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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 25496/2022

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19199/2014 R.G. proposto da D'AMICO Giuseppe, n. a [OSCURATO:PERSONA] (IS) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], r. a Colleferro, [OSCURATO:PERSONA] della Rosa, s.n.c., C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], in proprio quale già socio della [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] D'AMICO & C. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] & C. [OSCURATO:PERSONA]), nonché quale legale rappresentante e liquidatore della medesima società, già con sede a Colleferro, Via degli atleti s.n.c., C.F 7153080580, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] a Roma, Via A. Bafile, n. 2 - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - con troricorrente - e contro Agenzia delle entrate-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante "pro tempore", con sede a Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 c/d - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 203/38/13, depositata il 31.5.2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Propone ricorso per cassazione D'AMICO Giuseppe, "in proprio quale già socio della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di D'[OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione", "nonché quale legale rappresentante e liquidatore della medesima società in accomandita semplice" avverso la sentenza n. 203/38/2013 del 15 maggio 2013, depositata il 31 maggio 2013, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio-Roma accoglieva l'appello principale dell'Agenzia delle entrate e rigettava quello incidentale della società in relazione alla sentenza n. 75/08/2010 dell'il. gennaio 2010 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma di parziale accoglimento dell'impugnazione dell'avviso di accertamento n. 882202001000011/08, in ragione del quale erano state accertate a carico della società, per l'anno d'imposta 2003, maggiori IRAP ed IVA, con conseguente irrogazione di sanzioni.

In particolare, la CTR, premesso come la CTP avesse accolto l'impugnazione della società solo relativamente alle riprese concernenti la cessione di un immobile, ritenendo legittimo nel resto l'avviso (che traeva origine dalle risultanze di un p.v.c. redatto a seguito di verifica fiscale, da cui erano emerse, oltreché l'assoggettabilità all'IVA di detta cessione, l'omessa contabilizzazione di ricavi desunti da movimentazioni bancarie e l'insussistenza di un credito IVA), affermava 1) essere l'avviso stesso compiutamente e correttamente motivato; 2) essersi legittimamente l'Amministrazione avvalsa delle presunzioni di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, invitte dalla società; 3) non rientrare la cessione dell'immobile in nessuna delle due pur diverse fattispecie da questa invocate, né in quella di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (cessione gratuita di beni), né in quella di cui all'art. 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (irrilevanza di talune operazioni ai fini dell'IVA).

Il ricorso per cassazione è affidato a sei motivi, cui resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso.

Il ricorrente ulteriormente illustra le sue ragioni con memoria datata 20 aprile 2020. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2495, secondo comma, 2312 e 2324 cod. civ., dell'art. 24 Cost., degli artt. 42, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, 21-septies della legge n. 241 del 1990 e degli artt. 156, 157 e 160 cod. proc. civ., con riferimento alla rilevabilità "ex officio" dell'inesistenza e/o nullità dell'atto impositivo notificato a società cancellata dal registro delle imprese e conseguentemente estinta.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3), 4) e 5), cod. proc. civ., inammissibilità del ricorso in appello per mancata produzione od apposizione dell'autorizzazione della Direzione regionale delle entrate ex art. 52, secondo comma, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3), 4) e 5), cod. proc. civ., omessa pronuncia ed omesso esame di fatto controverso decisivo con riferimento alla contestazione del disconoscimento del credito IVA in ordine a fatture dell'anno 2008 ritenute emesse a fronte di operazioni inesistenti.

Con il quarto motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 51 della legge n. 342 del 2000.

Con il quinto motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 39 e 40 d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 1, 51 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 5, 85 e 109 t.u.i.r., con riferimento agli artt. 2697 e 2729 cod. civ., nonché omessa o apparente motivazione sul punto.

Con il sesto motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3), 4) e 5), cod. proc. civ., omesso esame in ordine alla presunta violazione del litisconsorzio necessario sollevata dall'appellante, quale profilo preliminare ed assorbente della controversia.

Il ricorso è inammissibile.

Esso è proposto dal D'Amico in una duplice qualità: "in proprio quale già socio della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di D'[OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione", e "quale legale rappresentante e liquidatore della medesima società in accomandita semplice".Dal ricorso emerge che, come peraltro già fatto constare alla CTR, il 20 settembre 2006, la società era stata cancellata dal registro delle imprese (p. 12).

