Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 118/1991
ECLI:IT:COST:1991:118
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - [OSCURATO:PERSONA] di Roma, adito da [OSCURATO:PERSONA], licenziato in
tronco, sotto forma di destituzione di diritto, in data 13 aprile
1988, dall'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato, a seguito della sentenza
definitiva di condanna del 22 dicembre 1987 per uno dei reati
indicati nell'art. 119, lettera a), della legge 26 marzo 1958, n.
425, nel rilievo che, per effetto della riforma dell'Ente di cui alla
legge n. 210 del 1985, il rapporto di lavoro era di natura privata e
che, quindi, in applicazione delle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del
1970 (Statuto dei lavoratori), il licenziamento senza giusta causa
era illegittimo, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 119, lett. a), della citata legge n. 425 del
1958 la quale, prevedendo la destituzione automatica ed escludendo il
procedimento disciplinare, importerebbe violazione degli artt. 3, 4,
35 e 97 della Costituzione.
Seguendo la tesi dell'[OSCURATO:PERSONA] ha osservato che nella
fattispecie non trovavano applicazione né le leggi invocate dal
ricorrente né il contratto collettivo del 5 febbraio 1988, ma la
disposizione censurata in quanto, siccome la delibera dell'Ente del
13 aprile 1988 è meramente dichiarativa, la situazione di diritto si
era già verificata al 22 dicembre 1987. In base ai principi
affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 971 del 1988,
sussisteva la violazione dei precetti costituzionali richiamati, che
sanciscono la tutela del diritto al lavoro ed esigono la
ragionevolezza delle norme di legge, mentre in mancanza del
procedimento disciplinare è esclusa la possibilità di graduare la
misura della sanzione al caso concreto.
2. - Nel giudizio si è costituita la parte privata, la quale ha
eccepito la inammissibilità della questione in quanto la fattispecie
non è regolata dalla disposizione impugnata. Nel merito ha concluso
per la fondatezza della questione, richiamando la sentenza di questa
Corte n. 971 del 1988.
Nella imminenza dell'udienza la parte privata ha presentato
memoria con la quale ha insistito sulle tesi svolte nella comparsa di
costituzione, indicandone a fondamento anche la mancata risposta da
parte dell'Ente alla domanda di riammissione in servizio presentata
ai sensi della legge n. 19 del 1990.
1. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 119, lettera a),
della legge 26 marzo 1958, n. 425, nella parte in cui, per i
dipendenti dell'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato, prevede la destituzione di
diritto, con l'esclusione del procedimento disciplinare, in caso di
condanna definitiva per uno dei reati indicati dalla stessa norma,
violi gli artt. 4 e 35 della Costituzione per la mancata
assicurazione della tutela del diritto al lavoro, l'art. 3 della
Costituzione per la irrazionalità della disposizione e l'art. 97 per
lesione del principio del buon andamento dell'amministrazione.
2. - Si premette che il giudice remittente ritiene applicabile
alla fattispecie la norma denunciata e non le leggi n. 604 del 1986 e
n. 300 del 1970 siccome il rapporto di lavoro di cui trattasi, al
momento della condanna definitiva del ricorrente, non era ancora
divenuto di natura privatistica per effetto della interpretazione,
adottata dallo stesso giudice, degli artt. 14, secondo comma, 21,
primo comma, e 1 della legge n. 210 del 1985 e 2093, secondo e terzo
comma, del codice civile.
Ora, a disciplinare la materia della destituzione dei pubblici
dipendenti, successivamente alla ordinanza di remissione, sono
intervenuti gli artt. 9 e 10 della legge del 7 febbraio 1990, n. 19.
Inoltre il ricorrente ha presentato nei termini di legge la domanda
di riammissione in servizio, come richiesto dalle suddette
disposizioni.
In tale situazione, la rilevanza della sollevata questione va
riesaminata alla stregua della citata legge 7 febbraio 1990, n. 19,
per cui gli atti vanno restituiti al giudice remittente.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI