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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 27157/2024

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

I. FATTO 1.La Corte di Appello di Bari ha riformato la sentenza del Tribunale di Foggia, che aveva accolto le domande proposte a [OSCURATO:PERSONA] (assunto dalla ASL di Foggia in data 13.6.2000 come dirigente medico di struttura complessa responsabile del SERT di Manfredonia con l’incarico di responsabile del [OSCURATO:PERSONA]- D .

D .

P . ), volte ad accertare lo svolgimento delle funzioni di Direttore del D.D.P. dal 13.6.2000 e ad ottenere la condanna dell’Azienda al pagamento del trattamento economico aggiuntivo previsto dall’art. 39, comma 9, del CCNL dell’Area dirigenza medica fino al 31.1.2008, data dalla quale gli era stato riconosciuto.

Il Tribunale aveva ritenuto provato che il Giordano, nell’indicato periodo, aveva diretto contemporaneamente i SERT di Manfredonia e di Cerignola, ( strutture complesse ) coordinandole in una prospettiva dipartimentale, e che aveva perseguito il raggiungimento gli obiettivi concordati con la direzione generale.

2. La Corte territoriale ha osservato che il dirigente di struttura complessa organizza la struttura e dà direttive a tutto il personale operante nella medesima, mentre il direttore di dipartimento, oltre a rimanere titolare della struttura complessa cui è preposto, è nominato dal Direttore Generale, dirige le varie strutture complesse e predispone annualmente il piano delle attività e delle risorse utilizzate da negoziare con il Direttore Generale, con il quale è tenuto ad interfacciarsi costantemente.3.

Il giudice di appello haritenuto indimostrato che il Giordano avesse ricevuto dal Direttore Generale l’incarico di Direttore di dipartimento ed haevidenziato che il Giordano aveva ottenuto soltanto una valutazione positiva per avere svolto l’incarico di direttore di struttura complessa in data 25.8.2005 sulla base di una relazione quinquennale, diversa dal piano annuale concordato dal Direttore del dipartimento con il Direttore generale, e dunque ininfluente ai fini probatori.

4. Ha ritenuto parimenti indimostrata la sussistenza dei requisiti che caratterizzano la funzione di Direttore di dipartimento, ed in particolare il confronto dialettico e organizzativo con la Direzione Generale; ha evidenziato che il Giordano non si relazionava con la Direzione Generale in ordine alla programmazione e alla gestione delle risorse e non predisponeva con la medesima Direzione Generale un piano annuale riguardante l’intero Dipartimento.

5. Ha rilevato che il Giordano aveva coordinato le attività del SERT di Cerignola e di Manfredonia non qualeDirettore di dipartimento, ma nella veste di direttore di struttura complessa, avendone svolto le ampie ed articolate mansioni (referente e organizzatore di riunioni con gli altri operatori del SERT e coordinamento delle loro attività).

6. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi.

7. La ASL Foggia ha resistito con controricorso.

DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorso denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell’art. 329 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.

Evidenzia che il Tribunale aveva ritenuto fondata la domanda proposta dal Giordano sulla base di due autonome e concorrenti ragioni, costituite dalla prova dell’esercizio di fatto, da parte del medesimo, della funzione di Direttore del Dipartimento, e dalla circostanza che, pur essendo stato il Giordano formalmente investito del solo incarico di Direttore del SERT di Manfredonia, aveva contemporaneamente diretto i SERT di Manfredonia e di Cerignola, strutture complesse.

Deduce che la ASL di Foggia nell’atto di appello si era limitata a contestare l’effettivo esercizio da parte del Giordano, in modo continuativo e prevalente, delle funzioni di Direttore del Dipartimento, ma non aveva censurato la seconda ratio decidendi , relativa allo svolgimento delle funzioni di Direttore di più strutture complesse, così prestando acquiescenza impropria da parte della ASL di Bari, con conseguente formazione del giudicato sul punto.

2. Con il secondo mezzo il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Con la prima sottocensura lamenta che il giudice di appello non si è pronunciato sull’eccezione, formulata nella memoria di costituzione nel giudizio di appello, relativa al difetto di una valida impugnazione della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto il suo diritto alla maggiorazione retributiva di cui all’art. 39 del CCNL comma 9, del CCNL dell’Area dirigenza medica.

Con la seconda sottocensura lamenta che il giudice di appello non si è pronunciato sulla richiesta di rigetto del gravame in ragione dello svolgimento dell’incarico di direzione di più strutture complesse, ai sensi dell’art. 39, comma 9 del CCNL.

3. Con il terzo motivo il ricorso denunciafalsa applicazione degli artt.39 comma 9 CCNL 8.6.2000 dell’Area dirigenza medica e dell’art. 2126 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.