In relazione agli effetti della cancellazione di una società dal registro delle imprese, viene in linea di conto il duplice insegnamento di Sez.

U, n. 4060 del 22/02/2010, la quale, da un lato, ha stabilito che la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, soltanto nel caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che, modificando l'art. 2495, secondo comma, cod. civ., ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione (Rv. 612083-01), e, dall'altro lato, ha soggiunto che una lettura costituzionalmente orientata del predetto art. 2495, secondo comma, cod. civ., come modificato, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termift in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità, nell'ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003, ovvero con decorrenza dal r gennaio 2004, nell'ipotesi in cui essa abbia avuto luogo in data anteriore (Rv. 612084-01).

Costituisce inoltre "diritto vivente" l'insegnamento a termini del quale, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società nòn si estingue, perché ciò sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, e i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa (Sez.

U, nn. 6070 e 6072 del 12/03/2013).

In applicazione dei superiori principi, ed in conformità alle indicazioni rivenienti da Sez. 5, n. 15637 del 22/01/2019, deve rilevarsi, alla stregua di valutazioni che, attenendo alle condizioni dell'azione, sono suscettibili di essere svolte d'ufficio, come il ricorso per cassazione che ne occupa sia inammissibile.

In particolare: - lo è in quanto dal D'Amico presentato "in proprio quale già socio" della società, giacché egli, da un lato, non allega e non prova (né riferisce di averlo fatto in precedenza) la sua qualità di "già socio" [Sez. 3, n. 25869 del 16/11/2020 (Rv. 659853-01)], e, dall'altro, in ogni caso, non consta aver partecipato "in proprio" né al primo né al secondo grado di giudizio.

Invero, dal ricorso per cassazione emerge che il ricorso introduttivo del giudizio è stato proposto dal Piacentini "nella qualità di rappresentante legale, socio ed autore delle violazioni della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] [& C.] in liquidazione" (p. 4) e "l'atto denominato 'controdeduzioni e appello incidentale" è stato depositato "dalla società" (p. 11), come del resto indicato, con maggior precisione, nella sentenza impugnata, laddove leggesi che "la società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione[,] ora modificata in [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di D'[OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione[,] appellata[,] contesta [...] le argomentazioni dell'appellante e propone appello incidentale" (cfr., in part., par. 4); - lo è pure in quanto dal medesimo cumulativamente presentato "quale legale rappresentante e liquidatore" della società, giacché egli spende la rappresentanza di un ente non più esistente, in forza della quale, tra l'altro, ha conferito un'inesistente procura speciale al difensore per proporre l'impugnazione [cfr., in termini, Sez. 5, n. 17360 del 17/06/2021 (Rv. 661475-01)], Quanto appena osservato offre l'abbrivio per rilevare, in relazione all'impugnazione originariamente proposta avverso l'avviso di accertamento, come parimenti inammissibili fossero sia il ricorso introduttivo del giudizio, limitatamente alla società, sia, "a fortiori", l'appello incidentale della medesima.

Più precisamente: - il ricorso introduttivo proposto dal Piacentini "nella qualità di rappresentante legale" della società lo era (a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente a p. 4 della memoria, laddove evoca, a supporto della legittimazione attiva del predetto, l'essere "mero consegnatario dell'avviso") per l'inesistenza in sé della società; - per lo stesso motivo era inammissibile l'appello incidentale avverso la sentenza di primo grado proposto solo dalla società.

Per mera completezza, pare opportuno rilevare che ammissibile, invece, era il ricorso introduttivo proposto dal Piacentini "nella qualità di [...] socio ed autore delle violazioni"; oltretutto, sul rapporto processuale introdotto da tale ricorso, in cui egli spendeva qualità personali, sia come (ex) socio sia come autore delle violazioni, si è consolidato il giudicato, atteso che il medesimo, nelle ridette qualità, non consta aver proposto appello.

Le spese seguono la soccombenza.

Le stesse sono liquidate, a termini di tariffa, come da dispositivo.

In ragione dell'esito del giudizio, deve dichiararsi il ricorrente tenuto al pagamento del doppio contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di D'AMICO Giuseppe quale ex socio della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di D'[OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione, già [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione, e, decidendo sul ricorso, dichiara inammissibile l'impugnazione originariamente proposta da detta società avverso l'avviso di accertamento oggetto di giudizio.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.

