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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2024

Cassazione n. 16201/2024

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7991/20 17 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Gradisca n. 7 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - c ontroricorre nte e ricorrente incidentale – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, n. 3697/2016 depositata in data 19/12/2016 e notificata in data 25/01/2017; Detrazione spese per interventi risparmio energetico-società - immobili locati udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal relatore consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA], per il periodo d'imposta 2009, ai sensi dall’art. 1, commi 344 e seguenti, della l. n. 296 del 2006, indicava in dichiarazione, in proporzione alla quota di partecipazione nella società [OSCURATO:SOCIETA]., le spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, eseguiti su un immobile diproprietà della società.

2. L’Ufficio, con cartella ex art. 36 - ter d.P.R. n. 600 del 1973, recuperava a tassazione la somma portata in detrazione, sull’assunto che l'immobile, oggetto dell’attività di impresa, era stato locato alla [OSCURATO:SOCIETA].; l'Ufficio in particolare riteneva insussistentila necessaria natura strumentale dell’immobile all’attività di impresa, trattandosi di bene merce (la società svolgeva attività di locazione di immobili), nonché il possesso o detenzione dell'immobile, in quanto concesso in locazionea terzi.

3. Il contribuente impugnava la cartella davanti alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], la quale accoglieva il ricorso.

4. Avverso tale decisione proponeva appello l’ufficio , avanti la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, che lo rigettava.

5. Contro tale decisione propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, in base a un motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato affidato a un motivo.

6. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per la quale il controricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo del ricorso erariale, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 344 e ss.,della l. n. 296 del 2006 e dell’art. 2del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché dell’art. 43 d.P.R. n. 917 de l 1986,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; si deduce infatti che la CTR abbia errato nel ritenere applicabile il beneficio in capo al la società esercente l’attività di locazione di immobili, qualificando il bene quale strumentale anziché merce, e mancando il requisito del possesso, elemento costitutivo del diritto al beneficio.

Con il ricorso incidentale condizionato il contribuente deduce nullità della sentenza,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., avendo la CTR omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità deimotivi.

2. Il ricorso erariale, affidato ad unico motivo, è infondato.

Fermo orientamento della sezione tributaria di questa Corte ha affermato che il beneficio fiscale, di cui all'art. 1, commi 344 e ss. della l. n. 296 del 2006, per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa (incluse le società anche se esercenti la locazione di immobili), i quali abbiano sostenuto spese per l'esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi, trattandosi di un'agevolazione volta ad incentivare il miglioramento energetico dell'intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell'interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, come si evince, peraltro, dalla formulazione letterale della predetta disposizione normativa che, non contemplando limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo, prevede una generalizzata operatività della detrazione d'imposta(Cass. 23/07/2019, n. 19815 e 19816, all’esito di udienza pubblica tematica, seguite da numerosi altri arresti tra cui Cass. 12/11/2019, n. 29163; Cass. 25/09/2020, n. 20315; Cass. 15/01/2021, n. 582;Cass. 19/11/2021, n. 35454; Cass.17/05/2022, n. 15672).In tal senso questa Corte si è peraltro pronunciata, ai soli fini della soccombenza virtuale, negli analoghi contenziosi intrapresi per gli altri soci della [OSCURATO:SOCIETA] (Cass. 19/07/2022, nn. 22619, 22632, 22643; Cass. 9/09/2022, nn. 26675, 26676, 26678).

A tale principi o, cui va data continuità, si è attenuta la CTR e pertanto il ricorso principale va rigettato.

3. Il ricorso incidentale è stato espressamente proposto come condizionato all’accoglimento del ricorso principale e non va quindi esaminato, dovendo ritenersi assorbito.

4. Alla soccombenza segue condanna al pagamento delle spese di lite.

Rilevato che risulta soccombente l'Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il d.P.R. n. 30/05/2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.M. rigetta il ricorso principale, dichiarando assorbito quello incidentale condizionato; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, che liquida in euro2.300,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7991/20 17 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Gradisca n. 7 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - c ontroricorre nte e ricorrente incidentale – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, n. 3697/2016 depositata in data 19/12/2016 e notificata in data 25/01/2017; Detrazione spese per interventi risparmio energetico-società - immobili locati udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal relatore consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA], per il periodo d'imposta 2009, ai sensi dall’art. 1, commi 344 e seguenti, della l. n. 296 del 2006, indicava in dichiarazione, in proporzione alla quota di partecipazione nella società [OSCURATO:SOCIETA]., le spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, eseguiti su un immobile diproprietà della società. 2. L’Ufficio, con cartella ex art. 36 - ter d.P.R. n. 600 del 1973, recuperava a tassazione la somma portata in detrazione, sull’assunto che l'immobile, oggetto dell’attività di impresa, era stato locato alla [OSCURATO:SOCIETA].; l'Ufficio in particolare riteneva insussistentila necessaria natura strumentale dell’immobile all’attività di impresa, trattandosi di bene merce (la società svolgeva attività di locazione di immobili), nonché il possesso o detenzione dell'immobile, in quanto concesso in locazionea terzi. 3. Il contribuente impugnava la cartella davanti alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], la quale accoglieva il ricorso. 4. Avverso tale decisione proponeva appello l’ufficio , avanti la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, che lo rigettava. 5. Contro tale decisione propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, in base a un motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato affidato a un motivo. 6. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per la quale il controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con l’unico motivo del ricorso erariale, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 344 e ss.,della l. n. 296 del 2006 e dell’art. 2del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché dell’art. 43 d.P.R. n. 917 de l 1986,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; si deduce infatti che la CTR abbia errato nel ritenere applicabile il beneficio in capo al la società esercente l’attività di locazione di immobili, qualificando il bene quale strumentale anziché merce, e mancando il requisito del possesso, elemento costitutivo del diritto al beneficio. Con il ricorso incidentale condizionato il contribuente deduce nullità della sentenza,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., avendo la CTR omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità deimotivi. 2. Il ricorso erariale, affidato ad unico motivo, è infondato. Fermo orientamento della sezione tributaria di questa Corte ha affermato che il beneficio fiscale, di cui all'art. 1, commi 344 e ss. della l. n. 296 del 2006, per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa (incluse le società anche se esercenti la locazione di immobili), i quali abbiano sostenuto spese per l'esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi, trattandosi di un'agevolazione volta ad incentivare il miglioramento energetico dell'intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell'interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, come si evince, peraltro, dalla formulazione letterale della predetta disposizione normativa che, non contemplando limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo, prevede una generalizzata operatività della detrazione d'imposta(Cass. 23/07/2019, n. 19815 e 19816, all’esito di udienza pubblica tematica, seguite da numerosi altri arresti tra cui Cass. 12/11/2019, n. 29163; Cass. 25/09/2020, n. 20315; Cass. 15/01/2021, n. 582;Cass. 19/11/2021, n. 35454; Cass.17/05/2022, n. 15672).In tal senso questa Corte si è peraltro pronunciata, ai soli fini della soccombenza virtuale, negli analoghi contenziosi intrapresi per gli altri soci della [OSCURATO:SOCIETA] (Cass. 19/07/2022, nn. 22619, 22632, 22643; Cass. 9/09/2022, nn. 26675, 26676, 26678). A tale principi o, cui va data continuità, si è attenuta la CTR e pertanto il ricorso principale va rigettato. 3. Il ricorso incidentale è stato espressamente proposto come condizionato all’accoglimento del ricorso principale e non va quindi esaminato, dovendo ritenersi assorbito. 4. Alla soccombenza segue condanna al pagamento delle spese di lite. Rilevato che risulta soccombente l'Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il d.P.R. n. 30/05/2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater (Cass. 29/01/2016, n. 1778). P.Q.M. rigetta il ricorso principale, dichiarando assorbito quello incidentale condizionato; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, che liquida in euro2.300,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi,
Sentenza Cassazione n. 16201/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris