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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021

Cassazione n. 44069/2021

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di ricettazione, dichiarando prescritto il reato di cui all'art. 474 cod.pen.. 1.1 Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, tenuto conto che il reato era stato derubricato in quello previsto dal secondo comma dell'art. 648 cod.pen. e non aveva applicato la recidiva contestata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (vedi Sez.2, Sentenza n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 - 01); pertanto, poiché il reato risulta commesso in data 23 novembre 2011, il termine di prescrizione è da individuare nel 23 novembre 2021, non ancora decorso.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] PieroMessini D'Agostini rD E. P Ys i [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di ricettazione, dichiarando prescritto il reato di cui all'art. 474 cod.pen.. 1.1 Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, tenuto conto che il reato era stato derubricato in quello previsto dal secondo comma dell'art. 648 cod.pen. e non aveva applicato la recidiva contestata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (vedi Sez.2, Sentenza n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 - 01); pertanto, poiché il reato risulta commesso in data 23 novembre 2011, il termine di prescrizione è da individuare nel 23 novembre 2021, non ancora decorso. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] PieroMessini D'Agostini rD E. P Ys i [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44069/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris