CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 20912/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catanzaro ha riformato la condanna emessa dal Tribunale in sede, all'esito di rito abbreviato, in data 13 aprile 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 12, comma 3, lett. a) e d), comma 3-bis, d. lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, escludendo le circostanze di cui al comma 3, lett. d) e 3-bis d. Igs. cit., riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, rispetto alla residua circostanza aggravante, con rideterminazione della pena principale irrogata, in quella di anni uno mesi di reclusione ed euro 140.000,00 di multa, nonché revoca della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. 2.Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, Avv. F. Carnicelli, denunciando erronea applicazione dell'art. 12, comma 3, lett. a) TU Imm., nonché manifesta illogicità della motivazione, trattandosi di mera truffa ai danni di cittadini pakistani, cui venivano consegnati documenti palesemente falsi, dunque inidonei a ledere il bene giuridico protetto, in quanto del tutto inefficaci ad agevolare o consentire l'immigrazione clandestina di stranieri in Italia, come si evincerebbe dalle conversazioni telefoniche e dalla mancanza della qualità in capo a Icardi (non iscritto alla camera di commercio). 2.1.Con memoria fatta pervenire a mezzo p.e.c. del 7 aprile 2022, la difesa ha ulteriormente articolato i motivi di ricorso, deducendo le ragioni ulteriori per le quali il ricorso, da considerare ammissibile, andrebbe assegnato alla sezione competente e non definito in questa sede. 3. Considerato che il ricorso è fondato su motivi non consentiti, posto che si appalesa quale censura in fatto, che mira ad una ricostruzione alternativa rispetto a quella recepita dal provvedimento impugnato, con motivazione coerente e non manifestamente illogica (cfr. pag. 4 e 5 della sentenza di appello) indirizzando peraltro ad una diversa lettura del contenuto delle conversazioni intercettate, solo genericamente indicate e non puntualmente specificate. 3.1.Rilevato, inoltre, che la critica appare genericamente formulata e non si confronta, espressamente, con il complesso della motivazione resa, quanto all'invocata assoluzione dell'imputato o, comunque, alla richiesta derubricazione della condotta quale reato di truffa (cfr. pag. 5). 3.2.Ritenuto, invero, che la Corte territoriale ha correttamente qualificato la condotta come reato di pericolo e ha espressamente escluso ogni rilevanza alla circostanza che le richieste presentate fossero state, poi, respinte. 3.3.Considerato, infatti, che il giudizio di idoneità delle predette condotte a raggiungere il risultato sanzionato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 12 TU. Innm. rispetta sia la formulazione testuale della disposizione, che punisce il compimento di atti idonei a favorire l'ingresso di stranieri privi di titolo legittimante la loro presenza nel territorio nazionale — non già l'avvenuto ingresso o la permanenza — sia l'interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la fattispecie penale è configurata quale reato di pericolo, o a consumazione anticipata, che si realizza anche in casi in cui un imprenditore o chi per esso presenti, dietro compenso in denaro, una falsa domanda di assunzione e costituisca falsa documentazione relativa a fittizi rapporti di lavoro dipendente al fine di consentire a cittadini extracomunitari, privi dei requisiti, di ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno (Sez. U, n. n. 40982 del 21/06/2018, Mizanur, Rv. 273937; Sez. 1, n. 12748 del 27/02/2019, Piedimonte, Rv. 274991; Sez. 1, n, 45734 del 31/03/2017, Bouslinn, Rv. 271127; Sez. 1, n. 28819 del 22/05/2014, Pancini, Rv. 259915). 4.Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore Ba ara Calase