CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 maggio 2025
Cassazione n. 24930/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 661/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 8574/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto: dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore della ricorrente parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; udito il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata alla memoria depositata a mezzo P.e.c. del 9 maggio 2025 e ha insistito per l'inammissibilità e/o il rigetto dei motivi di ricorso proposti dalla parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Venezia, all’esito di trattazione orale, ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 24930/2025 Roma, lì, 07/07/2025 [OSCURATO:PERSONA], impugnata dalla sola parte civile, [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva assolto il predetto dal reato di cui agli artt. 81 cpv., 624, 61 nn. 7 e 11 cod.pen., perché il fatto non sussiste. In particolare, all’imputato è contestato di essersi, in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di collaboratore della [OSCURATO:SOCIETA]., impossessato di 100 occhiali, alcuni dei quali appartenenti alla collezione “Kuboraum”, decorati/lavorati dal laboratorio JNY- Designer e [OSCURATO:PERSONA] di Cesarano (Le) e dal laboratorio Orobianco di Nove (VI), spediti tramite corriere nelle date del 20/08/2014, 11, 13 e 15 settembre 2014; occhiali di proprietà della citata [OSCURATO:SOCIETA]. Fatto aggravato per averlo commesso con abuso di prestazione d'opera e per aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità. 2. Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione la parte civile, tramite il difensore di fiducia, procuratore speciale, deducendo quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Col primo motivo deduce la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. L'imputato è stato rinviato a giudizio per il delitto di furto aggravato per essersi illecitamente impossessato in più occasioni di 100 occhiali prodotti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e di proprietà della stessa. Sulla base degli esiti dell'istruzione probatoria dibattimentale il giudice di primo grado aveva accertato che l'ingegnere [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], era socio insieme all'imputato e al signor [OSCURATO:PERSONA] della società di diritto tedesco kuboraum GBR “proprietaria del marchio kuboraum, di cui ha la licenza” (così nella sentenza di primo grado). Aveva poi dato atto dell'esistenza di una questione civilistica relativa alla proprietà del marchio degli occhiali insorta tra l'ingegner Pincin, da un lato, e l'imputato e il signore Eusebi dall'altro (rectius tra la [OSCURATO:PERSONA] e la kuboraum GBR). Aveva quindi esaminato e valutato esclusivamente la deposizione testimoniale di Eusebi secondo il quale, quest'ultimo, l'imputato - cui si doveva l'ideazione del disegno degli occhiali - e l'ingegner Pincin, “tutti e tre insieme per conto della kuboraum, facevano questo ordine del campionario che veniva prodotto appunto dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto appunto produrre questi pezzi [...] che avrebbero dovuto consegnare alla kuboraum e poi la kuboraum distribuiva”. Indi, ne aveva dedotto la conclusione che “gli occhiali erano della kuboraum che ne aveva la proprietà intellettuale e che aveva concesso in licenza”. Sulla base di tale ricostruzione in punto di fatto e della conclusione in punto di diritto da essa ricavata, il giudice di primo grado riteneva che non sarebbe stato in alcun modo accertata la titolarità e la proprietà degli occhiali sottratti dal Graziottin, non potendo dirsi che l'accusa avesse dimostrato la proprietà dei medesimi beni, con conseguente impossibilità di ritenere la responsabilità dell'imputato dal punto di vista sia dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo del reato contestato. Nei motivi di appello era stata innanzitutto censurata la parzialità della ricostruzione dei fatti così operata dalla sentenza di primo grado. Si era infatti osservato come sulla base delle deposizioni testimoniali testualmente riprodotte nell'atto di impugnazione, che erano state rese non solo dall'ingegnere [OSCURATO:PERSONA] ma anche dalla signora [OSCURATO:PERSONA] (all'epoca dei fatti dipendente della [OSCURATO:PERSONA] e poi assunta dalla kuboraum) emergesse che la proprietà degli occhiali oggetto di furto era sempre stata pacificamente riconosciuti in capo alla [OSCURATO:PERSONA] in quanto quest'ultima si era come minimo sempre onerata dei costi dell'acquisto della materia prima e delle successive lavorazioni e finiture atte a produrre gli occhiali con la consulenza stilistica dell'imputato, venendo del resto la consulenza di quest'ultimo retribuita dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]. Coi motivi di appello si erano altresì evidenziate le modalità inequivocabilmente ingannatoria e subdole con cui l'imputato era riuscito ad impossessarsi degli occhiali. Nulla era stato possibile argomentare, invece, in punto di diritto per confutare le conclusioni accolte nella sentenza di primo grado, in quanto questa non aveva fornito alcuna idonea giustificazione di natura giuridica all'asserzione secondo cui dalla deposizione di Eusebi doveva ricavarsi che la proprietà degli occhiali spettava alla Kuboraum. Del resto, non poteva considerarsi dirimente neppure la già rammentata affermazione secondo cui la kuboraum ne aveva la proprietà intellettuale che aveva concesso in licenza, poiché né la titolarità della proprietà industriale del marchio kuboraum in capo alla società tedesca né quella della proprietà stricto sensu intellettuale (invero ipoteticamente spettante all'imputato e non alla predetta società) potevano comportare l'acquisto della proprietà materiale degli occhiali. È evidente, infatti, che la titolarità del marchio ovvero del diritto autoriale sul modello o disegno ornamentale non implicano l'automatico trasferimento della proprietà del bene mobile su cui viene impresso il marchio ovvero su ciò che costituisce la realizzazione empirica del modello o disegno. La Corte di appello ha nuovamente valorizzato unicamente la deposizione del teste Eusebi, che ha ricostruito il rapporto fattuale tra la [OSCURATO:PERSONA] e la kuboraum GmbH nei termini di “un contratto a causa mista, mandato, (artt. 1703 e seguenti cod.civ.) e d'opera (artt. 2222 e segg. cod.civ.), sicché gli occhiali, una volta presi in carico da [OSCURATO:PERSONA] su mandato di kuboraum allo stato grezzo, lavorati (esecuzione dell'opera) o meno, sarebbero passati comunque nella sfera domenicale del mandante kuboraum”. Assumendo poi che tale qualificazione giuridica nei termini di un mandato senza rappresentanza, “ancorché probabilistica” [gioverebbe] all'imputato in sede penale “quale mandante, ancorché a tutto concedere, in senso putativo, la sentenza impugnata ha reputato che di siffatta ricostruzione giuridica l'imputato potrebbe avvalersi anche in virtù del disposto dell'art. 1706 comma 1 codice civile, che, in deroga all'efficacia meramente obbligatoria del contratto in parola, nel mandato per l'acquisto di cose mobili consente al mandante l'azione di rivendica rispetto alle cose acquistate dal mandatario per conto proprio, sicché se ne deve inferire il trasferimento automatico al primo della proprietà del bene acquistato dal secondo. La sentenza è incorsa in un travisamento per omissione di prove decisive quando ha totalmente pretermesso l'esame di altre prove sia testimoniali sia documentali che impongono una ricostruzione radicalmente diversa in termini fattuali di tale rapporto e non consentono più la qualificazione giuridica che ad esso è stata data dalla decisione impugnata. La prima di tali prove testimoniali è costituita dalla deposizione dell'ingegner [OSCURATO:PERSONA], il cui esame testimoniale, per la parte che rileva, risulta trascritta alle pagine da 11 a 13 del verbale dell'udienza di primo grado del 27 ottobre 2017 e viene in parte qua riprodotta in ricorso. Sulla base di tale deposizione si comprende come la produzione e la commercializzazione degli occhiali da parte della [OSCURATO:PERSONA] con marchio kuboraum fosse iniziata ancor prima della costituzione nel maggio del 2012 della kuborau gbr, di cui la [OSCURATO:PERSONA] era la legittima licenziataria ed a fortiori prima della successiva costituzione nel luglio del 2013 della kuboraum GmbH, che invero era destinata alla commercializzazione di prodotti nel settore della moda, quindi in un settore distinto da quello della distribuzione nei negozi di prodotti ottici. Ne deriva che già ab origine non si era configurato alcun rapporto di mandato, ancorché senza rappresentanza, che del resto non risulta regolato e provato da alcun atto scritto. La seconda prova testimoniale, il cui esame è stato totalmente pretermesso dalla sentenza impugnata, benché sollecitato dai motivi di appello, è costituito dalla deposizione della signora [OSCURATO:PERSONA], che viene nella parte di interesse parimenti trascritta in ricorso. Da essa si desumerebbe come non fosse mai stato posto in dubbio che gli occhiali con il marchio kuboraum, fatti realizzare dalla [OSCURATO:PERSONA] a proprie spese, erano ab origine di proprietà della stessa [OSCURATO:PERSONA] e ciò coerentemente al fatto che si trattava di beni prodotti a proprie spese dalla [OSCURATO:PERSONA], quale legittima licenziataria del marchio. Ancor più decisivo poi il contenuto della sentenza emessa dal Tribunale di Berlino in data 26 giugno 2017 nell'ambito della causa civile proposta dal Pincin nei confronti dell'imputato e dal signore Eusebi. La ricostruzione dei fatti contenuta in tale sentenza si basa sulle allegazioni degli stessi convenuti, ossia dell'odierno imputato e del teste Eusebi, e dimostra innanzitutto come il rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA] fosse iniziato prima della costituzione della kuboraum gbr, confermando così quanto dichiarato dall'ingegner Pincin nel corso della propria deposizione testimoniale, ma decisivo appare soprattutto il rilievo che, anche dopo la costituzione sia della kuboraum gbr che della kuboraum GMBH, i soci dell'ingegner Pincin in tale società, ossia ancora una volta l'odierno imputato e il teste Eusebi, non abbiano mai costituito alcun rapporto di mandato tra l'una e l'altra delle predette società e la [OSCURATO:PERSONA], in quanto, sulla base di quanto dagli stessi dichiarato nelle memorie depositate in giudizio, costoro, quali soci della kuboraum gbr, avevano soltanto concesso, con l'ingegner Pincin, una licenza di uso del marchio alla [OSCURATO:SOCIETA].. Poco importa poi che la licenza dovesse ritenersi revocata a far tempo dal 12 settembre 2015, come intendevano sostenere i convenuti, oppure dal 17 settembre 2015, come accertato e statuito dal Tribunale di Berlino. Pertanto, solo omettendo l'esame di tale prova documentale, la sentenza impugnata ha inammissibilmente ritenuto di poter ricostruire sulla base della deposizione del teste Eusebi una volontà negoziale delle parti intesa ad instaurare un rapporto qualificabile anche nei termini di mandato, laddove dalle dichiarazioni provenienti dalle stesse parti emergeva la diversa volontà di instaurare solo un rapporto di licenza. La motivazione della sentenza si appalesa quindi affetta da un vizio di contraddittorietà processuale perché deve ritenersi quantomeno decisiva la prova - di cui è stata totalmente omessa la valutazione - costituita dalla precisa qualificazione giuridica che, contrariamente a quanto dichiarato in sede di esame testimoniale, il teste Eusebi e lo stesso imputato hanno dato al rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA] e la kuboraum GmbH. 2.2. Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione degli articoli 1703 e seguenti del Codice civile ed in specie dell'art. 1706, comma 1, cod. civ., nonché l’inosservanza dell'art. 1362 in relazione all'applicazione dell'art. 624 cod. pen. Come già esposto, la sentenza impugnata ha erroneamente ritenute applicabili le norme in tema mandato al rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA] e la kuboraum GmbH; ne consegue che nel caso di specie non può trovare applicazione neppure l'art. 1706, comma 1, codice civile e non può quindi sostenersi che la proprietà degli occhiali prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua asserita qualità di mandatario che ha agito in nome proprio, si sarebbe ipso iure trasferita alla mandante con conseguente insussistenza del requisito dell'altruità della res oggetto del furto contestato. La fallace conclusione in punto di diritto cui è pervenuta la Corte di merito costituisce anche inosservanza dell'art. 1362 cod.civ. in quanto si sarebbe dovuta determinare la comune intenzione delle parti valutando il loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto, che nella specie era stato stipulato in forma soltanto orale, sicché non si poteva non attribuire decisiva rilevanza, in difetto di ulteriori dati probatori di segno contrario, a quanto riconosciuto in sede giudiziale dallo stesso imputato e dal teste Eusebi, ossia che i medesimi quali soci della Kuboraum gbr, insieme al legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], avevano concesso a quest'ultimo la licenza di uso del marchio Kuboraum. Come noto il contratto di licenza è un contratto atipico, che trova menzione ma non espressa regolamentazione nell'art. 23 decreto legislativo n. 30 del 10.2.2005; ad esso non sono applicabili le norme in tema di mandato perché il licenziatario acquista solo il diritto di usare, in esclusiva od anche in via non esclusiva, il marchio, ma rimane titolare del diritto dominicale sul prodotto per cui il segno distintivo è stato registrato e che egli ha realizzato per conto proprio, dovendo soltanto rispettare le disposizioni del contratto di licenza in ordine ai vari profili di utilizzazione di esso, puntualmente descritti nel terzo comma dell'art. 23 cit. L’inapplicabilità dell'art. 1706 cod.civ., pertanto, impedisce di ritenere che gli occhiali sottratti dall'imputato potessero ritenersi di proprietà della kuboraum GMBHE e, pertanto, non può giustificarsi l’asserita insussistenza della fattispecie oggettiva del delitto di furto per difetto del requisito dell'altruità della cosa mobile. 2.3. Col terzo e quarto motivo, indicati congiuntamente, deduce la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché l'erronea applicazione degli articoli 51, comma 1, e 59 comma 4 cod. pen., e l’inosservanza dell'art. 43 cod. pen. in relazione all'applicazione dell'art. 624 cod. pen. L'erronea qualificazione giuridica del rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA] e la kuboraum GmbH viene valorizzata dalla sentenza impugnata anche e comunque al fine di riconoscere in capo all'imputato la scriminante dell'esercizio putativo del diritto, ma ciò vale a dire che, ancorché non sostenibile in termini oggettivi, la plausibile configurabilità (che la Corte di merito definisce qualificazione giuridica “probabilistica”) di un mandato senza rappresentanza per l'acquisto di cose mobili potrebbe refluire all'interno dell'atteggiamento soggettivo dell'imputato nei termini dell'errata supposizione dell'esistenza della scriminante dell'esercizio di un diritto. È noto che l'esercizio putativo del diritto deve conseguire ad una falsa rappresentazione della realtà che abbia indotto l'agente a ritenere, seppur erroneamente, l'esistenza di circostanze tali da giustificare l'esistenza del diritto stesso. Orbene, ancora una volta la Corte di merito ha tratto una conclusione in punto di diritto senza esaminare e valutare le prove raccolte nel corso dell'istruttoria probatoria dibattimentale; in particolare ha omesso di considerare la deposizione dell'ingegner Pincin da cui si ricava come le modalità attraverso cui l'imputato si impossessò, in più occasioni, degli occhiali appaiono assolutamente incompatibili con un’asserita falsa rappresentazione della realtà che possa aver ragionevolmente indotto il [OSCURATO:PERSONA] a ritenere di esercitare “il diritto di entrare nel possesso di quegli occhiali, siccome convenzionalmente stabilito, al fine di presentarli alla fiera”. Laddove per sottrarre quegli occhiali l'imputato ricorse a sotterfugi e maliziosi espedienti che risultano del tutto inconciliabili con la plausibilità di un'erronea supposizione di esercitare il diritto di entrare in possesso di tali beni. Soltanto ignorando (la prova testimoniale di) queste modalità clandestine di sottrazione dei beni, la sentenza denunciata ha apparentemente motivato in maniera logica la sussistenza della scriminante putativa, laddove la doverosa considerazione di esse avrebbe dovuto condurre ad una conclusione diametralmente opposta. Del resto, proprio l'imputato era il terzo socio di quella società tedesca, che, secondo la ricostruzione giuridica della Corte di merito, sarebbe stata la mandante della realizzazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] degli occhiali di cui avrebbe automaticamente acquisito la proprietà, secondo il disposto dell'art. 1706 codice civile. Se così fosse stato, ancorché solo nella soggettiva rappresentazione dell’agente, non troverebbero alcuna logica spiegazione le fraudolente modalità di impossessamento degli occhiali dallo stesso attuate. È chiaro, pertanto, che la sentenza impugnata ha motivato in modo solo apparente la ritenuta sussistenza dell'esercizio putativo di un diritto obliterando la necessaria considerazione di prove decisive che avrebbero invece dimostrato l'assoluta implausibilità di una sfatta ipotesi ricostruttiva. 3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – su richiesta, con l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché contiene censure meramente reiterative di questioni già adeguatamente affrontate e risolte dalla Corte di merito. Per di più, esso, attraverso i vizi denunciati, mira, nella sostanza, alla rivalutazione probatoria e del merito della decisione assunta nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, che hanno, sulla base di quanto emerso e dedotto, dovuto prendere atto delle differenti prospettazioni delle parti e concludere che non si potesse giungere ad una conclusione univoca. In particolare, i giudici hanno evidenziato che non si potesse dare maggiore credito a quella della persona offesa, costituitasi parte civile ed avente un interesse specifico anche nell’ambito dei procedimenti civili che erano ancora in corso tra le parti, neppure considerando i documenti dalla medesima offerti in giudizio (tra i quali le fatture che assolvono soprattutto ad un obbligo fiscale). E tale incertezza hanno affermato i giudici di merito sia in relazione all’esatta qualificazione giuridica del rapporto sottostante all’apprensione degli occhiali da parte del [OSCURATO:PERSONA] (sebbene sembrasse accreditarsi l’ipotesi, definita tuttavia meramente probabilistica dalla Corte di merito, della causa del mandato senza rappresentanza misto a contratto d’opera), sia riguardo al possibile accordo specifico intercorso tra le parti in ordine agli occhiali da presentare alla fiera di Parigi (accordo che, di là della titolarità formale degli occhiali, avrebbe potuto “legittimare” il [OSCURATO:PERSONA] a credere di avere diritto ad entrare in possesso degli occhiali a fronte del ‘recesso’ – comunque improvviso - della [OSCURATO:PERSONA]). Con la conseguenza che, in ultima analisi, trattandosi di prospettazioni fondate su contrapposte impostazioni civilistiche, la cui esattezza non era possibile stabilire con precisione stante la mancanza di atti scritti a regolare i rapporti, nella presente sede penale, si sarebbe dovuto –concludono i giudici di secondo grado conformemente a quelli di primo grado- comunque giungere all’assoluzione, quanto meno sotto il profilo soggettivo. In pratica, ciò che risultava accertato, secondo i giudici di merito era solo che [OSCURATO:PERSONA] aveva il compito di realizzare gli occhiali sulla base dei modelli disegnati da Kuboraum, rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], e che, intercorsi dissidi e divergenze tra i due (Pincin legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) accadde che la [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato che non avrebbe più inviato i prodotti realizzati alla Kuboraum (e per essa al [OSCURATO:PERSONA]) per la presentazione alla fiera di Parigi, sicché il [OSCURATO:PERSONA] aveva autonomamente recuperato gli occhiali sottratti. 1.1.Passando quindi all’esame dei singoli motivi, si osserva che le censure di cui al primo e secondo motivo lamentano, in buona sostanza, che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto non dimostrata la tesi della proprietà degli occhiali in capo alla persona offesa [OSCURATO:SOCIETA]., ravvisando, in virtù del travisamento in cui è incorsa, l’esistenza di un rapporto di mandato, sia pure senza rappresentanza, tra le parti, che avrebbe consentito di ritenere che la proprietà degli occhiali, trattandosi di beni mobili, passasse automaticamente in capo alla mandante Kuboraum. Le doglianze che ruotano intorno a tale argomento ancorano la fallacia dell’impostazione dei giudici di merito all’assunto del travisamento, anche per omissione, di prove decisive, costituite soprattutto dalle dichiarazioni del medesimo legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] e di una dipendente, che, ove adeguatamente valutate, avrebbero, nella prospettiva difensiva, consentito di ribaltare la decisione, laddove questa si fonda, come già sopra detto, sulla impossibilità di giungere a conclusione certa in ordine all’affidabilità dell’una o dell’altra tesi portata dalle parti. Tali censure, in realtà, tendono ad accreditare non solo che non si era mai instaurato, neppure di fatto, alcun rapporto di mandato, senza rappresentanza, tra le due società, idoneo a comportare la titolarità dei beni mobili prodotti (gli occhiali) dalla [OSCURATO:PERSONA] direttamente in capo alla mandante tedesca Kuboraum (circostanza rispetto alla quale, invece, i giudici di merito, con argomenti congrui, hanno osservato che non si potesse escludere la “probabilità” della configurabilità del rapporto in termini di mandato misto a contratto d’opera), ma anche che la proprietà dei beni mobili fosse certamente ascrivibile alla [OSCURATO:PERSONA], perché aveva la licenza di uso del marchio ed era la produttrice degli occhiali a proprie spese (circostanza quest’ultima che il ricorso pone a base dell’assunto della proprietà materiale dei beni in capo alla ricorrente, senza tuttavia allegare nulla di più specifico al riguardo, a fronte degli argomenti sviluppati dai giudici di merito e di quanto emerge dalla stessa sentenza del Tribunale di Berlino, di cui si dirà infra). Laddove, a rigore – è il caso di evidenziare per sottolineare la manifesta infondatezza dell’assunto difensivo - l’esistenza di una licenza di uso del marchio non contraddice di per sé la possibile concomitante esistenza di un rapporto di mandato tra le medesime parti, che, peraltro, per essere la gestione dei rapporti affidata, come ammette la stessa difesa, all’oralità, ben potrebbero avere deciso, prima dei sopravvenuti disaccordi tra loro creatisi, di disciplinare il rapporto secondo le regole del mandato, sia pure senza rappresentanza (e ciò, tenuto anche conto che non sembra essere emerso - non esprimendosi lo stesso ricorso al riguardo in termini di certezza - con tranquillizzante certezza che la licenza di marchio fosse in esclusiva alla [OSCURATO:PERSONA]). Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, quanto meno rispetto agli occhiali in questione, avrebbe potuto ammettersi un acquisto diretto della proprietà da parte del [OSCURATO:PERSONA] nella rivestita qualità, sebbene il mandato senza rappresentanza è ad effetti obbligatori, spiegano i giudici di merito, sicché in genere la proprietà del bene è del mandatario che deve poi trasferirla al mandante. Tuttavia, poiché per i beni mobili è riconosciuto al mandante di esercitare azione di rivendica come fosse già proprietaria, ex art. 1706 cod.civ., allora per beni mobili come gli occhiali, vigendo una tale disciplina, si può giungere a ritenere la proprietà, direttamente, in capo al mandante – [OSCURATO:PERSONA] – che, quindi, nel caso di specie avrebbe agito per ‘rivendicare’ le cose mobili acquistate e rifinite per suo conto dal mandatario; e, comunque, i giudici di merito hanno ritenuto che, quanto meno, potesse riconoscersi, in capo all’imputato, la convinzione - putativa - che non si trattasse di beni altrui, o che si avesse il diritto di entrare nel possesso di essi, anche in virtù degli accordi, solo orali, sottostanti intercorsi tra le parti - che erano evidentemente andati sempre bene fino a quando poi i rapporti tra esse non si erano deteriorati. Pertanto, non essendo emerso null’altro di preciso e certo, soprattutto con riferimento alla specifica regolamentazione dei rapporti, e ciò a prescindere dalla qualificazione giuridica da dare ad essi, rimasta comunque incerta, giustamente i giudici di merito hanno concluso per l’assoluzione dell’imputato ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod.proc.pen., non potendosi, in definitiva, ritenere accertato con assoluta certezza di chi fossero i beni in questione, essendo, in buona sostanza, emerse due tesi contrapposte (che, quanto alle questioni qui poste, non sembrano trovare una composizione univoca neppure nella sentenza del Tribunale tedesco prodotta dal ricorrente). 1.2. Quanto al terzo e quarto motivo di ricorso, che hanno in parte già ricevuto risposta attraverso l’esame dei primi due motivi, si ribadisce che, come ha, peraltro, giustamente osservato anche il Procuratore Generale nella requisitoria, non emerge, né dal tenore dello stesso ricorso, né dalle deposizioni in esso citate, che la licenza d’uso del marchio in favore della [OSCURATO:PERSONA], cui pure si fa riferimento da parte del ricorrente a sostegno della propria tesi, fosse esclusiva e riservasse alla società [OSCURATO:PERSONA] la proprietà esclusiva di quanto prodotto nell’interesse della società Kuboraum. Quanto agli altri profili, si osserva che, a fronte della complessiva impostazione seguita dai giudici di merito, non possono che rimanere prive di pregio anche le residue censure di cui ai motivi in scrutinio, che, nel far leva, genericamente, sulle modalità poco ortodosse con cui l’imputato si sarebbe impossessato dei beni, si spingono ad ipotizzare che esse sarebbero sintomatiche della mala fede dello stesso ed incompatibili quindi con la ‘convinzione putativa’ cui pure fanno cenno i giudici di merito, laddove gli eventuali accorgimenti posti in essere dal [OSCURATO:PERSONA] per entrare in possesso della merce, da destinare all’imminente fiera, sembrano piuttosto dovuti, come emerge appunto, in maniera evidente, dalla ricostruzione dei giudici di merito – e dalla stessa pronuncia del Tribunale tedesco - al fatto che la [OSCURATO:PERSONA], in persona del l.r. Pincin, si era rifiutata di consegnare gli occhiali alla Kuboraum nonostante precedenti accordi (ed aveva poi sporto denuncia contro [OSCURATO:PERSONA], che, nella prospettiva del denunciante, si sarebbe appropriato dei modelli della [OSCURATO:PERSONA] prodotti per la fiera). Rimane, in ogni caso, impregiudicata la questione, a monte, dei rapporti intercorsi tra le due società, rimasti, sotto diversi aspetti, incerti; circostanza che non consente di addivenire a conclusioni sicure, di là di quelli che possono essere stati i comportamenti di fatto assunti dall’imputato, che intanto potrebbero essere considerati in quanto con certezza inquadrabili in un determinato ambito contrattuale (potendo, appunto, essi trovare, secondo i giudici di merito, una certa “giustificazione” proprio nel modo in cui erano stati impostati i rapporti tra le parti, poi diversamente evolutisi). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/5/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]