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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17063/2026

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a Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;letta la memoria del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] C.V., avv. [OSCURATO:PERSONA]Zannini de Concina, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigettodel ricorso, con condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, come danota spese allegata;letta la memoria del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.A.R.L., avv. [OSCURATO:PERSONA]Castiglioni, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto delricorso, con condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, come da notaspese allegata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha integralmenteconfermato la pronuncia di condanna emessa in data 15 febbraio 2024 dal Tribunale diNapoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen.2.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore,formulando cinque motivi di impugnazione, che qui si riassumono, nei termini di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Violazione degli artt. 16, 520 e 522 cod. proc. pen., in relazione alla dedotta nullitàdella sentenza di primo grado e di tutti gli atti seguenti.Solo al termine dell’istruttoria, sarebbe stata integrata l’originaria contestazione dicalzature con marchi contraffatti, aggiungendo – sotto l’impropria qualifica di “fatto nuovo”,riguardando invece un elemento essenziale della fattispecie – anche la contraffazione deimodelli industriali (condotta, tuttavia, che andrebbe sussunta nella cornice normativa di cuiall’art. 517-ter cod. pen.).

Poiché l’intera vicenda processuale avrebbe avuto ad oggettol’imputazione concernente i marchi, i diritti di difesa sarebbero stati conseguentementecompressi.2.2.

Omessa motivazione in ordine alla prevalenza concessa alla consulenza tecnicadel Pubblico Ministero (basata su un esame meramente fotografico) piuttosto che alle piùanalitiche conclusioni del tecnico della difesa, che aveva visionato di persona i reperti insequestro.2.3.

Omessa motivazione, in ordine alla confondibilità delle calzature in sequestro conquelle con marchio originale Adidas, sovrapponendo le valutazioni inerenti allacontraffazione del marchio con quelle relative all’imitazione del modello.Ugualmente trascurate, secondo la difesa, le questioni dell’idoneità decettiva neiconfronti del consumatore medio (date le rilevanti variazioni rispetto all’originale e il mancatorichiamo del marchio tutelato), anche tenuto conto della giurisprudenza europea che nega latutela del marchio rappresentato da tre strisce parallele e dell’impossibilità di attribuire alvenditore la responsabilità per eventuali manomissioni successive all’acquisto.2.4.

Omessa motivazione, in ordine alla confondibilità delle calzature in sequestro conquelle con marchio originale Fila, essendo stati trascurati i motivi di appello che segnalavanocome i pretesi elementi distintivi contraffatti fossero, in realtà, elementi strutturali dellacalzatura, privi di caratteristiche di novità e distinguibilità.2.5.

Omessa motivazione, in ordine alla confondibilità delle calzature in sequestro conquelle con marchio originale [OSCURATO:PERSONA], appiattendosi sulle generiche considerazioni delconsulente dell’accusa, che avrebbe trascurato la presenza di un marchio di fantasia e didifferenze strutturali.3.

Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Sono fondati i profili di censura relativi alla qualificazione del fatto di cui al capo b),come articolati nel terzo, quarto e quinto motivo.Per il resto, il ricorso è, complessivamente, infondato.2.

L’imputazione, come modificata in limine, ha per oggetto, al capo a) la ricettazione di«prodotti industriali con marchi e modelli o segni distintivi nazionali ed esteri contraffatti», e,al capo b), il delitto di cui all’art. 474 cod. pen., concernente «prodotti industriali con marchi osegni distintivi nazionali ed esteri contraffatti, meglio indicati nel capo a)».2.1.

È opportuno rilevare sin d’ora che «l’oggetto materiale degli artt. 473 e 517-ter cod.pen., secondo la dottrina e la stessa giurisprudenza di questa Corte, ricomprende il modello,mentre quello di cui all’art. 474 cod. pen. è limitato ai marchi e segni distintivi, giacché taleultima disposizione non comprende nel proprio perimetro i modelli e disegni che non sianoqualificati come marchio figurativo senza possibilità, peraltro, di estendere “in malam partem”la tutela del marchio a quella del modello senza violare il principio di legalità» (così, Sez. 2,n. 43374 del 19/09/2019, Qiu, Rv. 277771-01, in motivazione).2.2.

Per quanto attiene al delitto di cui al capo a), non si pongono questioni particolari(né le deduce il ricorrente), dal momento che l’editto imputativo fa riferimento soltanto allailliceità della provenienza, desunta dalla contraffazione di marchi o modelli.