Addebita alla sentenza impugnata di non avere riconosciuto al Giordano il compenso aggiuntivo previsto dall’art. 39 comma 9 CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] dell’Area dirigenza medica a fronte del pacifico svolgimento delle funzioni di Direttore dei SERT di Manfredonia e di Cerignola da parte del medesimo.

4. Con il quarto motivoil ricorso denuncia falsa applicazione degli artt.39, comma 9 CCNL 8.6.2000 dell’Area dirigenza medica e dell’art. 2126 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.

Critica la sentenza impugnata per avere ritenuto dirimente, ai fini della maggiorazione retributiva, il rapporto instaurato tra il dirigente e la Direzione Generale, mentre assume rilievo solo la l’organizzazione dell’intero Dipartimento attraverso il coordinamento, sul piano professionale e gestionale, delle molteplici attività facenti capo alle strutture che lo compongono.

Deduce che ai sensi dell’art. 19 del d. lgs. n. 165/2001 gli obiettivi che il dirigente è tenuto a raggiungere vengono fissati con il provvedimento di conferimento dell’incarico e che pertanto nel caso di esercizio di fatto di un incarico dirigenziale, la costante relazione del dirigente con il Direttore Generale assume carattere recessivo, non potendosi negare la maggiorazione retributiva in ragione della mancata concertazione con la Direzione Generale delle linee organizzative e gestionali che la medesima ha omesso di predeterminare.

Evidenzia che il Dipartimento delle [OSCURATO:PERSONA] istituito presso l’ASL di Foggia si componeva di due distinte Sezioni Dipartimentali, costituite dal SERT di Manfredonia e dal SERT di Cerignola; sostiene che ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 comma 9 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] dell’Area dirigenza medica, deve considerarsi Direttore di Dipartimento il dirigente che sovraintenda al coordinamento di tutte le strutture complesse che compongono il Dipartimento stesso.

5. Il primo motivo è infondato.

Questa Corte ha da tempo chiarito (Cass. n. 24358/2018) che il giudicato interno si forma solo su capi autonomi della sentenza, che risolvano questioni aventi una propria individualità e autonomia, tali da integrare una decisione del tutto indipendente (Cass. n. 17935/2007;Cass. n. 23747/2008), non anche su quelli relativi ad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata (Cass. n. 22863/2008); si è inoltre precisato che costituisce capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato anche interno, quello che risolve una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente; la suddetta autonomia non solo manca nelle mere argomentazioni, ma anche quando si verte in tema di valutazione di un presupposto necessario di fatto che, unitamente ad altri, concorre a formare un capo unico della decisione (v. ancheCass. n. 27196/2006).

Ove non sia stata proposta impugnazione nei confronti di un capo della sentenza e sia stato, invece, impugnato un altro capo strettamente collegato al primo, è da escludere che sul capo non impugnato si possa formare il giudicato interno (vedi, per tutte: Cass. n. 4934/2010); la violazione del giudicato interno si può verificare soltanto quando la sentenza di primo grado si sia pronunziata espressamente su una questione del tutto distinta dalle altre e tale specifica pronunzia non può considerarsi implicitamente impugnata allorché il gravame sia proposto in riferimento a diverse statuizioni, rispetto alle quali la questione stessa non costituisca un antecedente logico e giuridico, così da ritenersi in esse necessariamente implicata, ma sia soltanto ulteriore ed eventuale e, comunque, assolutamente distinta (Cass. n. 28739/2008).

Questa Corte ha inoltre affermatoche la locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, con la conseguenza che la censura motivata anche in ordine ad uno solo di tali elementi riapre la cognizione sull'intera statuizione, perché, impedendo la formazione del giudicato interno, impone al giudice di verificare la norma applicabile e la sua corretta interpretazione» (Cass.7 n. 16853/2018 e negli stessi termini Cass. n. 24783/2018 e Cass. n. 12202/2017).

Dalla sentenza impugnata risulta che la domanda proposta dal Giordano era intesa ad ottenere il riconoscimento delle funzioni di Direttore di Dipartimento (a fronte del lo svolgimento delle funzioni di direttore del Dipartimento delle [OSCURATO:PERSONA], nonché dei compiti di Direttore del SERT di Manfredonia e di Cerignola, da lui coordinati in una prospettiva dipartimentale); su questa domanda si è pronunciato il Tribunale e su tale pronuncia si è incentrato l’appello, con cui è stato censurato il riconoscimento al Giordano delle funzioni di Direttore del Dipartimento delle [OSCURATO:PERSONA] (e delle maggiorazioni retributive conseguenti a tali funzioni dal 13.6.2000) Dalla sentenza impugnata non risulta un capo autonomo della sentenza del Tribunalepassibile di giudicato.

