CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33081/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A sul ricorso iscritto al n. 3788/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Molise n. 538/2018, depositata il 19 luglio 2018; udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 24settembre 2025 dal Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che: 1. Con avviso di accertamento n. TR 601T501128 /2014, notificato il 9 maggio 2014,l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Campobasso recuperava a tassazione, nei [OSCURATO:PERSONA] –IRPEF-IVA-IRAP 2009. R.G. N.3788/2019 Pres. est. [OSCURATO:PERSONA] confronti di [OSCURATO:PERSONA] (esercente l’attività di «confezione di abbigliamento o indumenti particolari»), per l’anno d’imposta 2009, l’importo di € 120.178,00, quale costo ritenuto non deducibile ex art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917(testo unico delle imposte sui redditi), in quanto non era stata fornita la prova certa che il costo fosse stato effettivamente sostenuto, accertando quindi un reddito d’impresa di € 135.763,00 per l’anno suddetto (in luogo di quello dichiarato di € 15.585,00), con conseguente rideterminazione delle imposte IRPEF, IRAP, IVA e relative addizionali. 2. Avverso l’avviso di accertamento in questione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso la quale, con sentenza n. 1064/2014, depositata il 9 novembre 2015, lo accoglieva, annullando l’atto impugnato e condannando l’Amministrazione finanziaria alla rifusione delle spese di lite. 3. Interposto gravame dall’Ufficio, la [OSCURATO:PERSONA] del Molise, con sentenza n. 538/2018, pronunciata il 12 luglio 2018 e depositata in segreteria il 19 luglio 2018, rigettava l’appello, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi (ricorso notificato il29 gennaio 2019). Non si è costituita in giudizio [OSCURATO:PERSONA], rimasta intimata. 5. Con decreto presidenziale del 27 maggio 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 24 settembre 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380- bis.1 c.p.c. R.G. N.3788/2019 Pres. est. [OSCURATO:PERSONA] -Rilevato che: 1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. Deduce, in particolare, che la C.T.R. aveva omesso di pronunciarsi sul motivo di appello, proposto dall’Ufficio, riguardante il passaggio motivazionale della sentenza di primo grado, che aveva ritenuto fondata l’eccezione pregiudiziale in ordine alla dedotta mancata richiesta di chiarimenti, dopo la produzione documentale effettuata dalla contribuente, a seguito dell’invio del richiesto questionario. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso l’Ufficio eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 109 d.P.R. n. 917/1986 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. Deduce, in particolare, che, nel caso di specie, la certezza dei costi dedotti e la loro inerenza non avrebbe potuto desumersi dalla sola descrizione contenuta nelle fatture esibite,in assenza di un contratto scritto a giustificazione di tali costi, che peraltro apparivano sproporzionati e non coerenti con l’attività d’impresa. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, infine, viene denunciata la violazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), c.p.c. Rileva, in particolare, che la C.T.R. ha utilizzato, ai fini della decisione, dei documenti (in particolare, bonifici e documenti di trasporto) che non erano stati esibiti in fase R.G. N.3788/2019 Pres. est. [OSCURATO:PERSONA] amministrativa, in quanto in quest’ultima la contribuente aveva esibito esclusivamente le fatture. 2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 2.1. Per ragioni di ordine logico-giuridico, appare opportuno esaminare per primo il terzo motivo di ricorso, che deve ritenersi inammissibile. La questione dell’inammissibilità (ex art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973) della documentazione utilizzata dalla Corte regionale per ritenere giustificati i pagamenti effettuati in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. non risulta, in fatti, proposta in sede di appello. In ogni caso, il motivo è infondato, in quanto l’Ufficio neanchededuce neanche che vi era stato l’avvertimento che, in caso di mancata produzione documentale nella fase amministrativa, i documenti sarebbero stato inutilizzabili in sede processuale, come previsto dall’art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973. Peraltro, nella sentenza impugnata si dà atto che alle fatture depositate in sede di risposta al questionario « erano stati allegati i relativi documenti di trasporto e , soprattutto, gli estratti-conto e le distinte di pagamento relative ai bonifici di pagamento eseguiti dalla contribuente [OSCURATO:PERSONA] in favore del fornitore [OSCURATO:SOCIETA].», e quindi la Corte regionale ha accertato che tali documenti erano stati prodotti nella fase amministrativa. 2.2. Sempre per ragioni di ordine logico-giuridico, deve ora procedersi ad esaminare il secondo motivo di ricorso, che è anch’esso inammissibile. R.G. N.3788/2019 Pres. est. [OSCURATO:PERSONA]Ufficio contesta, sostanzialmente, la valutazione in fatto operata dalla C.T.R., in relazione all’effettività dei costi ed alla loro inerenza, profili sui quali motiva adeguatamente. Peraltro, la Corte regionale ha correttamente applicato i principi in tema di onere della prova, avendo ritenuto che la contribuente avesse dimostrato di avere realmente sostenuto i costi dedotti, e che si trattasse di oneri inerenti rispetto all’attività d’impresa svolta. 2.3. Il primo motivo è pure inammissibile. Avendo la C.T.R. accertato che i costi dedotti erano riferiti ad operazioni realmente esistenti, e per costi pertinenti, sulla questione dell’omessa pronuncia sul motivo di appello riguardante il rispetto del previo contraddittorio preventivo l’Agenzia delle Entrate è priva di interesse, in quanto l’eventuale affermazione del rispetto di tale obbligo non incide, comunque, sulla questione della effettiva esistenza delle operazioni passive i cui costi sono stati recuperati a tassazione, così come accertato dalla Corte territoriale. 3. Consegue il rigetto del ricorso. Nulla per le spese, essendo la contribuente rimasta intimata. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il d.P.R. 30 m