CA-dtico 4.e, (2:4 /),(2•65 PriA IL[5:1Clar i n - i.iui . • pagamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19199/2014 R.G. proposto da D'AMICO Giuseppe, n. a [OSCURATO:PERSONA] (IS) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], r. a Colleferro, [OSCURATO:PERSONA] della Rosa, s.n.c., C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], in proprio quale già socio della [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] D'AMICO & C. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] & C. [OSCURATO:PERSONA]), nonché quale legale rappresentante e liquidatore della medesima società, già con sede a Colleferro, Via degli atleti s.n.c., C.F 7153080580, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] a Roma, Via A. Bafile, n. 2 - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - con troricorrente - e contro Agenzia delle entrate-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante "pro tempore", con sede a Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 c/d - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 203/38/13, depositata il 31.5.2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Propone ricorso per cassazione D'AMICO Giuseppe, "in proprio quale già socio della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di D'[OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione", "nonché quale legale rappresentante e liquidatore della medesima società in accomandita semplice" avverso la sentenza n. 203/38/2013 del 15 maggio 2013, depositata il 31 maggio 2013, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio-Roma accoglieva l'appello principale dell'Agenzia delle entrate e rigettava quello incidentale della società in relazione alla sentenza n. 75/08/2010 dell'il. gennaio 2010 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma di parziale accoglimento dell'impugnazione dell'avviso di accertamento n. 882202001000011/08, in ragione del quale erano state accertate a carico della società, per l'anno d'imposta 2003, maggiori IRAP ed IVA, con conseguente irrogazione di sanzioni. In particolare, la CTR, premesso come la CTP avesse accolto l'impugnazione della società solo relativamente alle riprese concernenti la cessione di un immobile, ritenendo legittimo nel resto l'avviso (che traeva origine dalle risultanze di un p.v.c. redatto a seguito di verifica fiscale, da cui erano emerse, oltreché l'assoggettabilità all'IVA di detta cessione, l'omessa contabilizzazione di ricavi desunti da movimentazioni bancarie e l'insussistenza di un credito IVA), affermava 1) essere l'avviso stesso compiutamente e correttamente motivato; 2) essersi legittimamente l'Amministrazione avvalsa delle presunzioni di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, invitte dalla società; 3) non rientrare la cessione dell'immobile in nessuna delle due pur diverse fattispecie da questa invocate, né in quella di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (cessione gratuita di beni), né in quella di cui all'art. 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (irrilevanza di talune operazioni ai fini dell'IVA). Il ricorso per cassazione è affidato a sei motivi, cui resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso. Il ricorrente ulteriormente illustra le sue ragioni con memoria datata 20 aprile 2020. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2495, secondo comma, 2312 e 2324 cod. civ., dell'art. 24 Cost., degli artt. 42, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, 21-septies della legge n. 241 del 1990 e degli artt. 156, 157 e 160 cod. proc. civ., con riferimento alla rilevabilità "ex officio" dell'inesistenza e/o nullità dell'atto impositivo notificato a società cancellata dal registro delle imprese e conseguentemente estinta. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3), 4) e 5), cod. proc. civ., inammissibilità del ricorso in appello per mancata produzione od apposizione dell'autorizzazione della Direzione regionale delle entrate ex art. 52, secondo comma, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3), 4) e 5), cod. proc. civ., omessa pronuncia ed omesso esame di fatto controverso decisivo con riferimento alla contestazione del disconoscimento del credito IVA in ordine a fatture dell'anno 2008 ritenute emesse a fronte di operazioni inesistenti. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 51 della legge n. 342 del 2000. Con il quinto motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 39 e 40 d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 1, 51 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 5, 85 e 109 t.u.i.r., con riferimento agli artt. 2697 e 2729 cod. civ., nonché omessa o apparente motivazione sul punto. Con il sesto motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3), 4) e 5), cod. proc. civ., omesso esame in ordine alla presunta violazione del litisconsorzio necessario sollevata dall'appellante, quale profilo preliminare ed assorbente della controversia. Il ricorso è inammissibile. Esso è proposto dal D'Amico in una duplice qualità: "in proprio quale già socio della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di D'[OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione", e "quale legale rappresentante e liquidatore della medesima società in accomandita semplice".Dal ricorso emerge che, come peraltro già fatto constare alla CTR, il 20 settembre 2006, la società era stata cancellata dal registro delle imprese (p. 12). In relazione agli effetti della cancellazione di una società dal registro delle imprese, viene in linea di conto il duplice insegnamento di Sez. U, n. 4060 del 22/02/2010, la quale, da un lato, ha stabilito che la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, soltanto nel caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che, modificando l'art. 2495, secondo comma, cod. civ., ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione (Rv. 612083-01), e, dall'altro lato, ha soggiunto che una lettura costituzionalmente orientata del predetto art. 2495, secondo comma, cod. civ., come modificato, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termift in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità, nell'ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003, ovvero con decorrenza dal r gennaio 2004, nell'ipotesi in cui essa abbia avuto luogo in data anteriore (Rv. 612084-01). Costituisce inoltre "diritto vivente" l'insegnamento a termini del quale, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società nòn si estingue, perché ciò sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, e i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa (Sez. U, nn. 6070 e 6072 del 12/03/2013). In applicazione dei superiori principi, ed in conformità alle indicazioni rivenienti da Sez. 5, n. 15637 del 22/01/2019, deve rilevarsi, alla stregua di valutazioni che, attenendo alle condizioni dell'azione, sono suscettibili di essere svolte d'ufficio, come il ricorso per cassazione che ne occupa sia inammissibile. In particolare: - lo è in quanto dal D'Amico presentato "in proprio quale già socio" della società, giacché egli, da un lato, non allega e non prova (né riferisce di averlo fatto in precedenza) la sua qualità di "già socio" [Sez. 3, n. 25869 del 16/11/2020 (Rv. 659853-01)], e, dall'altro, in ogni caso, non consta aver partecipato "in proprio" né al primo né al secondo grado di giudizio. Invero, dal ricorso per cassazione emerge che il ricorso introduttivo del giudizio è stato proposto dal Piacentini "nella qualità di rappresentante legale, socio ed autore delle violazioni della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] [& C.] in liquidazione" (p. 4) e "l'atto denominato 'controdeduzioni e appello incidentale" è stato depositato "dalla società" (p. 11), come del resto indicato, con maggior precisione, nella sentenza impugnata, laddove leggesi che "la società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione[,] ora modificata in [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di D'[OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione[,] appellata[,] contesta [...] le argomentazioni dell'appellante e propone appello incidentale" (cfr., in part., par. 4); - lo è pure in quanto dal medesimo cumulativamente presentato "quale legale rappresentante e liquidatore" della società, giacché egli spende la rappresentanza di un ente non più esistente, in forza della quale, tra l'altro, ha conferito un'inesistente procura speciale al difensore per proporre l'impugnazione [cfr., in termini, Sez. 5, n. 17360 del 17/06/2021 (Rv. 661475-01)], Quanto appena osservato offre l'abbrivio per rilevare, in relazione all'impugnazione originariamente proposta avverso l'avviso di accertamento, come parimenti inammissibili fossero sia il ricorso introduttivo del giudizio, limitatamente alla società, sia, "a fortiori", l'appello incidentale della medesima. Più precisamente: - il ricorso introduttivo proposto dal Piacentini "nella qualità di rappresentante legale" della società lo era (a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente a p. 4 della memoria, laddove evoca, a supporto della legittimazione attiva del predetto, l'essere "mero consegnatario dell'avviso") per l'inesistenza in sé della società; - per lo stesso motivo era inammissibile l'appello incidentale avverso la sentenza di primo grado proposto solo dalla società. Per mera completezza, pare opportuno rilevare che ammissibile, invece, era il ricorso introduttivo proposto dal Piacentini "nella qualità di [...] socio ed autore delle violazioni"; oltretutto, sul rapporto processuale introdotto da tale ricorso, in cui egli spendeva qualità personali, sia come (ex) socio sia come autore delle violazioni, si è consolidato il giudicato, atteso che il medesimo, nelle ridette qualità, non consta aver proposto appello. Le spese seguono la soccombenza. Le stesse sono liquidate, a termini di tariffa, come da dispositivo. In ragione dell'esito del giudizio, deve dichiararsi il ricorrente tenuto al pagamento del doppio contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di D'AMICO Giuseppe quale ex socio della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di D'[OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione, già [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione, e, decidendo sul ricorso, dichiara inammissibile l'impugnazione originariamente proposta da detta società avverso l'avviso di accertamento oggetto di giudizio. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito. CA-dtico 4.e, (2:4 /),(2•65 PriA IL[5:1Clar i n - i.iui . • pagamen
Sentenza Cassazione n. 25496/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris