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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 gennaio 2024

Cassazione n. 30973/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, Francesca CERONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] AMOROSO volta a ottenere l'affidamento al servizio sociale. [OSCURATO:PERSONA] AMOROSO, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato.

Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente (dichiarazione resa alla matricola in data 8 gennaio 2024), il quale ha proposto il ricorso personalmente in violazione dell'art. 613, comma 1, coi proc. pen.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 lugl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, Francesca CERONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] AMOROSO volta a ottenere l'affidamento al servizio sociale. [OSCURATO:PERSONA] AMOROSO, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente (dichiarazione resa alla matricola in data 8 gennaio 2024), il quale ha proposto il ricorso personalmente in violazione dell'art. 613, comma 1, coi proc. pen. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 lugl