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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 139/1980

ECLI:IT:COST:1980:139
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

:

1. - Il 3 giugno 1931, [OSCURATO:PERSONA], cittadino italiano, contrasse matrimonio civile, a Cunski (Jugoslavia), con [OSCURATO:PERSONA].

Il 12 febbraio 1964, il tribunale di Fiume emise sentenza di divorzio tra i due.

Il successivo 25 gennaio 1965, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] si è unito a [OSCURATO:PERSONA], anch'essa cittadina italiana, con nuovo matrimonio civile celebrato a Millburne (Pennsylvanya - U.S.A.).

Il 7 marzo 1974, la Corte di appello di Trieste ha delibato la pronunzia di divorzio, come sopra emessa dal tribunale di Fiume, dandole efficacia in Italia.

Nel frattempo - essendosi il [OSCURATO:PERSONA] e la Grimalda trasferiti in Italia ed avendo quivi chiesto, il 29 settembre 1972, l'iscrizione anagrafica - era stata acclarata l'esistenza del precedente vincolo matrimoniale del [OSCURATO:PERSONA] (la cui pronunzia di scioglimento non era stata - come detto - ancora delibata in Italia); e da ciò aveva preso avvio un azione penale per bigamia a carico di [OSCURATO:PERSONA] e della Grimalda.

Nel corso del detto procedimento, il giudice istruttore del tribunale di Trieste, con ordinanza del 18 febbraio 1975, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 556, comma terzo, cod. pen., secondo cui il reato di bigamia è estinto "se il matrimonio contratto precedenteniente dal bigamo è dichiarato nullo ovvero è annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia".

La detta norma è sembrata, infatti, al giudice di Trieste in contrasto con il precetto costituzionale della eguaglianza (art. 3 Cost.), in quanto non pone "sullo stesso piano del soggetto che oggi pacificamente fruisce della causa di estinzione, della quale si discute, colui che, avendo contratto il secondo matrimonio all'estero in data successiva alla pronunzia di divorzio dal primo, ottenga tramite la delibazione in Italia della sentenza di divorzio straniera, la relativa annotazione della cessazione del vincolo sui registri dello stato civile".

La rilevanza della questione è motivata in base alla considerazione che la reductio ad legitimitatem della disposizione impugnata, nei sensi indicati, consentirebbe, nel giudizio a quo di dichiarare estinto il reato di bigamia ascritto agli imputati.

La questione stessa sarebbe, inoltre, sempre secondo il giudice di rinvio, non manifestamente infondata, poiché le situazioni comparate e (allo stato) diversamente disciplinate sarebbero, in realtà, "del tutto omogenee sul piano sostanziale e giuridico".

2. - Nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per mezzo dell'Avvocatura di Stato.

La quale, in via preliminare, ha sollecitato la restituzione degli atti per nuovo esame sul punto della rilevanza, in quanto il giudice a quo non si sarebbe posto il problema della ipotizzabilità stessa del reato di bigamia, in conseguenza della intervenuta delibazione avente effetto retroattivo.

E, nel merito, ha sostenuto l'infondatezza della questione sollevata, per la sostanziale diversità delle fattispecie poste a raffronto. : Come in narrativa detto, il giudice istruttore del tribunale di Trieste, sottopone alla Corte la questione se l'art. 556, comma terzo, del codice penale, secondo cui il reato di bigamia è estinto se il matrimonio contratto precedentemente dal bigamo è dichiarato nullo ovvero annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, contrasti con l'articolo

3. della Costituzione, "in quanto non pone sullo stesso piano del soggetto che fruisce della causa di estinzione colui che, avendo contratto il secondo matrimonio all'estero in data successiva alla pronuncia di divorzio dal primo, ottenga, tramite la delibazione in Italia della sentenza di divorzio straniera, la relativa annotazione della cessazione del vincolo sui registri dello stato civile".

Risulta però dagli atti del giudizio a quo, e dalla stessa esposizione fattane nell'ordinanza di rinvio, che, nella specie - trattandosi di delitto commesso all'estero, da cittadini italiani, per il quale non è stata presentata né la richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia, né l'istanza della persona offesa, di cui all'art. 9 cpv. del codice penale - l'azione è allo stato improcedibile ai sensi del predetto art. 9.

Pertanto, poiché le cause di improcedibilità sono evidentemente pregiudiziali rispetto alle cause di estinzione del reato (alla cui applicazione ha, invece, riguardo l'odierna questione di legittimità costituzionale), ne discende che la questione stessa risulta del tutto irrilevante nel processo a quo.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 556, comma terzo, cod. pen., sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1980.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: 1. - Il 3 giugno 1931, [OSCURATO:PERSONA], cittadino italiano, contrasse matrimonio civile, a Cunski (Jugoslavia), con [OSCURATO:PERSONA]. Il 12 febbraio 1964, il tribunale di Fiume emise sentenza di divorzio tra i due. Il successivo 25 gennaio 1965, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] si è unito a [OSCURATO:PERSONA], anch'essa cittadina italiana, con nuovo matrimonio civile celebrato a Millburne (Pennsylvanya - U.S.A.). Il 7 marzo 1974, la Corte di appello di Trieste ha delibato la pronunzia di divorzio, come sopra emessa dal tribunale di Fiume, dandole efficacia in Italia. Nel frattempo - essendosi il [OSCURATO:PERSONA] e la Grimalda trasferiti in Italia ed avendo quivi chiesto, il 29 settembre 1972, l'iscrizione anagrafica - era stata acclarata l'esistenza del precedente vincolo matrimoniale del [OSCURATO:PERSONA] (la cui pronunzia di scioglimento non era stata - come detto - ancora delibata in Italia); e da ciò aveva preso avvio un azione penale per bigamia a carico di [OSCURATO:PERSONA] e della Grimalda. Nel corso del detto procedimento, il giudice istruttore del tribunale di Trieste, con ordinanza del 18 febbraio 1975, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 556, comma terzo, cod. pen., secondo cui il reato di bigamia è estinto "se il matrimonio contratto precedenteniente dal bigamo è dichiarato nullo ovvero è annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia". La detta norma è sembrata, infatti, al giudice di Trieste in contrasto con il precetto costituzionale della eguaglianza (art. 3 Cost.), in quanto non pone "sullo stesso piano del soggetto che oggi pacificamente fruisce della causa di estinzione, della quale si discute, colui che, avendo contratto il secondo matrimonio all'estero in data successiva alla pronunzia di divorzio dal primo, ottenga tramite la delibazione in Italia della sentenza di divorzio straniera, la relativa annotazione della cessazione del vincolo sui registri dello stato civile". La rilevanza della questione è motivata in base alla considerazione che la reductio ad legitimitatem della disposizione impugnata, nei sensi indicati, consentirebbe, nel giudizio a quo di dichiarare estinto il reato di bigamia ascritto agli imputati. La questione stessa sarebbe, inoltre, sempre secondo il giudice di rinvio, non manifestamente infondata, poiché le situazioni comparate e (allo stato) diversamente disciplinate sarebbero, in realtà, "del tutto omogenee sul piano sostanziale e giuridico". 2. - Nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per mezzo dell'Avvocatura di Stato. La quale, in via preliminare, ha sollecitato la restituzione degli atti per nuovo esame sul punto della rilevanza, in quanto il giudice a quo non si sarebbe posto il problema della ipotizzabilità stessa del reato di bigamia, in conseguenza della intervenuta delibazione avente effetto retroattivo. E, nel merito, ha sostenuto l'infondatezza della questione sollevata, per la sostanziale diversità delle fattispecie poste a raffronto. : Come in narrativa detto, il giudice istruttore del tribunale di Trieste, sottopone alla Corte la questione se l'art. 556, comma terzo, del codice penale, secondo cui il reato di bigamia è estinto se il matrimonio contratto precedentemente dal bigamo è dichiarato nullo ovvero annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, contrasti con l'articolo 3. della Costituzione, "in quanto non pone sullo stesso piano del soggetto che fruisce della causa di estinzione colui che, avendo contratto il secondo matrimonio all'estero in data successiva alla pronuncia di divorzio dal primo, ottenga, tramite la delibazione in Italia della sentenza di divorzio straniera, la relativa annotazione della cessazione del vincolo sui registri dello stato civile". Risulta però dagli atti del giudizio a quo, e dalla stessa esposizione fattane nell'ordinanza di rinvio, che, nella specie - trattandosi di delitto commesso all'estero, da cittadini italiani, per il quale non è stata presentata né la richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia, né l'istanza della persona offesa, di cui all'art. 9 cpv. del codice penale - l'azione è allo stato improcedibile ai sensi del predetto art. 9. Pertanto, poiché le cause di improcedibilità sono evidentemente pregiudiziali rispetto alle cause di estinzione del reato (alla cui applicazione ha, invece, riguardo l'odierna questione di legittimità costituzionale), ne discende che la questione stessa risulta del tutto irrilevante nel processo a quo. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 556, comma terzo, cod. pen., sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1980. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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