secondo grado, che deve essere valutato in stretta correlazione al tema dell'ammissibilità della motivazione per relationem del provvedimento di appello che ci si trova a giudicare in sede di legittimità. Tale questione interpretativa, ai presenti fini, assume rilievo in relazione a quelle posizioni processuali per le quali le sottostanti decisioni di merito risultano tra loro concordanti, dando luogo a un'ipotesi di doppia conforme, totale o parziale. Deve, innanzitutto, osservarsi che, nel vagliare la congruità del giudizio di colpevolezza espresso dalla Corte di appello di Catanzaro nei confronti degli imputati - laddove conforme, per punti e capi, alla sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro il 18/12/2018 -, occorre tenere conto dell'unitarietà del complesso motivazionale costituito da entrambe le decisioni di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Tudino, Rv. 277758-01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv, 258774-01; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207-01; Sez. 2, n. 38788 del 09/11/2006, Levante, Rv. 235509-01; Sez. 2, n. 31890 del 14/06/2006, Brescia, Rv. 234930- 01). Questi provvedimenti decisori, nei termini processuali che si sono precisati, si sviluppano secondo linee logiche e giuridiche concordanti, con la conseguenza che - sulla base dell'orientamento ermeneutico, da tempo, consolidato di questa Corte - la motivazione della sentenza di primo grado si salda necessariamente con quella della sentenza di appello, formando un corpo motivazionale unitario e inscindibile, a prescindere da eventuali richiami a singoli passaggi argomentativi della decisione impugnata, effettuati dalle difesa degli odierni ricorrenti allo scopo di evidenziarne l'incongruità argomentativa. Sul punto, si ritiene indispensabile richiamate il seguente principio di diritto: «Le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (Sez. 3, n. 13926 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Valerio, Rv. 252615-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 37925 del 12/06/2019, Pellegrino, Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 10613 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lombardozzi, Rv. 221116-01; Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497-01). Ne discende che, limitatamente alle posizioni processuali per le quali è configurabile un'ipotesi di doppia conforme giurisdizionale, i singoli passaggi motivazionali della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro il 18/12/2018 devono necessariamente integrarsi con gli omologhi passaggi esplicitati nella sentenza di secondo grado, pronunciata dalla Corte di appello di Catanzaro il 16/11/2020, componendo i due provvedimenti decisori, limitatamente alle ipotesi di conformità delle statuizioni giurisdizionali delle decisioni, un percorso argomentativo unitario rispetto alla responsabilità penale dei ricorrenti. Tale percorso argomentativo, dunque, risulta adeguato rispetto alle emergenze processuali e pienamente conforme ai parametri ermeneutici consolidati di questa Corte, secondo cui: «Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione» (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv, 236181-01; Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 2014, Albergamo, Rv. 192250-01; Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906-01). In questa cornice, non è nemmeno possibile ipotizzare che, nelle ipotesi di doppia conforme giurisdizionale, la sentenza in esame, per il semplice richiamo, ancorché sintetico, a singoli passaggi motivazionali del provvedimento decisorio sottostante, possa ricondursi alla categoria degli atti per relationem, atteso che, nel giudizio di appello, la valutazione della specificità dei motivi di impugnazione si pone in termini differenti e meno stringenti rispetto a quanto è necessario per il ricorso per cassazione, in ragione del carattere di mezzo di gravame di tipo devolutivo del primo dei due rimedi, atto a provocare un nuovo esame del merito. Tutto questo non può che comportare una valutazione meno rigorosa dei singoli passaggi motivazionali, di volta in volta, considerati dal giudice di secondo grado (Sez. 6, n. 3721 del 24/11/2015, Sanna, dep. 2016, Rv. 265827-01; Sez. 5, n. 5619 del 24/11/2014, dep. 2015, Stankovic, Rv. 262814-01; Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, Rv. 259456-01; Sez. 2, n. 8345 del 23/11/2013, dep. 2014, Pierannunzio, Rv. 258529-01). Ferme restando tali considerazioni, che impongono di escludere la sussistenza nel caso di specie di una sentenza di secondo grado motivata dalla Corte di appello di Catanzaro per relationem, nelle ipotesi di doppia conforme giurisdizionale, relativa a punti e capi della decisione, per il semplice riferimento a singoli passaggi processuali del sottostante giudizio di merito, si deve rilevare che, nel nostro sistema, deve ritenersi comunque ammissibile la motivazione per relationem delle decisioni di appello, in presenza dei presupposti - certamente ricorrenti nel nostro caso - canonizzati dal seguente principio di diritto: «La motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione» (Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839- 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252-01; Sez. 4, n. 4181 del 14/11/2008, Benincasa, Rv. 238674-01; Sez. 1, n. 1445 del 14/10/2013, dep. 2014, Spada, Rv. 258357-01). 1.4. Nella cornice ermeneutica descritta nei paragrafi precedenti, occorre passare in rassegna gli atti di impugnazione proposti nell'interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], allo scopo di verificare se il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Catanzaro, per giungere alla conferma del giudizio di colpevolezza formulato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, relativamente ai punti e ai capi oggetto di vaglio, risulta conforme ai parametri giurisprudenziali che si sono richiamati nei paragrafi 1.1, 1.2e 1.2.1. 2. Occorre, quindi, passare a considerare i singoli atti di impugnazione, prendendo le mosse da quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che deve ritenersi fondato, limitatamente alle doglianze relative al trattamento sanzionatorio. Nel resto, invece, l'atto di impugnazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. 2.1. Tanto premesso, deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione del reato di cui al capo 1 della rubrica, ascritto a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 416- bis, commi primo, terzo, quarto, quinto, sesto, ottavo, cod. pen., rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale insanabile tra la posizione associativa contestata all'imputato all'interno della cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro e l'attività imprenditoriale svolta dal ricorrente attraverso la ditta I.E.A.C. di [OSCURATO:PERSONA], che risultava il frutto di un palese travisamento probatorio, reso evidente dalla revoca della confisca della stessa azienda disposta con il provvedimento censurato. Osserva il Collegio che il nucleo essenziale del giudizio di responsabilità formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] trae origine dalle intercettazioni esaminate nelle pagine 510-514 della sentenza impugnata, registrate tra il 17/06/2014 e il 28/10/2014, rispetto alle quali privo di rilievo appare il dissequestro della ditta I.E.A.C. di [OSCURATO:PERSONA], pronunciato dalla Corte di appello di Catanzaro all'esito del giudizio di secondo grado. Tra queste captazioni, si ritiene opportuno richiamare per la loro peculiare rilevanza probatoria, seguendo l'ordine di esposizione contenuto nel provvedimento decisorio censurato, l'intercettazione numero 4417 del 17/06/2014, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata a pagina 511; l'intercettazione numero 6617 del 09/08/2014, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata a pagina 511; l'intercettazione numero 3891 del 03/09/2014, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata nelle pagine 511 e 512; l'intercettazione numero 5077 del 31/10/2014, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata nelle pagine 512 e 513; l'intercettazione numero 4942 del 28/10/2014, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e il figlio, [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata a pagina 513. Di queste intercettazioni, che si sviluppavano lungo un arco temporale significativo, compreso tra il 17/06/2014 e il 31/10/2014, la Corte di appello di Catanzaro forniva un'interpretazione ineccepibile, inserendole in un compendio probatorio che consentiva di ritenere dimostrato il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] - forte dei suoi rapporti personali con [OSCURATO:PERSONA] e con i vertici della cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro - nelle attività di pianificazione criminosa e di controllo illecito dell'area cutrese, delle quali il ricorrente era pienamente consapevole. Questi elementi probatori venivano ulteriormente correlati alle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che convergevano nel ritenere [OSCURATO:PERSONA] un affiliato della cosca t Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro, nel cui contesto ricopriva un ruolo di primo piano, forte dei suoi rapporti personali con la famiglia Trapasso, attestati dalle captazioni che si sono richiamate. Né è possibile reinterpretare le captazioni acquisite nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella direzione invocata dai suoi difensori, in ragione del fatto che, attraverso tale richiesta, ci si limita a proporre, peraltro in termini generici e contrastanti con le emergenze probatorie, un'operazione di ermeneutica processuale non consentita in sede di legittimità, per le ragioni su cui ci si è diffusamente soffermati nei paragrafi 1.2 e 1.2.1, cui occorre rinviare (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, cit.). Ricostruito in questi termini il ruolo consortile svolto da [OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio 'ndranghetistico di cui al capo 1, appaiono pienamente condivisibili le conclusioni alle quali perveniva la Corte di appello di Catanzaro, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 513 della sentenza impugnata, evidenziava che il compendio probatorio richiamato dimostrava «il ruolo dinamico e funzionale in esplicazione del quale il Talarico ha preso parte al fenomeno associativo rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi e non è vero che le conversazioni sono indicative di un ruolo autonomo dell'imputato per nulla conciliabile con una sua appartenenza al sodalizio». Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 2.2. Deve ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argonnentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio necessario alla configurazione del ruolo associativo ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale - analizzata alla luce delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che erano stati esaminati nei giudizi di merito - tra la posizione attribuita al ricorrente all'interno del sodalizio oggetto di contestazione e gli elementi probatori acquisiti, che apparivano privi di univocità, sia sotto il profilo del contributo causale fornito dall'imputato alla cosca Trapasso sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato associativo. Secondo la difesa del ricorrente, le conclusioni alle quali era pervenuto il Giudice di appello catanzarese, in ordine al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella consorteria criminale di cui al capo 1 della rubrica, nella quale militava con un ruolo di spicco, risultavano smentite dalle emergenze probatorie, atteso che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si caratterizzavano per la loro inattendibilità e per il loro contenuto generico, non possedendo, per tali ragioni, alcuna valenza individualizzante nei confronti dell'imputato. Osserva, in proposito, il Collegio che l'infondatezza di questa censura difensiva discende dal fatto che il nucleo essenziale del giudizio di responsabilità formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non è costituito dalle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma dalle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che si sono richiamate nel paragrafo precedente, che coinvolgevano personalmente il ricorrente, sviluppatesi nell'arco temporale compreso tra il 17/06/2014 e il 31/10/2014. Ne discende che, sulla scorta delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, cosi come riportate nel paragrafo precedente, cui si rinvia, veniva formulato un giudizio di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ineccepibile e conforme alle emergenze probatorie. Occorre, in ogni caso, evidenziare che le censure difensive appaiono smentite dalle emergenze probatorie, attesa la convergenza delle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulle quali la Corte di appello di Catanzaro si soffermava analiticamente, a pagina 513 della sentenza impugnata, che attribuivano un ruolo associativo di primo piano a [OSCURATO:PERSONA], forte della sua presenza radicata nel tessuto produttivo cutrese. Più precisamente, il collaborante [OSCURATO:PERSONA] indicava [OSCURATO:PERSONA] come un affiliato della cosca Trapasso, al quale i vertici del sodalizio cutrese avevano attribuito la responsabilità della zona di [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza della quale gestiva una parte dell'arsenale consortile; mentre, il collaborante [OSCURATO:PERSONA], indicava il ricorrente come un affiliato della cosca Trapasso direttamente collegato con i componenti dell'omonima famiglia, che egemonizzava il sodalizio 'ndranghetistico. Non può, infine, non rilevarsi che le propalazioni dei collaboranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano ritenute pienamente attendibili sulla base dei parametri ermeneutici esaminati nel paragrafo 1.1 (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, cit.; Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, cit.), cui si deve rinviare, che il Giudice di appello catanzarese richiamava mediante pertinenti richiami, evidenziando che le dichiarazioni di questi collaboranti erano tra loro sovrapponibili, componendo un tessuto probatorio omogeneo. Queste propalazioni, infatti, risultavano intrinsecamente attendibili ed estrinsecamente riscontrate, consentendo di ritenere l'imputato [OSCURATO:PERSONA] un esponente di spicco della cosca Trapasso, così come contestatogli al capo 1 della rubrica ex art. 416-bis, commi primo, terzo, quarto, quinto, sesto, ottavo, cod. pen. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso. 2.3. Deve ritenersi infondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, a fronte delle specifiche censure difensive, esposte nelle pagine 12 e 13 dell'atto di impugnazione depositato presso la Corte di appello di Catanzaro, desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1, non essendo dimostrato che l'attività imprenditoriale svolta dall'imputato fosse strumentale al reimpiego dei proventi illeciti acquisiti dalla cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro. Non può, in proposito, non rilevarsi che la ricostruzione degli accadimenti criminosi, richiamata nei paragrafi 2.1 e 2.2, cui si deve rinviare, consente di ritenere dimostrata la sussistenza degli elementi costitutivi dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., risultando provato che l'attività delittuosa contestata al capo 1 della rubrica era posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] in stretto collegamento con l'operatività della consorteria 'ndraghetistica egemonizzata dalla famiglia Trapasso, con cui il ricorrente, forte dei rapporti personali e consortili esistenti, operava sinergicamente, soprattutto nel tessuto produttivo, dove l'imputato era storicamente radicato. In questa, univoca, cornice, il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., che presenta connotazioni oggettive, essendo collegata alla sfera di operatività della consorteria criminale in esame, nel nostro caso rappresentata dalla cosca Trapasso, appare rispettoso delle emergenze probatorie e conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. - che ricorre quando gli associati intendano assumere il controllo di attività economiche, finanziando l'iniziativa, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti e che ha natura oggettiva dovendo essere riferita all'attività dell'associazione e non alla condotta del singolo partecipe - occorre sia un intervento in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrono gli stessi beni o servizi, sia che l'apporto di capitale corrisponda a un reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni criminose, essendo proprio il collegamento tra azioni delittuose e intenti antisociali a richiedere un più efficace intervento repressivo» (Sez. 5, n. 9108 del 21/10/2019, dep. 2020, Stucci, Rv. 278796-01; 68 t si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 12251 del 25/01/2012, Monti, Rv. 252172-01; Sez. 6, n. 42385 del 15/10/2009, Ganci, Rv. 244904-01; Sez. 6, n. 856 del 14/12/1999, dep. 2000, Campanella, Rv. 216656- 01). Ne discende che la circostanza aggravante prevista dall'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., certamente applicabile nel caso di specie, ricorre in tutte quelle ipotesi in cui «l'attività economica finanziata con il provento dei delitti esecutivi del programma del sodalizio non sia limitata a singole operazioni commerciali o alla gestione di singoli esercizi, ma si concreti nell'intervento in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre che offrano beni o servizi analoghi» (Sez. 5, n. 49334 del 05/11/2019, Corcione, Rv. 277653-01). In altri termini, per la configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. occorre accertare una peculiare dimensione economica della consorteria criminale, che non deve essere identificata in singole operazioni commerciali, ma in un intervento seriale sul tessuto produttivo del territorio di riferimento, costituito nel caso di specie dall'area cutrese, idoneo a determinare un vero e proprio sistema di condizionamento illecito dei segmenti economici oggetto dell'interesse strategico del sodalizio. La natura sistematica del condizionamento mafioso del tessuto produttivo, al contempo, deve essere conseguente al fatto che i capitali impiegati dalla consorteria mafiosa, di volta in volta considerata, corrispondono a un reinvestimento delle utilità procurate dalle condotte illecite poste in essere, essendo proprio questa spirale sinergica di azioni delittuose e di intenti consortili antisociali, tale da dare vita a un milieu criminale radicato in una determinata area geografica, a richiedere un più efficace intervento repressivo, di cui il riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. è espressione. Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del terzo motivo di ricorso. 2.4. Deve ritenersi infondato il quarto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, a fronte delle specifiche censure difensive, desse esaustivamente conto degli elementi probatori sulla base dei quali si riteneva possibile configurare la circostanza aggravante censurata, che era stata applicata dai Giudici di merito catanzaresi senza tenere conto delle emergenze probatorie, univocamente orientate in senso favorevole a [OSCURATO:PERSONA], non essendo provato il suo coinvolgimento nella gestione di armi, riconducibili, direttamente o indirettamente, alla cosca Trapasso. Non può, invero, non rilevarsi che la sussistenza degli elementi costitutivi della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. discendeva dall'accertata disponibilità di armi da parte del sodalizio 'ndranghetistico egemonizzato da [OSCURATO:PERSONA], resa evidente dalle conversazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari nei confronti di diversi esponenti del sodalizio cutrese. Il riconoscimento della circostanza aggravante in questione, pertanto, si fondava sulla disponibilità di armi in capo a una pluralità di affiliati della cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro, tra i quali occorreva comprendere alcuni soggetti con cui il ricorrente interagiva abitualmente, confermando l'assunto accusatorio e la fondatezza dell'aggravamento censurato. Questi elementi probatori, con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], venivano ulteriormente corroborati dalle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], alle quali ci si è riferiti nel paragrafo 2.2, cui si deve rinviare, che indicava il ricorrente come un affiliato della cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro, al quale i vertici del sodalizio 'ndranghetistico avevano attribuito la responsabilità della zona di [OSCURATO:PERSONA], per effetto della quale gestiva una parte delle armi di cui disponeva il sodalizio cutrese. Tali, univoci, elementi probatori, del resto, venivano ulteriormente corroborati dall'arsenale sequestrato dai Carabinieri del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di Crotone il [OSCURATO:DATA_NASCITA], all'interno di un immobile nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ubicati a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del quarto motivo di ricorso. 2.5. Deve ritenersi infondato il quinto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di applicare a [OSCURATO:PERSONA], per l'ipotesi delittuosa ascrittagli al capo 1 della rubrica, il trattamento sanzionatorio previsto dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, anziché quello, più severo sul piano dosimetrico, previsto dalla disciplina vigente, introdotta dalla legge 27 maggio 2015, n. 69. L'applicazione della disciplina previgente, infatti, si imponeva alla luce dei parametri normativi stabiliti dall'art. 2, comma quarto, cod. pen., in materia di successione di leggi penali nel tempo, che si ritenevano disapplicati nel caso in esame. Si deduceva, in proposito, che la soluzione processuale seguita dalla Corte di appello di Catanzaro aveva prodotto un risultato dosimetrico illegittimo, atteso che [OSCURATO:PERSONA] si vedeva applicato un trattamento sanzionatorio più severo rispetto a quello che doveva essergli irrogato, tenuto conto della disciplina normativa applicabile ai suoi comportamenti associativi, nel valutare i quali occorreva considerare che i comportamenti criminosi oggetto di vaglio giurisdizionale si erano arrestati nel corso del 2014, in epoca notevolmente antecedente all'entrata in vigore della legge n. 69 del 2015, che era stata applicata sfavor rei all'imputato. Osserva, in proposito, il Collegio che gli elementi probatori acquisiti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] impongono di ritenere provato che la sua partecipazione alla cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro, nel quale rivestiva un ruolo di spicco, era proseguita anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 69 del 2015, atteso che gli accertamenti investigativi riguardanti la posizione dell'imputato e dei suoi sodali, condotti dalla [OSCURATO:PERSONA] della Questura di Catanzaro, con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, sono pacificamente riconducibili a un'epoca notevolmente posteriore al maggio del 2015, nel quale veniva modificato il trattamento sanzionatorio previsto per la fattispecie dell'art. 416-bis cod. pen., rendendo destituito di fondamento l'assunto difensivo. Si considerino, in proposito, gli elementi probatori relativi alle attività di pianificazione delle strategie criminali della cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro, riconducibili alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri affiliati di tale consorteria 'ndranghetistica, menzionati nella sentenza impugnata. Tali elementi probatori, in particolare, derivavano dagli esiti delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che venivano compendiati nelle informative depositate dalla [OSCURATO:PERSONA] della Questura di Catanzaro nelle date del 09/11/2015 e dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in epoca notevolmente posteriore all'entrata in vigore della legge n. 69 del 2015. Nella stessa direzione probatoria si muovono le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che riferivano delle dinamiche associative e delle strategie consortili della cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro, nella quale gravitavano [OSCURATO:PERSONA] e i suoi sodali, in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 69 del 2015, corroborando ulteriormente l'assunto accusatorio oggetto di vaglio giurisdizionale.t Basti, in proposito, richiamare gli interrogatori resi dal collaborante [OSCURATO:PERSONA] nelle date del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 18/10/2015; l'interrogatorio reso dal collaborante [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; l'interrogatorio reso dal collaborante [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; gli interrogatori resi dal collaborante [OSCURATO:PERSONA] nelle date del [OSCURATO:DATA_NASCITA], del 14/11/2019, del 26/10/2019 e del 27/12/2019; l'interrogatorio reso dal collaborante [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Le conclusioni alle quali perveniva la Corte di appello di Catanzaro, pertanto, appaiono rispettose del compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito e conformi alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema «di associazione di tipo mafioso, qualora il reato sia stato contestato senza specificazione del termine finale della condotta, deve applicarsi il trattamento sanzionatorio previsto al momento della sentenza di primo grado, a meno che la condotta non risulti cessata in precedenza per effetto dell'estinzione della consorteria criminale o dell'accertato recesso o esclusione dell'imputato dal sodalizio, che non conseguono automaticamente al sopravvenuto stato detentivo» (Sez. 2, n. 2709 del 13/07/2018, dep. 2019, Suarino, Rv. 274893- 01). Né potrebbe essere diversamente, dovendosi, in proposito, evidenziare che, nelle ipotesi di contestazione aperta, l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato alla data della pronuncia di primo grado. Sul punto, non si può che richiamare il seguente principio di diritto: «In tema di reato associativo, l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla data finale cui si riferisce l'imputazione ovvero alla diversa data ritenuta in sentenza, o, nel caso di contestazione cd. aperta, alla data della pronuncia di primo grado; ne consegue che la successiva prosecuzione della medesima condotta illecita oggetto di accertamento può essere valutata esclusivamente quale presupposto per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i vari episodi» (Sez. 6, n. 3054 del 14/12/2017, Olivieri, Rv. 272138-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 680 del 19/11/2019, D'Alessandro, Rv. 277788-01; Sez. 1, n. 38486 del 19/05/2011, Rinzivillo, Rv. 251364-01; Sez. 1, n. 32475 del 19/06/2013, Taraore, Rv. 269119-01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «Quando il capo di imputazione contenuto nel decreto di rinvio a giudizio relativo ad un reato permanente si limiti ad indicare soltanto la data iniziale del fatto o quella della denuncia, ma non anche la data di cessazione della permanenza, l'intrinseca idoneità di tale tipo di reato a durare nel tempo, anche dopo l'avverarsi dei suoi elementi costitutivi, comporta che l'originaria contestazione si estenda all'intero sviluppo della fattispecie criminosa e che l'imputato sia conseguentemente chiamato a difendersi, fin dall'origine, non soltanto in ordine alla parte già realizzatasi di tale fattispecie, ma anche con riguardo a quella successiva perdurante fino alla cessazione della condotta o dell'offesa e comunque non oltre la sentenza di primo grado. In tal caso il giudice del dibattimento deve tener conto, pertanto, ai fini della condanna o comunque ad ogni effetto penale, anche della persistenza della condotta oltre quelle date, come emersa dall'istruttoria dibattimentale, senza che sia necessaria un'ulteriore specifica contestazione da parte del pubblico ministero» (Sez. U, n. 11930 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Polizzi, Rv. 199169-01). Ne discende che, tenuto conto delle emergenze probatorie che si sono richiamate, la Corte di appello di Catanzaro quantificava correttamente il trattamento sanzionatorio applicato a [OSCURATO:PERSONA], sotto il profilo censurato, sull'assunto che gli elementi probatori acquisiti nei suoi confronti erano riconducibili in epoca notevolmente posteriore al 2015, imponendo conseguentemente di applicare al ricorrente il regime sanzionatorio previsto dalla legge n. 69 del 2015 e non quello, erroneamente invocato dal suo difensore, previsto dalla legge n. 125 del 2008, non essendo cessata la permanenza dell'affiliazione dell'imputato alla consorteria 'ndranghetistica di cui al capo 1 della rubrica alla data di entrata in vigore del primo e più severo dei due testi legislativi. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del quinto motivo di ricorso. 2.6. Deve, invece, ritenersi fondato il sesto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della quantificazione della pena irrogata al ricorrente - rideterminata nel giudizio di appello in quattordici anni di reclusione -, che veniva censurata per il riconoscimento della recidiva semplice oggetto di contestazione, a fronte di un unico pregiudizio penale, peraltro notevolmente risalente, per il quale l'imputato era stato riabilitato dal Magistrato di sorveglianza di Catanzaro. Non può, invero, non rilevarsi che il riconoscimento della recidiva semplice oggetto di contestazione processuale effettivamente si fondava su un unico pregiudizio penale, peraltro risalente nel tempo, per il quale l'imputato era stato riabilitato dal Magistrato di sorveglianza di Catanzaro. La riabilitazione, infatti, seppure non decisiva ai fini dell'esclusione della recidiva, imponeva una valutazione congrua del dato anagrafico richiamato, che non emerge dalla scarna motivazione relativa al trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di appello, contenuta a pagina 514 della sentenza impugnata, in cui si affermava: «E' stata esattamente ritenuta la recidiva semplice atteso che l'imputato ha riportato condanna per il reato di illegale porto di arma comune da fuoco ed è ravvisabile la progressione criminosa attesa la ricorrenza, in relazione al reato per il quale ha riportato condanna, della aggravante di cui al comma 4 dell'art. 416-bis cod. pen.». Si trascurava, in questo modo, di considerare che, in tema di applicazione della recidiva facoltativa, il giudice non può mai esimersi dal dovere di fornire un'adeguata motivazione sulle ragioni che impongono di riconoscere o di escludere l'aggravamento di pena ex art. 99 cod. pen., tenuto conto di una completa ricognizione della posizione processuale dell'imputato, non riscontrabile nel caso di specie, come affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui: «In tema di recidiva facoltativa, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa» (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690-01). Queste ragioni impongono di ribadire la fondatezza del sesto motivo di ricorso. 2.7. Resta assorbito nella doglianza oggetto di accoglimento il settimo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, a fronte delle specifiche censure difensive, esposte nelle pagine 15-21 dell'atto di impugnazione depositato presso la Corte di appello di Catanzaro, desse esaustivamente conto della mancata concessione delle attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA], che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi e del disvalore penale delle ipotesi di reato contestate al ricorrente. Non può, invero, non rilevarsi che la necessità di rivalutare la posizione di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al riconoscimento della recidiva semplice, nei termini esposti nel paragrafo 2.6, cui si rinvia, impone la riformulazione del giudizio dosimetrico nei confronti dell'imputato, che postula una verifica del disvalore complessivo dei comportamenti criminosi che gli vengono ascritti ai capi 1 e 28 della rubrica, rispetto al quale assume un rilievo decisivo il vaglio della condizione di recidivo del ricorrente, su cui, per le ragioni che si sono esposte, si impone un nuovo giudizio.Queste ragioni impongono di ritenere la doglianza in esame assorbita nel motivo di ricorso oggetto di accoglimento. 2.8. Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fondatezza del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], nel resto, deve essere rigettato. 3. Deve ritenersi fondato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], articolato in due atti di impugnazione, limitatamente al trattamento sanzionatorio. Nel resto, invece, il ricorso proposto nell'interesse da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. 3.1. Tanto premesso, occorre prendere le mosse dall'atto di impugnazione, presentato dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che veniva articolato in otto censure difensive. 3.1.1. Deve ritenersi infondato il primo motivo del ricorso in esame, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), 180 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano la celebrazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e di quelle successive con il sistema della videoconferenza, a fronte della presentazione di una specifica istanza, che traeva origine dalle previsioni normative degli artt. 77 e 78 legge 27 giugno 2017, n. 103, con le cui disposizioni la Corte di appello di Catanzaro non si era confrontata, limitandosi a richiamare assertivamente la nota trasmessa dal Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], che appariva recessiva rispetto alle pretese difensive irrinunciabili che erano state invocate dall'imputato. L'eccezione difensiva, a parere del Collegio, deve essere disattesa, perché l'esclusione della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] in videoconferenza, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e a quelle successive, celebrate davanti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, trovava la sua giustificazione in esigenze di sicurezza penitenziaria, collegate alla posizione detentiva dell'imputato, rispetto alle quali apparivano recessive le pretese difensive che venivano prospettate nel suo interesse. Queste esigenze di sicurezza, al contempo, dovevano ritenersi insindacabili da parte del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, che nel caso di specie, le giustificava correttamente alla luce della nota trasmessa dal Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e delle ragioni organizzative alle quali si correlavano. Sul punto, appaiono condivisibili le conclusioni alle quali giungeva la Corte di appello di Catanzaro, che, sulle ragioni che imponevano di respingere l'eccezione difensiva proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 509 della sentenza impugnata, affermava che doveva essere «disattesa l'eccezione di nullità del decreto del 22.5.2018 e dei successivi, sollevata in relazione alla partecipazione dell'imputato in videoconferenza all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed a quelle successive, per violazione del diritto di difesa stante l'apparenza di motivazione in relazione alle esigenze di sicurezza che avrebbero determinato la partecipazione a distanza, atteso che il decreto del G.U.P. non è motivato in maniera apparente ma si correla alle ragioni di sicurezza che erano state rappresentate dal D.A.P. in una nota di pari data». Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo dell'atto di impugnazione in esame. 3.1.2. Deve ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio necessario alla configurazione del ruolo associativo apicale ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale - analizzata alla luce delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - tra la posizione apicale attribuita al ricorrente all'interno del sodalizio oggetto di contestazione processuale e gli elementi probatori acquisiti nei giudizi di merito, che apparivano privi di univocità, sia sotto il profilo del contributo causale fornito alla cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato associativo. Secondo la difesa del ricorrente, le conclusioni alle quali perveniva la Corte territoriale catanzarese, in ordine al ruolo apicale ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] nella consorteria 'ndranghetistica di cui al capo 1 della rubrica risultavano smentite dalle emergenze probatorie, atteso che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], caratterizzandosi per la loro inattendibilità e per il loro contenuto generico, non possedevano alcuna valenza individualizzante nei confronti dell'imputato. Queste connotazioni imponevano di ritenere le dichiarazioni accusatorie rese nei confronti del ricorrente dai collaboranti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] intrinsecamente contraddittorie e inidonee a formulare un giudizio di responsabilità penale nei riguardi del ricorrente, che doveva ritenersi estraneo al sodalizio oggetto di vaglio. Osserva, in proposito, il Collegio che il nucleo essenziale del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 1 della rubrica traeva origine dalle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che venivano passate in rassegna con riferimento alle numerose vicende criminose nelle quali il ricorrente risultava coinvolto, che imponevano di ritenere corroborata dall'imponente compendio probatorio l'ipotesi accusatoria, secondo cui l'imputato ricopriva il ruolo di responsabile della cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro. Il ricorrente, infatti, oltre che per l'ipotesi delittuosa ascrittagli al capo 1, veniva riconosciuto colpevole dei reati ascrittigli ai capi capi 1, 4 bis, 4 ter, 4 quater, 5, 7, 7 bis, 8, 8 bis, 15 bis, 15 ter, 15 quater, 15 quinquies, 16, 16 bis, 16 ter, 16 quater, 16 quinquies, 17, 17 bis, 22, 26, 26 bis, 29, 29 bis, 33 bis della rubrica, che si ritenevano unificati dal vincolo della continuazione, per i quali veniva condannato alla pena di venti anni di reclusione. Di queste intercettazioni, che si sviluppavano lungo un arco temporale particolarmente significativo, la Corte di appello di Catanzaro forniva un'interpretazione ineccepibile, inserendoli in un compendio probatorio che consentiva di ritenere dimostrato il ruolo apicale svolto da [OSCURATO:PERSONA] nelle attività di pianificazione criminosa e di controllo illecito dell'area cutrese, gestite dal ricorrente tramite gli affiliati del sodalizio che controllava, nel cui ambito rivestivano una posizione egemonica alcuni componenti del suo nucleo familiare, come gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Né è possibile reinterpretare le captazioni acquisite nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella direzione invocata dal suo difensore di fiducia, in ragione del fatto che, attraverso tale richiesta, ci si limita a proporre, in termini generici e contrastanti con le emergenze probatorie, un'operazione di ermeneutica processuale non consentita in sede di legittimità, per le ragioni su cui ci si è diffusamente soffermati nei paragrafi 1.2 e 1.2.1, cui occorre rinviare (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, cit.). Su questo nucleo probatorio essenziale, con cui la difesa del ricorrente ometteva di confrontarsi, si innestavano le dichiarazioni accusatorie, pienamente convergenti, dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che riferivano concordemente del ruolo egemonico svolto dall'imputato nella gestione delle ramificate attività delittuose della consorteria 'ndranghetistica di cui al capo 1 della rubrica. Si considerino, in proposito, gli interrogatori resi dal collaborante [OSCURATO:PERSONA] nelle date del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 18/10/2015; l'interrogatorio reso dal collaborante [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; l'interrogatorio reso dal collaborante [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; gli interrogatori resi dal collaborante [OSCURATO:PERSONA] nelle date del [OSCURATO:DATA_NASCITA], del 14/11/2019, del 26/10/2019 e del 27/12/2019; l'interrogatorio reso dal collaborante [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La convergenza del nucleo essenziale di queste propalazioni induceva la Corte territoriale catanzarese a formulare un giudizio positivo sull'attendibilità, intrinseca ed estrinseca, delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i cui resoconti venivano ritenuti lineari, coerenti e riscontrati dagli elementi probatori che si sono richiamati, con un percorso argomentativo ineccepibile e rispettoso dei parametri ermeneutici elaborati da questa Corte, su cui ci si è soffermati nel paragrafo 1.1, cui si deve rinviare (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, cit.; Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, cit.). Le censure difensive, per altro verso, trascurano sia l'attendibilità intrinseca del narrato del collaboratore di giustizia dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia l'univocità delle dichiarazioni accusatorie effettuate nei giudizi di merito, sulla cui rilevanza probatoria, per le ragioni che si sono esposte, non è possibile nutrire dubbi di sorta. Non è, invero, dubitabile che risponda a canoni logico-processuali la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un collaboratore di giustizia, per cui la loro attendibilità, anche se negata per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente le altre, che reggano alla verifica del riscontro probatorio, per essere avvalorate da elementi di natura estrinseca al resoconto, che consentano di eseguire un frazionamento valutativo delle propalazioni acquisite. Si tratta, allora, di ribadire la legittimità di un'operazione di ermeneutica processuale che, laddove correttamente eseguita dai giudici di merito, come nel caso in esame, non può essere censurata ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise di appello di Catanzaro, pertanto, appare conforme alle emergenze probatorie rispettoso della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «In tema di chiamata di corre, è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie relative t ad una parte del racconto, soprattutto quando i fatti narrati siano per lo più lontani nel tempo e si riferiscano ad una serie di episodi talora appresi non direttamente, ma solo in conseguenza delle rivelazioni degli autori materiali dei singoli reati» (Sez. 1, n. 41585 del 20/06/2017, Maggi, Rv. 271253-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 6425 del 18/12/2009, dep. 2010, Caramuscio, Rv. 246527-01; Sez. 6, n. 17248 del 02/02/2004, Agate, Rv. 228660-01; Sez. 1, n. 4495 del 21/04/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 207590-01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce in un filone giurisprudenziale risalente nel tempo e ormai definitivamente consolidato, secondo cui, per le dichiarazioni accusatorie rese da chiamanti in correità o da chiamanti in reità, è «sempre ammissibile la cosiddetta "frazionabilità", nel senso che la attendibilità della dichiarazione accusatoria anche se denegata per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale del riscontro; così come, per altro verso, la credibilità ammessa per una parte dell'accusa non può significare attendibilità per l'intera narrazione in modo automatico» (Sez. 6, n. 4162 del 02/11/1994, dep. 1995, Aveta, Rv. 200904-01). Appaiono, pertanto, pienamente condivisibili le considerazioni alle quali giungeva la Corte di appello di Catanzaro, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 180 della sentenza impugnata, nel confermare la decisione di primo grado, evidenziava che il «Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro assumeva provata la posizione apicale dell'imputato in seno al sodalizio mafioso sulla base delle univoche potere criminale dell'imputato emergeva poi emerge esplicitamente dalle vicende delittuose specifiche per le quali era stata affermata la sua penale responsabilità nonché dalle captazioni sopra riportate che confermavano l'esistenza della cosca e la posizione di capo assoluto del Trapasso». E ancora: «Il potere criminale dell'imputato emergeva poi emerge esplicitamente dalle vicende delittuose specifiche per le quali era stata affermata la sua penale responsabilità nonché dalle captazioni sopra riportate che confermavano l'esistenza della cosca e la posizione di capo assoluto del Trapasso». Le considerazioni esposte imponevano di rigettare il secondo motivo dell'atto di impugnazione in esame. 3.1.3. Deve ritenersi infondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 12-quinquies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 352, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi probatori idonei a ritenere [OSCURATO:PERSONA] intestatario fittizio dei beni aziendali di cui ai capi 4 bis, 4 ter, 4 quater, 5 e 7 della rubrica - relativi ai servizi turistici svolti all'interno dei villaggi Riviera del Sole e [OSCURATO:PERSONA]; al circolo "[OSCURATO:PERSONA] dello zio Tommy"; al maneggio "[OSCURATO:PERSONA]" -, a fronte dei dati circostanziali, incontroversi, che non consentivano di ritenere dimostrato l'esercizio da parte dell'imputato di poteri gestionali diretti sulle attività imprenditoriali in questione, non permettendo di configurare le fattispecie di reato contestate. Osserva il Collegio che, al contrario di quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, si può ritenere un dato probatorio incontroverso quello secondo cui [OSCURATO:PERSONA] esercitava poteri gestionali diretti sulle imprese della cui intestazione fittizia si controverte, che, ai presenti fini processuali, devono ritenersi idonei a consentire la formulazione di un giudizio di responsabilità nei suoi confronti per la commissione dei reati di cui all'art. 12-quinquies del decreto-legge n. 306 del 1992, così come contestati ai capi 4 bis, 4 ter, 4 quater, 5 e 7 della rubrica. A fronte dell'esercizio, incontroverso, di questi poteri gestionali diretti da parte di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi familiari, corrispondeva l'atteggiamento di sottomissione dei titolari formali delle imprese in questione - tra gli altri, gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - e la loro consapevolezza di operare allo scopo di asservire economicamente il ricorrente, che operava quale socio occulto, nel perseguimento dei suoi obiettivi di interferenza con il tessuto produttivo cutrese, che realizzava attraverso la sua rete consortile. Il percorso argonnentativo seguito dai Giudici di merito catanzaresi, dunque, tenuto conto della condizione di asservimento imprenditoriale assunto dai titolari formali dei beni aziendali di cui ai capi 4 bis, 4 ter, 4 quater, 5 e 7 della rubrica, sopra citati, appare rispettoso delle emergenze probatorie e conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Integra la fattispecie criminosa di trasferimento fraudolento di valori la condotta di partecipazione societaria, quale socio occulto, per l'esercizio di un'attività economica preesistente, che faccia assumere la contitolarità della proprietà aziendale e degli utili prodotti, e che sia finalizzata all'elusione delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, in quanto l'interposizione fittizia ricorre anche quando sia riferibile solo ad una quota del bene in oggetto» (Sez. 2, n. 23131 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Castaldo, Rv. 250561-01; si vedano in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 2080 del 06/12/2018, Calabrese, Rv. 274793-01; Sez. 2, n. 6939 del 26/01/2011, Melodia, Rv. 249457-01; Sez. 5, n. 5541 del 15/01/2009, Corsini, Rv. 243163-01).Né potrebbe essere diversamente, atteso che il reato di cui all'art. 12- quinquies del decreto-legge n. 306 del 1992 è una fattispecie a forma libera, comprensiva di ogni condotta che comporti il concreto risultato di una volontaria attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o di altre utilità, al fine di eludere le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali e il controllo dei cespiti mafiosi. Ne consegue che, sul piano dell'elemento soggettivo del reato, la connotazione essenziale del delitto di cui si controverte è la consapevole determinazione, in qualsiasi forma realizzata, di una situazione di difformità tra la titolarità formale - meramente apparente, riconducibile nel caso di specie a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - e la titolarità di fatto di un determinato patrimonio, qualificata dal perseguimento delle finalità fraudolente descritte dalla disposizione normativa in esame (Sez. 5, n. 50289 del 07/07/2015, Mollica, Rv. 265904-01; Sez. 2, n. 5647 del 15/01/2014, Gobbi, Rv. 258343-01; Sez. 2, n. 2244 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259423-01; Sez. 1, n. 4309 del 15/10/2003, Fiorisi, Rv. 226607-01). Né possono rilevare, ai presenti fini processuali, le circostanze di tempo e di luogo in cui si verificava l'assunzione della qualità di socio occulto dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ai beni aziendali di ai capi 4 bis, 4 ter, 4 quater, 5 e 7 della rubrica, atteso che, secondo quanto costantemente affermato da questa Corte, ciò che rileva, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 12-quinquies del decreto-legge n. 306 del 1992, è che tale qualità soggettiva «si acquisti con modalità fittizie o fraudolente, che connotano di illiceità la presenza di un socio di fatto in una realtà economica o imprenditoriale apparentemente facente capo ad altri» (Sez. 6, n. 10271 del 22/11/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258338-01). Ricostruita in questi termini la struttura dei reati di cui ai capi 4 bis, 4 ter, 4 quater, 5 e 7 della rubrica, il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Catanzaro appare ineccepibile, dovendosi ribadire che costituiscono comportamenti idonei a concretizzare un'ipotesi di interposizione fittizia, rilevante ai sensi dell'art. 12-quinquies del decreto-legge n. 306 del 1992, sia quelle condotte che riguardano attività elusive concernenti il bene aziendale nella sua interezza sia quelle condotte riferibili a una quota delle attività imprenditoriali sia quelle in cui un soggetto divenga socio occulto di un'impresa già esistente, assumendo il ruolo di compartecipe ai profitti illeciti (Sez. 2, n. 2080 del 06/12/2018, Calabrese, cit.; Sez. 2, n. 23131 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Castaldo, cit.; Sez. 2, n. 6939 del 26/01/2011, Melodia, cit.; Sez. 5, n. 5541 del 15/01/2009, Corsini, cit.).Appaiono, pertanto, pienamente condivisibili le conclusioni alle quali giungeva la Corte di appello di Catanzaro, che, nel passaggio argomentativo esplicitato a pagina 389 della sentenza impugnata, evidenziava: «I dati intercettivi, si diceva, in effetti restituiscono un quadro certo in cui le società [OSCURATO:SOCIETA]., A&[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che gestivano i servizi forniti ai villaggi Riviera del Sole e [OSCURATO:PERSONA], appaiono essere amministrate dai Trapasso che si avvalevano in ciò del [OSCURATO:PERSONA], appalesandosi anche come strumenti imprenditoriali con cui dissimulare il controllo totalizzante esercitato dalla cosca sulle strutture turistiche attraverso l'imposizione dei servizi di ristorazione, bar, pulizie e quant'altro». E ancora: «Il controllo dei suddetti villaggi da parte della cosca emerge in maniera inequivocabile dalle intercettazioni valorizzate dalla sentenza di primo grado, ma in relazione ai reati in disamina risultano di decisiva concludenza altre intercettazioni e segnatamente quelle riportate nella informativa della [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] che riassume l'esito delle indagini in materia di intestazione fittizia dei beni». Le considerazioni esposte impongono di rigettare il terzo motivo dell'atto di impugnazione in esame. 3.1.4. Deve ritenersi infondato il quarto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 516, 522 cod. proc. pen., 11, comma secondo, 24 Cost., conseguenti al fatto che la Corte di appello di Catanzaro aveva riqualificato le ipotesi estorsive originariamente contestate ai capi 26 e 29 della rubrica nella diversa fattispecie di reato di cui all'art. 513-bis cod. pen., in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa di [OSCURATO:PERSONA], nell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Corte EDU, in relazione alla previsione dell'art. 6, par. 3 CEDU, riconducibile alla decisione del caso "Drassich contro Italia", che si è consolidata nel nostro ordinamento giuridico. Osserva il Collegio che, nel caso di specie, non si verificava alcuna violazione del diritto di difesa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], così come canonizzato dalla Corte EDU nel caso "Drassich contro Italia" sia perché i fatti di reato di cui ai capi 26, 26 bis, 29 e 29 bis della rubrica non venivano modificati negli elementi essenziali della loro configurazione, sia perché l'imputato esercitava correttamente le sue prerogative difensive, in sede di legittimità, con l'atto di impugnazione in esame. Non si può, in proposito, non richiamare, a conferma della correttezza del percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Catanzaro, nel valutare la riqualificazione dei fatti di reato di cui ai capi 26, 26 bis, 29 e 29 bis della 82 t rubrica, ai sensi dell'art. 513-bis cod. pen., la giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi nel corso degli anni in tema di violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, secondo cui: «In tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di appello non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anche alla luce del principio affermato da Corte EDU 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, essendo consentito all'imputato di contestarla nel merito con il ricorso per cassazione» (Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, Petitoni, Rv. 278093-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 45947 del 10/10/2019, Barzoi, Rv. 277277-01; Sez. 5, n. 11213 del 13/02/2014, Amoroso, Rv. 260209-01; Sez. 5, n. 3161 del 13/12/2007, dep. 2008, Piccione, Rv. 238345-01). Si muove, del resto, nella stessa direzione ermeneutica, il principio di diritto secondo cui: «Nel procedimento di prevenzione, non si configura una violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione qualora il provvedimento applicativo della misura ritenga sussistente una categoria di pericolosità sociale diversa da quella indicata nella proposta (nella specie, la pericolosità generica in luogo di quella qualificata ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), purché la nuova definizione giuridica sia fondata sui medesimi elementi di fatto posti a fondamento della proposta, in relazione ai quali sia stato assicurato alla difesa un contraddittorio effettivo e congruo» (Sez. 1, n. Sez. 1, n. 8038 del 05/02/2019, Manauro, Rv. 274915-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 32032 del 10/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256451-01; Sez. 2, n. 28638 del 06/03/2008, Bardellino, Rv. 240611-01; Sez. 2, n. 857 del 17/12/2003, dep. 2004, Beltrami, Rv. 227804-01). Questo approccio ermeneutico, a ben vedere, trae ulteriore conferma da un orientamento giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, affermatosi in tema di violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso I -iter" del t processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051-01). Queste ragioni impongono di rigettare il quarto motivo dell'atto di impugnazione in esame. 3.1.5. Deve ritenersi infondato il quinto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 513-bis cod. pen., 7 decreto-legge n. 152 del 1991, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile delle attività delittuose ascrittegli ai capi 8, 8 bis, 26, 26 bis, 29 e 29 bis della rubrica, non consentendo le emergenze probatorie acquisite nei confronti dell'imputato la formulazione di un giudizio di colpevolezza rispettoso del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Si consideri, in proposito, che su ciascuno degli episodi delittuosi contestati ai capi 8, 8 bis, 26, 26 bis, 29 e 29 bis della rubrica la Corte di appello di Catanzaro si soffermava con una motivazione congrua e rispettosa delle emergenze probatorie. Quanto, in particolare, alle ipotesi delittuose di cui ai capi 8 e 8 bis della rubrica, su di esse, ci si soffermava analiticamente nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 405-408 della sentenza impugnata, prendendo le mosse dalle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], che riferiva di avere appreso della gestione di questa vicenda criminosa da [OSCURATO:PERSONA]; propalazioni che appaiono riscontrate dalle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari in relazione a questo episodio delittuoso. Tali intercettazioni consentono di ritenere dimostrato che [OSCURATO:PERSONA], d'intesa con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], induceva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a installare, all'interno del loro esercizio commerciale, denominato [OSCURATO:PERSONA], congegni elettronici da gioco forniti da un'azienda controllata da [OSCURATO:PERSONA]. Tra queste captazioni, si ritiene opportuno richiamare per la sua peculiare rilevanza probatoria l'intercettazione numero 8225 registrata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] tra [OSCURATO:PERSONA] e un soggetto che non veniva identificato, chiamato Luigi, che veniva citata a pagina 405, da cui emergeva il coinvolgimento diretto del ricorrente nella gestione delle attività oggetto di vaglio giurisdizionale. Questa intercettazione, infatti, fornisce la prova delle pressioni illecite esercitate da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] sulle persone offese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti venivano poste in essere comportamenti di univoco tenore intimidatorio, che devono essere riferiti anche a [OSCURATO:PERSONA], per conto del quale i due correi operavano. Quanto, invece, all'ipotesi delittuosa di cui ai capi 26 e 26 bis della rubrica, così come qualificata nel giudizio di appello, su di essa ci si soffermava analiticamente nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 436-442 della sentenza impugnata, in cui si passavano in rassegna le intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, dalle quali emergeva in termini inequivocabili il coinvolgimento diretto di [OSCURATO:PERSONA] nelle attività anticoncorrenziali finalizzate a ostacolare le attività imprenditoriali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] zio. Gli esiti di queste intercettazioni, infatti, documentano il brutale pestaggio subito dalle persone offese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - due imprenditori che operavano a [OSCURATO:PERSONA], nel settore della distribuzione di bombole a gas -, che ammettevano di essere stati aggrediti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che gli avevano chiesto di non offrire più i loro servizi commerciali a soggetti che erano da tempo loro clienti. Tra queste captazioni, si ritiene opportuno richiamare per la sua peculiare rilevanza probatoria l'intercettazione numero 347 del 07/02/2014, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata nelle pagine 436- 442, da cui emergeva il coinvolgimento diretto del ricorrente nella gestione delle attività intimidatorie oggetto di vaglio. L'intercettazione, infatti, fornisce la dimostrazione che [OSCURATO:PERSONA], dopo il brutale pestaggio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che era stato preventivamente autorizzato da [OSCURATO:PERSONA], aveva informato il ricorrente di quanto accaduto, ricevendo ulteriori indicazioni per la gestione della vicenda criminosa e l'atteggiamento da assumere nei confronti delle vittime, laddove non si fossero piegate alle intimidazioni subite. Quanto, infine, all'ipotesi delittuosa di cui ai capi 29 e 29 bis della rubrica, così come qualificata nel giudizio di appello, su di essa ci si soffermava analiticamente nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 444 e 445 della sentenza impugnata, che passavano in rassegna le intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, dalle quali emergeva in termini certi il coinvolgimento diretto di [OSCURATO:PERSONA] nelle attività intimidatorie, poste in essere dai suoi sodali, finalizzate a ostacolare l'attività commerciale svolta da alcuni venditori ambulanti di cocco nella spiaggia di Steccato di Cutro. Tali intercettazioni documentano le pressioni esercitate da [OSCURATO:PERSONA], tramite [OSCURATO:PERSONA] su alcuni venditori ambulanti di cocco operanti sulle spiagge di Steccato di Cutro, allo scopo di impedirgli di esercitare 7 la loro attività commerciale in quei luoghi, dei quali la cosca Trapasso aveva un controllo monopolistico. Tra queste captazioni, si ritiene opportuno richiamare per la sua peculiare rilevanza probatoria l'intercettazione numero 5025 del 15/07/2014, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata nelle pagine 444 e 445, da cui emergeva il coinvolgimento personale del ricorrente nella gestione delle attività anticoncorrenziali oggetto di vaglio. Gli esiti di questa intercettazione, infatti, forniscono la dimostrazione che [OSCURATO:PERSONA] era stato avvertito del fatto che alcuni ragazzi stavano operando su una parte della spiaggia che era stata loro interdetta, sulla quale avrebbe dovuto vigilare [OSCURATO:PERSONA], uno degli affiliati della cosca Trapasso, alle cui mancanze si sarebbe dovuto fare fronte tempestivamente, onde evitare il protrarsi di tali iniziative. Non è, infine, possibile reinterpretare le captazioni acquisite nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relativamente alle ipotesi delittuose di cui ai capi 8, 8 bis, 26, 26 bis, 29 e 29 bis della rubrica, nella direzione invocata nel ricorso in esame, in ragione del fatto che, attraverso tale richiesta, ci si limitava a proporre, peraltro in termini generici, un'operazione di ermeneutica processuale che non è consentita in sede di legittimità, alla stregua di quanto costantemente affermato da questa Corte (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, cit.). 3.1.5.1. A queste, pur dirimenti, considerazioni deve aggiungersi che le censure incentrate sulla violazione del principio dell'oltre ragionevole dubbio, in caso di prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti, postulano che l'imputato individui gli elementi che fanno ritenere irragionevole l'ipotesi posta a fondamento del giudizio di colpevolezza, adempiendo a un dovere di allegazione processuale che non appare rispettato nel caso di specie dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Non può, in proposito, non rilevarsi che, come costantemente affermato da questa Corte, il canone di giudizio invocato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] presuppone una verifica rigorosa del compendio probatorio acquisito, atteso che: «Il principio secondo cui la condanna può essere pronunciata solo se l'imputato risulta colpevole al là di ogni ragionevole dubbio implica, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, e su cui è fondata la condanna in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla prospettazione alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile» (Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli, Rv. 259204-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 10093 del 05/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275290-01; Sez. 1, n. 41110 del 24/10/2011, Javad, Rv. 251507-01; Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni, Rv. 240763-01). Né potrebbe essere diversamente, non essendo dubitabile, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte, che: «La condanna al là di ogni ragionevole dubbio implica, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla stessa ipotesi alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile» (Sez. 4, n. 30862 del 17/06/2011, Giulianelli, Rv. 250903-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647-01; Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Castelli, Rv. 274358-01; Sez. 1, n. 23813 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Manickam, Rv. 243801-01). 3.1.5.2. Queste ragioni impongono di rigettare il quinto motivo dell'atto di impugnazione in esame. 3.1.6. Deve ritenersi infondato il sesto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 23 legge n. 110 del 1975, n. 110, 697, 648 cod. pen., 10, 12, 14 legge n. 497 del 1974, 7 decreto-legge n. 152 del 1991, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile delle attività delittuose che gli venivano ascritte ai capi 15, 15 bis, 15 ter, 15 quater, 15 quínquies, 15 ter, 16, 16 bis, 16 ter, 16 quater, 16 quinquies della rubrica, non consentendo le emergenze probatorie acquisite nei confronti dell'imputato, alla luce delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, la formulazione di un giudizio di colpevolezza, non essendo provato l'esistenza di collegamenti, diretti o indiretti, tra il ricorrente e gli altri soggetti che gestivano l'arsenale della cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro. Osserva, innanzitutto, il Collegio che il giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi 15, 15 bis, 15 ter, 15 quater, 15 quinquies, 16, 16 bis, 16 ter, 16 quater, 16 quinquies della rubrica traeva il suo fondamento probatorio dal ruolo apicale incontroverso rivestito dall'imputato in seno alla cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro, dal quale discendeva la responsabilità dell'arsenale di cui la consorteria 'ndranghetistica aveva la disponibilità nell'area cutrese. Pertanto, il giudizio di responsabilità formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi 15, 15 bis, 15 ter, 15 quater, 15 quinquies, 16, 16 bis, 16 ter, 16 quater, 16 quinquies della rubrica si fondava sulla disponibilità di armi in capo a una pluralità di affiliati, che facevano parte della cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro, egemonizzata dal ricorrente, tra i quali occorreva comprendere i soggetti con i quali l'imputato interagiva abitualmente nella sua veste apicale. Tali, univoci, elementi probatori venivano corroborati, quanto alle ipotesi delittuose di cui ai capi 15, 15 bis, 15 ter, 15 quater, 15 quinquies della rubrica, dalle captazioni richiamate nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 414-419 della sentenza impugnata, successive all'arresto di [OSCURATO:PERSONA], dalle quali emergeva in termini certi il coinvolgimento personale di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione dell'arsenale sottoposto a sequestro, riconducibile alla cosca Trapasso. Tra le numerose captazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, si ritiene opportuno richiamare per la loro peculiare rilevanza probatoria, seguendo l'ordine di esposizione contenuto nella decisione censurata, l'intercettazione ambiente registrata il 18/11/2014 durante il colloquio carcerario intrattenuto da [OSCURATO:PERSONA] con i familiari, che veniva citato nelle pagine 415 e 416; nonché l'intercettazione numero 5594 del 19/11/2014, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e un soggetto rimasto privo di identificazione, chiamato Domenico, che veniva citata nelle pagine 416 e 417. Tali, univoche, risultanze probatorie dimostravano la colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 15 della rubrica, dalla quale derivava ulteriormente la responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo 15 bis, relativo alle armi clandestine rinvenute nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], che le deteneva nell'interesse della cosca Trapasso; la responsabilità per il reato di cui al capo 15 ter, conseguente all'avere ricevuto le armi clandestine di cui al capo precedente, la cui provenienza illecita doveva ritenersi incontroversa; la responsabilità per il reato di cui al capo 15 quater, relativo alla detenzione delle munizioni delle armi clandestina di cui ai capi precedenti; la responsabilità per il reato di cui al capo 15 quinquies, relativo alla detenzione delle ulteriori armi non rinvenute nel corso della perquisizione che portava all'arresto di [OSCURATO:PERSONA], che correttamente venivano ritenute armi comuni da sparo non clandestine, in difetto di prove della loro natura e della loro provenienza soggettiva. Quanto, invece, alle ipotesi delittuose di cui ai capi 16, 16 bis, 16 ter, 16 quater, 16 quinquies della rubrica, su di esse ci si soffermava analiticamente nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 419-422 della sentenza impugnata, in cui si passavano in rassegna le intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, dalle quali, anche in questo caso, emergeva in termini t inequivocabili il coinvolgimento diretto di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione delle armi del sodalizio cutrese. Tra queste captazioni, si ritiene opportuno richiamare per la loro peculiare rilevanza probatoria, seguendo l'ordine di esposizione contenuto nella decisione censurata, l'intercettazione numero 5594 del 19/11/2014, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e un soggetto rimasto privo di identificazione, chiamato Domenico, che veniva citata nelle pagine 416 e 417; l'intercettazione ambientale registrata il 25/11/2014, durante un colloquio carcerario intrattenuto tra [OSCURATO:PERSONA] e il figlio, [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata nelle pagine 419 e 420; l'intercettazione numero 26711 del 13/11/2014, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata a pagina 420; l'intercettazione numero 11353 del 10/10/2012, registrata all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata a pagina 420. Queste, univoche, risultanze probatorie dimostravano la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai 16, 16 bis, 16 ter, 16 quater, 16 quinquies della rubrica, che emergeva soprattutto dalle captazioni registrate dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] - rispetto alle quali le ulteriori intercettazioni possiedono una valenza corroborativa secondaria - dalle quali emergeva la preoccupazione del ricorrente per il sequestro delle armi, la cui riconducibilità alla cosca Trapasso discende dal tenore inequivocabile dei colloqui. Anche in questo caso, infine, non è possibile procedere a una reinterpretazione delle conversazioni registrate nel corso delle indagini preliminari, al contrario di quanto prospettato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], relativamente ai reati di cui ai 16, 16 bis, 16 ter, 16 quater, 16 quinquies della rubrica, alla luce della giurisprudenza di legittimità già richiamata, per la cui ricognizione si deve rinviare ulteriormente ai paragrafi 1.2 e 1.2.1 (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, cit.). Le considerazioni esposte impongono di rigettare il sesto motivo dell'atto di impugnazione in esame. 3.1.7. Deve ritenersi infondato il settimo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 629, comma secondo, cod. pen., 7 decreto-legge n. 152 del 1991, 140 T.U.L.P.S., 533, comma 1, cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile delle attività estorsive che gli venivano contestate ai capi 17 e 17 bis della rubrica, non essendo dimostrate, alla luce delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, le condotte intimidatorie poste in essere nei confronti delle persone offese - che sarebbero state costrette alla corresponsione di una somma per essere protetti all'interno del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], dove alloggiavano -, anche alla luce del fatto che le vittime di tali comportamenti criminosi, fatta eccezione per [OSCURATO:PERSONA], non venivano nemmeno identificate. Osserva il Collegio che sulle ipotesi delittuose di cui ai capi 17 e 17 bis della rubrica ci si soffermava analiticamente nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 422-427 della sentenza impugnata, nelle quali si passavano analiticamente rassegna le intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, dalle quali emergeva in termini certi il coinvolgimento diretto di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione delle attività estorsive oggetto di vaglio giurisdizionale, non essendo dubitabile che le somme corrisposte dagli abitanti del [OSCURATO:PERSONA] fossero conseguissero alle pressioni estorsive esercitate da [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi uomini di fiducia. Tra queste captazioni, si ritiene opportuno richiamare per la loro peculiare rilevanza probatoria, seguendo l'ordine di esposizione contenuto nella decisione censurata, l'intercettazione numero 3112 del 28/06/2003, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata a pagina 422; l'intercettazione numero 3250 del 19/08/2014, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata a pagina 422; l'intercettazione numero 99 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata a pagina 422. In questa, univoca, cornice probatoria, appaiono pienamente condivisibili le conclusioni alle quali giungeva la Corte di appello di Catanzaro, che, nel passaggio argomentativo esplicitato nelle pagine 422 e 423 della sentenza impugnata, sulla natura illecita dei proventi percepiti dalla gestione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] e sul loro impiego da parte della consorteria cutrese, evidenziava: «Quanto alla natura illecita dei proventi, non appare condivisibile l'affermazione difensiva secondo la quale il fatto poteva assumere i contorni di una estorsione aggravata solo partendo dalla premessa che i Trapasso erano mafiosi, dovendo piuttosto invertirsi il ragionamento con il rilievo che si tratta invece di una vicenda altamente sintomatica della natura mafiosa del sodalizio, dimostrativa certamente delle gerarchie, del ruolo apicale dell'imputato [...] che decide la divisione dei proventi, ed in qualche misura dimostrativa anche dell'appartenenza dei correi al sodalizio, non giustificandosi altrimenti [...], l'attribuzione in loro favore di un provento estorsivo». Non può, infine, non ribadirsi che, anche in questo caso non è possibile procedere a una reinterpretazione delle conversazioni registrate nel corso delle indagini preliminari, finalizzata a escludere la natura illecita dei proventi ricavati da [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi complici dal [OSCURATO:PERSONA], con specifico riferimento ai reati di cui ai capi 17 e 17 bis della rubrica, alla luce della giurisprudenza di legittimità già richiamata, per la cui ricognizione si deve rinviare ulteriormente ai paragrafi 1.2 e 1.2.1 (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, cit.). Le considerazioni esposte impongono di rigettare il settimo motivo dell'atto di impugnazione in esame. 3.1.8. Deve ritenersi infondato l'ottavo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 629, commi primo e secondo, cod. pen., 7 decreto-legge n. 152 del 1991, 533, comma 1, cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile delle attività estorsive che gli venivano contestate ai capi 22 e 33 bis della rubrica, non essendo dimostrate, alla luce delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, le condotte intimidatorie poste in essere nei confronti delle presunte persone offese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni non consentivano di corroborare il compendio probatorio, peraltro incentrato su un'interpretazione contraddittoria del significato delle captazioni riguardanti i comportamenti vessatori del ricorrente. Osserva il Collegio che sull'ipotesi delittuosa di cui al capo 22 della rubrica ci si soffermava analiticamente nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 432-434 della sentenza impugnata, nelle quali si passavano analiticamente in rassegna le intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, dalle quali emergeva in termini certi il coinvolgimento diretto dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] nella gestione delle attività estorsive oggetto di vaglio giurisdizionale, poste in essere in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tra queste captazioni, si ritiene opportuno richiamare per la loro peculiare rilevanza probatoria, riguardante il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel reato di cui al capo 22 della rubrica, seguendo l'ordine di esposizione contenuto nella decisione censurata, l'intercettazione numero 22894 del 26/06/2014, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata nelle pagine 433 e 434; nonché l'intercettazione numero 22895 del 26/06/2014, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata nelle pagine 433 e 434. Tali risultanze probatorie, infatti, consentono di affermare che la famiglia Trapasso, che, in quel momento, era alla ricerca di un mezzo di trasporto per una delle loro attività commerciali, si inseriva nella vicenda relativa all'acquisto del furgone controverso, per il quale la famiglia Iannone aveva pagato 9.000,00 dei 12.000,00 euro pattuiti con il venditore, impadronendosi del veicolo. Né possono sussistere dubbi sul fatto che la vicenda contrattuale relativa all'acquisto del furgone, che preesisteva all'intervento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], prescindeva dalle loro azioni nei confronti delle persone offese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la cui natura intimidatoria discende dal tenore inequivocabile delle intercettazioni numero 22894 e 22895, registrate il 26/06/2014, sopra citate, che venivano correttamente interpretate dai Giudici di merito catanzaresi. Quanto, invece, all'ipotesi delittuosa di cui al capo 33 bis della rubrica, su di essa ci si soffermava analiticamente nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 452-454 della sentenza impugnata, in cui si passavano in rassegna le intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, dalle quali emergeva in termini inequivocabili il coinvolgimento personale di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione delle attività estorsive, commesse in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oggetto di vaglio. Tra queste captazioni, si ritiene opportuno richiamare per la loro peculiare rilevanza probatoria, riguardante il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel reato di cui al capo 33 bis della rubrica, seguendo l'ordine di esposizione contenuto nella decisione censurata, l'intercettazione numero 6394 del 18/12/2014, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata a pagina 452; nonché l'intercettazione numero 6397 del 04/01/2015, registrata tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata nelle pagine 452 e 453. In questa, univoca, cornice probatoria, deve rilevarsi che il tono e il contenuto inequivocabile delle minacce pronunciate dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella conversazione intercettata il 04/01/2015, sopra citata, appaiono connotate da una notevole carica intimidatoria, certamente idonea a fargli assumere i connotati di un'estorsione aggravata dal metodo mafioso, nei termini contestati al ricorrente al capo 33 bis della rubrica. Questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, del resto, appare corroborata dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che confermava il contenuto minaccioso delle parole rivoltegli da [OSCURATO:PERSONA], il cui tenore non è equivocabile - oltre che per l'intrinseca portata intimidatoria delle parole pronunciate - alla luce del ruolo di responsabile della cosca di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro ricoperto dall'imputato, nel contesto del quale deve essere interpretata la captazione in esame.Né è possibile riqualificare l'ipotesi delittuosa che veniva ascritta a [OSCURATO:PERSONA] al capo 33 bis della rubrica, ai sensi dell'art. 392 cod. pen., dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo cui: «I delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza e minaccia alle persone e quello di estorsione si distinguono non già in relazione all'esistenza o meno di una legittima pretesa creditoria, bensì con riferimento alle modalità oggettive della richiesta e, quindi, si configura il reato di estorsione quando le condotte minacciose si manifestino con modalità esecutive che esorbitano dall'esclusiva finalità dell'esercizio della pretesa creditoria, assumendo di per sé il carattere di ingiustizia» (Sez. 5, n. 35563 del 15/07/2019, Russo, Rv. 277316-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 51013 del 30/11/2016, Arcidiacono, Rv. 268512-01; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248736-01; Sez. 2, n. 47972 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Caldara, Rv. 230710-01). Non può, infine, non ribadirsi che, anche in questo caso non è possibile procedere a una reinterpretazione delle conversazioni registrate nel corso delle indagini preliminari, in linea con quanto prospettato dai difensori di [OSCURATO:PERSONA], peraltro genericamente, con specifico riferimento ai reati di cui ai capi 22 e 33 bis della rubrica, alla luce della giurisprudenza di legittimità già richiamata, per la cui ricognizione si deve rinviare ulteriormente ai paragrafi 1.2 e 1.2.1 (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, cit.). Queste ragioni impongono di rigettare l'ottavo motivo dell'atto di impugnazione in esame. 3.1.9. Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato l'atto di impugnazione presentato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Occorre, quindi, passare a considerare il secondo degli atti di impugnazione depositati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], presentato a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva articolato in tre censure difensive. Occorre premettere che tale atto di impugnazione veniva integrato dai nuovi motivi, datati 14/02/2022, depositati nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., in relazione all'udienza pubblica celebrata il 09/03/2022, che venivano articolati in correlazione con l'atto di impugnazione presentato dagli stessi difensori e riguardavano la ricorrenza degli elementi costitutivi della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., così come contestata all'imputato [OSCURATO:PERSONA] al capo 1 della rubrica.3.2.1. Tanto premesso, deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, così come integrato dai nuovi motivi depositati nell'interesse dell'imputato ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, a fronte delle specifiche censure difensive, desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1, non risultando dimostrato che i proventi delle attività illecite poste in essere dalla cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro fossero reinvestiti nelle attività economiche relative ai villaggi turistici Riviera del Sole e [OSCURATO:PERSONA], ubicati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che il ricorrente avrebbero gestito tramite [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L'infondatezza di tale censura difensiva discende dalle considerazioni espresse nei paragrafi 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, ai quali si deve rinviare per la compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere immeritevole di accoglimento questa doglianza. Le considerazioni esposte impongono di rigettare il primo motivo dell'atto di impugnazione in esame, così come integrato dai nuovi motivi depositati ex art. 584, comma 4, cod. proc. pen. 3.2.2. Deve, invece, ritenersi fondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 81, comma quarto, cod. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni per cui, a fronte della riqualificazione del reato di cui al capo 26 - che veniva unificato al reato di cui all'art. 26-bis - e dell'assoluzione dai reati di cui ai capi 28, 30, 31 e 32, all'imputato [OSCURATO:PERSONA] era stata irrogata la stessa pena applicatagli dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, all'esito del giudizio di primo grado, quantificata in venti anni di reclusione, in violazione dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen. Osserva il Collegio che, a fronte dell'ampia rivisitazione del compendio probatorio acquisito nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], attestata dalla riqualificazione del reato di cui al capo 26 - che veniva unificato al reato di cui al capo 26 bis ex art. 513-bis cod. pen. - e dell'assoluzione dai reati di cui ai capi 28, 30, 31 e 32, la scarna motivazione dedicata al trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA], esposta a pagina 569 della sentenza impugnata, appare inadeguata alla complessità del giudizio dosimetrico formulato nei suoi confronti.Basti, in proposito, richiamare il passaggio motivazionale, esplicitato a pagina 569 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello di Catanzaro senza compiere alcuna ricognizione del disvalore delle condotte illecite per le quali veniva formulato un giudizio di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di quelle per le quali l'imputato era stato assolto, all'esito del giudizio di secondo grado, affermava apoditticamente: «L'imputato ha visto derubricato il reato di estorsione di cui al capo 26 ed unificato a quello di cui al capo 26 bis ed allo stesso modo con il reato di cui al capo 29 unificato a quello di cui al capo 29 bis. È stato poi assolto dai reati di cui ai capi 28, 30, 31 e 32 della rubrica, ma va confermato il trattamento sanzionatorio finale poiché, seguendo la condivisibile dosimetria della pena del GUP, si perviene sempre ad una pena di gran lunga superiore ai trenta anni di reclusione, da ridursi a trenta anni ex art. 78 c.p. e da ridursi ulteriormente a venti anni per la diminuzione conseguente alla scelta del rito». Ricostruito in questi termini il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Catanzaro, non è dubitabile che, nel caso in esame, a fronte dell'importanza della questione dosimetrica sottoposta all'attenzione del Giudice di secondo grado e della significativa rivisitazione del giudizio di colpevolezza espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], l'apoditticità delle argomentazioni utilizzate inducono a ritenere che ci si trovi di fronte a una motivazione apparente, per inquadrare la quale occorre richiamare il principio di diritto, secondo cui «la motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile [...] quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682-01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, trae conferma da un giurisprudenziale consolidato e notevolmente risalente nel tempo, che si è affermato in relazione alle ipotesi di apparenza motivazionale censurabili in sede di legittimità, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «Il vizio di motivazione apparente del provvedimento va ravvisato quando la motivazione, formalmente esistente, sia del tutto avulsa o dissociata dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa dell'assunto, vale a dire in tutti i casi nei quali il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 1, n. 510 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Maiale, Rv. 193328-01). Queste ragioni impongono di ribadire la fondatezza del secondo motivo dell'atto di impugnazione in esame. 3.2.3. Deve, infine, ritenersi infondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di applicare a [OSCURATO:PERSONA], per l'ipotesi delittuosa contestata al capo 1 della rubrica, il trattamento sanzionatorio previsto dalla legge n. 125 del 2008 - anziché quello, più severo sul piano dosimetrico, previsto dalla disciplina vigente, introdotta dalla legge n. 69 del 2015 - che si imponeva alla luce dei parametri normativi stabiliti dall'art. 2, comma quarto, cod. pen., in materia di successione di leggi penali nel tempo. Secondo la difesa del ricorrente, la soluzione processuale seguita dalla Corte di appello di Catanzaro aveva prodotto un effetto dosimetrico illegittimo, atteso che [OSCURATO:PERSONA] si vedeva applicato un trattamento sanzionatorio più severo rispetto a quello che doveva essergli irrogato, tenuto conto del fatto che gli elementi probatori acquisiti nei suoi confronti non si protraevano oltre il 2014, con la conseguenza che non era possibile ipotizzare la sua affiliazione, a prescindere dall'indimostrato ruolo egemonico che gli veniva contestato, alla cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro fino alla data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2015. Si tratta, a ben vedere, di una doglianza che veniva prospettata in termini assimilabili a quella proposta dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] nel suo atto di impugnazione, su cui ci si è già diffusamente soffermati nel paragrafo 2.5, al quale occorre rinviare per la compiuta disamina delle censure che vi sono sottese, di cui si deve ribadire l'infondatezza, alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. 1, n. 680 del 19/11/2019, D'Alessandro, cit.; Sez. 6, n. 3054 del 14/12/2017, Olivieri, cit.; Sez. 1, n. 32475 del 19/06/2013, Taraore, cit.; Sez. 1, n. 38486 del 19/05/2011, Rinzivillo, cit.). Non si può, pertanto, non ribadire che gli elementi probatori riconducibili alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], presi in considerazione nella decisione impugnata, anzitutto derivanti dagli esiti delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, risultano compendiati nelle informative depositate dalla [OSCURATO:PERSONA] della Questura di Catanzaro nelle date del 09/11/2015 e dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in epoca notevolmente posteriore rispetto all'entrata in vigore della legge n. 69 del 2015.Considerazioni analoghe valgono per le dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che riferivano delle dinamiche della cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro, nella quale gravitava [OSCURATO:PERSONA], in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 69 del 2015, corroborando ulteriormente l'assunto accusatorio oggetto di vaglio. Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del terzo motivo di ricorso. 3.2.4. Le considerazioni esposte impongono di ritenere fondato l'atto di impugnazione presentato dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], così come integrato dai nuovi motivi depositati nell'interesse dell'imputato ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., limitatamente al trattamento sanzionatorio. Nel resto, l'atto di impugnazione in esame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi infondato. 3.3. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di ribadire la fondatezza del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], così come integrato dai nuovi motivi depositati nell'interesse dell'imputato ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., limitatamente al trattamento sanzionatorio, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], nel resto, deve essere rigettato. 4. Deve ritenersi infondato il ricorso per cassazione proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolato in cinque censure difensive. Occorre premettere che tale atto di impugnazione veniva integrato dai nuovi motivi, datati 14/02/2022, depositati nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., in relazione all'udienza pubblica celebrata il 09/03/2022, che venivano articolati in correlazione con l'atto di impugnazione presentato dagli stessi difensori e riguardavano la configurazione del reato associativo contestato al ricorrente al capo 1, ai sensi dell'art. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, ottavo, cod. pen. 4.1. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, così come integrato dai nuovi motivi depositati ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., con cui si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio necessario alla configurazione del reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1, ex art. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, ottavo, cod. pen., rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale - analizzata alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte in materia di partecipazione all'associazione di tipo mafioso (recte Sez. U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671-01) - tra il ruolo attribuito al ricorrente all'interno del sodalizio oggetto di contestazione e gli elementi probatori acquisiti nei giudizi di merito, che apparivano privi di univocità, sia sotto il profilo del contributo causale fornito alla cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Si deduceva, in proposito, che la lettura delle intercettazioni proposta dalla Corte territoriale catanzarese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] risultava il frutto di mere congetture e di un'errata interpretazione del compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari. Esemplare rappresentazione delle discrasie processuali censurate era costituito dal riferimento meramente testuale alle conversazioni richiamate nelle pagine 2-8 dell'atto di impugnazione in esame, effettuato senza alcun vaglio logico-processuale del loro contenuto e senza indicare per quali ragioni non erano censurabili i rilievi mossi dalla difesa del ricorrente all'interpretazione delle captazioni fornita dal Giudice di primo grado. Osserva il Collegio che la Corte di appello di Catanzaro riteneva provato il ruolo verticistico ricoperto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] in seno all'omonima cosca cutrese sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che venivano passate in rassegna nelle pagine 517 e 518 della sentenza impugnata, dalle quali si evinceva la posizione egemonica svolta dall'imputato, d'intesa con i suoi familiari, nella gestione delle attività consortili del sodalizio 'ndranghetistico di cui al capo 1. In questa cornice, si attribuiva peculiare rilievo probatorio all'intercettazione numero 99 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata nelle pagine 517 e 518 della sentenza impugnata, nella quale il ricorrente riferiva al fratello di avere redarguito [OSCURATO:PERSONA] per le modalità con cui gestiva il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], delle quali il ricorrente non si riteneva soddisfatto, atteso il sostanziale disinteresse mostrato dal ricorrente. L'importanza di questa conversazione discendeva dal fatto che, come evidenziato nelle pagine 517 e 518 della decisione impugnata, tale captazione «assume il proprio vero significato se letta in rapporto alla percezione dell'estorsione dal villaggio Carrao e presuppone in tal modo la partecipazione t dell'imputato al sodalizio non comprendendosi altrimenti perché il capocosca recrimini per la sua indolenza verso la "famiglia" ed in secondo luogo verso lo stesso [...]». Si aggiunga che «il termine "famiglia" utilizzato nella predetta conversazione deve essere recepito nell'accezione 'ndranghetistica perché è chiaramente correlato allo stipendio che il [OSCURATO:PERSONA] assicura al fratello». Questo compendio probatorio, al contempo, veniva correlato agli esiti delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari per gli ulteriori fatti di reato contestati al ricorrente al capo 17 della rubrica, che corroboravano il giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per l'ipotesi delittuosa di cui al capo 1, dimostrando il suo coinvolgimento nelle strategie di controllo illecito del tessuto produttivo cutrese. Non può, in ogni caso, non ribadirsi che non è possibile procedere a una operazione di reinterpretazione delle conversazioni registrate nel corso delle indagini preliminari, con specifico riferimento all'ipotesi delittuosa contestata a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1 - e in particolare della captazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], sopra citata -, in linea con quanto si è affermato nei paragrafi 1.2 e 1.2.1, ai quali si deve rinviare ulteriormente (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, cit.). 4.1.1. Le conclusioni formulate dalla Corte di appello di Catanzaro con riferimento alla posizione associativa di [OSCURATO:PERSONA], pertanto, appaiono pienamente rispettose del compendio indiziario acquisito nei suoi confronti e conformi alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il partecipe di un'organizzazione mafiosa deve essere definito, in senso dinamico e funzionale, come «colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, non solo "è" ma "fa parte" della [...] stessa: locuzione questa da intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all'effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l'associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate della medesima» (Sez. U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671-01). Si tratta, dunque, di ribadire che, sul ruolo associativo svolto da [OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio 'ndranghetistico cutrese, che gli veniva correttamente contestato al capo 1 della rubrica, il percorso argomentativo seguito dal provvedimento impugnato appare ineccepibile e conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «In materia di associazione di tipo mafioso, sono elementi fattuali sufficienti a far ritenere integrata la condotta di partecipazione alla associazione, l'essere a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati e l'essere stato ammesso a partecipare a degli incontri in contesti deputati all'inserimento di nuovi sodali» (Sez. 1, n. 4937 del 19/12/2012, Modafferi, Rv. 254915-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Prestia, Rv. 279507-01; Sez. 1, n. 26684 del 12/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256045-01; Sez. 1, n. 43061 del 25/09/2012, Commisso, Rv. 253624-01). 4.1.2. Queste ragioni impongono di rigettare il primo motivo dell'atto di impugnazione in esame, così come integrato dai nuovi motivi depositati ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. 4.2. Deve ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio necessario alla formulazione del giudizio di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 1, che non poteva essere espresso sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che apparivano intrinsecamente contraddittorie e prive di univocità, non consentendo di comprendere quale fosse il contributo causale fornito alla cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro dal ricorrente, anche alla luce della risalente datazione delle captazioni, registrate nel corso del 2014. Si tratta, a ben vedere, di una censura difensiva la cui fondatezza discende dalle considerazioni espresse nei paragrafi 4.1 e 4.1.1 del presente atto di impugnazione, al quale occorre rinviare per una compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere immeritevole di accoglimento la doglianza in esame. Le considerazioni esposte impongono di rigettare il primo motivo dell'atto di impugnazione in esame. 4.3. Deve ritenersi infondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile della fattispecie estorsiva che gli veniva contestata al capo 17, non essendo dimostrate, alla luce delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, le condotte intimidatorie poste in essere nei confronti delle persone offese - che sarebbero state costrette alla corresponsione di una somma per essere protetti all'interno del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], dove abitavano, mediante un servizio di guardiania abusiva -, anche alla luce del fatto t che non era emersa alcuna prova che consentisse di collegare lo stipendio percepito dall'imputato all'attività oggetto di contestazione processuale. Osserva il Collegio che sull'ipotesi delittuosa di cui al capo 17 della rubrica ci si soffermava analiticamente nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 422-427 della sentenza impugnata, in cui si passavano in rassegna le intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, dalle quali emergeva in termini certi il coinvolgimento diretto di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione delle attività estorsive oggetto di vaglio. Si tratta, in particolare, delle captazioni numero 3112 del 28/06/2003, numero 3250 del 19/08/2014 e numero 99 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che si sono già passate in rassegna nel paragrafo 3.1.7, riguardante la posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], al quale occorre rinviare per la ricognizione del percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Catanzaro, che impone di ribadire l'infondatezza della doglianza in esame. Non può, in ogni caso, non ribadirsi che, anche in questo caso, non è possibile procedere a una reinterpretazione delle conversazioni registrate nel corso delle indagini preliminari, con specifico riferimento all'ipotesi estorsiva contestata a [OSCURATO:PERSONA] al capo 17 della rubrica, alla luce della giurisprudenza di legittimità già richiamata, per la cui ricognizione si deve rinviare ulteriormente ai paragrafi 1.2 e 1.2.1 (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit. ; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, cit.). Queste ragioni impongono di rigettare il terzo motivo dell'atto di impugnazione in esame. 4.4. Deve ritenersi infondato il quarto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 416-bis, commi quarto e sesto, cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, a fronte delle specifiche censure difensive, desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi delle aggravanti mafiose contestata a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1, non risultando dimostrato che il ricorrente fosse, direttamente o indirettamente, coinvolto nelle attività economiche relative ai villaggi turistici Riviera del Sole e [OSCURATO:PERSONA] e nella gestione dell'arsenale nella disponibilità della cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro. Si tratta, invero, di una censura difensiva la cui infondatezza discende dalle considerazioni espresse nei paragrafi 2.3 e 2.4, relative al ricorso proposto nell'interesse del coimputato [OSCURATO:PERSONA], ai quali occorre rinviare per una compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere immeritevole di accoglimento la doglianza in esame.Le considerazioni esposte impongono di rigettare il quarto motivo dell'atto di impugnazione in esame. 4.5. Deve ritenersi inammissibile il quinto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argonnentativo che, a fronte delle specifiche censure difensive, desse esaustivamente conto della mancata concessione delle attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA], che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi e della risalente datazione delle condotte illecite contestate al ricorrente, che si arrestavano al 2014. Osserva il Collegio che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA] risulta avvalorata dalla ricostruzione compiuta dalla Corte di appello di Catanzaro, che si soffermava correttamente sull'elevato disvalore delle ipotesi delittuose contestate al ricorrente ai capi 17 e 17 bis della rubrica, sulle quali ci si è diffusamente soffermati nei paragrafi precedenti, cui si deve rinviare. Ne discende che, tenuto conto della posizione di [OSCURATO:PERSONA], dell'elevato disvalore dei fatti di reato ascrittigli e del ruolo egemonico svolto dal ricorrente in senso alla consorteria di cui al capo 1, la Corte territoriale catanzarese compiva una valutazione dosimetrica conforme ai parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., alla luce della quale quantificava il trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato, quantificato in undici anni e dieci mesi di reclusione. Si consideri ulteriormente che le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalità degli elementi, oggettivi e soggettivi, che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione processuale dell'imputato. La necessità di un giudizio che coinvolga tale posizione nel suo complesso - e che impediva la concessione all'imputato [OSCURATO:PERSONA] delle attenuanti generiche - è sintetizzata dal seguente principio di diritto: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art.133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01; Sez. 2, n. 35930 del 27/06/2002, Martino, Rv. 222351-01; Sez. 6, n. 8668 del 28/05/1999, Milenkovic, Rv. 214200-01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come una benevola e discrezionale "concessione" del giudice ma come il riconoscimento di situazioni, non contemplate specificamente (art. 62 cod. pen.), che non sono comprese tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 stesso codice ovvero che presentano connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione; situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento della quantità del reato e della capacità a delinquere dell'imputato, sicché il loro riconoscimento consenta di pervenire ad una più valida e perspicace valutazione degli elementi che segnano i parametri per la determinazione della pena da irrogare in concreto» (Sez. F, n. 12280 del 28/08/1990, Poliseri, Rv. 185267-01). Queste ragioni inducono a ribadire l'inammissibilità del quinto motivo di ricorso. 4.6. Le considerazioni esposte impongono di rigettare il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 5. Deve ritenersi infondato il ricorso per cassazione proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolato in sette censure difensive, così come integrate dai nuovi motivi depositati nell'interesse dell'imputato. Occorre premettere che tale atto di impugnazione veniva integrato dai nuovi motivi, datati 16/02/2022, depositati nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., in relazione all'udienza pubblica celebrata il 09/03/2022, che venivano articolati in correlazione con l'originario ricorso e riguardavano la ricorrenza degli elementi costitutivi della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., così come contestata al ricorrente al capo 1. 5.1. Tanto premesso, deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio necessario alla configurazione del reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1 della rubrica, ex art. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, ottavo, cod. pen., rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale tra il ruolo consortile apicale attribuito al ricorrente e l'epoca di costituzione e di operatività della consorteria 'ndranghetistica oggetto di contestazione. Osserva il Collegio che la Corte di appello di Catanzaro riteneva provato il ruolo verticistico di [OSCURATO:PERSONA] in seno all'omonima cosca cutrese sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari e delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalle quali si evincevano le mansioni svolte dall'imputato nella gestione della consorteria 'ndranghetistica di cui al capo 1 della rubrica, nel quale era coinvolto unitamente al suo nucleo familiare, egemonizzato da [OSCURATO:PERSONA]. In tale ambito consortile, si richiamava il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione delle attività economiche relative ai villaggi turistici Riviera del Sole e [OSCURATO:PERSONA], che coordinava avvalendosi della collaborazione di altri affiliati della cosca cutrese, tra cui l'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Nella stessa direzione, si richiamavano gli investimenti effettuati dal ricorrente all'estero tramite [OSCURATO:PERSONA] - dei quali riferiva lo stesso Colosinno, dopo essersi aperto alla collaborazione con la giustizia - e le attività illecite relative all'esercizio abusivo del credito, che veniva svolto nel contesto operativo della cosca Trapasso. Questo compendio probatorio, al contempo, veniva correlato agli esiti delle intercettazioni acquisite per i fatti di reato contestati al ricorrente ai capi 4 bis, 4 ter, 4 quater, 19 e 22 della rubrica, dei quali ci si è già occupati nel valutare la posizione di [OSCURATO:PERSONA], che corroboravano il giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l'ipotesi delittuosa di cui al capo 1, confermando il ruolo egemonico svolto dal ricorrente nella consorteria cutrese, nell'ambito della quale operava in collegamento con il padre, l'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Assumevano, infine, peculiare rilievo sintomatico della posizione consortile verticistica di [OSCURATO:PERSONA] i poteri di rappresentanza della cosca Trapasso che gli venivano attribuiti, in conseguenza dei quali intratteneva rapporti strategici con i vertici delle altre consorterie 'ndranghetístiche presenti nell'area crotonese, indispensabili per la pianificazione delle attività estorsive poste in essere in danno degli operatori economici locali. Sul punto, non si possono che citare le considerazioni espresse a pagina 180 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello di Catanzaro, richiamando le conclusioni alle quali era giunto il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, oggetto di integrale conferma processuale, evidenziava che [OSCURATO:PERSONA] era «dotato di poteri t di rappresentanza del proprio sodalizio per il quale curava i rapporti con le altre consorterie della zona, intervenendo a favore di queste ultime per il pagamento di estorsioni da imprese [che] sotto il loro controllo [...]». Queste ragioni inducono a ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 5.2. Deve ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, a fronte delle specifiche censure difensive, desse esaustivamente conto degli elementi probatori sulla base dei quali si riteneva possibile configurare la circostanza aggravante censurata, che era stata riconosciuta dalla Corte di appello di Catanzaro disattendendo le emergenze probatorie, univocamente orientate in senso favorevole a [OSCURATO:PERSONA], non essendo provato il suo coinvolgimento nella gestione di armi, riconducibili, direttamente o indirettamente, alla cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro. Si tratta di una censura difensiva la cui infondatezza discende dalle considerazioni espresse nel paragrafo 2.4, relative al ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], al quale occorre rinviare per una compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere immeritevole di accoglimento la doglianza in esame. Le medesime considerazioni si sono espresse nel paragrafo 4.4, nel valutare la posizione processuale dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che, sotto il profilo censorio considerato, appare sovrapponibile a quella del ricorrente. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso. 5.3. Deve ritenersi infondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 512-bis cod. pen. e 416-bis.1 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi probatori idonei a ritenere [OSCURATO:PERSONA] intestatario fittizio dei beni aziendali di cui ai capi 4 bis, 4 ter, 4 quater, riguardanti i servizi turistici svolti all'interno dei villaggi Riviera del Sole e [OSCURATO:PERSONA], ubicati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a fronte dei dati circostanziali incontroversi che non consentivano di ritenere dimostrato l'esercizio da parte dell'imputato e dei suoi familiari di poteri gestionali diretti sulle attività imprenditoriali in questione, non permettendo di configurare le fattispecie di reato contestate.Si tratta, a ben vedere, di una censura difensiva la cui infondatezza discende dalle considerazioni espresse nel paragrafo 3.1.3, relative al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], coimputato del ricorrente nei reati di cui capi 4 bis, 4 ter, 4 quater della rubrica, al quale occorre rinviare per una compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere immeritevole di accoglimento la doglianza in esame. Non può, in ogni caso, non ribadirsi che le emergenze probatorie imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] pienamente coinvolto nella gestione delle attività economiche della cosca 'ndranghetistica cutrese, alle quali partecipava per effetto del suo inserimento ai vertici del sodalizio egemonizzato dal padre, [OSCURATO:PERSONA]. Occorre, inoltre, ribadire che, la fattispecie di cui all'art. 512-bis cod. pen. prefigura una condotta illecita a forma libera, comprensiva di ogni comportamento che comporti il concreto risultato di una volontaria attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o di altre utilità, al fine di eludere le disposizioni normative vigenti in materia di misure di prevenzione patrimoniali e il controllo dei patrimoni mafiosi. Di conseguenza, sul piano dell'elemento soggettivo del reato, la connotazione essenziale del delitto di cui si controverte è la consapevole determinazione, certamente riscontrabile in capo a [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA], di realizzare una situazione di difformità tra titolarità formale - attribuita nel caso di specie a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - e titolarità di fatto dei beni relativi ai reati di cui ai capi 4 bis, 4 ter, 4 quater della rubrica, rese incontroversa dagli elementi probatori cui ci si è riferiti nel paragrafo 3.1.3, al quale si deve rinviare ulteriormente. Né assumere rilievo, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, l'assenza di prova delle modalità in cui si verificava l'assunzione della qualità di socio occulto di [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai beni aziendali di cui ai capi 4 bis, 4 ter, 4 quater, riguardanti i servizi turistici svolti all'interno dei villaggi Riviera del Sole e [OSCURATO:PERSONA], atteso che, secondo quanto costantemente affermato da questa Corte, ciò che rileva, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., è che tale qualità soggettiva si acquisti in un modo fraudolento. Tale acquisto, infatti, connota di illiceità la presenza di un socio di fatto in una realtà economica o imprenditoriale apparentemente facente capo ad altri soggetti, come nel caso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 5, n. 50289 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Mollica, cit.; Sez. 2, n. 5647 del 15/01/2014, Gobbi, cit.; Sez. 2, n. 2244 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], cit.).t Ricostruita in questi termini la struttura dei reati di cui ai capi 4 bis, 4 ter, 4 quater, 5 e 7 della rubrica, il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Catanzaro appare ineccepibile, dovendosi ribadire che costituiscono condotte idonee a concretizzare un'ipotesi di interposizione fittizia, rilevante ai sensi dell'art. 512-bis cod. pen., sia quelle che riguardano attività elusive concernenti il bene aziendale nella sua interezza, sia quelle riferibili a una quota delle attività imprenditoriali sia, infine, quelle in cui un soggetto divenga socio occulto di un'impresa già esistente, assumendo il ruolo di compartecipe, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], ai profitti conseguiti. Queste ragioni impongono di ribadire la fondatezza del terzo motivo di ricorso. 5.4. Deve ritenersi infondato il quarto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 629 cod. pen. e 416-bis.1 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argonnentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile della condotta estorsiva che gli veniva contestata al capo 19 della rubrica, non essendo dimostrati, alla luce dell'unica intercettazione che lo riguardava, i comportamenti intimidatori posti in essere nei confronti della presunta persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], anche alla luce del fatto che l'imputato interveniva in una fase successiva all'erogazione della prestazione oggetto della coartazione, consistente nella dazione di una somma di denaro corrispondente al 3 % dell'importo dell'appalto aggiudicato alla ditta GRE.CO.FER. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Osserva il Collegio che sull'ipotesi delittuosa di cui al capo 19 della rubrica ci si soffermava analiticamente nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 427-432 della sentenza impugnata, in cui si passavano in rassegna le intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, dalle quali emergeva in termini inequivocabili il coinvolgimento diretto di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione dell'attività estorsiva oggetto di vaglio, posta in essere in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Tra queste captazioni, si ritiene opportuno richiamare per la loro peculiare rilevanza probatoria, riguardante il reato di cui al capo 19, seguendo l'ordine di esposizione contenuto nella decisione censurata, l'intercettazione numero 7754 del 12/09/2014, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata nelle pagine 427 e 428; nonché l'intercettazione numero 7576 del 22/01/2015, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e un soggetto che non veniva identificato, chiamato Vincenzo, che veniva citata a pagina 428.Tali risultanze probatorie dimostrano che l'estorsione in danno della ditta GRE.CO.FER. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si inseriva in un più ampio contesto criminale controllato dalla cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro, dimostrando la spartizione del territorio tra le consorterie 'ndranghetistiche crotonesi e la sottoposizione a estorsione degli operatori economici presenti su quell'area, che subivano con rassegnazione le pressioni intimidatorie esercitate nei loro confronti, che prescindevano da concreti e specifici atti di violenza fisica o di minaccia, essendo il frutto di una coartazione ambientale accettata passivamente. In questo contesto, la prova del ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] discende dal fatto che il ricorrente, di fronte alla riluttanza di [OSCURATO:PERSONA] di corrispondere una somma ammontante al 3 % dell'appalto pubblico controverso, aggiudicato alla ditta GRE.CO.FER., il ricorrente imponeva alla vittima di rivolgersi ai rappresentati della cosca di Petronà per verificare quali accordi economici fossero stati presi e garantirne conseguentemente l'adempimento. L'imputato, pertanto, si rivolgeva alla vittima allo scopo di ottenere la corresponsione della somma che era stata concordata nella fase genetica dell'estorsione e, preso atto della riluttanza della persona offesa ad adempiere agli accordi estorsivi precedentemente concordati, lo invitava a recarsi con lui dai rappresentanti della cosca 'ndraghetistica di Petronà allo scopo di verificare l'esatto importo che doveva essere corrisposto alla cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro. Ne discende che il ricorrente era pienamente consapevole degli accordi stabiliti nella fase genetica dell'attività estorsiva e interveniva sulla persona offesa, durante l'esecuzione dei lavori di appalto svolti dalla ditta GRE.CO.FER. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], allo scopo di garantire gli equilibri tra le cosche 'ndranghetistiche crotonesi coinvolte nell'estorsione contestata al capo 19 della rubrica. Esemplare, da questo punto di vista, è il passaggio dell'intercettazione numero 7754 del 12/09/2014, sopra citata, in cui [OSCURATO:PERSONA], rivolgendosi a [OSCURATO:PERSONA], gli dice: «Come raccogliamo le cose in macchina... ci mettiamo in macchina ed andiamo la sopra... perché io non voglio lasciare nel dubbio né a te...». Appaiono, pertanto, pienamente condivisibili le conclusioni alle quali giungeva la Corte di appello di Catanzaro, che, nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 427 e 428, attribuiva alla vicenda estorsiva di cui al capo 19, un rilevo altamente sintomatico del controllo del territorio da parte della cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro, evidenziando che «proprio l'estorsione in danno della GRE.CO.FER. rappresenta una delle plurime vicende che esaltano la natura mafiosa del sodalizio oggetto di giudizio dimostrando la spartizione del territorio tra le varie cosche e l'inevitabile sottoposizione delle attività commerciali e dei cantieri alle attività illecite dei sodalizi proprio su base territoriale». Ne conseguiva che «gli imprenditori, in questo come in altri casi di seguito esaminati, accettino come inevitabile ed ineluttabile, più che come naturale, la soggezione al pagamento dell'estorsione, consapevoli di quelle dinamiche tipicamente mafiose che, grazie alla forza di intimidazione del vincolo associativo, prescindono da concreti e specifici atti di violenza fisica o di minaccia». 5.4.1. In questa cornice, non è possibile prendere in considerazione l'ipotesi alternativa prospettata in termini meramente ipotetici dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] e contrapporla a quella correttamente vagliata dalla Corte di appello di Catanzaro, in presenza di elementi probatori che consentivano di escluderne la veridicità e la plausibilità logica. Nel caso in esame, infatti, non era ragionevole attribuire alcun valore processuale all'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], con specifico riferimento all'estorsione di cui al capo 19 della rubrica, incentrata sull'assenza di elementi probatori che attestavano il ruolo svolto dal ricorrente nella gestione della vicenda criminosa in esame, che, per le ragioni esposte nel paragrafo precedente, deve essere ribadita. Invero, un tale percorso valutativo, oltre che illogico e processualmente incongruo, si sarebbe posto in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995-01; Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Schembri, Rv. 260813-01; Sez. 6, n. 16532 del 13/02/2007, Cassandro, Rv. 237145-01). Questo orientamento ermeneutico, peraltro, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, in tema di ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime di esperienza, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «Nella valutazione probatoria giudiziaria - così come, secondo la più moderna epistemologia, in ogni procedimento di accertamento (scientifico, storico, etc.) - è corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime di esperienza, ma, affinché il giudizio di verosimiglianza conferisca al dato preso in esame valore di prova, è necessario che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile. Ove così non sia, il suddetto dato si pone semplicemente come indizio da valutare insieme a tutti gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 1, n. 4652 del 21/10/2004, dep. 2005, Sala, Rv. 230873-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone, Rv. 261220-01; Sez. 3, n. 31706 del 07/03/2003, Abbate, Rv. 228401-01; Sez. 1, n. 329 del 22/10/1990, dep. 1991, Grilli, Rv. 186149-01). 5.4.2. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del quarto motivo di ricorso. 5.5. Deve ritenersi infondato il quinto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 629 cod. pen. e 416-bis.1 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile della condotta estorsiva che gli veniva contestata al capo 22 della rubrica, non essendo dimostrate, alla luce delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, le azioni intimidatorie poste in essere nei confronti delle presunte persone offese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui ambigue dichiarazioni non consentivano di corroborare il compendio probatorio e imponevano di ricondurre la vicenda in esame a un contenzioso debitorio di matrice esclusivamente civilistica. Si tratta di una censura difensiva la cui infondatezza discende dalle considerazioni espresse nel paragrafo 3.1.8, relative al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], coimputato del ricorrente nel reato di cui al capo 22 della rubrica, al quale occorre rinviare per una compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere immeritevole di accoglimento la doglianza in esame. Non può, in ogni caso non ribadirsi che le emergenze probatorie imponevano di ritenere che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, all'epoca dei fatti, intendevano procurarsi un veicolo per lo svolgimento di una delle loro attività economiche, si inserivano nella pregressa vicenda relativa all'acquisto del mezzo controverso, per il quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano già corrisposto al venditore la somma di 9.000,00 euro, costituente una parte dei 12.000,00 euro che erano stati originariamente pattuiti dalle vittime con il venditore. Né possono sussistere dubbi residui sul fatto che la vicenda contrattuale che preesisteva alle pressioni esercitate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] prescindeva dal loro intervento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la cui natura intimidatoria discendeva dal contenuto inequivocabile delle intercettazioni numero 22894 e 22895, registrate il del 26/06/2014, alle quali ci si è riferiti nel paragrafo 3.1.8, cui si rinvia ulteriormente. I richiami alla sottostante vicenda contrattuale da parte della difesa del ricorrente, del resto, appaiono impropri, dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di estorsione, una pretesa contrattuale è contra ius ed integra il reato solo quando l'agente, pur avvalendosi di mezzi giuridici legittimi, li utilizzi per conseguire vantaggi estranei al rapporto giuridico controverso, perché non dovuti nell'an o nel quantum o perché finalizzati a scopi diversi o non consentiti rispetto a quelli per cui il diritto è riconosciuto o tutelato, e quindi per realizzare un profitto ingiusto» (Sez. 2, n. 34242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273542-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 47985 del 19/06/2014, Vasta, Rv. 261216-01; Sez. 2, n. 119 del 04/11/2009, dep. 2010, Ferranti, Rv. 24630- 01; Sez. 2, n. 36942 del 13/03/2002, Pepe, Rv. 227317-01). Queste ragioni impongono di ribadire la fondatezza del quinto motivo di ricorso. 5.6. Deve ritenersi infondato il sesto motivo di ricorso, così come integrato dai nuovi motivi depositati nell'interesse dell'imputato, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, a fronte delle specifiche censure difensive - introdotte sia con l'atto di appello depositato presso la Corte di appello di Catanzaro sia con la memoria difensiva depositata il 16/11/2020 -, desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1 della rubrica, non essendo dimostrato che i proventi delle attività illecite poste in essere dalla cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro fossero reinvestiti nelle attività economiche relative ai villaggi turistici Riviera del Sole e [OSCURATO:PERSONA], ubicati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che il ricorrente avrebbe gestito tramite alcuni soggetti di sua fiducia. Si tratta, a ben vedere, di una censura difensiva la cui infondatezza discende dalle considerazioni espresse nel paragrafo 2.3, nel quale si è esaminato il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], al quale occorre rinviare per una compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere immeritevole di accoglimento la doglianza in esame. Le medesime considerazioni, del resto, si sono espresse nel paragrafo 4.4, nel valutare la posizione processuale dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che, sotto il profilo censorio che si sta valutando, appare sovrapponibile a quella dell'odierno ricorrente. A tali considerazioni deve aggiungersi che le risultanze probatorie richiamate nel paragrafo 5.1, cui si rinvia, dimostrano il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione delle attività economiche gestite dalla cosca Trapasso nei villaggi turistivi Riviera del Sole e [OSCURATO:PERSONA], che il ricorrente coordinava, avvalendosi della collaborazione di altri affiliati della cosca Trapasso, come l'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Nella stessa direzione, occorreva considerare, secondo quanto concordemente affermato dai Giudici di merito catanzaresi, gli investimenti effettuati all'estero dalla cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro - nei quali era coinvolto il ricorrente tramite [OSCURATO:PERSONA] - e le attività illecite relative all'esercizio abusivo del credito, che venivano svolto nel medesimo contesto consortile cutrese. In questa, univoca cornice, non appare pertinente il richiamo, pur pregevolmente effettuato dalla difesa del ricorrente, all'arresto ermeneutico delle Sezioni Unite, in tema di consapevolezza del reimpiego dei proventi illeciti, necessaria alla configurazione dell'aggravante di cui all'art. 416, comma sesto, cod. pen., che costituisce un intervento meramente ricognitivo delle precedenti pronunzie di legittimità, su cui ci si è diffusamente soffermati nel paragrafo 4.4, cui si rinvia ulteriormente. Basti, in proposito, richiamare il principio di diritto affermato in tale ambito ermeneutico, all'evidenza estraneo alle tematiche censorie che si stanno considerando, secondo cui: «L'aggravante prevista dall'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. ha natura oggettiva e va riferita all'attività dell'associazione in quanto tale e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe, sicché essa è valutabile a carico di tutti i componenti del sodalizio di tipo mafioso, sempre che essi siano stati a conoscenza dell'avvenuto reimpiego di profitti delittuosi, ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa» (Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259589-01). Queste considerazioni impongono di ribadire conclusivamente la fondatezza del sesto motivo di ricorso, così come integrato dai nuovi motivi depositati nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. 5.7. Deve, infine, ritenersi infondato il settimo motivo di ricorso, con cui si si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di applicare a [OSCURATO:PERSONA], per l'ipotesi delittuosa contestata al capo 1, il trattamento sanzionatorio previsto dalla legge n. 125 del 2008 - anziché quello, più severo sul piano dosimetrico, previsto dalla disciplina vigente, introdotta dalla legge n. 69 del 2015 - che si imponeva alla luce dei parametri normativi stabiliti dall'art. 2, comma quarto, cod. pen., in materia di successione di leggi penali nel tempo. Si tratta, invero, di una doglianza che veniva prospettata in termini assimilabili a quella proposta dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] nel suo atto di impugnazione, cui ci si è già riferiti nel paragrafo 2.5, al quale occorre rinviare per la compiuta disamina delle censure che vi sono sottese, di cui si deve ribadire l'infondatezza, alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. 1, n. 680 del 19/11/2019, D'Alessandro, cit.; Sez. 6, n. 3054 del 14/12/2017, Olivieri, cit.; Sez. 1, n. 32475 del 19/06/2013, Taraore, cit.; Sez. 1, n. 38486 del 19/05/2011, Rinzivillo, cit.). Non si può, pertanto, non ribadire che gli elementi probatori riconducibili alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], presi in considerazione nella decisione impugnata, derivanti dagli esiti delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, risultano compendiati nelle informative depositate dalla [OSCURATO:PERSONA] della Questura di Catanzaro nelle date del 09/11/2015 e dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in epoca notevolmente posteriore rispetto all'entrata in vigore della legge n. 69 del 2015. Nella stessa direzione, si muovono le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anch'esse acquisite in epoca ampiamente posteriore all'entrata in vigore della legge n. 69 del 2015, che impongono di ritenere legittimo il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA], quantificato in quattordici anni e sei mesi di reclusione. Queste ragioni inducono a ribadire l'infondatezza del quinto motivo di ricorso. 5.8. Le considerazioni che si sono esposte impongono di ritenere infondato il ricorso proposto dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], così come integrato dai nuovi motivi depositati nell'interesse del ricorrente, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. 6. Deve ritenersi infondato il ricorso per cassazione proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolato in sei censure difensive. 6.1. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 12-quinquies decreto-legge n. 306 del 1992, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, alla luce delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, desse esaustivamente conto degli elementi probatori idonei a ritenere [OSCURATO:PERSONA] intestatario fittizio dei beni aziendali di cui ai capi 4 bis, 4 ter, 4 quater della rubrica - relativi ai servizi turistici svolti all'interno dei villaggi Riviera del Sole e [OSCURATO:PERSONA], ubicati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe gestito tramite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -, a fronte dei dati circostanziali incontroversi che non consentivano di ritenere dimostrato l'esercizio da parte dell'imputato e dei suoi familiari di poteri gestionali diretti sulle attività imprenditoriali in questione, non permettendo di configurare le fattispecie di reato contestate. Si tratta, invero, di una censura difensiva la cui infondatezza discende dalle considerazioni espresse nel paragrafo 3.1.3, relative al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], coimputato del ricorrente nei reati di cui ai capi 4 bis, 4 ter, 4 quater della rubrica, al quale occorre rinviare per una compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere immeritevole di accoglimento la doglianza in esame. Non può, in ogni caso, non ribadirsi che le emergenze probatorie imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] - in termini analoghi a quanto si è affermato anche a proposito dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] nel paragrafo 5.3, cui si deve rinviare - pienamente coinvolto nella gestione delle attività economiche della cosca 'ndranghetistica cutrese, alle quali partecipava per effetto del suo inserimento ai vertici del sodalizio egemonizzato da [OSCURATO:PERSONA]. Si consideri ulteriormente il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., contestato ai capi 4 bis, 4 ter, 4 quater della rubrica, prefigurando una condotta a forma libera, comprende ogni comportamento criminoso che comporti il concreto risultato di una volontaria attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o di altre utilità, al fine di eludere le disposizioni normative vigenti in materia di misure di prevenzione patrimoniali e il controllo dei patrimoni mafiosi, certamente riscontrabile con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], atteso il collegamento incontroverso esistente tra il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Né potrebbe essere diversamente, dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Integrano il delitto di cui all'art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in I. 7 agosto 1992, n. 356, sia la condotta di chi, titolare di quote di società, le intesti direttamente a terzi, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, sia quella di chi, non essendo titolare delle quote, si adoperi in qualsiasi modo - eventualmente nella veste di amministratore di fatto o di diritto - per favorire la realizzazione della condotta elusiva» (Sez. 2, n. 41433 del 27/04/2016, Bifulco, Rv. 268631-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 4450 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Tomaselli, Rv. 276304-01; Sez. 2, n. 15781 del 26/03/2015, Arrichiello, Rv. 263531-01; Sez. 1, n. 30165 del 26/04/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 237595-01). Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo del ricorso in esame. 6.2. Deve ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 12-quinquies decreto-legge n. 306 del 1992, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi probatori idonei a ritenere [OSCURATO:PERSONA], così come contestatogli al capo 5 della rubrica, intestatario fittizio del circolo "[OSCURATO:PERSONA] dello zio Tommy" di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro - che avrebbe gestito attraverso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -, a fronte dei dati circostanziali incontroversi che non consentivano di ritenere dimostrato l'esercizio da parte dell'imputato e dei suoi familiari di poteri gestionali diretti sulle attività imprenditoriali in questione, non permettendo di configurare la fattispecie di reato contestata. Si tratta, a ben vedere, di una censura difensiva la cui infondatezza discende dalle considerazioni espresse nel paragrafo 3.1.3, relative al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], coimputato del ricorrente nel reato di cui al capo 5 della rubrica, al quale occorre rinviare per una compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere immeritevole di accoglimento la doglianza in esame. Non può, in ogni caso, non ribadirsi che le emergenze probatorie imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] pienamente coinvolto nella gestione delle attività economiche della cosca 'ndranghetistica cutrese, alle quali partecipava per effetto del suo inserimento ai vertici del sodalizio egemonizzato da [OSCURATO:PERSONA]. Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fondatezza del secondo motivo del ricorso in esame. 6.3. Deve ritenersi infondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 513-bis cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse I 15 t esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile delle attività criminose ascrittegli al capo 26, così come unificato al capo 26 bis, nel giudizio di appello, non consentendo le emergenze probatorie acquisite nel corso delle indagini preliminari, alla luce dell'unica, contraddittoria, intercettazione, registrata il 07/02/2014 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di formulare un giudizio di colpevolezza nei suoi confronti. Si tratta, invero, di una doglianza la cui infondatezza discende dalle considerazioni espresse nel paragrafo 3.1.5, relative al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], coimputato del ricorrente nel reato di cui al capo 26 bis della rubrica, al quale occorre rinviare per una compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere immeritevole di accoglimento la doglianza in esame. Non può, in ogni caso, non ribadirsi che dalle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, passate analiticamente in rassegna nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 436-442 della sentenza impugnata, emergeva il coinvolgimento diretto di [OSCURATO:PERSONA] nelle attività intimidatorie finalizzate a ostacolare le attività commerciali svolte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], nel settore della distribuzione delle bombole a gas. Tali captazioni, infatti, documentano il brutale pestaggio delle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che era stato preventivamente autorizzato da [OSCURATO:PERSONA], che aveva seguito l'intera vicenda -, che ammettevano di essere stati aggrediti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che gli avevano chiesto di non offrire i propri servizi commerciali a loro clienti. Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del terzo motivo del ricorso in esame. 6.4. Deve ritenersi infondato il quarto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 416-bis cod. pen. e 125 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio necessario alla configurazione del reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1, ex art. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, ottavo, cod. pen., rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale tra il ruolo consortile apicale attribuito al ricorrente e l'operatività della consorteria 'ndranghetistica oggetto di contestazione.Osserva il Collegio che la Corte di appello di Catanzaro riteneva provato il ruolo associativo svolto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] in seno all'omonima consorteria cutrese sulla base delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che venivano correlate agli esiti delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro. Si muovavano, in particolare, in questa direzione gli esiti delle intercettazioni acquisite per i fatti di reato contestati al ricorrente ai capi 4 bis, 4 ter, 4 quater, 5 e 26 bis della rubrica - sui quali ci si è già soffermati nei paragrafi 6.1, 6.2 e 6.3, cui si rinvia -, che corroboravano il giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto associativo di cui al capo 1. Sulla scorta di questo, univoco, compendio probatorio la Corte di appello di Catanzaro, richiamando le conclusioni alle quali era giunto il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, oggetto di integrale conferma, evidenziava, nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 180 e 181 della sentenza impugnata, evidenziava che [OSCURATO:PERSONA] era «partecipe del sistema delle intestazioni fittizie (la gestione dei villaggi turistici ma anche del circolo ricreativo il Fortino di zio Tommy) e coinvolto nell'esercizio abusivo del credito». Il ricorrente, inoltre, esercitava «innegabilmente potere gerarchico, ad esempio, nei confronti del Cosco nella vicenda dei fratelli Palaia, ed ancora nei confronti del Caloiro (con la minaccia dimetterlo a lavare i piatti all'interno del villaggio, oltre all'investimento veronese)». Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fondatezza del quarto motivo del ricorso in esame. 6.5. Deve ritenersi infondato il quinto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, a fronte delle specifiche censure difensive, desse esaustivamente conto degli elementi probatori sulla base dei quali si riteneva possibile configurare la circostanza aggravante censurata, che era stata riconosciuta dalla Corte di appello di Catanzaro senza tenere conto delle emergenze probatorie, univocamente orientate in senso favorevole a [OSCURATO:PERSONA], non essendo emerso il suo coinvolgimento nella gestione di armi, riconducibili, direttamente o indirettamente, alla cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro. Si tratta di una censura difensiva la cui infondatezza discende dalle considerazioni espresse nel paragrafo 2.4, relative al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], al quale occorre rinviare per una compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere immeritevole di accoglimento la doglianza in esame. Le medesime considerazioni, del resto, si sono espresse nel paragrafo 4.4, nel valutare la posizione di [OSCURATO:PERSONA], che, sotto il profilo censorio considerato, appare perfettamente sovrapponibile a quella dell'odierno ricorrente. Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del quinto motivo del ricorso in esame. 6.6. Deve ritenersi infondato il sesto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, a fronte delle specifiche censure difensive, desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1 della rubrica, non essendo dimostrato che le attività economiche svolte dall'imputato fossero strumentali al reimpiego dei proventi illeciti acquisiti dalla cosca Trapasso. Si tratta di una censura difensiva la cui infondatezza discende dalle considerazioni espresse nel paragrafo 3.2.1, relativo al ricorso presentato nell'interesse del coimputato [OSCURATO:PERSONA], al quale occorre rinviare per una compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere immeritevole di accoglimento la doglianza in esame. Le medesime considerazioni si sono espresse nel paragrafo 4.4, nel valutare la posizione processuale dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che, anche sotto questo profilo censorio, appare sovrapponibile a quella del ricorrente. Queste ragioni impongono di ribadire la fondatezza del sesto motivo del ricorso in esame. 6.7. Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il ricorso proposto dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 7. Deve ritenersi infondato il ricorso per cassazione proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che veniva articolato in cinque censure difensive. Occorre premettere che tale atto di impugnazione veniva integrato dai nuovi motivi, depositati nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., in relazione all'udienza pubblica celebrata il 09/03/2022, che venivano articolati in correlazione con l'originario ricorso e riguardavano la configurazione del reato ascritto al ricorrente al capo 19 della rubrica e la rideterminazione del trattamento sanzionatorio che gli era stato irrogato dalla Corte di appello di Catanzaro. 7.1. Tanto premesso, deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, così come integrato dai nuovi motivi depositati nell'interesse dell'imputato, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt.110 e 629 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile della condotta estorsiva che gli veniva contestata al capo 19 della rubrica, non essendosi dimostrato, alla luce dell'unica intercettazione che lo riguarda e che non lo coinvolge direttamente - concernendo la captazione del 12/09/1014, una frase pronunciata da [OSCURATO:PERSONA] in termini generici e privi di collegamento con il ricorrente -, i comportamenti intimidatori posti in essere nei confronti della presunta persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe stato costretto a versare una somma di denaro corrispondente al 3 % dell'importo dell'appalto aggiudicato alla ditta GRE.CO.FER. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta, invero, di una censura difensiva la cui infondatezza discende dalle considerazioni espresse nel paragrafo 5.4, relative al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], coimputato del ricorrente nel reato di cui al capo 19 della rubrica, al quale occorre rinviare per una compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere immeritevole di accoglimento la doglianza in esame. Alle considerazioni espresse nel paragrafo 5.4 deve aggiungersi che il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda estorsiva in esame discende dal tenore univoco della captazione numero 7574 del 12/09/2014, nella quale [OSCURATO:PERSONA] indicava al suo interlocutore il ricorrente come il suo referente nell'ambiente 'ndranghetistico di Petronà, con i cui rappresentanti ci si sarebbe dovuti rapportare per risolvere le questioni insorte con i titolari della ditta GRE.CO.FER. per il pagamento di una quota dell'importo dell'appalto pubblicato aggiudicato alle vittime. In questa cornice, il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'estorsione di cui al capo 19 della rubrica discende dal fatto che [OSCURATO:PERSONA], durante il colloquio intrattenuto con [OSCURATO:PERSONA] - che reclamava il 3 °h del valore dell'appalto per conto della consorteria 'ndranghetistica di Petronà -, si giustificava con il suo interlocutore, affermando di avere promesso il pagamento di 2.000,00 o 3.000,00 euro a un soggetto chiamato Micu, che era un emissario di [OSCURATO:PERSONA].Ne discende che, come correttamente evidenziato dalla Corte di appello di Catanzaro, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 431 della sentenza impugnata, la «responsabilità concorsuale del [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda estorsiva in argomento si trae sia dal contatto diretto del Greco con il [OSCURATO:PERSONA] intesa ad assecondare ed assicurare il pagamento dell'estorsione, sia dal fatto che la persona a nome Micu alla quale il Greco aveva promesso il pagamento di 1.500 o 2.000 euro e l'impiego di imprese cui affidare le forniture, era comunque un emissario del [OSCURATO:PERSONA]». Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso, così come integrato dai nuovi motivi depositati ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. 7.2. Deve ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, così come integrato dai nuovi motivi depositati nell'interesse dell'imputato, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile della condotta estorsiva che gli veniva contestata al capo 19 della rubrica, non essendo dimostrati - alla luce delle censure prospettate a pagina 12 dell'atto di appello e nelle pagine 5-7 dei nuovi motivi - i comportamenti intimidatori posti in essere nei confronti della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che presupponevano l'esistenza di una consorteria mafiosa egemonizzata dal ricorrente, della quale il compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito non forniva alcun riscontro. Si tratta, analogamente a quanto affermato nel paragrafo precedente, di una censura difensiva la cui infondatezza discende dalle considerazioni espresse nel paragrafo 5.4 - relativo all'atto di impugnazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], coimputato del ricorrente nel reato di cui al capo 19 della rubrica, al quale occorre rinviare per una compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere immeritevole di accoglimento la doglianza in esame - e nel paragrafo 7.1 di questo ricorso, ai quali occorre rinviare per la ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere immeritevole di accoglimento la censura difensiva oggetto di vaglio. Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso, così come integrato dai nuovi motivi depositati ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. 7.3. Deve ritenersi infondato il terzo motivo di ricorso, così come integrato dai nuovi motivi depositati nell'interesse dell'imputato, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo 19, non essendo dimostrato che la condotta illecita posta in essere dal ricorrente fosse collegata, direttamente o indirettamente, alla sfera di operatività della cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro ovvero della consorteria 'ndranghetística della quale l'imputato avrebbe fatto parte. L'infondatezza della censura difensiva discende dalla ricostruzione degli accadimenti criminosi effettuata nei paragrafi 7.1 e 7.2, che consente di ritenere dimostrata l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., risultando l'attività delittuosa contestata al capo 19 della rubrica, posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] in stretto collegamento con l'operatività della consorteria mafiosa egemonizzata dalla famiglia Trapasso, operante a [OSCURATO:PERSONA] di Cutro, con cui il ricorrente, quale affiliato del sodalizio 'ndranghetístico di Petronà, relativamente alla gestione dell'appalto pubblico oggetto di vaglio giurisdizionale, operava sinergicamente. Le condotte intimidatorie poste in essere da [OSCURATO:PERSONA], pertanto, appaiono inscindibilmente collegate alla sfera di operatività della cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro e della cosca di Petronà, della quale il ricorrente faceva parte, dai cui accordi traeva origine l'intesa estorsiva finalizzata a costringere [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere una somma corrispondente al 3 % del valore dell'appalto pubblico che si era aggiudicato la ditta GRE.CO .FER. Tali comportamenti criminosi costituiscono un elemento certamente idoneo a fare ritenere sussistente l'aggravante di cui all'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, risultando l'attività posta in essere dal ricorrente funzionalmente collegata ai sodalizi 'ndranghetistici che avevano gestito l'estorsione di cui al capo 19 della rubrica. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, né il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli dell'organizzazione» (Sez. 6, n. 44698 del 22 settembre 2015, Cannizzaro, Rv. 265359-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 31437 del 12/07/2012, Messina, Rv. 253218-01; Sez. 6, n. 2696 del 13/11/2008, dep. 2009, D'Andrea, Rv. 242686-01; Sez. 6, n. 294 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2008, Volpe, Rv. 238399-01). Si muove, del resto, nella stessa direzione ermeneutica il seguente principio di diritto: «In tema di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n.203, richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti né il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli dell'organizzazione» (Sez. 5, n. 4037 del 22/11/2013, dep. 2014, B., Rv. 2588868-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 52505 del 20/12/2017, dep. 2018, Lamanna, Rv. 276150-01; Sez. 5, n. 28648 del 17/03/2016, Zindato, Rv. 267300-01; Sez. 6, n. 19300 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Caliendo, Rv. 239556-01). Non sussistono, infine, questioni ermeneutiche riguardanti la compatibilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991 con la formulazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen., così come introdotto dall'art. 5 d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha lasciato immutati gli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale in esame, essendo, in proposito, sufficiente richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui sussiste «continuità normativa tra la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, abrogata dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, e la disposizione contenuta nell'art. 416-bis.1, comma primo, cod. pen.» (Sez. 1, n. 39542 del 10/04/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273863-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso. 7.4. Devono, in ultimo, ritenersi inammissibili il quarto e il quinto motivo di ricorso, così come integrati dai nuovi motivi depositati nell'interesse dell'imputato, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., di cui si impone una trattazione congiunta, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, a fronte delle specifiche censure difensive, desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio applicato dalla Corte di appello di Catanzaro all'imputato e della mancata concessione delle attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA], che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi e del disvalore penale dei comportamenti contestati al ricorrente in questa sede processuale. Osserva il Collegio che la mancata concessione delle attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA] risulta avvalorata dalla ricostruzione compiuta dalla Corte di appello di Catanzaro, che si soffermava correttamente sull'elevato disvalore del reato contestato al ricorrente al capo 19, sul quale ci si è soffermati nei paragrafi 7.1, 7.2 e 7.3, cui si deve rinviare. Ne discende che, tenuto conto della posizione di [OSCURATO:PERSONA] e dell'elevato disvalore dei fatti di reato ascrittigli al capo 19, la Corte territoriale catanzarese compiva una valutazione dosimetrica conforme ai parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., alla luce della quale occorre ribadire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato rispetto alla gravità dei delitti oggetto di contestazione, che, nel giudizio di secondo grado, veniva rideterminato in sei anni di reclusione e 3.000,00 euro di multa. Si consideri, infine, con specifico riferimento alla posizione processuale dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che le circostanze attenuanti generiche rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di specifiche situazioni fattuali, correttamente non riscontrate per il ricorrente dalla Corte di appello di Catanzaro, in linea con quanto si è affermato nel paragrafo 4.5, al quale occorre rinviare ulteriormente (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, cit.; Sez. 2, n. 35930 del 27/06/2002, Martino, cit.; Sez. 6, n. 8668 del 28/05/1999, Milenkovic, cit.; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, cit.). Queste ragioni inducono a ritenere inammissibile il quarto e il quinto motivo del ricorso in esame. 7.5. Le considerazioni esposte impongono di rigettare il ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] così come integrato dai nuovi motivi depositati nell'interesse dell'imputato ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. 8. Deve ritenersi infondato il ricorso per cassazione proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva articolato in tre censure difensive. 8.1. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio necessario alla configurazione del reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1, ex art. 416-bis, commi primo, terzo, quarto, quinto, sesto, ottavo, cod. pen., rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale tra il ruolo attribuito al ricorrente all'interno del sodalizio oggetto di contestazione e gli elementi probatori acquisiti nei giudizi di merito, che apparivano privi di univocità, sia sotto il profilo del contributo causale fornito alla cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro, sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Si deduceva, al contempo, che il provvedimento impugnato risultava sprovvisto di un percorso argomentativo che, a fronte delle specifiche censure difensive, desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi delle aggravanti mafiose contestata a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1 della rubrica, non risultando dimostrato che il ricorrente fosse, direttamente o indirettamente, coinvolto nelle attività economiche relative ai villaggi turistici Riviera del Sole e [OSCURATO:PERSONA] e nella gestione delle armi nella disponibilità della cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro. Osserva, in proposito, il Collegio che la Corte di appello di Catanzaro riteneva provato il ruolo consortile svolto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] in seno alla cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, dalle quali si evinceva il ruolo dell'imputato nella gestione di una parte delle attività delittuose della consorteria 'ndranghetistica di cui al capo 1. Si muovevano, in particolare, in questa direzione gli esiti delle intercettazioni acquisite per i fatti di reato contestati al ricorrente al capo 4 bis della rubrica, sui quali ci si è soffermati nel paragrafo 3.1.3, relativo alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], cui si deve rinviare, che corroboravano il giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l'ipotesi delittuosa di cui al capo 1. In questa, univoca, cornice probatoria, si riteneva che il ruolo associativo ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] discendeva dal fatto che il ricorrente era uno degli operatori economici di riferimento della cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro, nell'interesse della quale gestiva i servizi turistici svolti all'interno dei villaggi Riviera del Sole e [OSCURATO:PERSONA], ubicati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei termini su cui ci si è già soffermati nel paragrafo 3.1.3, cui si deve, ancora una volta, rinviare. Il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle attività imprenditoriali della cosca Trapasso derivava ulteriormente dagli investimenti effettuati dal ricorrente nell'area veronese, nella zona di [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dei quali riferiva il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], dopo la sua apertura alla collaborazione con la giustizia.Il ricorrente, ancora, collaborava, unitamente all'imputato [OSCURATO:PERSONA], al sostentamento economico del nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA], un esponente storico della cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro, consegnando periodicamente somme di denaro alla moglie, [OSCURATO:PERSONA], durante la detenzione del coniuge. Pertanto, il compendio probatorio acquisito nei confronti del ricorrente, secondo quanto affermato a pagina 506 della sentenza impugnata, imponeva di affermare che «il Caloiro è un soggetto capace di gestire le proprie attività, di utilizzare alla bisogna l'una o l'altra delle società di comodo [...] e le difficoltà di far fronte alle scadenze periodiche dei pagamenti o la ricerca di denaro per impedire il fallimento delle sue società, non inficiano la fondatezza dell'accusa dovendosi tenere conto della entità e del movimento degli affari che nel complesso appaiono notevoli». Né rilevano in senso favorevole al ricorrente i rimproveri ai quali il ricorrente veniva occasionalmente sottoposto dai vertici della cosca Trapasso, che «dimostrano non già la mancanza di stima da parte degli altri presunti sodali sibbene il rapporto gerarchico con i Trapasso e la riconducibilità effettiva a questi ultimi degli affari gestiti dal Caloiro». Queste ragioni inducono a ritenere infondato il primo motivo del ricorso in esame. 8.2. Deve ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 512-bis cod. pen. e 416-bis.1 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi probatori idonei a ritenere [OSCURATO:PERSONA] intestatario fittizio dei beni aziendali di cui al capo 4 bis della rubrica - riguardanti i servizi turistici svolti all'interno dei villaggi Riviera del Sole e [OSCURATO:PERSONA], ubicati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gestiti attraverso la società [OSCURATO:SOCIETA]. - a fronte dei dati circostanziali incontroversi che consentivano di ritenere dimostrato l'esercizio da parte dell'imputato di poteri gestionali effettivi sulle attività imprenditoriali in questione, che non permettevano di configurare la fattispecie di reato contestata. Si tratta di una censura difensiva la cui infondatezza discende dalle considerazioni espresse nel paragrafo 3.1.3, relative al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], coimputato del ricorrente nel reato di cui al capo 4 bis della rubrica, al quale occorre rinviare ulteriormente, per una compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere immeritevole di accoglimento la doglianza in esame. Non può, in ogni caso, non ribadirsi che le emergenze probatorie imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] - in termini analoghi a quanto si è affermato anche a proposito di [OSCURATO:PERSONA] nel paragrafo 5.3, cui si rinvia - pienamente coinvolto nella gestione di una parte delle attività economiche della cosca Trapasso, alle quali partecipava per effetto del suo rapporto privilegiato con i vertici del sodalizio cutrese, nel cui interesse si concretizzavano le operazioni di intestazione fittizia oggetto di vaglio. Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il secondo motivo del ricorso in esame. 8.3. Deve, infine, ritenersi inammissibile il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA], che veniva censurato in relazione alla pena applicata per l'ipotesi delittuosa contestata al capo 1 della rubrica - ancorata al regime previsto dalla legge n. 69 del 2015, anziché a quello meno severo previsto dalla legge n. 125 del 2008, che si imponeva alla luce del tempus commissi delicti - e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che si giustificavano alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui si concretizzavano gli accadimenti criminosi. Osserva il Collegio che la doglianza relativa all'applicazione del trattamento sanzionatorio previsto dalla legge n. 125 del 2008 veniva prospettata in termini assimilabili a quella proposta dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] nel suo atto di impugnazione, cui ci si è già riferiti nel paragrafo 2.5 - e nei paragrafi 3.2.3 e 5.7, nei quali venivano affrontate le medesime questioni-, ai quali occorre rinviare per la compiuta disamina delle censure che vi sono sottese, di cui si deve ribadire l'infondatezza, alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. 1, n. 680 del 19/11/2019, D'Alessandro, cit.; Sez. 6, n. 3054 del 14/12/2017, Olivieri, cit.; Sez. 1, n. 32475 del 19/06/2013, Taraore, cit.; Sez. 1, n. 38486 del 19/05/2011, Rinzivillo, cit.). Quanto, invece, alla correlata censura difensiva, relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA], deve evidenziarsi che la pena che gli veniva applicata risulta suffragata dalla ricostruzione compiuta dalla Corte di appello di Catanzaro, che si soffermava correttamente sulle connotazioni, oggettive e soggettive, dei reati contestati al ricorrente ai capi 1 e 4 bis della rubrica, escludendo, sulla base di un giudizio dosimetrico ineccepibile, che fosse possibile attenuare il trattamento sanzionatorio nella direzione invocata dal suo difensore, peraltro significativamente ridotto nel processo di appello, essendo stato rideterminato in undici anni e quattro mesi di reclusione.Queste conclusioni traevano origine da una verifica dosimetrica ineccepibile, che teneva conto dell'elevato disvalore delle vicende delittuose sottoposte alla cognizione della Corte territoriale catanzarese e della reiterazione nel tempo di tali comportamenti illeciti, nel valutare i quali occorreva considerare ulteriormente il ruolo ricoperto da Caloiro nella consorteria cutrese di cui al capo 1 della rubrica, nel cui contesto le condotte illecite controverse si concreti zzava no. Si consideri, infine, con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che le circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di specifiche situazioni fattuali, correttamente non riscontrate per l'imputato dalla Corte di appello di Catanzaro, in linea con quanto si è affermato nel paragrafo 4.5, cui si deve rinviare ulteriormente (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, cit.; Sez. 2, n. 35930 del 27/06/2002, Martino, cit.; Sez. 6, n. 8668 del 28/05/1999, Milenkovic, cit.; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, cit.). Queste ragioni inducono a ritenere inammissibile il terzo motivo del ricorso in esame. 8.4. Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il ricorso il ricorso proposto degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 9. Deve ritenersi infondato il ricorso per cassazione proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolato in un'unica censura difensiva, che veniva integrata dalla memoria difensiva depositata dallo stesso difensore il 14/01/2021. Con tale doglianza, in particolare, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 8 decreto- legge n. 152 del 1991, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della mancata concessione dell'attenuante speciale prevista i collaboratori di giustizia che prestano un apporto fondamentale ai fini dell'accertamento degli accadimenti criminosi, che, nel caso di specie, si imponeva alla luce della decisività del contributo processuale fornito da [OSCURATO:PERSONA], attestata dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., la cui concessione traeva origine dall'importanza delle dichiarazioni accusatorie rese nel presente procedimento penale dall'imputato nei confronti degli ex sodali della cosca Trapasso.t Deve rilevarsi che, in termini generali, la decisione adottata dalla Corte di appello di Catanzaro risulta conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo la quale gli elementi valutativi posti a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche devono essere sottoposti a un giudizio autonomo rispetto a quello riguardante il riconoscimento dell'attenuante a effetto speciale di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 152 del 1991, tanto è vero che l'attenuante speciale in questione non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze. Sul punto, non si può che richiamare il principio di diritto, affermato dalle Sezioni Unite in tema di bilanciamento circostanziale tra le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante a effetto speciale della dissociazione attuosa, secondo cui: «L'attenuante ad effetto speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa", prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze» (Sez. U, n. 1073 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245929-01). La conferma dell'autonomia tra le due fattispecie circostanziali ci proviene ulteriormente dal fatto che non è nemmeno consentito utilizzare gli elementi posti a fondamento del riconoscimento dell'attenuante della dissociazione attuosa per giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, perché una tale soluzione applicativa condurrebbe a un'inammissibile valorizzazione dei medesimi elementi processuali, effettuata in contrasto con la giurisprudenza, parimenti consolidata, di questa Corte, secondo cui: «Gli elementi posti a fondamento della concessione della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 8, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (cosiddetta attenuante della "dissociazione attuosa"), non possono essere utilizzati una seconda volta per giustificare anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche» (Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Billizzi, Rv. 258136-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 34574 del 13/07/2010, Russo, Rv. 248176-01; Sez. 6, n. 20145 del 15/04/2010, Cantiello, Rv. 247387-01; Sez. 1, n. 14527 del 03/02/2006, Cariolo, Rv. 233938-01). Si muove, del resto, nella stessa direzione ermeneutica il seguente principio di diritto: «In tema di reati di criminalità organizzata, la concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 8 del d. I. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, si fondano su distinti e diversi presupposti, sicché le prime non escludono, ma nemmeno necessariamente implicano, l'applicazione della seconda, poiché l'art 62-bis cod. pen. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici (motivi che hanno determinato il reato, circostanze che lo hanno accompagnato, danno cagionato, condotta tenuta "post delictum"), gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, mentre l'attenuante di cui all'art. 8 della legge n. 203 del 1991 è conseguenza del valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa» (Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Furnari, Rv. 276111-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, Sez. 3, n. 10084 del 21/11/2019, dep. 2020, Solarino, Rv. 278535-01; Sez. 6, n. 43890 del 21/06/2017, Aruta, Rv. 271099-01; Sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013, Sapienza, Rv. 258958-01). Ne discende conclusivamente che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non può implicare automaticamente la concessione della circostanza attenuante a effetto speciale prevista dall'art. 8 del decreto-legge n. 152 del 1991, attesa la diversità dei relativi presupposti processuali, fondandosi le due fattispecie circostanziali su presupposti dosimetrici differenti, relativamente alla valutazione globale della gravità del fatto e alla capacità a delinquere del colpevole. Ne consegue che non è consentito utilizzare gli elementi posti a fondamento delle attenuanti generiche per il riconoscimento dell'attenuante della dissociazione attuosa, perché una tale soluzione applicativa condurrebbe a una valorizzazione dei medesimi elementi, effettuata in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 1073 del 25/02/2010, Contaldo, cit.). Le considerazioni che si sono esposte impongono di ritenere infondato il ricorso proposto dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], così come integrato dalla memoria difensiva depositata dallo stesso difensore il 14/01/2021. 10. Deve ritenersi infondato il ricorso per cassazione proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che veniva articolato in tre censure difensive. 10.1 Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 513-bis cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile della condotta illecita ascrittagli al capo 26 della rubrica, così come unificata al reato di cui al capo 26 bis, non consentendo le emergenze probatorie acquisite nel corso delle indagini preliminari, alla luce dell'unica contraddittoria intercettazione, registrata il 07/02/2014 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di formulare un giudizio di colpevolezza nei suoi confronti.Si deduceva, in proposito, che la lettura dell'intercettazione controversa, proposta dalla Corte di appello di Catanzaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], risultava il frutto di mere congetture e di un'errata interpretazione del compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari. Esemplare rappresentazione delle discrasie processuali censurate era rappresentato dal riferimento meramente testuale alla conversazione riportata a pagina 438 del provvedimento censurato, effettuato senza alcun vaglio logico-processuale del suo contenuto e senza indicare per quali ragioni non erano accoglibili i rilievi mossi dalla difesa del ricorrente all'interpretazione della captazione fornita dal giudice di primo grado. Si tratta, a ben vedere, di una censura difensiva la cui infondatezza discende dalle considerazioni espresse nel paragrafo 3.1.5, relative al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], coimputato del ricorrente nel reato di cui al capo 26 della rubrica, così come unificato al capo 26 bis, ai sensi dell'art. 513-bis cod. pen., al quale occorre rinviare per una compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere immeritevole di accoglimento la doglianza oggetto di vaglio. Occorre, in ogni caso, ribadire che dalle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, passate analiticamente in rassegna nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 436-442 della sentenza impugnata, emergeva il coinvolgimento diretto e personale di [OSCURATO:PERSONA] nelle attività intimidatorie finalizzate a ostacolare le attività commerciali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Queste intercettazioni, infatti, documentavano il brutale pestaggio subito dalle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - due operatori economici operanti a [OSCURATO:PERSONA], nel settore della distribuzione delle bombole a gas -, che ammettevano di essere stati aggrediti fisicamente, oltre che da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che gli avevano chiesto di non offrire i propri servizi commerciali a loro clienti. Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 10.2. Deve ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 10, 12, 14 legge 497 del 1974, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile della condotta illecita ascrittagli al capo 13 bis della rubrica, non consentendo le emergenze probatorie acquisite nel corso delle indagini preliminari, intrinsecamente contraddittorie, riconducibili all'intercettazione registrata il 28/03/2014, di formulare un giudizio di colpevolezza nei suoi confronti in ordine alla disponibilità di armi facenti parte dell'arsenale della cosca Trapasso. Osserva il Collegio che sull'ipotesi delittuosa di cui al capo 13 bis della rubrica ci si soffermava analiticamente nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 409-414 della sentenza impugnata, in cui si passavano in rassegna le intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, dalle quali emergeva in termini inequivocabili il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], unitamente al fratello [OSCURATO:PERSONA], nella gestione della pistola calibro 38 oggetto di contestazione. Tra queste captazioni, si ritiene opportuno richiamare per la loro peculiare rilevanza probatoria, in relazione all'ipotesi delittuosa di cui al capo 13 bis della rubrica, seguendo l'ordine di esposizione contenuto nella decisione censurata, l'intercettazione numero 1549 del 21/03/2014, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata a pagina 413; nonché l'intercettazione numero 1550 del 21/03/2014, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata a pagina 413. In questa cornice, la prova della responsabilità degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] emergeva dalle captazioni sopra richiamate, dalle quali si ricavava che il primo dei due imputati, dopo avere incontrato [OSCURATO:PERSONA], al quale aveva fatto vedere la pistola in contestazione, si incontrava con il fratello e odierno ricorrente, al quale consegnava l'arma, invitando il congiunto a occultarla presso l'abitazione dei genitori, senza farsi scoprire dal padre. Non può, infine, non ribadirsi ulteriormente che non è possibile procedere a una reinterpretazione delle conversazioni registrate nel corso delle indagini preliminari, in linea con quanto prospettato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con specifico riferimento al reato di cui al capo 13 bis della rubrica, alla luce della giurisprudenza di legittimità già richiamata, per la cui ricognizione si deve rinviare ulteriormente ai paragrafi 1.2 e 1.2.1 (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, cit.). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso. 10.3. Deve, infine, ritenersi infondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata ad [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo 13 bis della rubrica, non essendosi dimostrato che la condotta illecita posta in essere dal ricorrente, quand'anche si ritenesse provata, fosse collegata, direttamente o indirettamente, alla sfera di operatività della cosca Trapasso. L'infondatezza di questa censura difensiva, a ben vedere, discende dalla ricostruzione degli accadimenti criminosi richiamata nel paragrafo 10.2, che consente di ritenere dimostrata l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., risultando l'attività delittuosa contestata al capo 13 bis della rubrica posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] in stretto collegamento con l'operatività della consorteria mafiosa egemonizzata dalla famiglia Trapasso, operante a [OSCURATO:PERSONA] di Cutro, con cui il ricorrente, forte dei rapporti con i suoi componenti di vertice, operava sinergicamente. La conferma di tale collegamento funzionale, del resto, discende dalla ricostruzione della sequenza degli accadimenti criminosi effettuata dalla Corte di appello di Catanzaro, che evidenziava come [OSCURATO:PERSONA], prima di consegnare la pistola al fratello, si incontrava con [OSCURATO:PERSONA], al quale mostrava l'arma, rendendo evidente come l'intera operazione fosse riconducibile alle dinamiche della consorteria cutrese nella quale sia i fratelli Cosco sia Trapasso gravitavano. In questa cornice, a conferma della correttezza del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., in relazione alla fattispecie contestata al capo 13 bis ad [OSCURATO:PERSONA], non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, citata nel paragrafo 7.3 (Sez. 6, n. 44698 del 22/09/2015, Cannizzaro, cit.; Sez. 6, n. 31437 del 12/07/2012, Messina, cit.; Sez. 6, n. 2696 del 13/11/2008, dep. 2009, D'Andrea, cit.; Sez. 6, n. 294 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2008, Volpe, cit.). Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 10.4. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 11. Deve ritenersi infondato il ricorso per cassazione proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva articolato in otto censure difensive. 11.1. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 416-bis cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio necessario alla configurazione del reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale - analizzata alla luce delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari e della giurisprudenza di questa Corte (recte Sez. 1, n. 41735 del 26/06/2014, Pelle, non mass.) - tra il ruolo attribuito al ricorrente all'interno del sodalizio oggetto di contestazione e gli elementi probatori acquisiti nei giudizi di merito, che apparivano privi di univocità, sia sotto il profilo del contributo causale fornito alla cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo rilevante sul piano dell'affectio societatis. Osserva il Collegio che la Corte di appello di Catanzaro riteneva provato il ruolo consortile svolto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] in seno cosca Trapasso sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, dalle quali si evinceva la posizione dell'imputato nella consorteria 'ndranghetistica di cui al capo 1 della rubrica. Si muovevano, in particolare, in questa direzione gli esiti delle intercettazioni acquisite per i fatti di reato contestati al ricorrente ai capi 8, 8 bis, 10, 11, 12, 13, 13 bis, 13 ter, 13 quater della rubrica, su cui si fondava il giudizio di colpevolezza formulato dai Giudici di merito catanzaresi nei confronti dell'imputato per l'ipotesi delittuosa di cui al capo 1 della rubrica. In questa, univoca, cornice probatoria, si riteneva che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era uno degli esecutori delle direttive criminali impartite dai vertici della cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro, com'era evidente dal ruolo svolto nel brutale pestaggio subito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito della vicenda criminosa descritta al capo 26 bis della rubrica, così come unificato al capo 26, della quale ci si è occupati nel paragrafo 3.1.5, cui si deve rinviare. Nel contesto operativo della cosca Trapasso, inoltre, il ricorrente disponeva di un gruppo di affiliati che operavano alle sue dipendenze, come il fratello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], verso i quali, secondo quanto affermato in entrambe le decisioni di merito, esercitava un potere gerarchico, forte della posizione consortile, maggiormente strutturata, ricoperta nell'ambito del sodalizio cutrese. Il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] emergeva ulteriormente dalle attività svolte dal ricorrente nella gestione delle operazioni di riscossione delle somme corrisposte ai vertici della cosca Trapasso a titolo di estorsione dagli abitanti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] - all'interno del quale l'imputato svolgeva le mansioni di guardiano abusivo - e nella gestione di una parte delle armi della consorteria cutrese, nel contesto della quale coinvolgeva il fratello [OSCURATO:PERSONA], con le modalità su cui ci si è soffermati nel paragrafo 10.2, cui si deve rinviare. 133 t Ricostruito in questi termini il ruolo consortile svolto da [OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio 'ndranghetistico di cui al capo 1 della rubrica, appaiono pienamente condivisibili le conclusioni alle quali perveniva la Corte di appello di Catanzaro, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 504 della sentenza impugnata, affermava che doveva essere «confermata la statuizione di condanna dell'imputato che in numerose occasioni ha ammesso la propria intraneità al sodalizio mafioso del Trapasso, dimostrando anzi una affectio societatis quanto mai convinta». La conferma del giudizio di colpevolezza pronunciato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, inoltre, si giustificava alla luce del fatto che il ricorrente «è deputato alla guardiania del villaggio Carrao, riscuote le estorsioni dai proprietari dei villini, riceve uno stipendio mensile da [OSCURATO:PERSONA], custodisce parti dell'arsenale della cosca, ed è sempre disposto a sostenere le ragioni dei Trapasso contro il gruppo [OSCURATO:PERSONA] che accusa sovente di comportarsi male». Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 11.2. Deve ritenersi inammissibile il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 434 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che - a fronte delle specifiche censure difensive, sulle quali ci si soffermava assertivamente nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 481 del provvedimento censurato - consentivano di formulare il giudizio di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonostante la mancata revoca della sentenza di non luogo a procedere per il reato associativo ascritto all'imputato, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro il 27/10/2005, che riguardava la partecipazione associativa alla medesima consorteria 'ndranghetistica, attiva a [OSCURATO:PERSONA] di Cutro. Osserva il Collegio che l'assunto difensivo risulta smentito dalle emergenze probatorie, atteso che tra le due vicende processuali non vi è alcuna sovrapponibilità cronologica e associativa, con la conseguenza che la sentenza richiamata dalla difesa del ricorrente, ai sensi dell'art. 434 cod. proc. pen., non poteva assumere alcun rilievo preclusivo rispetto all'ipotesi delittuosa ascritta a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1 della rubrica, riguardando la sfera di operatività del medesimo sodalizio 'ndranghetistico, ma in un differente contesto storico e consortile. Né potrebbe essere diversamente, facendosi riferimento, nel caso di specie, a un reato permanente, rispetto alla quale non è possibile ipotizzare alcuna 134 t preclusione processuale, attesa la diversità dei fatti di reato oggetto di contestazione e la novità del materiale probatorio acquisito nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Ne discende che l'invocazione dell'art. 434 cod. proc. pen., nel caso di specie, non appare pertinente, postulando l'efficacia preclusiva prefigurata da tale disposizione l'identità delle vicende giurisdizionali poste a confronto, che non è riscontrabile con riferimento alla posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e alla configurazione della cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro prefigurata al capo 1. Non può, del resto, non rilevarsi ulteriormente che, nelle ipotesi di associazione a delinquere di stampo mafioso, la condotta tipica deve essere provata con specifico riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, con la conseguenza che, in caso di successione di condotte partecipative, la rivalutazione delle prove acquisite e valutate nel corso di un precedente procedimento penale per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. è subordinata alla circostanza che tali elementi riguardino l'arco temporale oggetto della nuova contestazione. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, la condotta tipica deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, sicché, in caso di successione di condotte contestate a titolo di partecipazione o di direzione dell'organizzazione criminale, la rivalutazione delle prove acquisite e valutate nel corso di un precedente procedimento per il delitto di cui all'art. 461-bis cod. pen., conclusosi con sentenza assolutoria in relazione ad un differente arco temporale, è subordinata alla circostanza che quegli elementi riguardino comunque il nuovo periodo temporale oggetto di contestazione e non attengano, invece, al periodo coperto dal giudicato assolutorio» (Sez. 2, n. 7870 del 28/01/2020, Caridi, Rv. 277962-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, Sez. 6, n. 51803 del 17/10/2018, Iazzetta, Rv. 274577-01; Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, Costantino, Rv. 274287-01; Sez. 2, n. 41003 del 20/09/2013, Bianco, Rv. 257239-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso. 11.3. Deve ritenersi infondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, a fronte delle specifiche censure difensive, desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1 della rubrica, non essendosi dimostrato che le attività lavorative svolte dall'imputato nell'arco temporale oggetto di vaglio - svolte a [OSCURATO:PERSONA] - fossero strumentali al reimpiego dei proventi illeciti acquisiti dalla cosca Trapasso. Si tratta, invero, di una doglianza che, con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., veniva prospettata in termini assimilabili a quella proposta dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] nel suo atto di impugnazione, cui ci si è già riferiti nel paragrafo 2.3, al quale occorre rinviare per la compiuta disamina delle censure che vi sono sottese. Le medesime considerazioni, del resto, si sono espresse nel paragrafo 4.4 nel valutare la posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che, sotto il profilo censorio che si sta considerando, appare perfettamente sovrapponibile a quella dell'odierno ricorrente. Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del terzo motivo di ricorso. 11.4. Deve ritenersi infondato il quarto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 513-bis cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile delle attività delittuose ascrittegli ai capi 8 e 8 bis della rubrica, non consentendo le emergenze probatorie acquisite nel corso delle indagini preliminari - alla luce del comportamento assunto dall'imputato nei confronti presunte delle persone offese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così come riportate nei passaggi motivazionali esplicitati nelle pagine 406 e 408 del provvedimento censurato - di formulare un giudizio di colpevolezza nei suoi confronti. Si tratta di una censura difensiva la cui infondatezza discende dalle considerazioni espresse nel paragrafo 3.1.5, relative al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], coimputato del ricorrente nei reati di cui ai capi 8 e 8 bis della rubrica, al quale occorre rinviare per una compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere immeritevole di accoglimento la doglianza in esame. Non si può, in ogni caso, non ribadire che dalle attività di captazione svolte nel corso delle indagini preliminari, passate in rassegna nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 436-442 della sentenza impugnata, emergeva il coinvolgimento diretto di [OSCURATO:PERSONA] nelle attività intimidatorie finalizzate a ostacolare le attività commerciali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Queste intercettazioni, infatti, dimostravano il pestaggio subito dalle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, del resto, ammettevano di essere stati aggrediti dall'imputato, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che gli avevano chiesto di non offrire i propri servizi commerciali a loro clienti. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del quarto motivo di ricorso. 11.5. Deve ritenersi infondato il quinto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen. e 7 decreto-legge n. 152 del 1991, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argonnentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata a [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui ai capi 8 e 8 bis della rubrica, non essendosi dimostrato che le condotte illecite poste in essere dal ricorrente, quand'anche si ritenessero provate, fossero collegate, direttamente o indirettamente, alla sfera di operatività della cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro. L'infondatezza della doglianza discende dalla ricostruzione degli accadimenti criminosi richiamata nel paragrafo 11.4, che consente di ritenere dimostrata l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., risultando l'attività delittuosa contestata ai capi 8 e 8 bis della rubrica posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] in stretto collegamento con l'operatività della consorteria mafiosa egemonizzata dalla famiglia Trapasso, operante a [OSCURATO:PERSONA] di Cutro, con cui il ricorrente, forte dei rapporti con i suoi componenti, operava sinergicamente. Era, del resto, incontroverso il coinvolgimento nel pestaggio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che aveva autorizzato preventivamente l'azione intimidatoria, del cui esito era stato informato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. In questa cornice, a conferma della correttezza del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., in relazione alla fattispecie contestata ai capi 8 e 8 bis a [OSCURATO:PERSONA], non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, citata nel paragrafo 7.3, cui si deve rinviare ulteriormente (Sez. 6, n. 44698 del 22/09/2015, Cannizzaro, cit.; Sez. 6, n. 31437 del 12/07/2012, Messina, cit.; Sez. 6, n. 2696 del 13/11/2008, dep. 2009, D'Andrea, cit.; Sez. 6, n. 294 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2008, Volpe, Rv. 238399-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del quinto motivo di ricorso. 11.6. Deve ritenersi infondato il sesto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 10, 12, 14 legge n. 497 del 1974, 697 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile delle attività delittuose che gli venivano ascritte ai capi 10, 11, 12, 13, 13 bis, 13 ter, 13 quater della rubrica, non consentendo le emergenze probatorie acquisite nei confronti dell'imputato, alla luce delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che venivano passate in rassegna nel provvedimento censurato, la formulazione di un giudizio di colpevolezza, non essendo provato il collegamento esistente tra il ricorrente e i soggetti che avevano la disponibilità materiale delle armi da fuoco controverse. Osserva il Collegio che sulle ipotesi delittuose di cui ai capi 10, 11, 12, 13, 13 bis, 13 ter, 13 quater della rubrica ci si soffermava analiticamente nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 409-414 della sentenza impugnata, in cui si passavano in rassegna le intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, dalle quali emergeva in termini inequivocabili il coinvolgimento diretto di [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai concorrenti con cui di volta in volta interagiva, nella gestione delle armi da fuoco oggetto di contestazione. Più precisamente, quanto all'ipotesi delittuosa di cui al capo 10 della rubrica, su di essa, ci si soffermava analiticamente nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 410 e 411 della sentenza impugnata, da cui emergeva il coinvolgimento dell'imputato nella detenzione e nel porto della pistola a tamburo oggetto di contestazione. Tra queste captazioni, si ritiene opportuno richiamare per la loro peculiare rilevanza probatoria, seguendo l'ordine di esposizione contenuto nella decisione censurata, l'intercettazione numero 926 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata nelle pagine 409 e 410; l'intercettazione numero 927 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata nelle pagine 409 e 410; l'intercettazione numero 946 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], registrata tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata nelle pagine 410 e 411. Queste intercettazioni, infatti, forniscono la prova della disponibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] della pistola a tamburo controversa, che apparteneva a [OSCURATO:PERSONA], di cui il ricorrente parlava con [OSCURATO:PERSONA], al quale riferiva di averne testato il funzionamento, mentre si trovavano a bordo della stessa autovettura, in un'occasione in cui i due consociati si stavano recando a trovare [OSCURATO:PERSONA]. Quanto, invece, all'ipotesi delittuosa di cui al capo 11 della rubrica, su di essa, ci si soffermava analiticamente nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 411 della sentenza impugnata, da cui emergeva il coinvolgimento dell'imputato nella detenzione e nel porto delle munizioni gestite dal ricorrente nell'interesse della cosca Trapasso. Tra queste captazioni, si ritiene opportuno richiamare per la loro peculiare rilevanza probatoria, in relazione all'ipotesi di cui al capo 11, seguendo l'ordine di esposizione contenuto nella decisione censurata, l'intercettazione numero 1101, del 13/03/2014, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata a pagina 411; nonché l'intercettazione numero 1105 del 13/03/2014, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata a pagina 411. Queste intercettazioni, analogamente a quanto si è detto per l'ipotesi delittuosa di cui al capo 10, forniscono la prova della disponibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] delle munizioni controverse, che il ricorrente gestiva nell'interesse della cosca Trapasso, nella quale gravitava, parlandone, dapprima, con [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, con [OSCURATO:PERSONA], ai quali esternava le sue preoccupazioni per i pericoli che correva durante il trasporto del munizionamento in questione. Quanto all'ipotesi delittuosa di cui al capo 12 della rubrica, su di essa ci si soffermava analiticamente nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 411 e 412 della sentenza impugnata, da cui emergeva il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella detenzione e nel porto della pistola oggetto di contestazione. Tra queste captazioni, si ritiene opportuno richiamare per la sua peculiare rilevanza probatoria, in relazione all'ipotesi di cui al capo 12, seguendo l'ordine di esposizione contenuto nella decisione censurata, l'intercettazione numero 946 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata nelle pagine 410 e 411. Questa intercettazione, infatti, fornisce la prova della disponibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] delle armi controverse, che appartenevano a [OSCURATO:PERSONA], della quale il ricorrente parlava con [OSCURATO:PERSONA], al quale riferiva di averle più volte spostate, su indicazione dello stesso Trapasso, correndo il pericolo di essere controllato dalle Forze dell'Ordine durante il trasporto. Quanto all'ipotesi delittuosa di cui al capo 13 della rubrica, su di essa ci si soffermava analiticamente nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 412 e 413 della sentenza impugnata, da cui emergeva il coinvolgimento dell'odierno ricorrente nella detenzione e nel porto della pistola oggetto di contestazione. Tra queste captazioni, si ritiene opportuno richiamare per la loro peculiare rilevanza probatoria, in relazione all'ipotesi di cui al capo 13, seguendo l'ordine di esposizione contenuto nella decisione censurata, l'intercettazione numero 4005 del 21/03/2014, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata a pagina 412; nonché l'intercettazione numero 1541 del 21/03/2014, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e un soggetto che non veniva identificato nel corso delle indagini preliminari, che veniva citata nelle pagine 412 e 413. Anche tali intercettazioni, invero, forniscono la prova della disponibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] dell'arma controversa, della quale il ricorrente parlava con gli interlocutori delle due conversazioni sopra richiamate, con i quali discuteva delle modifiche funzionali che erano state apportate alla pistola in questione per migliorarne le potenzialità offensive. Quanto all'ipotesi delittuosa di cui al capo 13 bis della rubrica, su di essa, ci si è già soffermati nel paragrafo 10.2, nell'esaminare il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], al quale occorre rinviare per la ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere infondata la censura difensiva in esame. Quanto all'ipotesi delittuosa di cui al capo 13 ter della rubrica su di essa ci si soffermava analiticamente nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 413 della sentenza impugnata, da cui emergeva il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella detenzione e nel porto dell'arma da fuoco oggetto di contestazione processuale. Tra queste captazioni, si ritiene opportuno richiamare per la sua peculiare rilevanza probatoria, in relazione all'ipotesi di cui al capo 13 ter, l'intercettazione registrata il 10/07/2014 tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie, [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata a pagina 413. Questa intercettazione, a ben vedere, fornisce la prova della disponibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] dell'arma controversa, della quale il ricorrente parlava con la moglie, durante un viaggio che i coniugi stavano compiendo per effettuare una visita medica. Quanto all'ipotesi delittuosa di cui al capo 13 quater della rubrica, su di essa ci si soffermava analiticamente nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 413 della sentenza impugnata, da cui emergeva il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella detenzione e nel porto della pistola oggetto di contestazione processuale.Tra queste captazioni, si ritiene opportuno richiamare per la sua peculiare rilevanza probatoria, in relazione all'ipotesi di cui al capo 13 quater, l'intercettazione numero 5336 del 13/07/2014, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata a pagina 413. Anche questa intercettazione, infatti, fornisce la prova della disponibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] dell'arma da fuoco controversa, della quale il ricorrente parlava con [OSCURATO:PERSONA], durante una visita che i due consociati erano andati a effettuare da [OSCURATO:PERSONA], che, in quella occasione, li aveva contattati perché nella sua proprietà agricola si era verificata un'intrusione di soggetti sconosciuti. Infine, in questa, articolata, cornice probatoria, non può non rilevarsi conclusivamente che, anche in questo caso, non è possibile procedere a una reinterpretazione delle conversazioni registrate nel corso delle indagini preliminari, così come richiesto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], con specifico riferimento ai reati di cui ai capi 10, 11, 12, 13, 13 bis, 13 ter, 13 quater della rubrica, alla luce della giurisprudenza di legittimità già richiamata, per la cui ricognizione si deve rinviare ulteriormente ai paragrafi 1.2 e 1.2.1 (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, cit.). Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del sesto motivo di ricorso. 11.7. Deve ritenersi infondato il settimo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata a [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui ai capi 10, 11, 12, 13, 13 bis, 13 ter, 13 quater della rubrica, non essendosi dimostrato che le condotte illecite poste in essere dal ricorrente, quand'anche si ritenessero provate, fossero collegate, direttamente o indirettamente, alla sfera di operatività della cosca Trapasso. L'infondatezza della doglianza discende dalla ricostruzione degli accadimenti criminosi effettuata nel paragrafo 11.6, cui si deve rinviare, che consente di ritenere dimostrata l'aggravante di cui all'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, risultando l'attività delittuosa contestata ai capi 10, 11, 12, 13, 13 bis, 13 ter, 13 quater della rubrica posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] in stretto collegamento con l'operatività della consorteria 'ndranghetistica egemonizzata dalla famiglia Trapasso, operante a [OSCURATO:PERSONA] di Cutro, con cui il ricorrente, forte dei rapporti personali con i suoi componenti di vertice, operava t sinergicamente. Tale collegamento funzionale, del resto, appare dimostrato dal fatto che tutti i soggetti con cui [OSCURATO:PERSONA] discuteva delle armi oggetto di contestazione processuale - tra cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - gravitavano nell'ambiente della cosca Trapasso, mostrandosi pienamente consapevoli delle ragioni per cui il ricorrente disponeva delle armi in questione e del loro impiego nell'ambito delle attività consortili. In questa, univoca, cornice, a conferma della correttezza del riconoscimento della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, in relazione alle fattispecie di reato contestate ai capi 8 e 8 bis della rubrica all'imputato [OSCURATO:PERSONA], non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, citata nel paragrafo 7.3, cui si deve rinviare ulteriormente (Sez. 6, n. 44698 del 22/09/2015, Cannizzaro, cit.; Sez. 6, n. 31437 del 12/07/2012, Messina, cit.; Sez. 6, n. 2696 del 13/11/2008, dep. 2009, D'Andrea, cit.; Sez. 6, n. 294 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2008, Volpe, Rv. 238399-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del settimo motivo di ricorso. 11.8. Deve, infine, ritenersi infondato l'ottavo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 629 cod. pen., 140, 134 T.U.L.P.S., 610 cod. pen., 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., 7 decreto-legge n. 152 del 1991, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile delle attività estorsive che gli venivano contestate ai capi 17, 17 bis e 18 della rubrica, non risultando dimostrate, alla luce delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, le condotte intimidatorie poste in essere nei confronti delle presunte persone offese, che sarebbero state costrette alla corresponsione periodica di una somma di denaro per essere protette all'interno del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], dove alloggiavano. Osserva il Collegio che sulle censure difensive relative ai reati di cui ai capi 17 e 17 bis della rubrica ci si è già soffermati nel paragrafo 3.1.7, relativo al ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], coimputato del ricorrente, al quale occorre rinviare per una compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere immeritevole di accoglimento la doglianza in esame. Non può, in ogni caso, non ribadirsi che le emergenze probatorie imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] pienamente inserito nella gestione delle attività economiche della cosca 'ndranghetistica cutrese, così come contestate ai capi 17 e 17 bis, sia pure a un livello di coinvolgimento meramente esecutivo, alle quali partecipava per effetto dei suoi rapporti personali con [OSCURATO:PERSONA] e con i suoi familiari. Quanto, invece, all'ipotesi delittuosa di cui al capo 18 della rubrica, contestata al solo [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che, su di essa, ci si soffermava analiticamente nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 427 e 428 della sentenza impugnata, da cui emergeva che il ricorrente, nello svolgimento delle sue mansioni di guardiano abusivo del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], aveva percosso due giovani che rumoreggiavano all'interno del villaggio la notte tra il 21/08/2014 e il 22/08/2014. Si tratta, pertanto, di un episodio delittuoso che, pur essendo sintomatico della caratura criminale del ricorrente, fuoriesce, stricto sensu, dall'ambito consortile proprio della cosca Trapasso, pur risultando i comportamenti criminosi in questione commessi dall'imputato nello svolgimento della sua attività di guardiania. Tra queste captazioni, si ritiene opportuno richiamare per la loro peculiare rilevanza probatoria, in relazione all'ipotesi delittuosa di cui al capo 18, seguendo l'ordine di esposizione contenuto nella decisione censurata, le intercettazioni numero 7049, 7056 e 7059 del 21/08/2014, che coinvolgevano personalmente [OSCURATO:PERSONA], che venivano citate nelle pagine 427 e 428. Il contenuto di queste intercettazioni, infatti, fornisce la dimostrazione dell'assunto accusatorio, secondo cui [OSCURATO:PERSONA], nella notte tra il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 22/08/2014, nello svolgimento della sua attività di guardiano del [OSCURATO:PERSONA], aveva percosso due giovani che rumoreggiavano, infastidendo gli abitanti del villaggio. A queste dirimenti considerazioni, ancora una volta, deve aggiungersi che non è possibile procedere a una reinterpretazione delle conversazioni registrate nel corso delle indagini preliminari, così come richiesto dalla difesa del ricorrente, con specifico riferimento alle ipotesi di reato di cui ai capi 17, 17 bis e 18 della rubrica, alla luce della giurisprudenza di legittimità già richiamata, per la cui ricognizione si deve rinviare ulteriormente ai paragrafi 1.2 e 1.2.1 (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, cit.). Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza dell'ottavo motivo di ricorso. 11.9. Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il ricorso proposto dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].t 12. Deve ritenersi infondato il ricorso per cassazione proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva articolato in cinque censure difensive. Occorre premettere che tale atto di impugnazione veniva integrato dai nuovi motivi, datati 14/02/2022, depositati nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., in relazione all'udienza pubblica celebrata il 09/03/2022, che venivano articolati in correlazione con l'atto di impugnazione presentato dagli stessi difensori e riguardavano la configurazione del reato associativo contestato al ricorrente al capo 1, ai sensi dell'art. 416-bis, commi primo, terzo, quarto, quinto, sesto, ottavo, cod. pen. 12.1. Tanto premesso, deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile della condotta estorsiva che gli veniva contestata al capo 33 bis della rubrica, non essendo dimostrata, alla luce delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari e delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], la natura intimidatoria dei comportamenti posti in essere nei confronti della presunta persona offesa [OSCURATO:PERSONA], tramite lo stesso Mattace, che imponevano di ricondurre la vicenda in esame a un ambito debitorio di matrice esclusivamente civilistica e di qualificare la fattispecie contestata all'imputato ex art. 393 cod. pen. Si tratta, invero, di una censura difensiva la cui infondatezza discende dalle considerazioni espresse nel paragrafo 3.1.8, relative al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], coimputato di [OSCURATO:PERSONA] nel reato di cui al capo 33 bis della rubrica, al quale occorre rinviare per una compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere immeritevole di accoglimento la doglianza in esame. Non può, in ogni caso non ribadirsi, in linea con quanto si è già affermato nel paragrafo 3.1.8, che il contenuto delle minacce pronunciate da [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione intercettata il 04/01/2015 esprime una carica intimidatoria inequivocabile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], certamente idonea a fargli assumere i connotati di un'estorsione aggravata dal metodo mafioso, nei termini correttamente contestati al ricorrente al capo 33 bis, in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. 5, n. 35563 del 15/07/2019, Russo, cit.; Sez. 2, n. 51013 del 30/11/2016, Arcidiacono, cit.; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, cit.; Sez. 2, n. 47972 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Caldara, cit.).Si è già detto, del resto, che questa ricostruzione degli accadimenti criminosi appare corroborata dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che confermava il contenuto minaccioso delle parole rivoltegli da [OSCURATO:PERSONA], il cui tenore non può essere in alcun modo equivocato, anche alla luce del ruolo di responsabile della cosca di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro ricoperto dallo stesso Trapasso. Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 12.2. Deve ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, alla luce delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari e delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], connotate da ambiguità, desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile della condotta estorsiva che gli veniva contestata al capo 33 bis della rubrica, non essendosi dimostrato che il ricorrente, con il suo comportamento, perseguisse l'obiettivo di avvantaggiare [OSCURATO:PERSONA], con il quale era collegato da rapporti personali, estranei alla vicenda criminosa in esame. L'infondatezza di tale censura difensiva discende dalle considerazioni espresse nel paragrafo 12.1, al quale si deve rinviare per la compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere immeritevole di accoglimento questa doglianza, non essendo possibile dubitare del coinvolgimento, diretto e personale, di [OSCURATO:PERSONA] nell'ipotesi estorsiva che gli veniva contestata al capo 33 bis. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso. 12.3. Deve ritenersi infondato il terzo motivo di ricorso, così come integrato dai nuovi motivi depositati ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 416-bis, comma primo, cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio necessario alla formulazione del giudizio di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 1, che non poteva essere espresso sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che apparivano intrinsecamente contraddittorie e prive di univocità, sia sotto il profilo del contributo causale fornito alla cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro dal ricorrente - essendo dimostrato esclusivamente il rapporto personale tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA] -, sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato associativo. Osserva il Collegio che la Corte di appello di Catanzaro riteneva provato il ruolo consortile svolto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari nei suoi confronti, dalle quali si evinceva la posizione associativa ricoperta dall'imputato nella consorteria 'ndranghetistica di cui al capo 1 della rubrica. Si muovevano, in particolare, in questa direzione gli esiti delle intercettazioni acquisite per i fatti di reato contestati al ricorrente al capo 33 bis della rubrica, che corroboravano il giudizio di colpevolezza formulato dai Giudici di merito catanzaresi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l'ipotesi delittuosa di cui al capo 1, ai sensi dell'art. 416-bis, commi primo, terzo, quinto, sesto, ottavo, cod. pen. In questa, univoca, cornice probatoria, si evidenziava che l'importanza del ruolo consortile svolto da [OSCURATO:PERSONA] in seno al sodalizio 'ndranghetistico cutrese era dimostrato dal fatto che il ricorrente era coinvolto in alcune operazioni economiche concluse nella [OSCURATO:PERSONA], nelle quali era intervenuto unitamente a [OSCURATO:PERSONA], ricevendo i complimenti per la buona riuscita degli investimenti effettuati da [OSCURATO:PERSONA]. Né era dubitabile che [OSCURATO:PERSONA] facesse parte, quale affiliato, della cosca Trapasso, affermandolo egli stesso nel contesto della captazione numero 2118 del 15/04/2014, nella quale il ricorrente, conversando con [OSCURATO:PERSONA], riferiva della vicenda del ferimento dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che veniva definito un associato del sodalizio cutrese, successivamente allontanatosi dalla stessa consorteria. Si evidenziava, ancora, che il ricorrente collaborava, unitamente all'imputato [OSCURATO:PERSONA], al sostentamento economico del nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA], un esponente storico della consorteria cutrese, consegnando periodicamente somme di denaro alla moglie, [OSCURATO:PERSONA], durante la detenzione del coniuge. Si evidenziava, ulteriormente, che [OSCURATO:PERSONA] era personalmente coinvolto nella gestione dei villaggi turistici Riviera del Sole e [OSCURATO:PERSONA], ubicati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da parte dei vertici del sodalizio 'ndranghetistico cutrese, tanto è vero che, in più occasioni, [OSCURATO:PERSONA] riferiva al ricorrente dell'andamento delle attività gestionali che riguardavano tale ambito di interesse consortile, corroborando l'assunto accusatorio secondo cui l'imputato operava in stretto collegamento con i vertici del sodalizio di cui al capo 1.Si evidenziava, quindi, che il ricorrente operava in stretto collegamento con l'imputato [OSCURATO:PERSONA], che veniva ritenuto uno dei gestori dell'arsenale della cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro, con cui intratteneva rapporti costanti, funzionali ad assicurare un adeguato supporto logistico a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermando il ruolo di uomo di fiducia dei vertici della cosca cutrese svolto dal ricorrente. Si evidenziava, infine, che [OSCURATO:PERSONA] partecipava alle discussioni, che effettuava con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che erano sorte con i vertici della cosca [OSCURATO:PERSONA] a causa del pestaggio subito da [OSCURATO:PERSONA] per mano di [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza del quale si ipotizzava la necessità di organizzare una rappresaglia in danno dei componenti di tale sodalizio 'ndranghetistico, nonostante i vincoli consortili incontroversi che esistevano tra le due consorterie. Ricostruito in questi termini il ruolo consortile svolto da [OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio 'ndranghetistica cutrese, così come prefigurato al capo 1 della rubrica, appaiono pienamente condivisibili le conclusioni alle quali perveniva la Corte di appello di Catanzaro, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 510 della sentenza impugnata, evidenziava che «l'apporto effettivo fornito dal Falsetti alla vita dell'associazione si ricava dall'essere egli una persona di assoluta fiducia di [OSCURATO:PERSONA] che accompagna spesso, di essere un imprenditore che opera anche per conto dell'associazione come dimostra la vicenda estorsiva in danno di Dolce e Mattace, mantenendo rapporti con esponenti di cosche alleate al Nord Italia dove è a disposizione dei Trapasso quando costoro vi si recano, elementi che, in uno alla sua dichiarata appartenenza, dimostrano la "messa a disposizione" mentre la sua presenza a riunioni ove si discutono vicende di rilievo associativo dimostra il suo effettivo inserimento nella realtà dinamica ed organizzativa del gruppo». Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del terzo motivo di ricorso. 12.4. Deve ritenersi infondato il quarto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 416-bis, commi quarto e sesto, cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, a fronte delle specifiche censure difensive, desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi delle aggravanti mafiose contestate a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1 della rubrica, non essendosi dimostrato che il ricorrente fosse, direttamente o indirettamente, coinvolto nelle attività economiche relative ai villaggi turistici Riviera del Sole e [OSCURATO:PERSONA] e nella gestione dell'arsenale nella disponibilità della cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro.Si tratta, a ben vedere, di una censura difensiva la cui infondatezza discende dalle considerazioni espresse nei paragrafi 2.3 e 2.4, relative al ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], ai quali occorre rinviare per una compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere immeritevole di accoglimento la doglianza in esame. Le medesime considerazioni, del resto, si sono già espresse nel paragrafo 4.4, relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che, sotto il profilo censorio che si sta considerando, appare perfettamente sovrapponibile a quella di [OSCURATO:PERSONA]. Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del quarto motivo di ricorso. 12.5. Deve, infine, ritenersi inammissibile il quinto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, a fronte delle specifiche censure difensive, desse esaustivamente conto della mancata concessione delle attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA], che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi e della risalente datazione delle condotte illecite contestate al ricorrente, che si arrestavano al 2014. Osserva il Collegio che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA] risulta suffragata dalla ricostruzione compiuta dalla Corte di appello di Catanzaro, che si soffermava correttamente sulle connotazioni, oggettive e soggettive, dei reati contestati al ricorrente ai capi 1 e 33 bis, escludendo, sulla base di un giudizio dosimetrico ineccepibile, che fosse possibile attenuare il trattamento sanzionatorio nella direzione invocata, peraltro già significativamente ridotto nel giudizio di appello, venendo rideterminato in undici anni e quattro mesi di reclusione. Queste conclusioni traevano origine da una verifica ineccepibile, che teneva conto dell'elevato disvalore delle vicende delittuose sottoposte alla cognizione della Corte territoriale catanzarese e della reiterazione nel tempo di tali comportamenti illeciti, nel valutare i quali occorreva considerare ulteriormente il ruolo ricoperto da Falsetti nella cosca di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro, così come contestata al capo 1 della rubrica, nel cui contesto le condotte illecite si concretizzavano. Si consideri, infine, con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che le circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di specifiche situazioni fattuali, correttamente non riscontrate per l'imputato dalla Corte di appello di Catanzaro, in linea con quanto si è affermato nel paragrafo 4.5, cui si deve rinviare ulteriormente (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, cit.; Sez. 2, n. 35930 del 27/06/2002, Martino, cit.; Sez. 6, n. 8668 del 28/05/1999, Milenkovic, cit.; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, cit.). Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del quinto motivo del ricorso in esame. 12.6. Le considerazioni esposte nei paragrafi precedenti impongono di ritenere infondato il ricorso proposto dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], così come integrato dai nuovi motivi depositati ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. 13. Deve ritenersi infondato il ricorso proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva articolato in due censure difensive. 13.1. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 192, 546 cod. proc. pen., 378, 416-bis, comma primo, cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di favoreggiamento personale aggravato ex art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, la cui configurazione era smentita dalle emergenze probatorie che attestavano l'esistenza di rapporti di natura esclusivamente personale tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], che non consentivano di concretizzare i comportamenti criminosi oggetto di contestazione, anche alla luce della condizione di marginalità dell'imputato rispetto alle dinamiche della famiglia Trapasso, riconosciuta dalla stessa Corte di appello di Catanzaro. Osserva il Collegio che sull'ipotesi delittuosa di cui al capo 1, così come riqualificata nel giudizio di appello, ai sensi degli artt. 378 cod. pen. e 7 decreto- legge n. 152 del 1991, ci si soffermava analiticamente nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 269-275 della sentenza impugnata, in cui si passavano in rassegna le intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, dalle quali emergeva in termini inequivocabili il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle ambasciate che gli venivano delegate da [OSCURATO:PERSONA], che era un suo congiunto. Tra queste captazioni, si ritiene opportuno richiamare per la loro peculiare rilevanza probatoria, in relazione all'ipotesi delittuosa di cui al capo 1, seguendo l'ordine di esposizione contenuto nella decisione censurata, l'intercettazione ambientale del 19/07/2013, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata a pagina 561; l'intercettazione ambientale del 18/10/2013, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata a pagina 561; l'intercettazione ambientale del 26/07/2013, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata a pagina 561; l'intercettazione ambientale del 09/08/2013, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata a pagina 561; l'intercettazione ambientale del 16/08/2013, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata a pagina 561; l'intercettazione ambientale del 06/09/2013, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata a pagina 563; l'intercettazione ambientale del 13/09/2013, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata a pagina 563. In questa cornice, la riqualificazione della condotta illecita di [OSCURATO:PERSONA] ex artt. 378 cod. pen. e 7 decreto-legge n. 152 del 1991, derivava dal fatto che il suo coinvolgimento nelle dinamiche del clan Trapasso discendeva esclusivamente dai suoi rapporti parentali con [OSCURATO:PERSONA], che era una delle figure egemoniche della consorteria cutrese, con cui interagiva a titolo esclusivamente personale. La necessità di riqualificare la fattispecie contestata al ricorrente al capo 1 della rubrica, al contempo, derivava dal fatto che i suoi comportamenti criminosi non erano connotati da serialità, essendosi concretizzati in due sole occasioni, che rendevano evidente il carattere occasionale delle comunicazioni delegategli da [OSCURATO:PERSONA] e la necessità di ricondurre le condotte dell'imputato all'ambito proprio del favoreggiamento personale prefigurato dall'art. 378 cod. pen. Né, sul punto, sussistono oscillazioni ermeneutiche tali da escludere la sussistenza degli elementi costitutivi del favoreggiamento personale controverso, contestato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 378 cod. pen. Basti, in proposito, richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «L'ipotesi delittuosa del favoreggiamento personale, in forza dell'espressa clausola "fuori dei casi di concorso" contenuta nell'art. 378 cod. pen., in tanto ricorre, in quanto il soggetto non sia stato coinvolto nel reato presupposto né oggettivamente, mediante un apporto materiale alla sua consumazione, né soggettivamente, attraverso la manifestazione, antecedente all'esecuzione del reato, di disponibilità a fornire all'autore, in caso di necessità, un rilevante aiuto, così da rafforzarne la determinazione a delinquere» (Sez. 1, n. 33450 del 26/06/2001, Capasso, Rv. 219892-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 18376 del 21/03/2013, Cuffaro, Rv. 255838-01; Sez. 150 6, n. 21439 del 18/02/2008, Mori, Rv. 240062-01; Sez. 5, n. 4997 del 17/01/2007, Accardi, Rv. 236066-01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «L'incompatibilità tra favoreggiamento personale e reato presupposto va riconosciuta nei soli casi in cui l'un reato sia estrinsecazione dell'altro concorrendo la medesima condotta a integrare sia un'attività di partecipazione al reato presupposto, sia un'attività favoreggiatrice, mentre tale incompatibilità non sussiste, ed è perciò configurabile concorso tra favoreggiamento e reato presupposto, quando l'attività favoreggiatrice sia diversa, sul piano funzionale, temporale e ontologico, da quella integratrice del reato presupposto» (Sez. 1, n. 463 del 04/02/1993, Barresi, Rv. 196895-01). Non può, infine, non ribadirsi che non è possibile procedere a una reinterpretazione delle conversazioni registrate nel corso delle indagini preliminari, in linea con quanto richiesto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], con specifico riferimento all'ipotesi di reato di cui al capo 1 della rubrica, così come riqualificata, ai sensi degli artt. 378 cod. pen. e 7 decreto-legge n. 152 del 1991, alla luce della giurisprudenza di legittimità già richiamata, per la cui ricognizione si si deve rinviare ulteriormente ai paragrafi 1.2 e 1.2.1 (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, cit.). Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo del ricorso in esame. 13.2. Deve, invece, ritenersi inammissibile il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, a fronte delle specifiche censure difensive, desse esaustivamente conto della mancata concessione delle attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA], che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi e del disvalore modesto della condotta illecita posta in essere dall'imputato. Osserva il Collegio che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA] risulta suffragata dalla ricostruzione compiuta dalla Corte di appello di Catanzaro, che si soffermava correttamente sulle connotazioni, oggettive e soggettive, del reato contestato al ricorrente al capo 1, così come riqualificato nel giudizio di appello, ai sensi degli artt. 378 e 416-bis.1 cod. pen., sulla base di un giudizio dosimetrico ineccepibile, che fosse possibile attenuare il trattamento sanzionatorio nella direzione invocata dal suo difensore, peraltro già significato ridotto nel giudizio di appello, venendo rideterminato in due anni di reclusione. Queste conclusioni traevano origine da una verifica ineccepibile, che teneva conto dell'elevato disvalore delle vicende delittuose sottoposte alla cognizione della Corte territoriale catanzarese e della reiterazione nel tempo, sia pure limitata, di tali comportamenti illeciti, pur riqualificati nei termini di cui si è detto, nel valutare i quali occorreva considerare ulteriormente la diffusività della consorteria di cui al capo 1, nel cui contesto la condotta illecita del ricorrente si concretizzava. Si consideri, infine, con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che le circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di specifiche situazioni fattuali, correttamente non riscontrate per l'imputato dalla Corte di appello di Catanzaro, in linea con quanto si è affermato nel paragrafo 4.5, cui si deve rinviare ulteriormente (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, cit.; Sez. 2, n. 35930 del 27/06/2002, Martino, cit.; Sez. 6, n. 8668 del 28/05/1999, Milenkovic, cit.; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, cit.). Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del quinto motivo del ricorso in esame. 13.3. Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il ricorso proposto dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 14. Deve ritenersi infondato il ricorso per cassazione proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], articolato in tre censure difensive. 14.1. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile della condotta estorsiva che gli veniva contestata al capo 17 della rubrica, non risultando dimostrate, alla luce delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, le azioni intimidatorie poste in essere nei confronti delle presunte persone offese - che sarebbero state costrette alla corresponsione di una somma per essere protetti all'interno del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], dove alloggiavano -, anche alla luce del fatto che le vittime di tali comportamenti non venivano nemmeno identificate.Si tratta, invero, di una censura difensiva la cui infondatezza discende dalle considerazioni espresse nel paragrafo 4.3, relative al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], coimputato di [OSCURATO:PERSONA] nel reato di cui al capo 17 della rubrica, al quale occorre rinviare per una compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere immeritevole di accoglimento la doglianza in esame. Alle considerazioni che si sono richiamate nel paragrafo 4.3 occorre aggiungere che il giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] risulta corroborato dalle captazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che facevano emergere il ruolo svolto dal ricorrente nella vicenda estorsiva in esame, anche alla luce del suo rapporto di affinità con [OSCURATO:PERSONA], di cui era il genero. Tra queste captazioni, si ritiene opportuno richiamare per la loro peculiare rilevanza probatoria, seguendo l'ordine di esposizione contenuto nella decisione censurata, l'intercettazione numero 3250 del 19/08/2014, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata a pagina 424; nonché l'intercettazione numero 9 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata a pagina 424. Di queste intercettazioni la Corte di appello di Catanzaro forniva un'interpretazione ineccepibile, inserendoli in un compendio probatorio che consentiva di ritenere dimostrato il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] - forte dei suoi rapporti personali con i vertici della cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro - nelle attività di pianificazione criminosa e di controllo illecito dell'area cutrese, nel quale il ricorrente risultava pienamente inserito. Né è dubitabile che in tali captazioni il ricorrente veniva espressamente citato da [OSCURATO:PERSONA], che, tra l'altro, in entrambe le intercettazioni, sopra citate, lo chiamava inequivocabilmente "Eliseo". Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo del ricorso in esame. 14.2. Deve ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 416-bis.1 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo 17 della rubrica, non essendosi dimostrato che la condotta illecita posta in essere dal ricorrente, quand'anche si ritenesse provata, fosse collegata, direttamente o indirettamente, alla sfera di operatività della cosca Trapasso.L'infondatezza della doglianza discende dalla ricostruzione degli accadimenti criminosi effettuata nel paragrafo 14.1, che consente di ritenere dimostrata l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., risultando l'attività delittuosa contestata al capo 17 della rubrica posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] in stretto collegamento con l'operatività della consorteria mafiosa egemonizzata dalla famiglia Trapasso, operante a [OSCURATO:PERSONA] di Cutro, con cui il ricorrente, forte dei rapporti privilegiati con i suoi componenti - che gli derivavano, come detto, dall'essere il genero del defunto [OSCURATO:PERSONA], il fratello di [OSCURATO:PERSONA] -, agiva sinergicamente. In questa cornice, a conferma della correttezza del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., in relazione alla fattispecie contestata al capo 17 a [OSCURATO:PERSONA], non si può che richiamare ulteriormente la giurisprudenza consolidata di questa Corte, citata nel paragrafo 7.3 (Sez. 6, n. 44698 del 22/09/2015, Cannizzaro, cit.; Sez. 6, n. 31437 del 12/07/2012, Messina, cit.; Sez. 6, n. 2696 del 13/11/2008, dep. 2009, D'Andrea, cit.; Sez. 6, n. 294 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2008, Volpe, Rv. 238399- 01). Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo del ricorso in esame. 14.3. Deve, infine, ritenersi inammissibile il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, a fronte delle specifiche censure difensive, desse esaustivamente conto della mancata concessione delle attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA], che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi oggetto di contestazione e del modesto disvalore dei comportamenti dell'imputato. Osserva il Collegio che la mancata concessione delle attenuanti generiche a Mercurio risulta suffragata dalla ricostruzione compiuta dalla Corte di appello di Catanzaro, che si soffermava correttamente sulle connotazioni, oggettive e soggettive, dei reati contestati al ricorrente al capo 17 della rubrica, escludendo, sulla base di un giudizio dosimetrico ineccepibile, che fosse possibile attenuare il trattamento sanzionatorio nella direzione invocata, peraltro significativamente ridotto nel processo di appello - per effetto dell'esclusione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 628, comma terzo, nn. 1 e 3, cod. pen. -, essendo stato rideterminato in cinque anni, quattro mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa.Queste conclusioni traevano origine da una verifica ineccepibile, che teneva conto dell'elevato disvalore delle vicende delittuose sottoposte alla cognizione della Corte territoriale catanzarese e della reiterazione nel tempo di tali comportamenti illeciti, nel valutare i quali occorreva considerare ulteriormente la diffusività della consorteria 'ndranghetistica cutrese, nella quale gravitava Mercurio, nel cui contesto la condotta estorsiva di cui al capo 17 della rubrica si concretizzava. Si consideri, infine, con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che le circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di specifiche situazioni fattuali, correttamente non riscontrate per l'imputato, in linea con quanto si è affermato nel paragrafo 4.5, cui si deve rinviare ulteriormente (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, cit.; Sez. 2, n. 35930 del 27/06/2002, Martino, cit.; Sez. 6, n. 8668 del 28/05/1999, Milenkovic, cit.; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, cit.). Queste ragioni inducono a ritenere inammissibile il terzo motivo del ricorso in esame. 14.4. Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il ricorso proposto dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 15. Deve ritenersi fondato il ricorso per cassazione proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], articolato in due distinti atti di impugnazione, limitatamente alle circostanze aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi quarto e sesto, cod. pen. e al trattamento sanzionatorio. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], nel resto, deve essere rigettato. 15.1. Tanto premesso, occorre prendere le mosse dal primo di questi atti di impugnazione, presentato a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con cui venivano articolate tre censure difensive. 15.1.1. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 416-bis, comma primo, cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio necessario alla configurazione del reato associativo ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale - analizzata alla luce dell'unica intercettazione riguardante l'imputato, registrata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - tra il ruolo attribuito al ricorrente all'interno del sodalizio oggetto di contestazione e gli elementi probatori acquisiti nei giudizi di merito, che apparivano privi di univocità, sia sotto il profilo del contributo causale fornito alla cosca Trapasso dal ricorrente, sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo, anche alla luce dell'anomala collocazione consortile del ricorrente, che operava a [OSCURATO:PERSONA] e aveva interrotto ogni rapporto con l'ambiente cutrese nel 2014. Osserva il Collegio che la Corte di appello di Catanzaro riteneva provato il ruolo consortile svolto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] nella cosca Trapasso sulla base delle intercettazioni acquisite nei suoi confronti nel corso delle indagini preliminari, che venivano richiamare nelle pagine 522-529 della sentenza impugnata, dalle quali si evinceva il ruolo dell'imputato nell'ambito della consorteria 'ndranghetistica di cui al capo 1. Tra queste captazioni, si ritiene opportuno richiamare per la loro peculiare rilevanza probatoria, seguendo l'ordine di esposizione contenuto nella decisione censurata, l'intercettazione numero 2118 del 15/04/2014, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata nelle pagine 522 e 523; l'intercettazione numero 2090 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata a pagina 523; l'intercettazione numero 7966 del 17/09/2014, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata a pagina 523; l'intercettazione numero 7967 del 17/09/2014, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata a pagina 523; l'intercettazione numero 7968 del 17/09/2014, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata a pagina 523; l'intercettazione numero 22119 del 25/12/2012, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e un soggetto che non veniva identificato, chiamato Battipaglia, che veniva citata nelle pagine 523-527. A loro volta, gli esiti di queste intercettazioni, di per sé sole idonee a dimostrare l'affiliazione di [OSCURATO:PERSONA] nella cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro, venivano correlati alle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che indicavano il ricorrente come un esponente del sodalizio cutrese, pur non fornendo indicazioni specifiche sul ruolo svolto dall'imputato in tale ambito consortile e sulle attività delittuose nelle quali era coinvolto. Non può, infine, non ribadirsi che non è possibile procedere a una reinterpretazione delle conversazioni registrate nel corso delle indagini preliminari, così come richiesto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], con specifico riferimento all'ipotesi di reato di cui al capo 1, alla luce della giurisprudenza di legittimità già richiamata, per la cui ricognizione si deve rinviare ulteriormente ai paragrafi 1.2 e 1.2.1 (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, cit.). Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo dell'atto di impugnazione in esame. 15.1.2. Deve, invece, ritenersi fondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, a fronte delle specifiche censure difensive, desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1 della rubrica, non essendo dimostrato che le attività criminose svolte dall'imputato prevalentemente nell'area di [OSCURATO:PERSONA] - prima della sua nnarginalizzazione consortile e del suo arresto, avvenuto il 27/05/2014 - fossero strumentali al reimpiego dei proventi illeciti acquisiti dalla cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro, alla luce della collocazione consortile anomala del ricorrente, così come censurata con la doglianza precedente. Osserva il Collegio che, se può ritenersi pacifico che [OSCURATO:PERSONA] gravitava nella cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro, quantomeno fino al 2014, non può ritenersi altrettanto pacifico, né tantonneno dimostrato, sulla base del percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Catanzaro, che il ricorrente, tenuto conto del suo ambito di riferimento territoriale, lontano dall'area cutrese, avvantaggiava il sodalizio di cui al capo 1, in termini idonei a consentire il riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. Invero, la risoluzione di tali incertezze sull'anomala collocazione, consortile e territoriale, di Niutta apparivano imprescindibili per la valutazione del riconoscimento circostanziale censurato, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., ricorre «quando gli associati pongono in essere una condotta volta a penetrare in un determinato settore della vita economica, influendo sulle regole della concorrenza finanziando le attività con il prezzo, il prodotto o i profitti di delitti, in modo da prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre che offrono analoghi beni o servizi» (Sez. 6, n. 4115 del 27/06/2019, Graziano, Rv. 278325- 01). Non si comprende, infatti, in quale misura il ricorrente era coinvolto nelle strategie di controllo territoriale della cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro, indispensabili per l'inquadramento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., proprio alla luce della sua anomala collocazione consortile - e per l'appunto territoriale del ricorrente -, sulla quale la sentenza impugnata si soffermava in termini oggettivamente ambigui, non chiarendo quale fosse il rapporto dell'imputato con i vertici della cosca 'ndranghetistica di cui al capo 1 e con le forme di condizionamento del tessuto produttivo imposte sull'area in questione dal sodalizio cutrese. Tali incertezze probatorie assumono un rilievo decisivo ai fini della configurabilità del riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., in capo a [OSCURATO:PERSONA], non essendosi acquisita la certezza processuale che il ricorrente, tenuto conto della sua anomala collocazione consortile, avesse maturato la consapevolezza che i proventi illeciti della cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro fossero destinati a finanziare le attività economiche gestite dalla consorteria cutrese, della cui esistenza, secondo quanto affermato nella sentenza impugnata, il ricorrente non sembrava essere a conoscenza. Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fondatezza del terzo motivo dell'atto di impugnazione in esame. 15.1.3. Resta assorbito nella doglianza oggetto di accoglimento il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 99 e 62-bis cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA], che veniva censurato per il riconoscimento della recidiva oggetto di contestazione e per la mancata concessione delle attenuanti generiche, che si imponeva alla luce della risalente datazione degli accadimenti criminosi. Nel giudizio di rinvio che le viene demandato la Corte territoriale catanzarese dovrà tenere naturalmente conto delle censure difensive secondo cui la decisione impugnata aveva fondato il giudizio sul riconoscimento della recidiva contestata a [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente sulla base del disvalore dei reati che gli venivano ascritti, senza correlare tali comportamenti criminosi con i precedenti penali dell'imputato e con l'anomala posizione consortile del ricorrente, che, secondo quanto affermato nella stessa decisione censurata, si era definitivamente allontanato dall'ambiente 'ndranghestitico cutrese nel corso del 2014. 15.2. Con il secondo degli atti di impugnazione depositati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], venivano articolate tre censure difensive. 15.2.1. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 416-bis, comma primo, cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio necessario alla configurazione del reato associativo ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale tra il ruolo anomalo attribuito al ricorrente all'interno della cosca Trapasso e gli elementi probatori acquisiti nei giudizi di merito, che apparivano privi di univocità, sia sotto il profilo del contributo causale fornito al sodalizio cutrese, sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Si tratta, invero, di una censura difensiva la cui infondatezza discende dalle considerazioni espresse nel paragrafo 15.1.1, relative all'omologo atto di impugnazione proposto nell'interesse del ricorrente, al quale occorre rinviare per una compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere immeritevole di accoglimento la doglianza in esame, non essendo dubitabile che [OSCURATO:PERSONA], quantomeno fino al suo arresto, avvenuto il 27/05/2014, gravitasse nella cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro e fosse coinvolto nelle dinamiche di tale consorteria. Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fondatezza del primo motivo dell'atto di impugnazione in esame. 15.2.2. Deve, invece, ritenersi fondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, a fronte delle specifiche censure difensive, desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1 della rubrica, non essendosi dimostrato che le attività criminose svolte dall'imputato - peraltro in zone diverse dall'area cutrese - fossero strumentali al reimpiego dei proventi illeciti acquisiti dalla cosca Trapasso. Si tratta, a ben vedere, di una censura difensiva la cui fondatezza discende dalle considerazioni espresse nel paragrafo 15.1.2, relative all'omologo atto di impugnazione proposto nell'interesse del ricorrente, al quale occorre rinviare per una compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere meritevole di accoglimento la doglianza in esame, in ragione delle incertezze sulla collocazione, consortile e territoriale, di [OSCURATO:PERSONA], rispetto all'operatività della cosca Trapasso, la cui risoluzione appare imprescindibile per l'eventuale applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. nei confronti dell'imputato.Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fondatezza del secondo motivo dell'atto di impugnazione in esame. 15.2.3. Parimenti fondato è il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, a fronte delle specifiche censure difensive, desse esaustivamente conto degli elementi probatori sulla base dei quali si riteneva possibile configurare la circostanza aggravante censurata, che era stata riconosciuta dalla Corte di appello di Catanzaro disattendendo le emergenze probatorie, univocamente orientate in senso favorevole a [OSCURATO:PERSONA], non essendo provato il suo coinvolgimento nella gestione di armi, riconducibili, direttamente o indirettamente, alla cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro. Si tratta, analogamente a quanto si è detto per la doglianza precedente, di una censura difensiva la cui fondatezza discende dalle considerazioni espresse nel paragrafo 15.1.2, relative all'omologo atto di impugnazione proposto nell'interesse del ricorrente, al quale occorre rinviare per una compiuta ricognizione delle ragioni - collegate alla anomala collocazione, consortile e territoriale, di [OSCURATO:PERSONA], prevalentemente operante nell'area emiliana - che impongono di ritenere meritevole di accoglimento la censura difensiva in esame. Non è, infatti, possibile ritenere sussistenti gli elementi costitutivi dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. a prescindere dalla valutazione analitica del ruolo consortile svolto dall'imputato all'interno della cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro, sul quale, per le ragioni che si sono esposte nel paragrafo 15.1.2, cui si rinvia ulteriormente, si impone un nuovo giudizio. Queste conclusioni, peraltro, si impongono alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte, che, ferma restando la natura oggettiva dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., ha escluso l'esistenza di una presunzione assoluta della disponibilità di armi in capo a un'organizzazione mafiosa, nelle ipotesi in cui emergono elementi che impongono di escludere la consapevolezza dell'imputato, affermando il seguente principio di diritto: «In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi, prevista dai commi quarto e quinto dell'art. 416-bis cod. pen., è configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale o che per colpa lo ignorino» (Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarad, Rv. 268677- 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831-01; Sez. 5, n. 18837 del 05/11/2013, dep. 2014, Corso, Rv. 260919-01; Sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013, Sapienza, Rv. 258954-01). Si muove, del resto, nella stessa direzione, il principio di diritto, affermato in tema di organizzazioni 'ndranghetistiche dislocate in varie aree del territorio nazionale, secondo cui l'aggravante «di cui all'art. 416-bis, commi quarto e quinto, cod. pen., è configurabile a carico dei partecipi di una "locale" di mafia storica (nella specie 'Ndrangheta), quando sia riscontrata l'effettiva disponibilità delle armi e l'uso delle stesse per il conseguimento delle finalità dell'associazione, non essendo sufficiente il solo riferimento alla notoria dotazione di armi in capo al sodalizio storico» (Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 31920-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fondatezza del terzo motivo dell'atto di impugnazione in esame. 15.3. Le considerazioni esposte nei paragrafi precedenti impongono di ritenere fondato il ricorso proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], che veniva articolato in due distinti atti di impugnazione, limitatamente al limitatamente alle aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi quarto e sesto, cod. pen. e al trattamento sanzionatorio. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], nel resto, deve essere rigettato. 16. Deve ritenersi infondato il ricorso per cassazione proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che veniva articolato in tre censure difensive. 16.1. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 513-bis cod. pen., 24 Cost., in relazione agli artt. 597 e 648 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato ascrittogli al capo 26, così come riqualificato e unificato al capo 26 bis, senza considerare, in violazione del divieto di reformatio in peius, che, per quest'ultima fattispecie, l'imputato era stato assolto nel giudizio di primo grado per l'insussistenza del fatto. Si tratta, invero, di una censura difensiva la cui infondatezza discende dalle considerazioni espresse nei paragrafi 3.1.4, 3.1.5 e 3.1.5.1, riguardanti il ricorso proposto nell'interesse del coimputato [OSCURATO:PERSONA], coimputato di [OSCURATO:PERSONA] nel reato di cui al capo 26 bis, al quale occorre rinviare per una compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere immeritevole di accoglimento la doglianza in esame (Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, Petitoni, cit.; Sez. 3, n. 45947 del 10/10/2019, Barzoi, cit.; Sez. 5, n. 11213 del 13/02/2014, Amoroso, cit.; Sez. 5, n. 3161 del 13/12/2007, dep. 2008, Piccione, cit.). Alle considerazioni esposte nei paragrafi 3.1.4, 3.1.5 e 3.1.5.1, cui si rinvia ulteriormente, deve aggiungersi che il percorso argomentativo sulla base del quale veniva disposta l'unificazione delle fattispecie di cui ai capi 26 e 26 della rubrica, con la conseguente riqualificazione del reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 513-bis cod. pen., oltre che giuridicamente ineccepibile, appare pienamente rispettoso delle emergenze probatorie. Basti, in proposito, richiamate il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 436 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello di Catanzaro, affermava: «Ritiene in altri termini la Corte che la vicenda descritta ai capi 26 e 26 bis non possa essere scissa in fasi differenti, esprimendo le condotte un unico reato, articolatosi in più fasi, da sussumere nella fattispecie pluriaggravata di cui all'art. 513-bis c.p.» Infatti, se «letta in tal modo vengono meno le più significative censure espresse negli atti di appello che devono condividersi nella parte in cui non è possibile individuare, nel caso di specie, il profitto ingiusto che deve caratterizzare la fattispecie di estorsione, essendo in presenza di condotte di minaccia e di violenza fisica intese a coartare la libertà di impresa delle parti offese rappresentando quest'ultimo l'elemento specializzante e tipico della fattispecie di cui all'art. 513-bis c.p.». Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo del ricorso in esame. 16.2. Deve ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 516, 522 cod. proc. pen., 11, comma secondo, 24 Cost., conseguenti al fatto che la Corte di appello di Catanzaro aveva qualificato l'ipotesi delittuosa contestata al capo 26 bis - alla quale aveva unificato il delitto di cui al capo 26 - ex art. 513-bis cod. pen., in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa di [OSCURATO:PERSONA], nell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Corte EDU, in relazione alla previsione dell'art. 6, par. 3 CEDU, riconducibile alla decisione del caso "Drassich contro Italia", consolidatasi nel nostro ordinamento. Osserva il Collegio che, nel caso di specie, non si verificava alcuna violazione del diritto di difesa, così come canonizzato dalla Corte EDU nel caso "Drassich contro Italia", sia perché il fatto di reato non veniva modificato negli elementi essenziali alla sua configurazione, sia perché l'imputato esercitava correttamente le sue prerogative difensive, in sede di legittimità, con l'atto di impugnazione in esame. Senza considerare, per altro verso, che la riformulazione della fattispecie di cui all'art. 26 della rubrica, così come unificata al capo 26 bis, comportava una rivisitazione del compendio probatorio in senso favorevole a [OSCURATO:PERSONA], attestata dal fatto che l'imputato, rispetto al giudizio di colpevolezza formulato nei suoi confronti dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, veniva riconosciuto colpevole del differente e meno grave reato di cui all'art. 513-bis cod. pen. La conferma di quanto si sta affermando si trae dal fatto che, nel giudizio di appello, la pena irrogata all'imputato [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui al capo 26, così come unificato al reato di cui al capo 26 bis - quantificata nel processo in primo grado in otto anni di reclusione e 6.667,00 euro di multa -, veniva significativamente rideterminata, favor rei, in due anni e nove mesi di reclusione. A ulteriore conferma di quanto si sta affermando e dell'insussistenza della violazione di legge dedotta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt.516, 522 cod. proc. pen., 11, comma secondo, 24 Cost., non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «La violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa» (Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio, Rv. 265946-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 28877 del 04/06/2013, Colletti, Rv. 256785-01; Sez. 1, n. 29966 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Costa, Rv. 256415-01; Sez. 6, n. 36003 del 14/06/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 229756-01). Né potrebbe essere diversamente, dovendosi in proposito evidenziare, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, parimenti consolidata, che «non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza quando vi è corrispondenza tra l'individuazione degli elementi tipici della fattispecie contestata e l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna, a nulla rilevando eventuali difformità quantitative e qualitative degli elementi di definizione della condotta, dell'evento e del nesso causale in considerazione della relatività delle tecniche descrittive utilizzate nella redazione della imputazione» (Sez. 2, n. 12328 del 24/10/2018, dep. 2019, Calabrese, Rv. 276955-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo del ricorso in esame.16.3. Deve, infine, ritenersi inammissibile il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 62-bis cod. pen. e 111, comma sesto, Cost., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argonnentativo che, a fronte delle specifiche censure difensive, desse esaustivamente conto della mancata concessione delle attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA], che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi e del modesto disvalore penale della condotta illecita contestata al ricorrente al capo 26 della rubrica, così come unificato al capo 26 bis. Osserva il Collegio che la mancata concessione delle attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA] risulta suffragata dalla ricostruzione compiuta dalla Corte di appello di Catanzaro, che si soffermava correttamente sulle connotazioni, oggettive e soggettive, del reato contestato al ricorrente al capo 26 della rubrica, così come riqualificato nel giudizio di merito, sulla base di un giudizio dosimetrico ineccepibile, che fosse possibile attenuare il trattamento sanzionatorio, peraltro già significativamente ridotto nel processo di appello, venendo rideterminata in due anni e nove mesi di reclusione. Queste conclusioni traevano origine da una verifica ineccepibile, che teneva conto dell'elevato disvalore della vicenda delittuosa sottoposta alla cognizione della Corte territoriale catanzarese e del disvalore elevato di tale comportamento, nel valutare il quale occorreva considerare ulteriormente la diffusività della consorteria cutrese di cui al capo 26 della rubrica, così come unificato al capo 26 bis, nel cui contesto la condotta illecita del ricorrente si concretizzava. Si consideri, infine, con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che le circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di specifiche situazioni fattuali, correttamente non riscontrate per l'imputato dalla Corte di appello di Catanzaro, in linea con quanto si è affermato nel paragrafo 4.5, cui si deve rinviare ulteriormente (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, cit.; Sez. 2, n. 35930 del 27/06/2002, Martino, cit.; Sez. 6, n. 8668 del 28/05/1999, Milenkovic, cit.; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, cit.). Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del terzo motivo del ricorso in esame. 16.4. Le considerazioni esposte nei paragrafi precedenti impongono di ritenere infondato il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].17. Deve ritenersi infondato il ricorso per cassazione proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolato in tre censure difensive. 17.1. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 513-bis cod. pen., 24 Cost., in relazione agli artt. 597 e 648 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile delle attività criminose ascrittegli al capo 26, così come riqualificato e unificato al capo 26 bis, senza considerare, in violazione del divieto di reformatio in peius, che, per quest'ultima fattispecie, l'imputato era stato assolto nel giudizio di primo grado per l'insussistenza del fatto. Si tratta, invero, di una doglianza la cui infondatezza discende dalle considerazioni espresse nei paragrafi 3.1.4, 3.1.5 e 3.1.5.1, relativi al ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA], ai quali occorre rinviare per la compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere immeritevole di accoglimento la censura difensiva. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo del ricorso in esame. 17.2. Deve ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 516, 522 cod. proc. pen., 11, comma secondo, 24 Cost., conseguenti al fatto che la Corte di appello di Catanzaro aveva qualificato l'ipotesi delittuosa contestata al capo 26 bis - alla quale aveva unificato il delitto di cui al capo 26 - ex art. 513-bis cod. pen., in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa di [OSCURATO:PERSONA], nell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Corte EDU, in relazione alla previsione dell'art. 6, par. 3 CEDU, riconducibile alla decisione del caso "Drassich contro Italia", consolidatasi nel nostro ordinamento. Si tratta, a ben vedere, di una doglianza la cui infondatezza discende dalle considerazioni espresse nel paragrafo 16.2, relative al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], coimputato del ricorrente nell'ipotesi delittuosa di cui al capo 26, così come unificata al capo 26 bis, al quale occorre rinviare per una compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere immeritevole di accoglimento la doglianza in esame e rispettati i principi affermati dalla Corte EDU nel caso "Drassich contro Italia", tenuto conto della giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, Petitoni, cit.; Sez. 3, n. 45947 del 10/10/2019, Barzoi, cit.; Sez. 5, n. 11213 del 13/02/2014, Amoroso, cit.; Sez. 5, n. 3161 del 13/12/2007, dep. 2008, Piccione, cit.). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo del ricorso in esame. 17.3. Deve, infine, inammissibile il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 62-bis cod. pen. e 111, comma sesto, Cost., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, a fronte delle specifiche censure difensive, desse esaustivamente conto della mancata concessione delle attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA], che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi e del modesto disvalore penale della condotta illecita contestata al ricorrente al capo 26, così come unificata al reato di cui al capo 26 bis. Osserva il Collegio che la mancata concessione delle attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA] risulta suffragata dalla ricostruzione compiuta dalla Corte di appello di Catanzaro, che si soffermava correttamente sulle connotazioni, oggettive e soggettive, dell'ipotesi delittuosa contestata al ricorrente al capo 26, così come unificata a quella di cui al capo 26 bis, sulla base di un giudizio dosinnetrico ineccepibile, che fosse possibile attenuare il trattamento sanzionatorio nella direzione invocata dai suoi difensori, peraltro significativamente ridotto nel processo di appello, essendo stato rideterminato in due anni e nove mesi di reclusione. Si consideri, infine, con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che le circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di specifiche situazioni fattuali, correttamente non riscontrate per l'imputato dalla Corte di appello di Catanzaro, in linea con quanto si è affermato nel paragrafo 4.5, cui si deve rinviare ulteriormente (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, cit.; Sez. 2, n. 35930 del 27/06/2002, Martino, cit.; Sez. 6, n. 8668 del 28/05/1999, Milenkovic, cit.; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, cit.). Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del terzo motivo del ricorso in esame. 17.4. Le considerazioni esposte nei paragrafi precedenti impongono di ritenere infondato il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].18. Deve ritenersi infondato il ricorso per cassazione proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva articolato in due censure difensive. 18.1. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 192, comma 2, cod. proc. pen., 530, 533, comma 2, cod. proc. pen., 416-bis cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio necessario alla configurazione del ruolo associativo ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale - analizzata alla luce delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - tra il ruolo attribuito al ricorrente all'interno della cosca Trapasso e gli elementi probatori acquisiti nei giudizi di merito, che apparivano privi di univocità, sia sotto il profilo del contributo causale fornito al sodalizio cutrese, sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo, rilevante sul piano dell'affectio societatis. Secondo la difesa del ricorrente, le conclusioni alle quali era pervenuta la Corte di appello di Catanzaro, in ordine al coinvolgimento associativo di [OSCURATO:PERSONA] nella consorteria cutrese di cui al capo 1 della rubrica, risultavano smentite dalle emergenze probatorie, atteso che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si caratterizzavano per il loro contenuto generico e per la loro inattendibilità, intrinseca ed estrinseca, non possedendo, per tali ragioni, alcuna valenza individualizzante nei confronti dell'imputato. Osserva il Collegio che la Corte di appello di Catanzaro, innanzitutto, riteneva provato il ruolo consortile svolto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] in seno cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che venivano richiamare a pagina 529 e 530 della sentenza impugnata, dalle quali si evinceva il coinvolgimento dell'imputato nella gestione di una parte delle attività delittuose della consorteria 'ndranghetistica di cui al capo 1. Gli esiti di tali intercettazioni, al contempo, si ritenevano corroborati dalle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che indicavano il ricorrente come un esponente della cosca Trapasso, che operava in stretto raccordo con i vertici della consorteria cutrese. Tali resoconti dichiarativi, che costituivano delle chiamate in correità univocamente orientate in senso sfavorevole a [OSCURATO:PERSONA] venivano ritenuti lineari, coerenti e riscontrati dagli ulteriori elementi probatori che si sono richiamati, sulla base di un percorso argomentativo t ineccepibile e rispettoso dei parametri ermeneutici elaborati da questa Corte, su cui ci si è soffermati nel paragrafo 1.1, cui si deve rinviare ulteriormente (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, cit.; Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, cit.). In questa cornice, la Corte di appello di Catanzaro evidenziava che l'affiliazione di [OSCURATO:PERSONA] alla cosca Trapasso era anzitutto dimostrata dall'intercettazione del colloquio carcerario intrattenuto il 25/11/2014 dal ricorrente con il figlio, [OSCURATO:PERSONA], dopo all'arresto di quest'ultimo per il rinvenimento delle armi che deteneva per conto del sodalizio 'ndranghetistico cutrese. In quella occasione colloquiale, espressamente richiamata a pagina 529 della sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] portava i saluti dei consociati della cosca Trapasso al figlio, dicendogli: «Ti salutano tutti!... i nostri!.., tutta la squadra ti saluta...». La partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla cosca Trapasso, del resto, risulta corroborata dalla natura delle attività consortili nelle quali veniva coinvolto dai vertici del sodalizio cutrese, che lo incaricava di gestire alcune delicate vicende estorsive e di intrattenere rapporti di collegamento con le altre consorterie crotonesi. Esemplare, da questo punto di vista, è la captazione numero 11353 del 10/10/2012, citata a pagina 529 della sentenza impugnata, che attesta lo svolgimento di un incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che aveva luogo grazie alla mediazione del ricorrente, chiamato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]". Né assume un rilievo probatorio favorevole al ricorrente il suo proscioglimento dai reati riguardanti le armi dell'arsenale gestito dalla cosca Trapasso, non essendo dubitabile che l'imputato [OSCURATO:PERSONA], alla luce delle considerazioni che si sono esposte, era pienamente coinvolto nelle dinamiche consortili del sodalizio cutrese. Non può, infine, non ribadirsi che non è possibile procedere a una reinterpretazione delle conversazioni registrate nel corso delle indagini preliminari, con specifico riferimento all'ipotesi di reato contestata a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1 della rubrica, alla luce della giurisprudenza di legittimità già richiamata, per la cui ricognizione si deve rinviare ulteriormente ai paragrafi 1.2 e 1.2.1 (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, cit.). Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo del ricorso in esame. 18.2. Deve ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA], che veniva censurato in relazione alla pena applicata per l'ipotesi delittuosa contestata al capo 1 - ancorata al regime previsto dalla legge n. 69, anziché a quello meno severo previsto dalla legge n. 125 del 2008, che si imponeva alla luce del tempus commissi delicti - e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che si giustificavano alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui si concretizzavano gli accadimenti criminosi. Osserva il Collegio che la doglianza relativa all'applicazione del trattamento sanzionatorio previsto dalla legge n. 125 del 2008 veniva prospettata in termini assimilabili a quella proposta dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nel suo atto di impugnazione, cui ci si è già riferiti nel paragrafo 2.5 - e nei paragrafi 3.2.3 e 5.7, nei quali venivano affrontate le medesime questioni -, ai quali occorre rinviare per la compiuta disamina delle censure che vi sono sottese, di cui si deve ribadire l'infondatezza, alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. 1, n. 680 del 19/11/2019, D'Alessandro, cit.; Sez. 6, n. 3054 del 14/12/2017, Olivieri, cit.; Sez. 1, n. 32475 del 19/06/2013, Taraore, cit.; Sez. 1, n. 38486 del 19/05/2011, Rinzivillo, cit.). Quanto, invece, alla correlata censura difensiva, relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA], deve evidenziarsi che la pena che gli veniva applicata risulta suffragata dalla ricostruzione compiuta dalla Corte di appello di Catanzaro, che si soffermava correttamente sulle connotazioni, oggettive e soggettive, dei reati contestati al ricorrente ai capi 1 e 4 bis, escludendo, sulla base di un giudizio dosimetrico ineccepibile, che fosse possibile attenuare il trattamento sanzionatorio nella direzione invocata dal suo difensore, peraltro significativamente ridotto nel processo di appello, essendo stato rideterminato in undici anni e quattro mesi di reclusione. Si consideri, infine, con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che le circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di specifiche situazioni fattuali, correttamente non riscontrate per l'imputato dalla Corte di appello di Catanzaro, in linea con quanto si è affermato nel paragrafo 4.5, cui si deve rinviare ulteriormente (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, cit.; Sez. 2, n. 35930 del 27/06/2002, Martino, cit.; Sez. 6, n. 8668 del 28/05/1999, Milenkovic, cit.; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, cit.).Queste ragioni inducono a ritenere inammissibile il terzo motivo del ricorso in esame. 18.3. Le considerazioni esposte nei paragrafi precedenti impongono di ritenere infondato il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 19. Deve ritenersi infondato il ricorso per cassazione proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva articolato in sei censure difensive. 19.1. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, a fronte delle specifiche censure difensive, desse esaustivamente conto degli elementi probatori sulla base dei quali si riteneva possibile configurare la circostanza aggravante censurata, che era stata riconosciuta dalla Corte di appello di Catanzaro disattendendo le emergenze probatorie, univocamente orientate in senso favorevole ad [OSCURATO:PERSONA], non essendo provato il suo coinvolgimento nella gestione di armi, riconducibili, direttamente o indirettamente, alla cosca Trapasso. Si tratta, a ben vedere, di una censura difensiva la cui infondatezza discende dalle considerazioni espresse nel paragrafo 2.4, relative al ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], al quale occorre rinviare per una compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere immeritevole di accoglimento la doglianza in esame. Le medesime considerazioni, peraltro, si sono espresse nel paragrafo 4.4, relativo alla posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA], che, sotto il profilo censorio che si sta considerando, appare perfettamente sovrapponibile a quella dell'odierno ricorrente. Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo del ricorso in esame. 19.2. Deve ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 512-bis e 416-bis.1 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata ad [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui al capo 5 della rubrica, non essendosi dimostrato che l'intestazione fittizia, concernente la gestione del circolo "[OSCURATO:PERSONA] dello zio Tommy", fosse collegata, direttamente o t indirettamente, alla sfera di operatività della cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro. Si tratta, invero, di una censura difensiva la cui infondatezza discende dalle considerazioni espresse nel paragrafo 3.1.3, relative al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], coimputato di [OSCURATO:PERSONA] nel reato di cui al capo 5, al quale occorre rinviare per una compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere immeritevole di accoglimento la doglianza in esame. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo del ricorso in esame. 19.3. Deve ritenersi infondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 629 cod. pen. e 416-bis.1 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile della condotta estorsiva che gli veniva contestata al capo 22 della rubrica, non essendosi dimostrata, alla luce delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari - e in particolare della captazione registrata il 26/09/2014, che veniva citata nelle pagine 15-17 dell'atto di impugnazione in esame -, le attività intimidatorie poste in essere dall'imputato nei confronti delle presunte persone offese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui ambigue dichiarazioni non consentivano di corroborare il compendio probatorio. Si tratta, invero, di una censura difensiva la cui infondatezza discende dalle considerazioni espresse nel paragrafo 3.1.8, relative al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], coimputato di [OSCURATO:PERSONA] nel reato di cui al capo 22 della rubrica, al quale occorre rinviare per una compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere immeritevole di accoglimento la doglianza in esame. Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del terzo motivo del ricorso in esame. 19.4. Deve ritenersi infondato il quarto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata ad [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui al capo 22 della rubrica, non essendosi dimostrato che le condotte intimidatorie poste in essere in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quand'anche si ritenessero provate, fossero collegate, direttamente o indirettamente, alla sfera di operatività della cosca Trapasso. L'infondatezza della censura difensiva discende dalla ricostruzione degli accadimenti criminosi effettuata nel paragrafo 19.3, che consente di ritenere dimostrata la circostanza aggravante di cui all'art. 7 decreto-legge n. 152 del 191, risultando l'attività delittuosa contestata al capo 22 posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] in stretto collegamento con l'operatività della consorteria mafiosa egemonizzata dalla famiglia Trapasso, operante a [OSCURATO:PERSONA] di Cutro, con cui il ricorrente, forte dei rapporti personali con i suoi componenti di vertice, operava sinergicamente. In questa cornice, a conferma della correttezza del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., in relazione alla fattispecie di reato contestata ad [OSCURATO:PERSONA] ai capi 8 e 8 bis, non si può non richiamare ulteriormente la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che si è citata nel paragrafo 7.3 (Sez. 6, n. 44698 del 22/09/2015, Cannizzaro, cit.; Sez. 6, n. 31437 del 12/07/2012, Messina, cit.; Sez. 6, n. 2696 del 13/11/2008, dep. 2009, D'Andrea, cit.; Sez. 6, n. 294 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2008, Volpe, cit.). Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del quarto motivo del ricorso in esame. 19.5. Deve ritenersi infondato il quinto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, a fronte delle specifiche censure difensive, desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi della circostanza aggravante mafiosa contestata ad [OSCURATO:PERSONA] al capo 1, non essendosi dimostrato che i proventi dell'attività commerciale relativa al circolo "[OSCURATO:PERSONA] dello zio Tommy" fossero strumentali al loro reimpiego de parte degli esponenti della cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro. Si tratta, a ben vedere, di una censura difensiva la cui infondatezza discende dalle considerazioni espresse nel paragrafo 2.3, nel quale si è esaminato il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], al quale occorre rinviare per una compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere immeritevole di accoglimento la doglianza in esame. Le medesime considerazioni, del resto, si sono espresse nel paragrafo 4.4, nel valutare la posizione di [OSCURATO:PERSONA], che, sotto il profilo censorio considerato, appare sovrapponibile a quella del ricorrente.Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del quinto motivo del ricorso in esame. 19.6. Deve, infine, ritenersi infondato il sesto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di applicare ad [OSCURATO:PERSONA], per l'ipotesi delittuosa contestata al capo 1, il trattamento sanzionatorio previsto dalla legge n. 125 del 2008, anziché quello, più severo sul piano dosimetrico, previsto dalla disciplina vigente, introdotta dalla legge n. 69 del 2015. Tale applicazione, infatti, si imponeva alla luce dei parametri normativi stabiliti dall'art. 2, comma quarto, cod. pen., in materia di successione di leggi penali nel tempo, che si ritenevano disapplicati nel caso di specie. Si tratta, a ben vedere, di una doglianza che veniva prospettata in termini assimilabili a quella proposta dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] nel suo atto di impugnazione, cui ci si è già riferiti nel paragrafo 2.5 - e nei correlati paragrafi 3.2.3 e 5.7, nei quali venivano affrontate le medesime questioni -, ai quali occorre rinviare per la compiuta disamina delle censure che vi sono sottese, di cui si deve ribadire l'infondatezza, alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. 1, n. 680 del 19/11/2019, D'Alessandro, cit.; Sez. 6, n. 3054 del 14/12/2017, Olivieri, cit.; Sez. 1, n. 32475 del 19/06/2013, Taraore, cit.; Sez. 1, n. 38486 del 19/05/2011, Rinzivillo, cit.). Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del sesto motivo di ricorso. 19.7. Le considerazioni esposte nei paragrafi precedenti impongono di ritenere infondato il ricorso proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 20. Deve ritenersi fondato il ricorso per cassazione proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], nel resto, deve essere rigettato. 20.1. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 12-quinquies decreto-legge n. 306 del 1992, 192 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, alla luce delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, desse esaustivamente conto degli elementi probatori idonei a ritenere [OSCURATO:PERSONA] l'intestatario fittizio dei beni aziendali di cui al capo 4 ter della rubrica - relativi ai servizi turistici svolti all'interno dei villaggi Riviera del Sole e [OSCURATO:PERSONA], ubicati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attraverso la società A&[OSCURATO:SOCIETA]. -, a fronte dei dati circostanziali incontroversi, che imponevano di reputare effettivo l'esercizio di poteri gestionali sulle attività imprenditoriali in questione, non permettendo di configurare la fattispecie di reato contestata. Si tratta, a ben vedere. di una censura difensiva la cui infondatezza discende dalle considerazioni espresse nel paragrafo 3.1.3, relative al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], coimputato di [OSCURATO:PERSONA] nei reati di cui ai capi 4 bis, 4 ter, 4 quater della rubrica, al quale occorre rinviare per una compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere immeritevole di accoglimento la doglianza in esame. Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il primo motivo di ricorso. 20.2. Deve, invece, ritenersi fondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 133 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato al ricorrente, rispetto al quale si registrava l'elusione integrale delle censure difensive introdotte con l'atto di impugnazione presentato presso la Corte di appello di Catanzaro nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Non può, invero, non rilevarsi che, sulle doglianze proposte dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al trattamento sanzionatorio che gli era stato irrogato all'esito del giudizio di primo grado, che veniva quantificata in un anno e quattro mesi di reclusione, si registrava l'integrale elusione delle censure difensive, con cui la Corte di appello di Catanzaro ometteva di soffermarsi, limitandosi a confermare la pena irrogata all'imputato. Non si comprende, pertanto, il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale catanzarese per giungere alla conferma del giudizio dosimetrico effettuato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro all'esito del processo di primo grado nei confronti del ricorrente. Sul punto, non si può che richiamare il passaggio motivazionale della sentenza impugnata, compreso tra le pagine 569-587, in cui venivano passate in rassegna le conclusioni alle quali si giungeva in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato agli imputati nel giudizio di secondo grado, che non contemplava la posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA], che rendono evidente la fondatezza della censura difensiva in esame. Queste ragioni impongono di ribadire la fondatezza del secondo motivo del ricorso in esame. 20.3. Le considerazioni esposte nei paragrafi precedenti impongono conclusivamente di ritenere fondato il ricorso per cassazione proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio. Nel resto, il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. 21. Deve ritenersi infondato il ricorso per cassazione proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che veniva articolato in due censure difensive. 21.1. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 12-quinquies decreto-legge n. 306 del 1992, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, alla luce delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, desse esaustivamente conto degli elementi probatori idonei a ritenere [OSCURATO:PERSONA] l'intestatario fittizio del circolo "[OSCURATO:PERSONA] dello zio Tommy", a fronte dei dati circostanziali incontroversi, che imponevano di reputare effettivo l'esercizio di poteri gestionali sull'attività imprenditoriale in questione, non permettendo di configurare il reato contestato al capo 5. Si tratta, a ben vedere. di una censura difensiva la cui infondatezza discende dalle considerazioni espresse nel paragrafo 3.1.3, relative al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], coimputato di [OSCURATO:PERSONA] nel reato di cui al capo 5, al quale occorre rinviare per una compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere immeritevole di accoglimento la doglianza in esame. Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il primo motivo di ricorso. 21.2. Deve ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 416-bis.1 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata a [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui al capo 5 della rubrica, non essendosi dimostrato che l'intestazione fittizia, relativa alla gestione t del circolo "[OSCURATO:PERSONA] dello zio Tommy", fosse collegata, direttamente o indirettamente, alla sfera di operatività della cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro. L'infondatezza della censura difensiva in esame discende dalla ricostruzione degli accadimenti criminosi effettuata nel paragrafo 21.1, che consente di ritenere dimostrata la sussistenza degli elementi costitutivi della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., risultando l'attività delittuosa contestata al capo 5, relativa all'intestazione fittizia del circolo "[OSCURATO:PERSONA] dello zio Tommy", posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] in stretto collegamento con l'operatività della consorteria mafiosa egemonizzata dalla famiglia Trapasso, operante a [OSCURATO:PERSONA] di Cutro, con cui il ricorrente, forte dei rapporti personali con i suoi componenti di vertice, operava sinergicamente. In questa cornice, a conferma della correttezza del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., in relazione alla fattispecie di reato contestata al capo 5 a [OSCURATO:PERSONA], non si può che richiamare ulteriormente la giurisprudenza consolidata di questa Corte, citata nel paragrafo 7.3 (Sez. 6, n. 44698 del 22/09/2015, Cannizzaro, cit.; Sez. 6, n. 31437 del 12/07/2012, Messina, cit.; Sez. 6, n. 2696 del 13/11/2008, dep. 2009, D'Andrea, cit.; Sez. 6, n. 294 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2008, Volpe, Rv. 238399-01). Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso. 21.3. Le considerazioni esposte nei paragrafi precedenti impongono di ritenere infondato il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 22. Deve ritenersi infondato il ricorso per cassazione proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva articolato in quattro censure difensive. 22.1. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 416-bis cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio necessario alla configurazione del reato associativo ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale - analizzata alla luce delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - tra il ruolo attribuito al ricorrente all'interno del sodalizio oggetto di contestazione e gli elementi probatori acquisiti nei giudizi di merito, che apparivano privi di univocità, sia sotto il profilo del contributo causale fornito alla cosca Trapasso sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Osserva il Collegio che la Corte di appello di Catanzaro riteneva provato il ruolo consortile svolto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] in seno alla cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari nei suoi confronti, che venivano richiamate nelle pagine 511 e 514 della sentenza impugnata, dalle quali si evinceva il ruolo dell'imputato nella consorteria 'ndranghetistica di cui al capo 1, ascrittogli ex art. 416-bis, commi primo, terzo, quarto, quinto, sesto, ottavo, cod. pen. Si muovevano, in particolare, in questa direzione gli esiti delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari per i fatti di reato contestati a [OSCURATO:PERSONA] ai capi 13 quater e 22 della rubrica, che corroboravano l'originario assunto accusatorio nel più ampio contesto della sfera di operatività della cosca Trapasso. Ricostruito in questi termini il ruolo consortile svolto da [OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio 'ndranghetistico di cui al capo 1, appaiono pienamente condivisibili le conclusioni alle quali perveniva la Corte di appello di Catanzaro, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 514 della sentenza impugnata, evidenziava che «[OSCURATO:PERSONA] è certamente uomo di assoluta fiducia di [OSCURATO:PERSONA] del quale esegue gli ordini (vicenda Iannone) e di [OSCURATO:PERSONA] accanto al quale è costretto a stare, insieme al [OSCURATO:PERSONA], presso il villaggio Riviera del Sole». E ancora: «L'imputato appare poi particolarmente vicino a [OSCURATO:PERSONA], altro elemento molto attivo del sodalizio, insieme al quale si accompagna spesso, anche armato, per risolvere questioni di sicuro interesse associativo». Non può, infine, non ribadirsi che non è possibile procedere a una reinterpretazione delle conversazioni registrate nel corso delle indagini preliminari, con specifico riferimento alle ipotesi di reato contestate a [OSCURATO:PERSONA] ai capi 1, 13 quater e 22, così come richiesto dai suoi difensori di fiducia, alla luce della giurisprudenza di legittimità consolidata, per la cui ricognizione si deve rinviare ulteriormente ai paragrafi 1.2 e 1.2.1 (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, cit.). Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 22.2. Deve ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile della condotta illecita che gli veniva 7' contestata al capo 13 quater della rubrica, non essendosi dimostrato, alla luce delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari - e in particolare della captazione registrata il 13/07/2014, tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA], citata nelle pagine 17-19 dell'atto di impugnazione in esame -, che il ricorrente fosse consapevole della disponibilità dell'arma controversa da parte dello stesso Cosco. Si tratta, invero, di una censura difensiva la cui infondatezza discende dalle considerazioni espresse nel paragrafo 11.6, relative al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], coimputato di [OSCURATO:PERSONA] nel reato di cui al capo 13 quater, al quale occorre rinviare per una compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere immeritevole di accoglimento la doglianza in esame. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso. 22.3. Deve ritenersi infondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 629 cod. pen., 192, 546 cod. proc. pen., 416-bis.1 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere l'imputato [OSCURATO:PERSONA] responsabile della condotta estorsiva che gli veniva contestata al capo 22 della rubrica, non essendosi dimostrate alla luce delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari - e in particolare della captazione registrata il 26/09/2014, che veniva citata nelle pagine 19-21 dell'atto di impugnazione in esame -, le condotte intimidatorie poste in essere nei confronti delle presunte persone offese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni, per la loro intrinseca ambiguità, non consentivano di corroborare l'assunto accusatorio originario. Si tratta, invero, di una censura difensiva la cui infondatezza discende dalle considerazioni espresse nel paragrafo 3.1.8, relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], coimputato di [OSCURATO:PERSONA] nel reato di cui al capo 22, al quale occorre rinviare per una compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere immeritevole di accoglimento la doglianza in esame. Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del terzo motivo di ricorso. 22.4. Deve, infine, ritenersi inammissibile il quarto motivo di ricorso, con cui si deducevano si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, a fronte delle specifiche censure difensive, desse esaustivamente conto della mancata concessione delle attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA], che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi oggetto di vaglio e del disvalore penale delle condotte illecite poste in essere dall'imputato, rispetto alle quali si contestava l'elusione integrale delle censure difensive. Osserva il Collegio che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA] risulta suffragata dalla ricostruzione compiuta dalla Corte di appello di Catanzaro, che si soffermava correttamente sulle connotazioni, oggettive e soggettive, dei reati contestati al ricorrente ai capi 1, 13 quater e 22, escludendo, sulla base di un giudizio dosimetrico ineccepibile, che fosse possibile attenuare il trattamento sanzionatorio nella direzione invocata dai suoi difensori di fiducia, peraltro significativamente ridotto nel processo di appello, essendo stato rideterminato in undici anni e quattro mesi di reclusione. Queste conclusioni traevano origine da una verifica dosimetrica ineccepibile, che teneva conto dell'elevato disvalore delle vicende delittuose sottoposte alla cognizione della Corte territoriale catanzarese e della reiterazione nel tempo di tali comportamenti illeciti, nel valutare i quali occorreva considerare ulteriormente il ruolo ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] nella consorteria di cui al capo 1 della rubrica, nel cui contesto le condotte illecite oggetto di contestazione si concretizzavano. Si consideri, infine, con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che le circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di specifiche situazioni fattuali, correttamente non riscontrate per l'imputato dalla Corte di appello di Catanzaro, in linea con quanto si è affermato nel paragrafo 4.5, cui si deve rinviare ulteriormente (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, cit.; Sez. 2, n. 35930 del 27/06/2002, Martino, cit.; Sez. 6, n. 8668 del 28/05/1999, Milenkovic, cit.; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, cit.). 22.5. Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 23. Deve ritenersi infondato il ricorso per cassazione proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva articolato in due censure difensive.23.1. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio necessario alla configurazione del reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1, ex art. 416-bis, commi primo, terzo, ottavo, cod. pen., rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale tra il ruolo consortile attribuito al ricorrente all'interno della cosca [OSCURATO:PERSONA] - costituente un sodalizio collegato alla cosca Trapasso, egemonizzato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; quest'ultimo nel frattempo deceduto - e l'operatività della consorteria 'ndranghetistica oggetto di contestazione. Osserva il Collegio che la Corte di appello di Catanzaro riteneva provato il ruolo consortile svolto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] - che nelle intercettazioni che lo riguardavano veniva chiamato Gino - nell'ambito del gruppo [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari nei suoi confronti, dalle quali si evinceva il coinvolgimento associativo del ricorrente nella consorteria 'ndranghetistica di cui al capo 1, così come ascrittogli ex art. 416-bis, commi primo, terzo, ottavo, cod. pen. Si muovevano, in particolare, in questa direzione gli esiti delle intercettazioni acquisite per i fatti di reato contestati al ricorrente al capo 56 della rubrica, che corroboravano il giudizio di colpevolezza formulato dai Giudici di merito catanzaresi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l'ipotesi delittuosa di cui al capo 1. In questa, univoca, cornice probatoria, si evidenziava che [OSCURATO:PERSONA] operava in stretto collegamento con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del quale ultimo eseguiva le direttive criminali nell'area di [OSCURATO:PERSONA], comunicando agli altri affiliati le indicazioni fornite dai vertici della sua consorteria 'ndranghetistica. Si evidenziava, al contempo, che [OSCURATO:PERSONA], forte del suo rapporto personale con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gestiva personalmente alcune attività economiche riconducibili alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], svolte nel territorio di [OSCURATO:PERSONA], nel quale il sodalizio 'ndranghetistico in esame si era radicato nel corso degli anni, ponendosi in termini autonomi rispetto alla cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro. Si evidenziava, ancora, che [OSCURATO:PERSONA] si occupava delle operazioni di recupero dei crediti vantati dall'organizzazione 'ndranghetistica egemonizzata dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA], cui si correlava lo svolgimento dell'attività usuraria, tra l'altro attestata dalla vicenda creditizia relativa a [OSCURATO:PERSONA], che costituiva, unitamente alla commissione di truffe previdenziali, uno degli ambiti consortili privilegiati della stessa consorteria crotonese. Si evidenziava, infine, che [OSCURATO:PERSONA], nello svolgimento delle mansioni che gli venivano assegnate dai vertici della cosca [OSCURATO:PERSONA], si avvaleva della collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], verso i quali esercitava il suo potere di supremazia criminale, che corroborava l'assunto accusatorio relativo al ruolo di spicco ricoperto dal ricorrente all'interno del sodalizio crotonese, nel quale, come detto, operava quale uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ricostruito in questi termini il ruolo consortile svolto da [OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio 'ndranghetistica crotonese, così come prefigurato al capo 1 della rubrica, appaiono pienamente condivisibili le conclusioni alle quali perveniva la Corte di appello di Catanzaro, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 557 della sentenza impugnata, ribadiva il rapporto consortile privilegiato esistente tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che doveva ritenersi provato «non solo il ruolo di esattore del [OSCURATO:PERSONA] [...] ma anche il fatto che il Greco fosse consapevole non solo dei prestiti di [OSCURATO:PERSONA] ma anche di [OSCURATO:PERSONA] [...]». Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 23.2. Deve ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 81, comma secondo, 110, 629 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile della condotta estorsiva che gli veniva contestata al capo 56 della rubrica, non essendo dimostrati, alla luce delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, intrinsecamente contraddittorie, le condotte intimidatorie poste in essere nei confronti della presunta persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], che veniva costretta alla corresponsione di somme in favore di [OSCURATO:PERSONA], che si ritenevano dovute per un precedente prestito di matrice usuraria. Osserva il Collegio che sull'ipotesi delittuosa di cui al capo 56 della rubrica ci si soffermava analiticamente nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 470-473 della sentenza impugnata, in cui si passavano in rassegna le intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, dalle quali emergeva in termini inequivocabili il coinvolgimento diretto di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione dell'attività estorsive oggetto di vaglio giurisdizionale, commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA].Tra queste captazioni, si ritiene opportuno richiamare per la loro peculiare rilevanza probatoria, seguendo l'ordine di esposizione contenuto nella decisione censurata, l'intercettazione numero 817 del 26/07/2013, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata a pagina 471; l'intercettazione numero 2005 del 29/08/2013, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata a pagina 471; l'intercettazione numero 2733 del 25/09/2013, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata a pagina 471; l'intercettazione numero 2757 del 26/09/2013, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata a pagina 471; l'intercettazione numero 2931 del 03/10/2013, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata a pagina 471; l'intercettazione numero 2939 del 03/10/2013, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata nelle pagine 471 e 472; l'intercettazione numero 3531 del 05/11/2013, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata nelle pagine 472 e 473; l'intercettazione numero 4476 del 26/11/2013, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata a pagina 473; l'intercettazione numero 4538 del 26/11/2013, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata a pagina 473; l'intercettazione numero 6085 del 02/02/2014, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata a pagina 473; l'intercettazione numero 6108 del 05/02/2014, registrata tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata a pagina 473; l'intercettazione numero 10631 del 12/02/2014, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata a pagina 473. In questa, univoca, cornice probatoria, la Corte di appello di Catanzaro riteneva prive di attendibilità le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], finalizzate ad attribuire ai rapporti intrattenuti con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] una valenza lecita e autonoma rispetto alla vicenda debitoria che lo vedeva coinvolto quale titolare di una ditta di telefonia, peraltro ammessa dalla stessa persona offesa, riguardante il prestito della somma di 25.000,00 euro. Queste affermazioni, infatti, erano incompatibili con il tenore delle conversazioni captate nel corso delle indagini preliminari, da cui traspariva la sottomissione personale di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, in un lungo arco temporale, compreso tra il luglio del 2013 e il febbraio del 2014, lo avevano coartato con reiterate minacce - poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -, allo scopo di imporgli la restituzione della somma che gli era stata precedentemente prestata da [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito dell'attività di esercizio abusivo del credito svolto da quest'ultimo imputato.Le emergenze probatorie, dunque, imponevano di ritenere certa l'esistenza di un rapporto debitorio di tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al quale si concretizzava la condotta estorsiva commessa da [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA], allo scopo di indurre la persona offesa a ripianare il debito maturato. Questa ricostruzione degli accadimenti criminosi appare ulteriormente corroborata dalla perquisizione eseguita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dai Carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], all'esito della quale venivano sequestrati una busta di plastica contenente la somma di 8.800,00 euro; assegni e cambiali sottoscritti da vari soggetti; un foglio manoscritto con l'indicazione di nomi di debitori e importi dovuti. Questi reperti investigativi, secondo la Corte di appello di Catanzaro, assumevano un rilevo probatorio ancora più sintomatico alla luce del sequestro di analogo materiale documentale, effettuato nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento penale denominato "Breccia", nel quale lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era imputato. Non può, infine, non ribadirsi che, anche in questo caso non è possibile procedere a una reinterpretazione delle conversazioni registrate nel corso delle indagini preliminari, con specifico riferimento ai reati ascritti a [OSCURATO:PERSONA] al capo 56 della rubrica, così come richiesto dai suoi difensori, alla luce della giurisprudenza di legittimità già richiamata, per la cui ricognizione si deve rinviare ulteriormente ai paragrafi 1.2 e 1.2.1 (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, cit.). Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo del ricorso in esame. 23.3. Le considerazioni esposte impongono di ritenersi infondato il ricorso proposto dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 24. Deve ritenersi infondato il ricorso per cassazione proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva articolato in cinque censure difensive. 24.1. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 416-bis cod. pen., 192, 546, 533 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio necessario alla configurazione del reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale tra il ruolo consortile attribuito al ricorrente all'interno della cosca [OSCURATO:PERSONA] - costituente un sodalizio collegato alla cosca Trapasso, egemonizzato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - e l'operatività della consorteria 'ndranghetistica oggetto di contestazione. Osserva il Collegio che la Corte di appello di Catanzaro riteneva provato il ruolo consortile svolto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] in seno all'omonima cosca sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che venivano richiamate nelle pagine 559 e 560 della sentenza impugnata, dalle quali si evinceva il coinvolgimento associativo dell'imputato nella consorteria 'ndranghetistica di cui al capo 1, così come ascrittogli ex art. 416-bis, commi primo, terzo, ottavo, cod. pen. Si muovevano, in particolare, in questa direzione gli esiti delle intercettazioni acquisite per i fatti di reato contestati al ricorrente ai capi 53 e 56 della rubrica, di cui ci si occuperà più avanti, nel paragrafo 24.3, che corroboravano il giudizio di colpevolezza formulato dai Giudici di merito catanzaresi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l'ipotesi associativa che gli veniva ascritta al capo 1 della rubrica. Ricostruito in questi termini il ruolo consortile svolto da [OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio 'ndranghetistico di cui al capo 1 della rubrica, appaiono pienamente condivisibili le conclusioni alle quali perveniva la Corte di appello di Catanzaro, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 560 della sentenza impugnata, evidenziava che «[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vengono chiamati pesantemente in causa da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] come esattori dei reati usurari e picchiatori in caso di ritardi nell'adempimento delle obbligazioni usurarie contratte, da loro e da [OSCURATO:PERSONA], con [OSCURATO:PERSONA]». E ancora: «la figura di [OSCURATO:PERSONA] emerge [...] non soltanto come picchiatore ed in relazione alle truffe all'INPS ma ancora e di nuovo in relazione alla vicenda estorsiva ed usuraria in danno di [OSCURATO:PERSONA], nella quale opera con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]». Né assume un rilievo preclusivo rispetto alla configurazione della fattispecie associativa contestata a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1 la tipologia di attività illecite nelle quali la cosca [OSCURATO:PERSONA] era impegnata - con specifico riferimento all'erogazione di prestiti usurari e alla commissione di truffe previdenziali -, dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ogni «entità associativa di stampo mafioso, al di là del "nomen" più o meno tradizionale, vive di regole proprie ed assume altresì connotati strutturali, dimensioni operative ed articolazioni territoriali che vanno analizzati caso per caso, senza che i relativi modelli debbano essere necessariamente riconducibili ad una sorta di unità ideale, con la conseguenza che, a ciascun fenomeno associativo, potranno annettersi caratteristiche peculiari e ritenersi applicabili "massime di esperienza", non necessariamente trasferibili rispetto a sodalizi mafiosi di diversa matrice» (Sez. 2, n. 19483 del 16/04/2013, Avallone, Rv. 256041-01). La forza di intimidazione del vincolo associativo, del resto, è un elemento strutturale e non una semplice modalità della condotta associativa, che si presenta quale causa efficiente di quel clima di assoggettamento e di omertà che rappresenta, a sua volta, l'elemento agevolativo per la realizzazione del programma associativo, su cui si consolida l'affectio societatis dei vari consociati. La forza di intimidazione del sodalizio, pertanto, può sussistere anche a prescindere dalla sua concreta utilizzazione, atteso che quello «conta è che il timore suscitato dalla associazione risulti idoneo di per sé a creare uno stato di sottomissione, come conseguenza di una "fama criminale" consolidatasi nel tempo», certamente riscontrabile nel caso della cosca [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 2, n. 19483 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Avallone, cit.). Non può, infine, non ribadirsi che non è possibile procedere a una reinterpretazione delle conversazioni registrate nel corso delle indagini preliminari, con specifico riferimento all'ipotesi di reato contestata al capo 1 della rubrica a [OSCURATO:PERSONA], così come richiesto dai suoi difensori, alla luce della giurisprudenza di legittimità consolidata, richiamata nei paragrafi 1.2 e 1.2.1, cui si deve rinviare ulteriormente (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, cit.). Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo del ricorso in esame. 24.2. Deve ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 416-bis cod. pen., 192, 546, 533 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio necessario alla configurazione del ruolo associativo ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale - analizzata alla luce delle dichiarazioni rese dalle presunte persone offese delle condotte estorsive dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - tra il ruolo al ricorrente all'interno del sodalizio oggetto di contestazione e gli elementi probatori acquisiti nei giudizi di merito, che apparivano privi di univocità, sia sotto il profilo del contributo causale fornito alla cosca [OSCURATO:PERSONA], quale sodalizio 'ndranghetistico collegato alla cosca Trapasso, sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo.L'infondatezza di tale censura difensiva, prospettata con riferimento al ruolo consortile dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], discende dalle considerazioni che si sono espresse nel paragrafo 24.1, cui si deve rinviare per la compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere immeritevole di accoglimento questa doglianza. A tali considerazioni deve aggiungersi che le attività delittuose poste in essere dalla cosca [OSCURATO:PERSONA], nei settori dell'erogazione di prestiti usurari e della commissione di truffe previdenziali, costituiscono indici univoci della metodologia mafiosa perseguita da [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi consociati, assumendo univoco rilievo sia sul versante delle caratteristiche interne del sodalizio 'ndranghetistico sia sul modo di agire e di rappresentarsi all'esterno, in perfetta sintonia con le caratteristiche ed i metodi della consorteria in esame. La sussistenza del delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso, infatti, può essere desunta, oltre che da prove dirette - puntualmente analizzate dalla sentenza impugnata - anche da elementi sintomatici, tra i quali non possono che richiamarsi le modalità esecutive dei reati fine e le finalità dei comportamenti delittuosi, in quanto il movente ha non solo la capacità di esaltare gli elementi indiziari di tipo oggettivo, facendoli convergere in un quadro associativo di riferimento, ma è dotato dell'autonoma capacità di rilevare quello che, senza la sua identificazione, resterebbe privo di significato (Sez. 5, n. 27672 del 03/06/2019, Geraci, Rv. 276897-01; Sez. 5, n. 49793 del 05/06/2013, Spagnolo, Rv. 257826-01; Sez. 2, n. 23687 del 03/05/2012, D'Ambrogio, Rv. 253222-01; Sez. 6, n. 26119 del 09/05/2003, Cottone, Rv. 228303-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo del ricorso in esame. 24.3. Deve ritenersi infondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 192, 546, 533 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile delle condotte illecite che gli venivano ascritte ai capi 53 e 56, non essendosi dimostrati, alla luce delle dichiarazioni delle presunte persone offese, peraltro sprovviste di univocità probatoria, i comportamenti criminosi oggetto di contestazione. Osserva il Collegio che sull'ipotesi delittuosa di cui al 53 della rubrica ci si soffermava analiticamente nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 457 e 463 della sentenza impugnata, in cui si passavano in rassegna le intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che consentivano di ritenere dimostrata l'attività di esercizio abusivo del credito svolta da Carmine 7 [OSCURATO:PERSONA] nel più ampio contesto operativo della cosca [OSCURATO:PERSONA], che coinvolgeva, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tali elementi probatori, infatti, corroboravano l'assunto accusatorio e dimostravano che [OSCURATO:PERSONA] e i complici, operando sinergicamente, erano dediti professionalmente alla concessione di prestiti nei confronti del pubblico, che venivano erogati illegalmente. Quanto, invece, all'ipotesi delittuosa di cui al capo 56 della rubrica, su di essa ci si soffermava analiticamente nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 470 e 473 della sentenza impugnata, in cui si passavano in rassegna le intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che consentivano di ritenere dimostrate le condotte intimidatorie poste in essere dal ricorrente, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in danno di [OSCURATO:PERSONA]. In questo contesto, peculiare rilievo probatorio deve attribuirsi alle intercettazioni relative all'ipotesi delittuosa di cui al capo 56, sulle quali ci si è soffermati nel paragrafo 23.2, nel valutare la posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], al quale la vicenda estorsiva in questione, commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA], è contestata a titolo di concorso. Né è possibile dubitare del coinvolgimento diretto di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione della vicenda estorsiva, dovendosi, in proposito, richiamare il passaggio motivazionale della sentenza impugnata, citato a pagina 475 della sentenza impugnata, in cui si evidenziava che il «succedersi delle conversazioni Li, manifesta, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, l'accorpamento della condotta del [OSCURATO:PERSONA] a quella del [OSCURATO:PERSONA] ed a monte a quella del [OSCURATO:PERSONA] per conto del quale il Greco opera». Non può, infine, non ribadirsi che non è possibile procedere a una reinterpretazione delle conversazioni registrate nel corso delle indagini preliminari, con specifico riferimento ai reati ascritti a [OSCURATO:PERSONA] ai capi 53 e 56 della rubrica, così come richiesto dai suoi difensori di fiducia, alla luce della giurisprudenza di legittimità già richiamata, per la cui ricognizione si deve rinviare ulteriormente ai paragrafi 1.2 e 1.2.1 (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, cit.). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del terzo motivo del ricorso in esame. 24.4. Devono, infine, ritenersi inammissibili il quarto e il quinto motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA], che veniva censurato per la mancata concessione delle attenuanti generiche - che si imponevano alla luce del modesto disvalore degli accadimenti criminosi - e dell'aumento di pena, disposto a titolo di continuazione, per l'aggravante contestata. Osserva il Collegio che il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] risulta suffragato dalla ricostruzione compiuta dalla Corte di appello di Catanzaro, che si soffermava correttamente sulle connotazioni, oggettive e soggettive, delle ipotesi delittuose contestate al ricorrente ai capi 1, 53 e 56 della rubrica, sulla base di un giudizio dosimetrico ineccepibile, escludendo che fosse possibile attenuare la pena nella direzione invocata dal suo difensore, peraltro significativamente ridotta nel processo di appello - in conseguenza dell'esclusione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi quarto e sesto, cod. pen. -, essendo stata rideterminata in nove anni e due mesi di reclusione. Queste conclusioni traevano origine da una verifica ineccepibile, che teneva conto dell'elevato disvalore delle vicende delittuose sottoposte alla cognizione della Corte territoriale catanzarese e della reiterazione nel tempo di tali comportamenti illeciti, nel valutare i quali occorreva considerare ulteriormente la diffusività della cosca [OSCURATO:PERSONA], nel cui contesto le condotte illecite del ricorrente si concretizzavano, che impone di ritenere corretta la quantificazione degli aumenti di pena disposti a titolo di continuazione per le ipotesi delittuose di cui ai capi 53 e 56 della rubrica, quantificati in un anno per ciascuna delle due ipotesi delittuose. Si consideri, infine, con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che le circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di specifiche situazioni fattuali, correttamente non riscontrate per l'imputato dalla Corte di appello di Catanzaro, in linea con quanto si è affermato nel paragrafo 4.5, cui si deve rinviare ulteriormente (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, cit.; Sez. 2, n. 35930 del 27/06/2002, Martino, cit.; Sez. 6, n. 8668 del 28/05/1999, Milenkovic, cit.; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, cit.). Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del quarto e del quinto motivo del ricorso in esame, trattati congiuntamente. 24.5. Le considerazioni esposte nei paragrafi precedenti impongono di ritenere infondato il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].25. Deve ritenersi infondato il ricorso per cassazione proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva articolato in cinque censure difensive. 25.1. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 416-bis cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio necessario alla configurazione del reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale tra il ruolo attribuito al ricorrente all'interno della cosca [OSCURATO:PERSONA] - costituente un gruppo collegato alla cosca Trapasso, operante nell'area di [OSCURATO:PERSONA] - e la sfera di operatività della consorteria 'ndranghedstica oggetto di contestazione, che appariva smentita sia dalle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, sia dagli esiti del processo penale denominato "Custos". Osserva il Collegio che la Corte di appello di Catanzaro riteneva provato il ruolo consortile svolto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] in seno alla cosca [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che venivano richiamate nelle pagine 559 e 560 della sentenza impugnata, dalle quali si evinceva il coinvolgimento associativo dell'imputato nella consorteria 'ndranghetistica di cui al capo 1, così come ascrittogli ex art. 416-bis, commi primo, terzo, ottavo, cod. pen. Si muovevano, in particolare, in questa direzione gli esiti delle intercettazioni acquisite per i fatti di reato contestati al ricorrente al capo 56 della rubrica, che corroboravano il giudizio di colpevolezza formulato dai Giudici di merito catanzaresi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l'ipotesi delittuosa di cui al capo 1. L'univocità di tale compendio probatorio, al contempo, imponeva di ritenere privi di rilievo processuale il riferimento agli esiti del processo penale denominato "Custos", che, oltre a riferirsi a vicende criminose non sovrapponibili cronologicamente a quella in esame, riguardavano l'operatività di consorterie criminali differenti, sia sul piano organizzativo sia sul piano territoriale sia, infine, sul piano programmatico. In questo contesto consortile, peculiare rilievo probatorio deve essere attribuito alle intercettazioni relative all'ipotesi delittuosa di cui al capo 56 della rubrica, sulla quale ci si è già soffermati nel paragrafo 23.2, nel valutare la posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], al quale l'estorsione commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA] viene contestata a titolo di concorso. Tra queste captazioni, si ritiene opportuno richiamare per la loro peculiare rilevanza probatoria, riguardante il reato di cui al capo 56 della rubrica e la specifica posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA], l'intercettazione numero del 05/02/2014, registrata tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata a pagina 473; nonché l'intercettazione numero 10631 del 12/02/2014, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata a pagina 473. Né è possibile dubitare del coinvolgimento, diretto e personale, del ricorrente nella gestione della vicenda estorsiva in questione, dovendosi, in proposito, richiamare il passaggio motivazionale della sentenza impugnata, richiamato a pagina 475 della sentenza impugnata, in cui si evidenziava che, preso atto della resistenza della vittima a saldare il debito, [OSCURATO:PERSONA] «chiede di incontrare il Gareri e non v'è dubbio che il motivo dell'incontro sia proprio il debito di quest'ultimo che da parte sua dimostra infatti di sapere perfettamente la ragione dell'appuntamento [...]». Ne consegue che l'imputato «chiede di incontrare il Gareri non già per renderlo edotto di qualcosa che questi non conosce ancora, ma certamente per il debito esistente rispetto al quale il debitore lo rassicura [...]». Ricostruito in questi termini il ruolo consortile svolto da [OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio 'ndranghetistico di cui al capo 1, appaiono condivisibili le conclusioni alle quali perveniva la Corte di appello di Catanzaro, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 560 della sentenza impugnata, evidenziava che «la figura ed il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] emerge [...] chiaramente nella vicenda di [OSCURATO:PERSONA] nella quale l'imputato si interfaccia con il Cosco ed il Macrì nei termini altamente sintomatici di cui è detto ed è ancora il [OSCURATO:PERSONA] che interviene nella usura e nella estorsione a Gareri, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e nell'interesse e per conto di [OSCURATO:PERSONA]». Non può, infine, non ribadirsi ulteriormente che non è possibile procedere a una reinterpretazione delle conversazioni registrate nel corso delle indagini preliminari, con specifico riferimento alle ipotesi di reato di cui ai capi 1 e 56 della rubrica, così come richiesto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], alla luce della giurisprudenza di legittimità consolidata, per la cui ricognizione si deve rinviare ulteriormente ai paragrafi 1.2 e 1.2.1 (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, cit.). Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo del ricorso in esame. 25.2. Deve ritenersi fondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 416-bis cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio necessario alla configurazione del ruolo associativo ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale - analizzata alla luce dei reati fine commessi nell'interesse della cosca [OSCURATO:PERSONA] e della circostanza che, all'epoca dei fatti, l'imputato era poco più che maggiorenne - tra il ruolo attribuito al ricorrente all'interno della cosca [OSCURATO:PERSONA] e gli elementi probatori acquisiti, che apparivano privi di univocità, sia sotto il profilo del contributo causale fornito al sodalizio egemonizzato da [OSCURATO:PERSONA] sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato. L'infondatezza di tale censura difensiva, che veniva prospettata con riferimento al ruolo consortile dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], discende dalle considerazioni espresse nel paragrafo 25.1, cui si deve rinviare per la compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere immeritevole di accoglimento questa doglianza e irrilevanti ai presenti fini il richiamo agli esiti del processo penale denominato "Custos", che, tra l'altro, non riguardavano la sfera di operatività criminale della cosca [OSCURATO:PERSONA], così come prefigurata al capo 1 della rubrica. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo del ricorso in esame. 25.3. Deve ritenersi infondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 81, comma secondo, 110, 629 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile della condotta estorsiva che gli veniva contestata al capo 56, non essendosi dimostrati, alla luce delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, intrinsecamente contraddittorie, i comportamenti criminosi oggetto di contestazione. Si tratta, invero, di una doglianza la cui infondatezza discende dalle considerazioni espresse nel paragrafo 24.3, relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], al quale occorre rinviare per la compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere immeritevole di accoglimento la censura difensiva in esame. A tali, pur dirimenti, considerazioni, deve aggiungersi che il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda estorsiva posta in essere in danno di [OSCURATO:PERSONA] discende dalle conversazioni, oggetto di intercettazione, intrattenute dal ricorrente con la persona offesa, dalle quali emergeva il suo coinvolgimento nelle attività di riscossione dei debiti da parte della cosca [OSCURATO:PERSONA], svolto unitamente a [OSCURATO:PERSONA].Non può, in proposito, non richiamarsi il passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 475 e 476 della sentenza impugnata, in cui si evidenziava che «è il Greco che dà conferma del fatto che la telefonata del [OSCURATO:PERSONA] è sempre riconducibile al debito nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui al Gareri, che lo aveva richiamato visibilmente preoccupato [...]». Senza considerare che «il riferimento a più persone della famiglia [OSCURATO:PERSONA] che vogliono incontrare il Gareri possiede una carica intimidatoria ulteriore che trascende la sfera plurisoggettiva delle responsabilità, evocando quella indistinta ma precisa provenienza da un gruppo che rende vieppiù marcata la forza di intimidazione e ineludibile la richiesta estorsiva [...]». Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del terzo motivo del ricorso in esame. 25.4. Deve, infine, ritenersi fondato il quarto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di applicare a [OSCURATO:PERSONA], per l'ipotesi delittuosa contestata al capo 1, il trattamento sanzionatorio previsto dalla legge n. 125 del 2008, anziché quello, più severo sul piano dosimetrico, previsto dalla disciplina vigente, introdotta dalla legge n. 69 del 2015. L'applicazione della disciplina normativa previgente, infatti, si imponeva alla luce dei parametri normativi stabiliti dall'art. 2, comma quarto, cod. pen., in materia di successione di leggi penali nel tempo. Si tratta, a ben vedere, di una doglianza che veniva prospettata in termini assimilabili a quella proposta dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] nel suo atto di impugnazione, cui ci si è già riferiti nel paragrafo 2.5 - e nei correlati paragrafi 3.2.3 e 5.7, nei quali venivano affrontate le medesime questioni, afferenti al trattamento sanzionatorio -, ai quali occorre rinviare per la compiuta disamina delle censure difensive che vi sono sottese, delle quali si deve ribadire l'infondatezza, alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. 1, n. 680 del 19/11/2019, D'Alessandro, cit.; Sez. 6, n. 3054 del 14/12/2017, Olivieri, cit.; Sez. 1, n. 32475 del 19/06/2013, Taraore, cit.; Sez. 1, n. 38486 del 19/05/2011, Rinzivillo, cit.). Non si può, pertanto, non ribadire che gli elementi probatori riconducibili alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], presi in considerazione nella decisione impugnata, derivanti dagli esiti delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, risultano compendiati nelle informative depositate dalla [OSCURATO:PERSONA] della Questura di Catanzaro nelle date del 09/11/2015 e dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in epoca notevolmente posteriore rispetto all'entrata in vigore della legge n. 69 del 2015. Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del quarto motivo di ricorso. 25.5. Le considerazioni esposte nei paragrafi precedenti impongono di ritenere infondato il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 26. Deve ritenersi infondato il ricorso per cassazione proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva articolato in quattro censure difensive. 26.1. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 416-bis cod. pen., 192, 533, comma 1, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio necessario alla configurazione del reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale tra il ruolo consortile apicale attribuito al ricorrente all'interno della cosca [OSCURATO:PERSONA] - costituente un gruppo collegato alla cosca Trapasso, egemonizzato dallo stesso ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduto - e la sfera di operatività della consorteria 'ndranghetistica oggetto di contestazione, che era smentita dalle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che avevano evidenziato l'esistenza di un gruppo criminale embrionale. Secondo la difesa del ricorrente, la lettura delle intercettazioni proposta dalla Corte territoriale catanzarese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] risultava il frutto di mere congetture processuali e di un'errata interpretazione del compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari. Una rappresentazione esemplare delle discrasie motivazionali censurate era costituita dal riferimento, meramente testuale, alle conversazioni richiamate nelle pagine 3-7 dell'atto di impugnazione in esame, effettuato senza alcun vaglio logico- processuale del loro contenuto e senza indicare per quali ragioni non erano accoglibili i rilievi mossi dalla difesa del ricorrente sull'interpretazione delle captazioni fornita dal Giudice di primo grado. Osserva, in proposito, il Collegio che la Corte di appello di Catanzaro riteneva provato il ruolo apicale svolto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] in seno all'omonimo gruppo 'ndranghetistico sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari nei suoi confronti, dalle quali si evinceva la posizione egemonica del ricorrente nella consorteria di cui al capo 1 della rubrica, che gli veniva ascritto ex art. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, ottavo, cod. pen. Si muovevano, in particolare, gli esiti delle intercettazioni acquisite per i fatti di reato contestati al ricorrente ai capi 53 e 54 bis della rubrica, che corroboravano il giudizio di colpevolezza formulato dai Giudici di merito catanzaresi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l'ipotesi delittuosa di cui al capo 1. Gli esiti di queste intercettazioni, al contempo, si ritenevano corroborati dalle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che indicavano il ricorrente come un esponente della cosca Trapasso, che, in origine, era stato "battezzato" dai vertici della consorteria cutrese, d'intesa con i quali, prima di dare vita al sodalizio 'ndranghetistico, aveva operato. Tali resoconti dichiarativi, che costituivano delle chiamate in correità univocamente orientate in senso sfavorevole a [OSCURATO:PERSONA], venivano ritenuti lineari, coerenti e riscontrati dagli ulteriori elementi probatori che si sono richiamati, con un percorso argomentativo ineccepibile e rispettoso dei parametri ermeneutici elaborati da questa Corte, cui ci si è riferiti nel paragrafo 1.1, al quale si deve rinviare ulteriormente (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, cit.; Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, cit.). In questa cornice, si evidenziava che le emergenze probatorie imponevano di ritenere dimostrata l'originaria appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] alla cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro, alla quale era collegato il gruppo che, in epoca recente, il ricorrente aveva costituito unitamente a [OSCURATO:PERSONA], che, pur rimanendo collegato con il sodalizio cutrese, era dotato di una sua autonomia operativa. Né era dubitabile che la cosca [OSCURATO:PERSONA], pur essendo stata costituito da esponenti provenienti dalla cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro, godeva di una sua autonomia operativa, che imponeva di ritenere il sodalizio 'ndranghetistico in esame collegato ma autonomo rispetto alla consorteria cutrese. Basti, in proposito, richiamare le intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], dalla quale emergeva, in termini probatori inequivocabili, l'autonomia consortile della cosca [OSCURATO:PERSONA] dalla cosca Trapasso, operando i due sodalizi in contesti criminali differenti. Né la sentenza di appello, al contrario di quanto affermato dalla difesa del ricorrente, escludeva l'esistenza di un collegamento consortile tra la cosca [OSCURATO:PERSONA] e la cosca Trapasso, dovendosi, in proposito, richiamare il passaggio t motivazionale esplicitato a pagina 477 della decisione censurata, in cui, pur ribadendosi l'autonomia operativa della consorteria 'ndranghetistica egemonizzata da [OSCURATO:PERSONA], si affermava: «Dalle risultanze probatorie invero, si ricava con certezza l'esistenza dei due sodalizi mafiosi rappresentati in rubrica ovvero il gruppo criminale facente capo ai Trapasso e quello, avente allo stesso modo qualità mafiosa, essenzialmente composto dagli appartenenti alla famiglia [OSCURATO:PERSONA]». E ancora: «Da alcune intercettazioni di conversazioni si ricava al più la pregressa appartenenza alla cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] e certamente del defunto [OSCURATO:PERSONA], zio materno dei [OSCURATO:PERSONA], il quale ultimo appare soggetto di particolare rilievo criminale intorno al quale più di recente si era coagulato il gruppo dei [OSCURATO:PERSONA] che aveva così acquistato una autonomia ben marcata». Ricostruito in questi termini il ruolo consortile svolto da [OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio 'ndranghetistico di cui al capo 1 della rubrica, appaiono pienamente condivisibili le conclusioni alle quali perveniva la Corte di appello di Catanzaro, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 558 della sentenza impugnata, evidenziava che «le risultanze probatorie a suo carico, analizzate nella parte che precede relativa alla prova dell'associazione mafiosa, consentono di ritenere dimostrata la sua pregressa appartenenza alla cosca Trapasso e più di recente il ruolo apicale rivestito, parallelamente allo zio [OSCURATO:PERSONA], in seno alla propria famiglia che appare un gruppo strutturato e connotato da indubbia qualità mafiosa». Non può, infine, non ribadirsi che non è possibile procedere a una reinterpretazione delle conversazioni registrate nel corso delle indagini preliminari, con specifico riferimento alle ipotesi di reato di cui ai capi 1 e 54 bis della rubrica, alla luce della giurisprudenza di legittimità già richiamata, per la cui ricognizione si deve rinviare ulteriormente ai paragrafi 1.2 e 1.2.1 (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, cit.). Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il primo motivo di ricorso. 26.2. Deve ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 132 T.U.B., 192, 533, comma 1, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile della condotta illecita che gli veniva ascritta al capo 53 della rubrica, non essendosi dimostrati - alla luce delle ambigue dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e Salvatore t Aiello - i comportamenti oggetto di contestazione, che non potevano essere ricondotti alla fattispecie dell'esercizio abusivo del credito. Osserva il Collegio che il nucleo essenziale del giudizio di responsabilità formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relativamente all'ipotesi delittuosa ascrittagli al capo 53, trae origine dalle intercettazioni citate nelle pagine 457- 463 della sentenza impugnata, rispetto alle quali prive di rilievo appaiono le spiegazioni, di volta in volta, fornite dalle persone offese per giustificare i loro rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e con gli altri sodali coinvolti nella vicenda criminosa in esame. Tra queste captazioni, si ritiene opportuno richiamare per la loro peculiare rilevanza probatoria, seguendo l'ordine di esposizione contenuto nella decisione censurata, l'intercettazione numero 5966 del 26/01/2014, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata a pagina 458; l'intercettazione numero 1265 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata a pagina 458; l'intercettazione numero 2540 del 18/12/2013, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata a pagina 458; l'intercettazione numero 5939 del 18/03/2013, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata a pagina 461; l'intercettazione numero 56983 del 23/03/2013, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata a pagina 461; l'intercettazione numero 10097 del 14/04/2013, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata a pagina 461; l'intercettazione numero 1022 del 14/04/2013, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata a pagina 461; l'intercettazione numero 12695 del 18/04/2013, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata nelle pagine 461 e 462; l'intercettazione numero 18655 del 24/05/2013, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata a pagina 462; l'intercettazione numero 18656 del 24/05/2013, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata a pagina 462; l'intercettazione numero 19016 del 27/05/2013, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata a pagina 462; l'intercettazione numero 17577 del 19/05/2013, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata a pagina 462. Di queste intercettazioni, che si sviluppavano lungo un arco temporale significativo, compreso tra il 23/03/2013 e il 26/01/2014, la Corte di appello di Catanzaro forniva un'interpretazione ineccepibile, inserendole in un compendio probatorio che consentiva di ritenere dimostrato il ruolo associativo egemonico svolto da [OSCURATO:PERSONA] - forte del gruppo 'ndranghetistico che aveva costituito nell'area di [OSCURATO:PERSONA] - nella pianificazione criminosa delle attività 7 di gestione illecita del credito, che il ricorrente aveva organizzato sul suo territorio di riferimento. Non può, infine, non ribadirsi che, anche in questo caso, non è possibile procedere a una reinterpretazione delle conversazioni registrate nel corso delle indagini preliminari, con specifico riferimento al reato di cui al capo 53 della rubrica, alla luce della giurisprudenza di legittimità già richiamata, per la cui ricognizione si deve rinviare ulteriormente ai paragrafi 1.2 e 1.2.1 (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, cit.). Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso. 26.3. Deve ritenersi infondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 644 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile della condotta illecita che gli veniva ascritta al capo 54 bis della rubrica, non essendosi dimostrati - alla luce delle ambigue dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - i comportamenti oggetto di contestazione, non essendosi acquisita la certezza che il ricorrente fosse consapevole della natura usuraria del prestato di 5.000,00 euro erogato a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], per il quale la vittima, dapprima, pagava un tasso di interesse del 15 °A) annuo e, successivamente, un tasso di interesse del 10 % annuo. Osserva il Collegio che il nucleo essenziale del giudizio di responsabilità formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relativamente all'ipotesi delittuosa di cui al capo 54 bis della rubrica, trae origine dalle intercettazioni citate nelle pagine 464-469 della sentenza impugnata, che si orientavano univocamente in senso sfavorevole al ricorrente. Tra queste captazioni, si ritiene opportuno richiamare per la loro peculiare rilevanza probatoria, seguendo l'ordine di esposizione contenuto nella decisione censurata, l'intercettazione numero 1229 del 17/09/2013, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata nelle pagine 464 e 465; l'intercettazione numero 1234 del 17/09/2013, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata nelle pagine 464 e 465; l'intercettazione numero 1235 del 17/09/2013, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata nelle pagine 464 e 465; l'intercettazione numero 5924 del 16/10/2013, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata nelle pagine 465 e 466; l'intercettazione numero 6302 del 15/11/2013, registrata tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata a pagina 466. Questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, del resto, sia pure utilizzando toni sfumati, veniva confermata da [OSCURATO:PERSONA], che chiamava in causa [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva fatto contattare tramite persone che gli erano vicine, precisando che il ricorrente gli aveva chiesto personalmente che il debito venisse saldato da [OSCURATO:PERSONA] in un incontro svoltosi in un locale di [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'esistenza del prestito usurario concesso a [OSCURATO:PERSONA] corroboravano il compendio probatorio costituito dalle intercettazioni che si sono richiamate. Di queste intercettazioni, dunque, la Corte di appello di Catanzaro forniva un'interpretazione ineccepibile, inserendole in un compendio probatorio che consentiva di ritenere dimostrato il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] - forte del gruppo 'ndranghetistico che aveva costituito nell'area di [OSCURATO:PERSONA] - nella pianificazione criminosa delle attività di gestione illecita del credito, che il ricorrente aveva organizzato sul suo territorio. Non può, infine, non ribadirsi che, anche in questo caso, non è possibile procedere a una reinterpretazione delle conversazioni registrate nel corso delle indagini preliminari, con specifico riferimento al reato di cui al capo 54 bis, così come richiesto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], alla luce della giurisprudenza di legittimità già richiamata, per la cui ricognizione si deve rinviare ulteriormente ai paragrafi 1.2 e 1.2.1 (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, cit.). Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del terzo motivo di ricorso. 26.4. Deve ritenersi infondato il quarto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui ai capi 53 e 54 bis della rubrica, non essendosi dimostrato che le condotte illecite posta in essere dal ricorrente, quand'anche si dovessero ritenere provate, fossero collegate, direttamente o indirettamente, alla sfera di operatività della cosca [OSCURATO:PERSONA]. Osserva il Collegio che l'infondatezza della doglianza discende dalla ricostruzione degli accadimenti criminosi effettuata nei paragrafi 26.2 e 26.3, che consente di ritenere dimostrata l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., risultando l'attività delittuosa oggetto di contestazione posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] in stretto collegamento con l'operatività della consorteria egemonizzata dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA], costituente, come detto, un gruppo 'ndranghetistico collegato ma autonomo rispetto alla cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro. Appaiono, pertanto, pienamente condivisibili le conclusioni alle quali giungeva la Corte di appello di Catanzaro in ordine alla ricorrenza degli elementi costitutivi dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., laddove, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 468 della sentenza impugnata, evidenziava che «lo stato di terrore manifestato dal Lucente in occasione della sua escussione rende manifesto e prova lo stato di intimidazione dell'imprenditore per essere a conoscenza della pericolosità dei soggetti che avrebbe dovuto accusare, pericolosità che deriva non solo e non tanto dalla plurisoggettiva responsabilità nel reato, sibbene dalla sicura conoscenza circa l'appartenenza degli stessi soggetti alla criminalità organizzata». Ne conseguiva che «la vicenda appare trascendere le responsabilità soggettive sotto il profilo finalistico per essere riconducibili alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] nella sua interezza, realizzando per tal modo quella finalità agevolatrice sotto il profilo del conseguimento di vantaggi illeciti utili ad accrescerne la forza economica e la capacità operativa». In questa, univoca, cornice probatoria, a conferma della correttezza del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., in relazione alle fattispecie di reato contestate all'imputato [OSCURATO:PERSONA] ai capi 53 e 54 bis della rubrica, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, citata nel paragrafo 7.3 (Sez. 6, n. 44698 del 22/09/2015, Cannizzaro, cit.; Sez. 6, n. 31437 del 12/07/2012, Messina, cit.; Sez. 6, n. 2696 del 13/11/2008, dep. 2009, D'Andrea, cit.; Sez. 6, n. 294 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2008, Volpe, Rv. 238399-01). Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del quarto motivo del ricorso in esame. 26.5. Le considerazioni esposte nei paragrafi precedenti impongono di ritenere infondato il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 27. Deve ritenersi infondato il ricorso per cassazione proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che veniva articolato in cinque censure difensive. 27.1. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, t in riferimento agli artt. 416-bis cod. pen., 521, 522 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio necessario alla configurazione del reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale tra il ruolo attribuito al ricorrente all'interno della cosca [OSCURATO:PERSONA] - costituente un sodalizio collegato alla cosca Trapasso, egemonizzato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - e la sfera di operatività della consorteria 'ndranghetistica oggetto di contestazione, che determinava la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Osserva il Collegio che la Corte di appello di Catanzaro riteneva provato il ruolo consortile svolto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] in seno alla cosca [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che venivano richiamate nelle pagine 559 e 560 della sentenza impugnata, dalle quali si evinceva il coinvolgimento associativo del ricorrente nella consorteria 'ndranghetistica di cui al capo 1 della rubrica. Si muovevano, in particolare, in questa direzione gli esiti delle intercettazioni acquisite per i fatti di reato contestati al ricorrente al capo 53 della rubrica, che corroboravano il giudizio di colpevolezza formulato dai Giudici di merito catanzaresi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l'ipotesi delittuosa di cui al capo 1, che gli veniva ascritta ex art. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, ottavo, cod. pen. Ricostruito in questi termini il ruolo consortile svolto da [OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio 'ndranghetistico di cui al capo 1 della rubrica, appaiono pienamente condivisibili le conclusioni alle quali perveniva la Corte di appello di Catanzaro, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 559 della sentenza impugnata, evidenziava che «questi emerge in occasione della vicenda usuraria in danno del Lucente, ed allo stesso subentra ad un certo punto il fratello Giuseppe nella esazione della somma concordata transattivamente con la parte offesa, evenienza che dimostra la comunanza di interessi tra i due imputati». E ancora: «[OSCURATO:PERSONA] è poi colui (Cenzo) che compare spesso nelle intercettazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con accenti per lo più sprezzanti ma con riferimenti, specificamente esposti nella parte relativa all'associazione [OSCURATO:PERSONA], che indubbiamente lo collocano all'interno della cosca ed in posizione subordinata al fratello Giuseppe». Non può, infine, non ribadirsi che non è possibile procedere a una reinterpretazione delle conversazioni registrate nel corso delle indagini preliminari, con specifico riferimento alle ipotesi di reato di cui ai capi 1 e 53 della rubrica, alla luce della giurisprudenza di legittimità già richiamata, per la cui t ricognizione si deve rinviare ulteriormente ai paragrafi 1.2 e 1.2.1 (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, cit.). Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo del ricorso in esame. 27.2. Deve ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 416-bis cod. pen., 192 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio necessario alla configurazione del ruolo associativo ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale - analizzata alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte in materia di partecipazione a un'associazione di tipo mafioso (recte Sez. U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, cit.) - tra la posizione attribuita al ricorrente all'interno del sodalizio cutrese oggetto di contestazione e gli elementi probatori acquisiti nei giudizi di merito, che apparivano privi di univocità, sia sotto il profilo del contributo causale fornito dall'imputato alla cosca [OSCURATO:PERSONA] sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo, rilevante sul piano dell'a ffectio societatis. L'infondatezza di tale censura difensiva, prospettata con riferimento al ruolo consortile dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], discende dalle considerazioni espresse nel paragrafo 27.1, cui si deve rinviare per la compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere immeritevole di accoglimento questa doglianza e irrilevante, ai presenti fini, il richiamo alle incertezze sull'epoca di costituzione della cosca [OSCURATO:PERSONA]. 27.3. Deve ritenersi infondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 132 T.U.B., 192 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile della condotta illecita che gli veniva ascritta al capo 53 della rubrica, non essendosi dimostrati - alla luce degli elementi probatori acquisiti nel corso delle indagini preliminari - i comportamenti oggetto di contestazione processuale, che non potevano essere ricondotti alla fattispecie dell'esercizio abusivo del credito. Si tratta, invero, di una censura difensiva la cui infondatezza discende dalle considerazioni espresse nel paragrafo 23.2 nel valutare la posizione di [OSCURATO:PERSONA], al quale la vicenda estorsiva in esame risulta contestata a titolo di concorso.In questa, univoca, cornice, il giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l'ipotesi delittuosa di cui al capo 53 appare rispettoso delle emergenze probatorie e conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «Commette il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria, a norma dell'art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, chi pone in essere le condotte previste dall'art. 106 d.lgs. cit. inserendosi nel libero mercato e sottraendosi ai controlli di legge, purché l'attività, anche se in concreto realizzata per una cerchia ristretta di soggetti, sia rivolta ad un numero potenzialmente illimitato di persone» (Sez. 5, n. 25815 del 27/01/2020, Infusini, Rv. 279464-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 7986 del 12/11/2009, Gallo, Rv. 246148-01; Sez. 2, n. 41142 del 19/09/2013, Rea, Rv. 257337-01; Sez. 5, n. 10189 del 06/02/2007, Montessoro, Rv. 235846- 01). Né potrebbe essere diversamente, dovendosi, in proposito, ribadire che il reato di esercizio abusivo dell'attività finanziaria, così come prefigurato dall'art. 132 d.lgs. n. 385 del 1993, è un reato di pericolo commesso dai soggetti che realizzano una delle attività previste dall'art. 106 dello stesso decreto senza essere iscritto nell'apposito elenco, a prescindere dall'esistenza di un collegamento con una struttura professionale, che, al contrario di quanto affermato dalla difesa del ricorrente, non costituisce un profilo decisivo per la configurazione della fattispecie contestata a [OSCURATO:PERSONA] al capo 53 della rubrica. Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del terzo motivo di ricorso. 27.4. Deve ritenersi inammissibile il quarto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, a fronte delle specifiche censure difensive, desse esaustivamente conto della mancata concessione delle attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA], che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi e del modesto disvalore della condotta illecita che gli veniva ascritta. Osserva il Collegio che la mancata concessione delle attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA] risulta suffragata dalla ricostruzione compiuta dalla Corte di appello di Catanzaro, che si soffermava correttamente sulle connotazioni, oggettive e soggettive, dei reati contestati all'imputato ai capi 1 e 53 della rubrica, escludendo, sulla base di un giudizio dosimetrico ineccepibile, che fosse possibile attenuare il trattamento sanzionatorio nella direzione invocata dalla difesa del ricorrente, peraltro significativamente ridotto nel processo di appello, essendo stato rideterminato in dieci anni e sei mesi di reclusione. Queste conclusioni traevano origine da una verifica ineccepibile, che teneva conto dell'elevato disvalore delle vicende delittuose sottoposte alla cognizione della Corte territoriale catanzarese e della reiterazione nel tempo di tali comportamenti illeciti, nel valutare i quali occorreva considerare ulteriormente il ruolo ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] nella consorteria di cui ai capi 1 e 53, nel cui contesto le condotte illecite si concretizzavano. Si consideri, infine, con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che le circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di specifiche situazioni fattuali, correttamente non riscontrate per l'imputato dalla Corte di appello di Catanzaro, in linea con quanto si è affermato nel paragrafo 4.5, cui si deve rinviare ulteriormente (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, cit.; Sez. 2, n. 35930 del 27/06/2002, Martino, cit.; Sez. 6, n. 8668 del 28/05/1999, Milenkovic, cit.; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, cit.). Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del quarto motivo del ricorso in esame. 27.5. Deve ritenersi infondato il quinto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di applicare a [OSCURATO:PERSONA], per l'ipotesi delittuosa contestata al capo 1, il trattamento sanzionatorio previsto dalla legge n. 125 del 2008 - anziché quello, più severo sul piano dosimetrico, previsto dalla disciplina vigente, introdotta dalla legge n. 69 del 2015 -, che si imponeva alla luce dei parametri normativi applicabili in materia di successione di leggi penali nel tempo. Si tratta, a ben vedere, di una doglianza che veniva prospettata in termini assimilabili a quella proposta dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] nel suo atto di impugnazione, cui ci si è già riferiti nel paragrafo 2.5 - nei correlati paragrafi 3.2.3 e 5.7, nei quali venivano affrontate le medesime questioni, afferenti al trattamento sanzionatorio -, ai quali occorre rinviare per la compiuta disamina delle censure difensive che vi sono sottese, di cui si deve ribadire l'infondatezza, alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. 1, n. 680 del 19/11/2019, D'Alessandro, cit.; Sez. 6, n. 3054 del 14/12/2017, Olivieri, cit.; Sez. 1, n.t 32475 del 19/06/2013, Taraore, cit.; Sez. 1, n. 38486 del 19/05/2011, Rinzivillo, cit.). Occorre, pertanto, ribadire che gli elementi probatori riconducibili alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], presi in considerazione nella decisione impugnata, derivanti dagli esiti delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, risultano compendiate nelle informative depositate dalla [OSCURATO:PERSONA] della Questura di Catanzaro nelle date del 09/11/2015 e dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in epoca notevolmente posteriore rispetto all'entrata in vigore della legge n. 69 del 2015. Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del quinto motivo di ricorso. 27.6. Le considerazioni esposte nei paragrafi precedenti impongono di ritenere infondato il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 28. Deve ritenersi infondato il ricorso proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva articolato in quattro motivi di ricorso. Occorre premettere che tale atto di impugnazione veniva integrato dai nuovi motivi, depositati nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., in relazione all'udienza pubblica celebrata il 09/03/2022, che venivano articolati in correlazione con l'originario atto di impugnazione e riguardavano la configurazione del reato associativo ascritto al ricorrente al capo 1 e la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, derivante dalla discrasia esistente tra il ruolo consortile originariamente attribuito al ricorrente all'interno della cosca [OSCURATO:PERSONA] e l'operatività della consorteria 'ndranghetistica prefigurata dalla decisione censurata. 28.1. Tanto premesso, deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, così come integrato dai nuovi motivi depositati nell'interesse dell'imputato ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 416-bis cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio necessario alla configurazione del reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale tra il ruolo attribuito al ricorrente all'interno della cosca [OSCURATO:PERSONA] - costituente un sodalizio collegato alla cosca Trapasso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro, egemonizzato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - e la sfera di operatività della consorteria 'ndranghetistica oggetto di contestazione, che appariva smentita sia dalle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari sia dagli esiti del processo penale denominato "Custos". Secondo la difesa del ricorrente, la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza discendeva dal fatto che sulla configurazione della cosca [OSCURATO:PERSONA] le decisioni di merito non appaiono convergenti, atteso che, rispetto all'originaria contestazione, recepita dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, la decisione censurata riteneva il sodalizio in esame autonomo, sul piano operativo, rispetto alla cosca Trapasso. In questo ambito, il Giudice di appello catanzarese riteneva che la cosca [OSCURATO:PERSONA], pur essendo subordinata alla cosca Trapasso e alla locale di Cutro, disponeva di un'autonomia operativa che la sentenza di primo grado, in linea con l'originaria contestazione, non gli aveva riconosciuto. Osserva, in proposito, il Collegio che la Corte di appello di Catanzaro riteneva provato il ruolo consortile svolto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] in seno alla cosca [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che venivano richiamate nelle pagine 545-560 della sentenza impugnata, dalle quali si evinceva il coinvolgimento associativo del ricorrente nella consorteria 'ndranghetistica di cui al capo 1, che ruotava attorno alla figura egemonica di [OSCURATO:PERSONA], della cui posizione consortile ci si è già occupati. Il ricorrente, pertanto, facendo parte della famiglia [OSCURATO:PERSONA], si era aggregato al gruppo 'ndraghetistico egemonizzato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alle cui dipendenze operava, nell'area di [OSCURATO:PERSONA], nei settori di riferimento strategico della consorteria. Ricostruito in questi termini il ruolo consortile svolto da [OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio 'ndranghetistico di cui al capo 1 della rubrica, appaiono pienamente condivisibili le conclusioni alle quali perveniva la Corte di appello di Catanzaro, che, nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 559 e 560 della sentenza impugnata, affermava che «[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] appartengono a tutti gli effetti a tale gruppo criminale, essendo risultata provata la loro condotta partecipativa anche dal punto di vista dinamico». Si evidenziava, al contempo, che «[OSCURATO:PERSONA] L.] è poi colui che è stato indicato dal Liperoti come partecipante, insieme al [OSCURATO:PERSONA], nella riunione voluta da [OSCURATO:PERSONA] per il ritardo nella restituzione del prestito concesso a [OSCURATO:PERSONA]». Non può, in ogni caso, non rilevarsi che non è possibile procedere a una reinterpretazione delle conversazioni registrate nel corso delle indagini preliminari, in linea con quanto prospettato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con specifico riferimento al reato di cui al capo 1 della rubrica, alla luce della giurisprudenza di legittimità già richiamata, per la cui ricognizione si deve rinviare ulteriormente ai paragrafi 1.2 e 1.2.1 (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, cit.). Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso, così come integrato dai nuovi motivi depositati nell'interesse dell'imputato ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. 28.2. Deve ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, così come integrato dai nuovi motivi depositati nell'interesse dell'imputato ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 521 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argonnentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio necessario alla configurazione del reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale tra il ruolo consortile originariamente attribuito al ricorrente all'interno della cosca [OSCURATO:PERSONA] e la sfera di operatività della consorteria 'ndranghetistica su cui era intervenuta la condanna dell'imputato, che determinava la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Osserva il Collegio che l'assunto difensivo risulta smentito dalle emergenze processuali, non essendosi verificata, nel caso di specie, alcuna violazione del diritto di difesa, così come canonizzato dalla Corte EDU nel caso "Drassich contro Italia", sia perché il fatto di reato di cui al capo 1 non veniva modificato negli elementi essenziali alla sua configurazione sia perché l'imputato esercitava correttamente le sue prerogative difensive, in sede di legittimità, con l'atto di impugnazione in esame. Non si può, in ogni caso, non rilevare che la decisione censurata non ha modificato l'inquadramento associativo della cosca [OSCURATO:PERSONA], ma si è, più semplicemente, limitata a definirne gli ambiti di operatività consortile, alla luce del compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi sodali, rispetto al quale la fattispecie associativa contestata all'imputato non veniva modificata nei suoi elementi essenziali. Basti, in proposito, richiamare il passaggio motivazionale su cui, eminentemente, si appuntavano le censure difensive, esplicitato a pagina 477 della sentenza impugnata, in cui si affermava: «Dalle risultanze probatorie invero, si ricava con certezza l'esistenza dei due sodalizi mafiosi rappresentati in rubrica ovvero il gruppo criminale facente capo ai Trapasso e quello, avente allo stesso modo qualità mafiosa, essenzialmente composto dagli appartenenti alla famiglia [OSCURATO:PERSONA]». E ancora: «A differenza di quanto sostenuto nella sentenza di primo grado, non del tutto chiara e provata è risultata invece, secondo la Corte, la derivazione (o sub articolazione) della cosca [OSCURATO:PERSONA] da quella sovraordinata dei Trapasso poiché il dato più recente che si ricava è quello di una rispettiva autonomia operativa e decisionale senza l'esistenza di vincoli gerarchici in senso proprio se non quelli derivanti dai rapporti di forza, diseguali, esistenti tra i due sodalizi». A conferma di quanto si sta affermando non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che si muove nella direzione correttamente recepita dalla sentenza censurata, che trae origine dall'intervento della Corte EDU, già citato in altra parte di questa decisione, in cui si affermava il seguente principio di diritto: «In tema di correlazione tra sentenza ed accusa contestata, la regola di sistema espressa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia), secondo cui la garanzia del contraddittorio deve essere assicurata all'imputato anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto operata dal giudice ex officio, è conforme al principio statuito dall'art. 111, secondo comma Cost., che investe non soltanto la formazione della prova, ma anche ogni questione che attiene la valutazione giuridica del fatto commesso. Ne consegue che si impone al giudice una interpretazione dell'art. 521 comma primo cod. proc. pen. adeguata al "decisum" del giudice europeo e ai principi costituzionali sopra richiamati» (Sez. 6, n. 45807 del 12/11/2008, Drassich, Rv. 241754-01). Sulla scorta di questo fondamentale intervento chiarificatore venivano individuate le condizioni, non riscontrabili nel caso di specie, in presenza delle quali ci si trova in presenza di una violazione del principio di correlazione tra accusa e difesa, rilevante alla stregua dei parametri affermati nel caso "Drassich contro Italia". Sul punto, a conferma di quanto si sta affermando, si ritiene opportuno richiamare il seguente principio di diritto: «In tema di correlazione tra accusa e sentenza, la non corrispondenza tra il fatto contestato e quello che emerge dalla sentenza rileva solo allorché si verifichi una trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano gli elementi costitutivi dell'addebito, e non già quando il mutamento riguardi profili marginali, non essenziali per l'integrazione del reato e sui quali l'imputato abbia avuto modo di difendersi nel corso del processo» (Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Beretti, Rv. 269569-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 2340 del 29/11/2017, D., Rv. 271758-01; Sez. 3, n. 15655 del 27/02/2008, Fontanesi, Rv. 239866-01; Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257278-01). Si muove, a ben vedere, nella stessa direzione ermeneutica, il principio di diritto, elaborato in tema di associazione di tipo mafiosa, secondo cui non integra la «violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza la condanna per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, con riferimento ad una condotta nella quale il contributo dell'imputato alla vita ed al rafforzamento della compagine criminosa sia costituito da fatti costituenti autonome fattispecie criminose [...] allo stesso mai contestate» (Sez. 1, n. 52525 del 04/07/2007, Bonvissuto, Rv. 261455-01). Considerazioni analoghe valgono per l'arresto ermeneutico, ancora più risalente, secondo cui non integra la «violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza di cui all'art. 521 cod. proc. pen., atteso che la partecipazione ad associazione mafiosa e concorso esterno non rappresentano due diverse ipotesi criminose ma distinte modalità di partecipazione criminosa, la decisione con la quale l'imputato, rinviato a giudizio per concorso esterno a una associazione mafiosa, sia stato condannato per partecipazione alla medesima associazione, una volta che il fatto materiale sia stato sufficientemente enunciato nell'atto di imputazione e con la sentenza l'imputato sia stato ritenuto responsabile proprio di quel "fatto"» (Sez. 6, n. 10457 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Aleci, Rv. 220534-01). Occorre, pertanto, ribadire, in linea con la giurisprudenza consolidata di questa (Corte Sez. 6, n. 45807 del 12/11/2008, Drassich, cit.), che, nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], non si verificava alcuna violazione del diritto di difesa, così come canonizzato dalla Corte EDU nel caso "Drassich contro Italia", sia perché il fatto di reato associativo contestato, relativo all'affiliazione del ricorrente alla cosca [OSCURATO:PERSONA], non veniva modificato negli elementi essenziali alla sua configurazione, sia perché l'imputato esercitava correttamente le sue prerogative in sede di legittimità, con l'atto di impugnazione oggetto di vaglio giurisdizionale. Né potrebbe essere diversamente, dovendosi ribadire conclusivamente che la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità, tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa, che, alla luce di quanto si è affermato, non è riscontrabile con riferimento alla ricostruzione della sfera di operatività della cosca [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto dell'originaria contestazione processuale (Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio, cit.; Sez. 1, n. 28877 del 04/06/2013, Colletti, cit.; Sez. 1, n. 29966 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Costa, cit.; Sez. 6, n. 36003 del 14/06/2004, [OSCURATO:PERSONA], cit.). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di così come integrato dai nuovi motivi depositati nell'interesse dell'i