In tema di reaticontro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato, è necessario che ilreato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, siaindividuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzionein tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv.282629-01; Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv. 282433-02; Sez. 2, n. 29689 del28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020-01).In tal senso, avuto riguardo alla latitudine descrittiva ammessa per la descrizione dellaprovenienza delittuosa, è corretta la conclusione dei giudici di appello in ordine alla mancatalesione delle prerogative di difesa, che hanno potuto essere dispiegate sul punto nellamaniera più ampia, sin dalla fase delle indagini, anche per quel che concerne il capo b)(salvo quanto precisato infra).Secondo il costante orientamento di legittimità, infatti, per aversi mutamento del fattorilevante ex art. 516 cod. proc. pen. occorre una trasformazione radicale dell’imputazione,nei suoi elementi essenziali, in modo tale da determinare incertezza e pregiudicareil concreto esercizio del diritto di difesa (Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Gargano, Rv.284846-04; Sez. 4, n. 6564 del 23/11/2022, dep. 2023, Spampinato, Rv. 284101-01).Il primo motivo non è, dunque, fondato.3.

Il secondo motivo è del tutto aspecifico, postulando una carenza argomentativa inpunto di adesione alle conclusioni dei consulenti del Pubblico Ministero piuttosto che di quellidella difesa, laddove invece entrambe le decisioni di merito illustrano adeguatamente laprevalenza data alle tesi accusatorie, sulla base soprattutto dell’apprezzamento dellacomplessiva interazione dei singoli elementi, immediatamente percepibile a livello di identitàvisiva e valore estetico anche dalle sole fotografie (sentenza di appello, pp. 6-8; sentenza diprimo grado, pp. 4-5).D’altronde, ai fini dell'integrazione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen., si hacontraffazione rilevante quando la confusione con un segno distintivo similare emerga non invia analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ognisingolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo cioè all’insieme degli elementisalienti – grafici, fonetici o visivi – tenendo, altresì, presente che, ove si tratti di un marchio“forte”, sono illegittime anche le variazioni, sia pure rilevanti e originali, che lascianosussistere l’identità sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l’attitudineindividuante (Sez. 2, n. 40324 del 07/06/2019, D’Ospina, Rv. 277049-01).4.

La questione della contraffazione di marchi ovvero di modelli industriali si rilevadecisiva, invece, per quel che concerne la corretta qualificazione del fatto contestato sub b).4.1.

La chiara lettera della disposizione incriminatrice, come accennato, non consentedi ricondurre al delitto di cui all’art. 474 cod. pen. le condotte aventi ad oggetto non i marchima i modelli industriali (definiti, ai fini dell’art. 473 cod. pen., da una risalente giurisprudenza,alla luce del previgente r.d. 25 agosto 1940, n. 1411, come quelli idonei a conferire adeterminati prodotti industriali uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per unaparticolare combinazione di linee o di altri qualificanti elementi, destinatari della tutelaapprestata dall’art. 473 a seguito di rituale riconoscimento amministrativo; cfr. Sez. 5, n.4084 del 09/12/1993, dep. 1994, Bellinaso, Rv. 197056-01;conforme, Sez. 3, n. 31868 del17/03/2016, Cippitelli, Rv. 267668-01, in motivazione).La sentenza impugnata fa riferimento, in termini affatto generali, alla contraffazione dimodelli registrati soltanto per i prodotti [OSCURATO:PERSONA], focalizzando le proprie riflessioni ulteriori sulleoperazioni fraudolente sui marchi – e non sui modelli, come da attuale imputazione – Fila eAdidas.4.2.

Giova ricordare, in linea generale, come l’art. 473 cod. pen. appresti una tutela cheriguarda la fase precedente la immissione in commercio di prodotti contraffatti, offrendo unatutela che si colloca in una fase analoga a quella della fabbricazione prevista e punitadall’art. 517-ter, primo comma cod. pen., e che sanziona chi fabbrica o adoperaindustrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o inviolazione dello stesso; la condotta punita dagli artt. 474 e 517-ter, secondo comma, cod.pen. è, invece, direttamente collegata alla messa in circolazione del prodotto falsamentecontrassegnato e presuppone già apposto il contrassegno su una determinata merce (Sez.2, n. 43374 del 19/09/2019, Qiu, Rv. 277771-01, in motivazione).Il criterio distintivo tra le due categorie di delitti muove intorno alla considerazione percui, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 473 cod. pen., posto a tutela del benegiuridico della fede pubblica, è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell’altruimarchio o segno distintivo che siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e danuocere al generale affidamento, a differenza del reato previsto dall’art. 517-ter cod. pen.,che tutela esclusivamente il patrimonio del titolare della proprietà industriale e che ricorre sianell’ipotesi di prodotti realizzati ad imitazione di quelli con marchio altrui, sia nell’ipotesi difabbricazione, utilizzazione e vendita di prodotti “originali” da parte di chi non ne è titolare(Sez. 5, n. 23709 del 18/05/2021, Asperti, Rv. 281378-01).Peraltro, anche il reato di messa in circolazione di beni prodotti in violazione di un titolodi proprietà industriale, previsto dal secondo comma dell’art. 517-ter cod. pen., ha natura direato di pericolo, per la cui sussistenza è sufficiente l’astratta confondibilità del prodottoimitato, a prescindere dalla concreta induzione in errore dei consumatori circa laprovenienza del prodotto dal titolare della privativa (Sez. 3, n. 8653 del 19/11/2015, dep.2016, Ruoso, Rv. 266220-01).4.3.