L’unico motivo di appello, con cui è stato censurato il riconoscimento al Giordano delle funzioni di Direttore del Dipartimento delle [OSCURATO:PERSONA] (e delle maggiorazioni retributive conseguenti a tali funzioni dal 13.6.2000) ha dunque devoluto alla Corte territoriale la cognizione su tutti i fatti posti a fondamento della domanda e valutati dal primo giudice.

6. La prima sottocensura contenuta nel secondo motivo è inammissibile, in quanto l’omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. n. 10422/2019; Cass. n. 1876/2018 e Cass.n. 1701/2009).

La seconda sottocensura contenuta nel secondo motivo è infondata.

Non sussiste infatti l’omessa pronuncia sulla richiesta di rigetto del gravame in ragione dello svolgimento dell’incarico di direzione di più strutture complesse, ai sensi dell’art. 39, comma 9 del CCNL, avendo la sentenza impugnata ritenuto che il Giordano effettuava il coordinamento delle attività dei SERT di Cerignola e di Manfredonia non in qualità di Direttore di dipartimento, ma in veste di direttore di struttura complessa, svolgendone le tipiche funzioni (referente e organizzatore di riunioni con altri operatori del SERT e coordinamento delle loro attività).

7. Il terzo motivoè infondato.

La dirigenza del servizio sanitario nazionale è disciplinata dal d. lgs. n. 165/2001, dalla contrattazione collettiva eda l d.lgs. n. 502/1992 .

L’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 nel testo applicabile ratione temporis (antecedente alle modifiche apportate dal d.l. n. 158/2012) prevede che la dirigenza sanitaria “è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali”; aggiunge che “in sede di contrattazione collettiva nazionale sono previsti, in conformità ai principi e alle disposizioni del presente decreto, criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali nonché per l’assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per l’attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità di risultato”.

Il comma 6, nel disciplinare le attribuzioni del dirigente di struttura complessa, stabilisce che allo stesso sono assegnate “oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell’ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale della stessa , e l’adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l’appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata”.

Il successivo comma 7 stabilisce che “alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami disciplinato ai sendsi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483…gli incarichi di direzione di struttura complessa sono attribuiti a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484 e secondo le modalità dallo stesso stabilite, salvo quanto disposto dall’art. 15 ter, comma 2” il quale, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. n. 158/2012, prevedeva che l’incarico dovesse essere attribuito dal direttore generale “previo avviso da pubblicare nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica Italiana, sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da un’apposita commissione”.

Il d.P.R. n. 483/1997, al quale il d. lgs. n. 502/1992 rinvia, detta una disciplina differenziata delle modalità di accesso a seconda del ruolo di appartenenza (medici, odontoiatri, farmacisti, veterinari, biologi, chimici, fisici, psicologi, avvocati, ingegneri, architetti, geologi, analisti, dirigenti amministrativi) ed il d.P.R. n. 484/1997 stabilisce all’art. 4 che per i dirigenti dell’area sanitaria (medici, odontoiatri, farmacisti, veterinari, biologi, chimici, fisici, psicologi) gli incarichi di secondo livello dirigenziale, ora corrispondenti a quelli di direzione di struttura complessa, “possono essere conferiti esclusivamente nelle discipline stabilite con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, , le regioni e le province autonome”.

Dal complesso delle richiamate disposizioni emerge che il legislatore pur nell’unicità del ruolo, ha voluto valorizzare le specificità professionali di ciascun profilo, e non a caso ha tenuto a precisare che la graduazione degli incarichi deve essere effettuata tenendo conto delle “funzioni attribuite e delle connesse responsabilità” e che l’incarico di direzione di struttura complessa comporta l’attribuzione di funzioni direttive e organizzative che si aggiungono “a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali”(v.

Cass. n. 31387/2019).

Si è inoltre evidenziato che il legislatore, pur rinviando all’atto aziendale ed all’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’art. 8 quater, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 l’individuazione delle strutture e del numero degli incarichi conferibili, ha da un lato precisato che la direzione di strutture complesse deve essere conferita nel rispetto dei principi di cui al d.P.R. n. 484/1997, e dall’altro che il contratto individuale, nel definire oggetto, obiettivi e durata dell’incarico, deve attenersi ai “parametri indicati dal contratto collettivo nazionale per ciascun incarico” (art. 15 ter, comma 1), atteso che alla contrattazione collettiva il comma 1 dell’art. 15 attribuisce il potere di stabilire, in conformità ai principi e alle disposizioni del decreto legislativo, sia i criteri generali per la graduazione e l’assegnazione di funzioni dirigenziali, sia il trattamento economico fondamentale ed accessorio correlato alle funzioni stesse (art. 15 comma 1).

