Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 06771/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1252/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] G. B. MARTINI 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché con [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avverso la SENTENZA d el [OSCURATO:PERSONA] n. 807/2022 depositata il 25/05/2022.Preliminarmente si dà atto che è pervenuta la costituzione in giudizio della [OSCURATO:PERSONA], soggetto non presente nei precedenti gradi di giudizio e neppure destinatario della notifica del ricorso, il quale nel proprio atto fa, peraltro, riferimento ad una sentenza della Corte di merito diversa da quella impugnata in questa sede con il ricorso introduttivo del presente giudizio, sicchéil controricorso di tale Azienda è inammissibile.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali in favore , per le ragioni già esposte,della sola [OSCURATO:PERSONA], che vanno liquidate come indispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, [OSCURATO:PERSONA] , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 400,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1252/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] G. B. MARTINI 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché con [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avverso la SENTENZA d el [OSCURATO:PERSONA] n. 807/2022 depositata il 25/05/2022.Preliminarmente si dà atto che è pervenuta la costituzione in giudizio della [OSCURATO:PERSONA], soggetto non presente nei precedenti gradi di giudizio e neppure destinatario della notifica del ricorso, il quale nel proprio atto fa, peraltro, riferimento ad una sentenza della Corte di merito diversa da quella impugnata in questa sede con il ricorso introduttivo del presente giudizio, sicchéil controricorso di tale Azienda è inammissibile. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali in favore , per le ragioni già esposte,della sola [OSCURATO:PERSONA], che vanno liquidate come indispositivo. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, [OSCURATO:PERSONA] , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 400,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di