Tenendo conto di questi princìpi di diritto, sarà, dunque, necessario distinguere,all’esito di valutazioni schiettamente fattuali proprie della giurisdizione di merito, le varietipologie di contraffazione di marchi o di modelli, con ogni conseguente statuizione in puntodi qualificazione giuridica del fatto, nonché, se del caso, di procedibilità (cfr., sul punto, Sez.3, n. 3983 del 21/12/2021, dep. 2022, Zheng, Rv. 282713-01; Sez. 3, n. 24141 del07/02/2019, Ercoli, Rv. 275979-01).I residui profili di censura proposti nel terzo, quarto e quinto motivo di ricorso restanoassorbiti.5.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere in parte annullata con rinvio pernuovo giudizio, limitatamente al capo b).[OSCURATO:PERSONA] del rinvio, che si individua in altra Sezione della Corte di appello di Napoli, nelprocedere ad un nuovo esame della istanza difensiva, terrà conto dei rilievi sopra indicati.Il ricorso deve essere rigettato nel resto.Consegue, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., la declaratoria di irrevocabilità dellaaffermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione di cui al capo a).L’annullamento parziale della sentenza impone di rinviare al momento della decisionedefinitiva del processo ogni statuizione in ordine alla liquidazione delle spese sostenute dalleparti civili costituite.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al capo b) con rinvio per nuovo giudizio sulpunto avanti ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.Rigetta nel resto il ricorso.Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità in relazione al capo a).Spese delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] S.a.R.L. e [OSCURATO:PERSONA] C.V. al definitivo.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;letta la memoria del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] C.V., avv. [OSCURATO:PERSONA]Zannini de Concina, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigettodel ricorso, con condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, come danota spese allegata;letta la memoria del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.A.R.L., avv. [OSCURATO:PERSONA]Castiglioni, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto delricorso, con condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, come da notaspese allegata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha integralmenteconfermato la pronuncia di condanna emessa in data 15 febbraio 2024 dal Tribunale diNapoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen.2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore,formulando cinque motivi di impugnazione, che qui si riassumono, nei termini di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione degli artt. 16, 520 e 522 cod. proc. pen., in relazione alla dedotta nullitàdella sentenza di primo grado e di tutti gli atti seguenti.Solo al termine dell’istruttoria, sarebbe stata integrata l’originaria contestazione dicalzature con marchi contraffatti, aggiungendo – sotto l’impropria qualifica di “fatto nuovo”,riguardando invece un elemento essenziale della fattispecie – anche la contraffazione deimodelli industriali (condotta, tuttavia, che andrebbe sussunta nella cornice normativa di cuiall’art. 517-ter cod. pen.). Poiché l’intera vicenda processuale avrebbe avuto ad oggettol’imputazione concernente i marchi, i diritti di difesa sarebbero stati conseguentementecompressi.2.2. Omessa motivazione in ordine alla prevalenza concessa alla consulenza tecnicadel Pubblico Ministero (basata su un esame meramente fotografico) piuttosto che alle piùanalitiche conclusioni del tecnico della difesa, che aveva visionato di persona i reperti insequestro.2.3. Omessa motivazione, in ordine alla confondibilità delle calzature in sequestro conquelle con marchio originale Adidas, sovrapponendo le valutazioni inerenti allacontraffazione del marchio con quelle relative all’imitazione del modello.Ugualmente trascurate, secondo la difesa, le questioni dell’idoneità decettiva neiconfronti del consumatore medio (date le rilevanti variazioni rispetto all’originale e il mancatorichiamo del marchio tutelato), anche tenuto conto della giurisprudenza europea che nega latutela del marchio rappresentato da tre strisce parallele e dell’impossibilità di attribuire alvenditore la responsabilità per eventuali manomissioni successive all’acquisto.2.4. Omessa motivazione, in ordine alla confondibilità delle calzature in sequestro conquelle con marchio originale Fila, essendo stati trascurati i motivi di appello che segnalavanocome i pretesi elementi distintivi contraffatti fossero, in realtà, elementi strutturali dellacalzatura, privi di caratteristiche di novità e distinguibilità.2.5. Omessa motivazione, in ordine alla confondibilità delle calzature in sequestro conquelle con marchio originale [OSCURATO:PERSONA], appiattendosi sulle generiche considerazioni delconsulente dell’accusa, che avrebbe trascurato la presenza di un marchio di fantasia e didifferenze strutturali.3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Sono fondati i profili di censura relativi alla qualificazione del fatto di cui al capo b),come articolati nel terzo, quarto e quinto motivo.Per il resto, il ricorso è, complessivamente, infondato.2. L’imputazione, come modificata in limine, ha per oggetto, al capo a) la ricettazione di«prodotti industriali con marchi e modelli o segni distintivi nazionali ed esteri contraffatti», e,al capo b), il delitto di cui all’art. 474 cod. pen., concernente «prodotti industriali con marchi osegni distintivi nazionali ed esteri contraffatti, meglio indicati nel capo a)».2.1. È opportuno rilevare sin d’ora che «l’oggetto materiale degli artt. 473 e 517-ter cod.pen., secondo la dottrina e la stessa giurisprudenza di questa Corte, ricomprende il modello,mentre quello di cui all’art. 474 cod. pen. è limitato ai marchi e segni distintivi, giacché taleultima disposizione non comprende nel proprio perimetro i modelli e disegni che non sianoqualificati come marchio figurativo senza possibilità, peraltro, di estendere “in malam partem”la tutela del marchio a quella del modello senza violare il principio di legalità» (così, Sez. 2,n. 43374 del 19/09/2019, Qiu, Rv. 277771-01, in motivazione).2.2. Per quanto attiene al delitto di cui al capo a), non si pongono questioni particolari(né le deduce il ricorrente), dal momento che l’editto imputativo fa riferimento soltanto allailliceità della provenienza, desunta dalla contraffazione di marchi o modelli. In tema di reaticontro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato, è necessario che ilreato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, siaindividuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzionein tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv.282629-01; Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv. 282433-02; Sez. 2, n. 29689 del28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020-01).In tal senso, avuto riguardo alla latitudine descrittiva ammessa per la descrizione dellaprovenienza delittuosa, è corretta la conclusione dei giudici di appello in ordine alla mancatalesione delle prerogative di difesa, che hanno potuto essere dispiegate sul punto nellamaniera più ampia, sin dalla fase delle indagini, anche per quel che concerne il capo b)(salvo quanto precisato infra).Secondo il costante orientamento di legittimità, infatti, per aversi mutamento del fattorilevante ex art. 516 cod. proc. pen. occorre una trasformazione radicale dell’imputazione,nei suoi elementi essenziali, in modo tale da determinare incertezza e pregiudicareil concreto esercizio del diritto di difesa (Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Gargano, Rv.284846-04; Sez. 4, n. 6564 del 23/11/2022, dep. 2023, Spampinato, Rv. 284101-01).Il primo motivo non è, dunque, fondato.3. Il secondo motivo è del tutto aspecifico, postulando una carenza argomentativa inpunto di adesione alle conclusioni dei consulenti del Pubblico Ministero piuttosto che di quellidella difesa, laddove invece entrambe le decisioni di merito illustrano adeguatamente laprevalenza data alle tesi accusatorie, sulla base soprattutto dell’apprezzamento dellacomplessiva interazione dei singoli elementi, immediatamente percepibile a livello di identitàvisiva e valore estetico anche dalle sole fotografie (sentenza di appello, pp. 6-8; sentenza diprimo grado, pp. 4-5).D’altronde, ai fini dell'integrazione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen., si hacontraffazione rilevante quando la confusione con un segno distintivo similare emerga non invia analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ognisingolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo cioè all’insieme degli elementisalienti – grafici, fonetici o visivi – tenendo, altresì, presente che, ove si tratti di un marchio“forte”, sono illegittime anche le variazioni, sia pure rilevanti e originali, che lascianosussistere l’identità sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l’attitudineindividuante (Sez. 2, n. 40324 del 07/06/2019, D’Ospina, Rv. 277049-01).4. La questione della contraffazione di marchi ovvero di modelli industriali si rilevadecisiva, invece, per quel che concerne la corretta qualificazione del fatto contestato sub b).4.1. La chiara lettera della disposizione incriminatrice, come accennato, non consentedi ricondurre al delitto di cui all’art. 474 cod. pen. le condotte aventi ad oggetto non i marchima i modelli industriali (definiti, ai fini dell’art. 473 cod. pen., da una risalente giurisprudenza,alla luce del previgente r.d. 25 agosto 1940, n. 1411, come quelli idonei a conferire adeterminati prodotti industriali uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per unaparticolare combinazione di linee o di altri qualificanti elementi, destinatari della tutelaapprestata dall’art. 473 a seguito di rituale riconoscimento amministrativo; cfr. Sez. 5, n.4084 del 09/12/1993, dep. 1994, Bellinaso, Rv. 197056-01;conforme, Sez. 3, n. 31868 del17/03/2016, Cippitelli, Rv. 267668-01, in motivazione).La sentenza impugnata fa riferimento, in termini affatto generali, alla contraffazione dimodelli registrati soltanto per i prodotti [OSCURATO:PERSONA], focalizzando le proprie riflessioni ulteriori sulleoperazioni fraudolente sui marchi – e non sui modelli, come da attuale imputazione – Fila eAdidas.4.2. Giova ricordare, in linea generale, come l’art. 473 cod. pen. appresti una tutela cheriguarda la fase precedente la immissione in commercio di prodotti contraffatti, offrendo unatutela che si colloca in una fase analoga a quella della fabbricazione prevista e punitadall’art. 517-ter, primo comma cod. pen., e che sanziona chi fabbrica o adoperaindustrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o inviolazione dello stesso; la condotta punita dagli artt. 474 e 517-ter, secondo comma, cod.pen. è, invece, direttamente collegata alla messa in circolazione del prodotto falsamentecontrassegnato e presuppone già apposto il contrassegno su una determinata merce (Sez.2, n. 43374 del 19/09/2019, Qiu, Rv. 277771-01, in motivazione).Il criterio distintivo tra le due categorie di delitti muove intorno alla considerazione percui, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 473 cod. pen., posto a tutela del benegiuridico della fede pubblica, è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell’altruimarchio o segno distintivo che siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e danuocere al generale affidamento, a differenza del reato previsto dall’art. 517-ter cod. pen.,che tutela esclusivamente il patrimonio del titolare della proprietà industriale e che ricorre sianell’ipotesi di prodotti realizzati ad imitazione di quelli con marchio altrui, sia nell’ipotesi difabbricazione, utilizzazione e vendita di prodotti “originali” da parte di chi non ne è titolare(Sez. 5, n. 23709 del 18/05/2021, Asperti, Rv. 281378-01).Peraltro, anche il reato di messa in circolazione di beni prodotti in violazione di un titolodi proprietà industriale, previsto dal secondo comma dell’art. 517-ter cod. pen., ha natura direato di pericolo, per la cui sussistenza è sufficiente l’astratta confondibilità del prodottoimitato, a prescindere dalla concreta induzione in errore dei consumatori circa laprovenienza del prodotto dal titolare della privativa (Sez. 3, n. 8653 del 19/11/2015, dep.2016, Ruoso, Rv. 266220-01).4.3. Tenendo conto di questi princìpi di diritto, sarà, dunque, necessario distinguere,all’esito di valutazioni schiettamente fattuali proprie della giurisdizione di merito, le varietipologie di contraffazione di marchi o di modelli, con ogni conseguente statuizione in puntodi qualificazione giuridica del fatto, nonché, se del caso, di procedibilità (cfr., sul punto, Sez.3, n. 3983 del 21/12/2021, dep. 2022, Zheng, Rv. 282713-01; Sez. 3, n. 24141 del07/02/2019, Ercoli, Rv. 275979-01).I residui profili di censura proposti nel terzo, quarto e quinto motivo di ricorso restanoassorbiti.5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere in parte annullata con rinvio pernuovo giudizio, limitatamente al capo b).[OSCURATO:PERSONA] del rinvio, che si individua in altra Sezione della Corte di appello di Napoli, nelprocedere ad un nuovo esame della istanza difensiva, terrà conto dei rilievi sopra indicati.Il ricorso deve essere rigettato nel resto.Consegue, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., la declaratoria di irrevocabilità dellaaffermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione di cui al capo a).L’annullamento parziale della sentenza impone di rinviare al momento della decisionedefinitiva del processo ogni statuizione in ordine alla liquidazione delle spese sostenute dalleparti civili costituite. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al capo b) con rinvio per nuovo giudizio sulpunto avanti ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.Rigetta nel resto il ricorso.Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità in relazione al capo a).Spese delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] S.a.R.L. e [OSCURATO:PERSONA] C.V. al definitivo.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
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