In tale contesto normativo si è dunque inserita a pieno titolo la contrattazione con la qualesi è innanzitutto valorizzata la specificità dei profili professionali, attraverso l’istituzione di aree distinte della dirigenza del servizio sanitario, suddivisa in dirigenza medica e veterinaria da un lato, e dirigenza sanitaria, professionale, tecnica, amministrativa, dall’altro.

Nelle premesse del CCNL 5.12.1996, le parti collettive hanno avvertito che la disciplina degli istituti contrattuali aveva tenuto conto “della peculiarità del [OSCURATO:PERSONA], ove la dirigenza è costituita per la maggior parte da dirigenti dell’area medica e veterinaria i quali sono chiamati a svolgere, oltre ai compiti assistenziali di prevenzione, cura, riabilitazione e tutela della salute pubblica, anche le attività gestionali proprie della dirigenza”.

Con il CCNL 8.6.2000 si è evidenziato che “l’assunzione dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha come presupposto l’espletamento delle procedure concorsuali e selettive previste dai DD.PP.RR. 483 e 484 del 1997” (art. 13) ed il rinvio alle disposizioni regolamentari è stato ribadito dall’art. 29 del contratto, che disciplina l’affidamento e la revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa, stabilendo che detti incarichi “sono conferiti con le procedure previste dal d.P.R. n. 484/1997, nel limite del numero stabilito dall’atto aziendale…” e che “le aziende formulano, in via preventiva, i criteri per il conferimento, la conferma e la revoca degli incarichi di cui al comma 1.

Detti criteri, prima della definitiva determinazione sono oggetto di concertazione con le rappresentanze sindacali di cui all’art. 10, comma 2.”.

Quanto alla valutazione del dirigente il CCNL, in linea con le previsioni del d. lgs. n. 502/1992 (art. 15, commi 5 e 6) ed in ragione delle peculiarità proprie della dirigenza del [OSCURATO:PERSONA], prevede l’intervento, oltre che del nucleo di valutazione, del collegio tecnico, chiamato a valutare le “attività professionali svolte dal dirigente”, e la verifica condiziona il conferimento ed il rinnovo dell’incarico, che dipendono non solo dalle capacità gestionali del dirigente, verificate dal nucleo di valutazione, ma anche dalle specifiche competenze professionali.

Dal complesso delle disposizioni sopra richiamate, emerge dunque che, nel determinare il trattamento economico, fondamentale ed accessorio spettante al dirigente medico, le parti collettive hanno apprezzato non solo la maggiore o minore complessità della struttura, ma anche la specifica competenza professionale che la direzione della struttura stessa richiede, competenza che condiziona sia il conferimento dell’incarico, da effettuarsi nel rispetto dei requisiti richiesti dal d.P.R.n. 484/1997, sia il rinnovo dello stesso (v.

Cass. n. 31387/2019cit.).

Si è inoltre evidenziato che l’art. 18 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel determinare la retribuzione del dirigente chiamato a dirigere la struttura semplice o complessa in attesa dell’espletamento delle necessarie procedure concorsuali o selettive, esclude che il preposto possa pretendere il trattamento economico fondamentale ed accessorio connesso alla maggiore complessità della struttura, trattamento che può essere rivendicato solo a condizione che l’incarico venga conferito nel rispetto delle procedure previste dalla legge e dal contratto, previa verifica delle competenze gestionali e professionali richieste per l’espletamento della funzione dirigenziale (v.

Cass. nn. 21565/2018; Cass. n. 28151/2018; Cass. n. 28243/2018; Cass. n. 30912/2018 e Cass. n. 7863/2019).

Si èpertanto escluso che il trattamento economico previsto dai CCNL per i dirigenti medici di struttura complessa possa essere rivendicato nell’ipotesi in cui un dirigente venga preposto ad una struttura complessa al di fuori delle procedure concorsuali e selettive disciplinati dagli stessi CCNL.

La sentenza impugnata, da cui risultache l’unico incarico formalmente attribuito al Giordano era quello di Direttore del SERT di Manfredonia, è dunque conforme a tali principi.

8. Il quarto motivo è inammissibile, in quanto tende alla rivisitazione del fatto attraverso la valorizzazione dell’accertamento in fatto contenuto nella sentenza di primo grado, condiviso dall’atto di appello, nonché attraverso la rilettura dell’atto aziendale.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass.

S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).

9. Il ricorso va pertanto rigettato.

10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

11. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass.

SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a l pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I. FATTO 1.La Corte di Appello di Bari ha riformato la sentenza del Tribunale di Foggia, che aveva accolto le domande proposte a [OSCURATO:PERSONA] (assunto dalla ASL di Foggia in data 13.6.2000 come dirigente medico di struttura complessa responsabile del SERT di Manfredonia con l’incarico di responsabile del [OSCURATO:PERSONA]- D . D . P . ), volte ad accertare lo svolgimento delle funzioni di Direttore del D.D.P. dal 13.6.2000 e ad ottenere la condanna dell’Azienda al pagamento del trattamento economico aggiuntivo previsto dall’art. 39, comma 9, del CCNL dell’Area dirigenza medica fino al 31.1.2008, data dalla quale gli era stato riconosciuto. Il Tribunale aveva ritenuto provato che il Giordano, nell’indicato periodo, aveva diretto contemporaneamente i SERT di Manfredonia e di Cerignola, ( strutture complesse ) coordinandole in una prospettiva dipartimentale, e che aveva perseguito il raggiungimento gli obiettivi concordati con la direzione generale. 2. La Corte territoriale ha osservato che il dirigente di struttura complessa organizza la struttura e dà direttive a tutto il personale operante nella medesima, mentre il direttore di dipartimento, oltre a rimanere titolare della struttura complessa cui è preposto, è nominato dal Direttore Generale, dirige le varie strutture complesse e predispone annualmente il piano delle attività e delle risorse utilizzate da negoziare con il Direttore Generale, con il quale è tenuto ad interfacciarsi costantemente.3. Il giudice di appello haritenuto indimostrato che il Giordano avesse ricevuto dal Direttore Generale l’incarico di Direttore di dipartimento ed haevidenziato che il Giordano aveva ottenuto soltanto una valutazione positiva per avere svolto l’incarico di direttore di struttura complessa in data 25.8.2005 sulla base di una relazione quinquennale, diversa dal piano annuale concordato dal Direttore del dipartimento con il Direttore generale, e dunque ininfluente ai fini probatori. 4. Ha ritenuto parimenti indimostrata la sussistenza dei requisiti che caratterizzano la funzione di Direttore di dipartimento, ed in particolare il confronto dialettico e organizzativo con la Direzione Generale; ha evidenziato che il Giordano non si relazionava con la Direzione Generale in ordine alla programmazione e alla gestione delle risorse e non predisponeva con la medesima Direzione Generale un piano annuale riguardante l’intero Dipartimento. 5. Ha rilevato che il Giordano aveva coordinato le attività del SERT di Cerignola e di Manfredonia non qualeDirettore di dipartimento, ma nella veste di direttore di struttura complessa, avendone svolto le ampie ed articolate mansioni (referente e organizzatore di riunioni con gli altri operatori del SERT e coordinamento delle loro attività). 6. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi. 7. La ASL Foggia ha resistito con controricorso. DIRITTO 1. Con il primo motivo il ricorso denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell’art. 329 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ. Evidenzia che il Tribunale aveva ritenuto fondata la domanda proposta dal Giordano sulla base di due autonome e concorrenti ragioni, costituite dalla prova dell’esercizio di fatto, da parte del medesimo, della funzione di Direttore del Dipartimento, e dalla circostanza che, pur essendo stato il Giordano formalmente investito del solo incarico di Direttore del SERT di Manfredonia, aveva contemporaneamente diretto i SERT di Manfredonia e di Cerignola, strutture complesse. Deduce che la ASL di Foggia nell’atto di appello si era limitata a contestare l’effettivo esercizio da parte del Giordano, in modo continuativo e prevalente, delle funzioni di Direttore del Dipartimento, ma non aveva censurato la seconda ratio decidendi , relativa allo svolgimento delle funzioni di Direttore di più strutture complesse, così prestando acquiescenza impropria da parte della ASL di Bari, con conseguente formazione del giudicato sul punto. 2. Con il secondo mezzo il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Con la prima sottocensura lamenta che il giudice di appello non si è pronunciato sull’eccezione, formulata nella memoria di costituzione nel giudizio di appello, relativa al difetto di una valida impugnazione della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto il suo diritto alla maggiorazione retributiva di cui all’art. 39 del CCNL comma 9, del CCNL dell’Area dirigenza medica. Con la seconda sottocensura lamenta che il giudice di appello non si è pronunciato sulla richiesta di rigetto del gravame in ragione dello svolgimento dell’incarico di direzione di più strutture complesse, ai sensi dell’art. 39, comma 9 del CCNL. 3. Con il terzo motivo il ricorso denunciafalsa applicazione degli artt.39 comma 9 CCNL 8.6.2000 dell’Area dirigenza medica e dell’art. 2126 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. Addebita alla sentenza impugnata di non avere riconosciuto al Giordano il compenso aggiuntivo previsto dall’art. 39 comma 9 CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] dell’Area dirigenza medica a fronte del pacifico svolgimento delle funzioni di Direttore dei SERT di Manfredonia e di Cerignola da parte del medesimo. 4. Con il quarto motivoil ricorso denuncia falsa applicazione degli artt.39, comma 9 CCNL 8.6.2000 dell’Area dirigenza medica e dell’art. 2126 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. Critica la sentenza impugnata per avere ritenuto dirimente, ai fini della maggiorazione retributiva, il rapporto instaurato tra il dirigente e la Direzione Generale, mentre assume rilievo solo la l’organizzazione dell’intero Dipartimento attraverso il coordinamento, sul piano professionale e gestionale, delle molteplici attività facenti capo alle strutture che lo compongono. Deduce che ai sensi dell’art. 19 del d. lgs. n. 165/2001 gli obiettivi che il dirigente è tenuto a raggiungere vengono fissati con il provvedimento di conferimento dell’incarico e che pertanto nel caso di esercizio di fatto di un incarico dirigenziale, la costante relazione del dirigente con il Direttore Generale assume carattere recessivo, non potendosi negare la maggiorazione retributiva in ragione della mancata concertazione con la Direzione Generale delle linee organizzative e gestionali che la medesima ha omesso di predeterminare. Evidenzia che il Dipartimento delle [OSCURATO:PERSONA] istituito presso l’ASL di Foggia si componeva di due distinte Sezioni Dipartimentali, costituite dal SERT di Manfredonia e dal SERT di Cerignola; sostiene che ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 comma 9 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] dell’Area dirigenza medica, deve considerarsi Direttore di Dipartimento il dirigente che sovraintenda al coordinamento di tutte le strutture complesse che compongono il Dipartimento stesso. 5. Il primo motivo è infondato. Questa Corte ha da tempo chiarito (Cass. n. 24358/2018) che il giudicato interno si forma solo su capi autonomi della sentenza, che risolvano questioni aventi una propria individualità e autonomia, tali da integrare una decisione del tutto indipendente (Cass. n. 17935/2007;Cass. n. 23747/2008), non anche su quelli relativi ad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata (Cass. n. 22863/2008); si è inoltre precisato che costituisce capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato anche interno, quello che risolve una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente; la suddetta autonomia non solo manca nelle mere argomentazioni, ma anche quando si verte in tema di valutazione di un presupposto necessario di fatto che, unitamente ad altri, concorre a formare un capo unico della decisione (v. ancheCass. n. 27196/2006). Ove non sia stata proposta impugnazione nei confronti di un capo della sentenza e sia stato, invece, impugnato un altro capo strettamente collegato al primo, è da escludere che sul capo non impugnato si possa formare il giudicato interno (vedi, per tutte: Cass. n. 4934/2010); la violazione del giudicato interno si può verificare soltanto quando la sentenza di primo grado si sia pronunziata espressamente su una questione del tutto distinta dalle altre e tale specifica pronunzia non può considerarsi implicitamente impugnata allorché il gravame sia proposto in riferimento a diverse statuizioni, rispetto alle quali la questione stessa non costituisca un antecedente logico e giuridico, così da ritenersi in esse necessariamente implicata, ma sia soltanto ulteriore ed eventuale e, comunque, assolutamente distinta (Cass. n. 28739/2008). Questa Corte ha inoltre affermatoche la locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, con la conseguenza che la censura motivata anche in ordine ad uno solo di tali elementi riapre la cognizione sull'intera statuizione, perché, impedendo la formazione del giudicato interno, impone al giudice di verificare la norma applicabile e la sua corretta interpretazione» (Cass.7 n. 16853/2018 e negli stessi termini Cass. n. 24783/2018 e Cass. n. 12202/2017). Dalla sentenza impugnata risulta che la domanda proposta dal Giordano era intesa ad ottenere il riconoscimento delle funzioni di Direttore di Dipartimento (a fronte del lo svolgimento delle funzioni di direttore del Dipartimento delle [OSCURATO:PERSONA], nonché dei compiti di Direttore del SERT di Manfredonia e di Cerignola, da lui coordinati in una prospettiva dipartimentale); su questa domanda si è pronunciato il Tribunale e su tale pronuncia si è incentrato l’appello, con cui è stato censurato il riconoscimento al Giordano delle funzioni di Direttore del Dipartimento delle [OSCURATO:PERSONA] (e delle maggiorazioni retributive conseguenti a tali funzioni dal 13.6.2000) Dalla sentenza impugnata non risulta un capo autonomo della sentenza del Tribunalepassibile di giudicato. L’unico motivo di appello, con cui è stato censurato il riconoscimento al Giordano delle funzioni di Direttore del Dipartimento delle [OSCURATO:PERSONA] (e delle maggiorazioni retributive conseguenti a tali funzioni dal 13.6.2000) ha dunque devoluto alla Corte territoriale la cognizione su tutti i fatti posti a fondamento della domanda e valutati dal primo giudice. 6. La prima sottocensura contenuta nel secondo motivo è inammissibile, in quanto l’omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. n. 10422/2019; Cass. n. 1876/2018 e Cass.n. 1701/2009). La seconda sottocensura contenuta nel secondo motivo è infondata. Non sussiste infatti l’omessa pronuncia sulla richiesta di rigetto del gravame in ragione dello svolgimento dell’incarico di direzione di più strutture complesse, ai sensi dell’art. 39, comma 9 del CCNL, avendo la sentenza impugnata ritenuto che il Giordano effettuava il coordinamento delle attività dei SERT di Cerignola e di Manfredonia non in qualità di Direttore di dipartimento, ma in veste di direttore di struttura complessa, svolgendone le tipiche funzioni (referente e organizzatore di riunioni con altri operatori del SERT e coordinamento delle loro attività). 7. Il terzo motivoè infondato. La dirigenza del servizio sanitario nazionale è disciplinata dal d. lgs. n. 165/2001, dalla contrattazione collettiva eda l d.lgs. n. 502/1992 . L’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 nel testo applicabile ratione temporis (antecedente alle modifiche apportate dal d.l. n. 158/2012) prevede che la dirigenza sanitaria “è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali”; aggiunge che “in sede di contrattazione collettiva nazionale sono previsti, in conformità ai principi e alle disposizioni del presente decreto, criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali nonché per l’assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per l’attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità di risultato”. Il comma 6, nel disciplinare le attribuzioni del dirigente di struttura complessa, stabilisce che allo stesso sono assegnate “oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell’ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale della stessa , e l’adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l’appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata”. Il successivo comma 7 stabilisce che “alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami disciplinato ai sendsi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483…gli incarichi di direzione di struttura complessa sono attribuiti a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484 e secondo le modalità dallo stesso stabilite, salvo quanto disposto dall’art. 15 ter, comma 2” il quale, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. n. 158/2012, prevedeva che l’incarico dovesse essere attribuito dal direttore generale “previo avviso da pubblicare nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica Italiana, sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da un’apposita commissione”. Il d.P.R. n. 483/1997, al quale il d. lgs. n. 502/1992 rinvia, detta una disciplina differenziata delle modalità di accesso a seconda del ruolo di appartenenza (medici, odontoiatri, farmacisti, veterinari, biologi, chimici, fisici, psicologi, avvocati, ingegneri, architetti, geologi, analisti, dirigenti amministrativi) ed il d.P.R. n. 484/1997 stabilisce all’art. 4 che per i dirigenti dell’area sanitaria (medici, odontoiatri, farmacisti, veterinari, biologi, chimici, fisici, psicologi) gli incarichi di secondo livello dirigenziale, ora corrispondenti a quelli di direzione di struttura complessa, “possono essere conferiti esclusivamente nelle discipline stabilite con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, , le regioni e le province autonome”. Dal complesso delle richiamate disposizioni emerge che il legislatore pur nell’unicità del ruolo, ha voluto valorizzare le specificità professionali di ciascun profilo, e non a caso ha tenuto a precisare che la graduazione degli incarichi deve essere effettuata tenendo conto delle “funzioni attribuite e delle connesse responsabilità” e che l’incarico di direzione di struttura complessa comporta l’attribuzione di funzioni direttive e organizzative che si aggiungono “a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali”(v. Cass. n. 31387/2019). Si è inoltre evidenziato che il legislatore, pur rinviando all’atto aziendale ed all’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’art. 8 quater, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 l’individuazione delle strutture e del numero degli incarichi conferibili, ha da un lato precisato che la direzione di strutture complesse deve essere conferita nel rispetto dei principi di cui al d.P.R. n. 484/1997, e dall’altro che il contratto individuale, nel definire oggetto, obiettivi e durata dell’incarico, deve attenersi ai “parametri indicati dal contratto collettivo nazionale per ciascun incarico” (art. 15 ter, comma 1), atteso che alla contrattazione collettiva il comma 1 dell’art. 15 attribuisce il potere di stabilire, in conformità ai principi e alle disposizioni del decreto legislativo, sia i criteri generali per la graduazione e l’assegnazione di funzioni dirigenziali, sia il trattamento economico fondamentale ed accessorio correlato alle funzioni stesse (art. 15 comma 1). In tale contesto normativo si è dunque inserita a pieno titolo la contrattazione con la qualesi è innanzitutto valorizzata la specificità dei profili professionali, attraverso l’istituzione di aree distinte della dirigenza del servizio sanitario, suddivisa in dirigenza medica e veterinaria da un lato, e dirigenza sanitaria, professionale, tecnica, amministrativa, dall’altro. Nelle premesse del CCNL 5.12.1996, le parti collettive hanno avvertito che la disciplina degli istituti contrattuali aveva tenuto conto “della peculiarità del [OSCURATO:PERSONA], ove la dirigenza è costituita per la maggior parte da dirigenti dell’area medica e veterinaria i quali sono chiamati a svolgere, oltre ai compiti assistenziali di prevenzione, cura, riabilitazione e tutela della salute pubblica, anche le attività gestionali proprie della dirigenza”. Con il CCNL 8.6.2000 si è evidenziato che “l’assunzione dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha come presupposto l’espletamento delle procedure concorsuali e selettive previste dai DD.PP.RR. 483 e 484 del 1997” (art. 13) ed il rinvio alle disposizioni regolamentari è stato ribadito dall’art. 29 del contratto, che disciplina l’affidamento e la revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa, stabilendo che detti incarichi “sono conferiti con le procedure previste dal d.P.R. n. 484/1997, nel limite del numero stabilito dall’atto aziendale…” e che “le aziende formulano, in via preventiva, i criteri per il conferimento, la conferma e la revoca degli incarichi di cui al comma 1. Detti criteri, prima della definitiva determinazione sono oggetto di concertazione con le rappresentanze sindacali di cui all’art. 10, comma 2.”. Quanto alla valutazione del dirigente il CCNL, in linea con le previsioni del d. lgs. n. 502/1992 (art. 15, commi 5 e 6) ed in ragione delle peculiarità proprie della dirigenza del [OSCURATO:PERSONA], prevede l’intervento, oltre che del nucleo di valutazione, del collegio tecnico, chiamato a valutare le “attività professionali svolte dal dirigente”, e la verifica condiziona il conferimento ed il rinnovo dell’incarico, che dipendono non solo dalle capacità gestionali del dirigente, verificate dal nucleo di valutazione, ma anche dalle specifiche competenze professionali. Dal complesso delle disposizioni sopra richiamate, emerge dunque che, nel determinare il trattamento economico, fondamentale ed accessorio spettante al dirigente medico, le parti collettive hanno apprezzato non solo la maggiore o minore complessità della struttura, ma anche la specifica competenza professionale che la direzione della struttura stessa richiede, competenza che condiziona sia il conferimento dell’incarico, da effettuarsi nel rispetto dei requisiti richiesti dal d.P.R.n. 484/1997, sia il rinnovo dello stesso (v. Cass. n. 31387/2019cit.). Si è inoltre evidenziato che l’art. 18 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel determinare la retribuzione del dirigente chiamato a dirigere la struttura semplice o complessa in attesa dell’espletamento delle necessarie procedure concorsuali o selettive, esclude che il preposto possa pretendere il trattamento economico fondamentale ed accessorio connesso alla maggiore complessità della struttura, trattamento che può essere rivendicato solo a condizione che l’incarico venga conferito nel rispetto delle procedure previste dalla legge e dal contratto, previa verifica delle competenze gestionali e professionali richieste per l’espletamento della funzione dirigenziale (v. Cass. nn. 21565/2018; Cass. n. 28151/2018; Cass. n. 28243/2018; Cass. n. 30912/2018 e Cass. n. 7863/2019). Si èpertanto escluso che il trattamento economico previsto dai CCNL per i dirigenti medici di struttura complessa possa essere rivendicato nell’ipotesi in cui un dirigente venga preposto ad una struttura complessa al di fuori delle procedure concorsuali e selettive disciplinati dagli stessi CCNL. La sentenza impugnata, da cui risultache l’unico incarico formalmente attribuito al Giordano era quello di Direttore del SERT di Manfredonia, è dunque conforme a tali principi. 8. Il quarto motivo è inammissibile, in quanto tende alla rivisitazione del fatto attraverso la valorizzazione dell’accertamento in fatto contenuto nella sentenza di primo grado, condiviso dall’atto di appello, nonché attraverso la rilettura dell’atto aziendale. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758). 9. Il ricorso va pertanto rigettato. 10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 11. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a l pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art.
Sentenza Cassazione n. 27157/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris