CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 2025
Cassazione n. 24057/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge in relazione alla condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; nel caso di specie, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la Corte di appello ha ritenuto che l'imputato abbia posto in essere artifici e raggiri sulla base di considerazioni logiche e coerenti (a tal proposito, si vedano le pagine 2-3 della sentenza impugnata); In questo contesto non rileverebbe l'astratta inidoneità di mezzi utilizzati per l'induzione in errore - un assegno bancario scoperto con la stampigliatura in lire - né la superficialità della vittima che pure si sarebbe potuta accorgere della truffa, in quanto l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità afferma che in tema di truffa, qualora sia stato accertato il nesso di causalità tra l'artificio o il raggiro e l'altrui induzione in errore, non è necessario stabilire l'idoneità in astratto dei mezzi usati quando in concreto essi si siano dimostrati idonei a trarre in errore né vale ad escludere il delitto l'eventuale difetto di diligenza della persona offesa (da ultimo, Sez. 2, n. 6684 del 12/01/2023, Perez, non mass.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] e e